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Transcript:

1 OGGETTO MOBILITÀ VOLONTARIA QUESITO (quesito posto in data 8 maggio 2013) Sono dirigente di struttura semplice in neuroradiologia, il direttore generale di un ASL limitrofa mi propone di trasferirmi nel suo ospedale, proponendo un bando di mobilità regionale su una posizione da lui vacante di struttura semplice di risonanza magnetica. Trattandosi di mobilita e di strutture semplici di fatto simili, posso conservare la struttura semplice di partenza nel primo ospedale di origine nel caso non mi trovassi bene nella nuova ASL e volessi tornare indietro? Per quanto tempo? RISPOSTA (inviata in data 9 maggio 2013) Il trasferimento ad altra Azienda utilizzando l istituto della mobilità si configura come una vera e propria cessione del contratto di lavoro dall azienda di appartenenza a quella di destinazione. In questo caso cioè il rapporto di lavoro con l azienda di appartenenza cessa e viene trasferito all azienda di destinazione, portandosi dietro tutti gli elementi che lo caratterizzano sul piano giuridico ed economico (ad eccezione di quelli che concernono lo specifico incarico dirigenziale attribuito). Per sua natura la mobilità volontaria non ha carattere temporaneo ma definitivo, ferma restando la possibilità che possa essere attivata una mobilità in senso inverso, ma questo solo laddove si determinino situazioni a priori del tutto imprevedibili. Lasciando l azienda presso la quale un dirigente medico lavora si chiude in modo definitivo una fase del proprio percorso professionale, per avviarne una nuova, senza soluzione di continuità per quanto concerne una serie di istituti che disciplinano il rapporto di lavoro. Il comma 3 dell articolo 20 del CCNL 1998_2001, che disciplina la mobilità volontaria, precisa che il fascicolo personale segue il dirigente trasferito, e gli elementi in esso contenuti dovranno essere tenuti presenti ai fini delle valutazioni che i competenti organi dovranno formulare sul dirigente stesso secondo le norme vigenti.

2 L istituto della mobilità volontaria dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è disciplinato dall articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che stabilisce alcuni principi di carattere generale e rinvia ai contratti collettivi nazionali per la definizione delle modalità attuative. Un primo principio di carattere generale indicato dal citato articolo 30 concerne la natura giuridica dell istituto della mobilità, che viene definito come cessione del contratto di lavoro da un amministrazione ad un altra. (Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento). Un secondo principio di carattere generale indicato nel citato articolo concerne la pubblicizzazione dell applicazione dell istituto, in coerenza con il principio generale della trasparenza che deve informare l azione delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta). L applicazione concreta di questo principio fa sì che un azienda sanitaria che intenda avvalersi dell istituto della mobilità volontaria per ricoprire un posto in organico deve emanare un avviso pubblico, a garanzia che chiunque ne abbia titolo sia informato di questa opportunità, e possa partecipare ad una selezione che dovrà essere effettuata applicando criteri predefiniti e pubblicati nell avviso stesso. Un terzo principio di particolare rilievo, indicato dal comma 2-bis, concerne l obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di attivare le procedure di mobilità prima di espletare le procedure concorsuali. Nello specifico contesto della dirigenza medica la mobilità volontaria è disciplinata dall articolo 20 del CCNL 1998_2001, che configura per un dirigente medico l accesso a questo istituto come un diritto non sottoposto a valutazioni discrezionali da parte dell azienda presso cui quel dirigente lavora, indicando quale unica condizione l accettazione da parte dell azienda di destinazione.

3 Il comma 2 dell articolo 20 prevedeva che Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi. Il CCNL 1998_2001 è stata sottoscritto l 8 giugno 2000, quando ancora non era stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165, che all articolo 30 nella formulazione originaria precisa che 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. La disciplina della mobilità volontaria è stata ulteriormente modificata da successivi provvedimenti legislativi, non derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che conferiscono oggi all amministrazione di appartenenza ampia discrezionalità, facendo prevalere motivazioni di carattere economico ed organizzativo rispetto ad esigenze personali e professionali del dirigente. Una prima significativa modifica è stata introdotta dal comma 230 dell articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha inserito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l articolo 35, che disciplina l accesso al pubblico impiego, l articolo 35-bis, che dispone: I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. Una ulteriore ed ancor più cogente limitazione del diritto ad accedere alla mobilità è stata introdotta dall articolo 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il comma 1 dell articolo 30, che disciplina l istituto della mobilità, aggiungendo al testo vigente (Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento) le seguenti precisazioni:

4 Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. Questo ultimo periodo del comma 1 è stato oggetto di un noto parere del Ministero della Funzione Pubblica che ha chiarito che l assenso dell amministrazione di appartenenza è imprescindibile, ed è lasciato alla valutazione della stessa che non sussistano ragioni ostative alla concessione del trasferimento (quale ad esempio la mancata autorizzazione regionale alla sostituzione del dirigente trasferito). Una ulteriore ed ancor più cogente limitazione del diritto ad accedere alla mobilità è stata introdotta dall articolo 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il comma 1 dell articolo 30, che disciplina l istituto della mobilità, aggiungendo al testo vigente (Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre ammini-strazioni, che facciano domanda di trasferimento) le seguenti precisazioni: Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. Questo ultimo periodo del comma 1 è stato oggetto di un noto parere del Ministero della Funzione Pubblica che ha chiarito che l assenso dell amministrazione di appartenenza è imprescindibile, ed è lasciato alla valutazione della stessa che non sussistano ragioni ostative alla concessione del trasferimento (quale ad esempio la mancata autorizzazione regionale alla sostituzione del dirigente trasferito).

5 Occorre infine precisare che le Regioni, nell ambito delle facoltà normative ad esse riservate per quanto concerne gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi sanitari, possono introdurre norme che limitano questo diritto. Queste limitazioni, appaiono opinabili, ma di fatto possono creare problemi ad un medico che intenda avvalersi dell istituto della mobilità, ed è quindi opportuno verificare che non siano stati adottati a livello regionale, soprattutto nelle Regioni sottoposte a piani di rientro, provvedimenti restrittivi. L excursus normativo sopra esposto chiarisce che la concessione del nulla osta al trasferimento per mobilità è facoltà discrezionale dell azienda di appartenenza in relazione alle proprie preminenti esigenze organizzative, e può anche negato, fermo restando che tale diniego deve essere motivato documentando quali siano gli effettivi impedimenti che rendono un determinato dirigente non sostituibile (ad esempio la mancata autorizzazione regionale all assunzione di un dirigente in sostituzione del dirigente trasferito). Tornando al merito del quesito posto il trasferimento per mobilità chiude definitivamente il rapporto di lavoro, e non è reversibile, se non attraverso una mobilità inversa, che può concretizzarsi solo rispettando le procedure ed i vincoli stabiliti dalla normativa vigente.

6 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 20 mobilità volontaria 1. assenso dell azienda di destinazione quale unico vincolo La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche di Regioni diverse, in presenza della relativa vacanza di organico, avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso. 2. possibilità di sostituire il nullaosta col preavviso di tre mesi Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi. I commi 1 e 2 risultano di fatto disapplicati per effetto delle modifiche al comma 2 dell articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportate dall articolo 1, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha ripristinato la priorità della legge rispetto al contratto, precisando che le norme di legge non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, a meno che la legge espressamente non lo preveda. Questo principio ha reso ineludibile l assenso dell amministrazione di appartenenza, già previsto dal comma 1 dell articolo 30 del decreto legislativo 165 (che disciplina la mobilità dei dipendenti pubblici) fin dalla prima versione, e ribadito nel testo modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevedeva che il trasferimento fosse disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 3. continuità del rapporto di lavoro in caso di mobilità La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento dell incarico dirigenziale che deve essere conferito al dirigente tra quelli previsti dalla normativa vigente, l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Il conferimento dell incarico deve essere perfezionato attraverso la stipula del contratto individuale.

7 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 20 4. perdita dell incarico di struttura complessa in caso di mobilità La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente di destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito di un incarico di struttura semplice o di un incarico professionale, anche di alta specializzazione, tenuto conto della clausola precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda previo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente (avviso pubblico, valutazione di idoneità formulata da una commissione appositamente nominata, scelta motivata del direttore generale). LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). 230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi". DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 35 Reclutamento del personale 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

8 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articolo 2, comma 2, ultimo periodo testo vigente fino al 19 marzo 2009 Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario. testo vigente dal 20 marzo 2009 a seguito della modifica apportata dall articolo 1, comma 1, della legge 4 marzo 2009. n. 15 entrata in vigore il 20 marzo 2009 Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

9 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo. 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 1. la mobilità volontaria quale cessione del contratto di lavoro Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 1-bis. misure per agevolare i processi di mobilità Fermo restando quanto previsto al comma 2 per quanto concerne la nullità con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 2. ruolo e limiti dei contratti collettivi nazionali di lavoro I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

10 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 2-bis. procedure di mobilità e procedure concorsuali Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Articolo 35 Reclutamento di personale 5-bis. permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.