Sistema Condominio Emmeti



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Transcript:

Sistema Condominio Emmeti La proposta Emmeti negli impianti centralizzati IT 01 Idee da installare

Risparmio e rispetto per l ambiente Per incentivare il risparmio energetico e l utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, è fondamentale guidare le scelte di amministrazioni, cittadini, progettisti, organizzazioni private e imprese verso la produzione di energia con modalità compatibili con l ambiente e verso un consumo energetico più consapevole ed efficiente. A tal proposito, in questi ultimi anni l impianto centralizzato è ritornato ad essere una soluzione largamente utilizzata in relazione alle nuove normative e ai nuovi regolamenti, al tipo di impiantistica e alle varie soluzioni disponibili. Aggiungendo i vantaggi dell impiego delle centrali modulari con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza (in sostituzione dei vecchi generatori di calore), si comprende come l impianto centralizzato, oggi, sia ritornato a costituire la soluzione ideale nelle applicazioni condominiali ed, in generale, pluriutenza. 2

Vantaggi dei sistemi centralizzati con misurazione dei consumi individuali di utenza L abbinamento di un impianto centralizzato con un sistema di misurazione dei consumi termosanitari di ciascuna utenza presenta i seguenti vantaggi: gestione autonoma del fabbisogno termico della singola abitazione, mediante l adozione di sistemi di termoregolazione, valvole di zona e/o teste termostatiche; riduzione dei consumi, in quanto ciascuna utenza, dovendo corrispondere una quota di spesa in base al proprio consumo, è indotta a gestire in maniera intelligente il proprio impianto di riscaldamento (evitando dispersioni e sprechi, es. finestre aperte in inverno, e temperature troppo elevate negli ambienti); maggior rendimento dei generatori modulari e minor consumi rispetto ai generatori autonomi (con conseguente minor inquinamento atmosferico); maggiore sicurezza nelle abitazioni, avendo eliminato la caldaia a gas metano; minori costi individuali per la manutenzione, venendo a mancare quella obbligatoria per la caldaia individuale altrimenti presente. 3

Il sistema condominio Emmeti In risposta alle nuove esigenze impiantistiche, e per far fronte alle più diversificate esigenze degli installatori e dei progettisti, Emmeti propone una gamma di soluzioni ampia e diversificata: sistemi di ripartizione, con lettura tramite palmare, o con centralizzazione e trasmissione dati in remoto; sistemi di contabilizzazione, a lettura diretta, o con centralizzazione e trasmissione dati in remoto; centrali modulari con caldaie a condensazione; centrali modulari con pompe di calore ad alta efficienza. Sistema di lettura con palmare Ripartizione Sistema di centralizzazione e trasmissione dati TSS WEB Sistema di lettura diretta SISTEMA CONDOMINIO EMMETI Contabilizzazione Sistema di centralizzazione e trasmissione dati M-Bus GPRS Caldaie a condensazione Centrali modulari Pompe di calore ad alta efficienza 4

Ripartitore semplice Ripartitore con sonda remota Servizio di lettura e ripartizione spese Misuratore di energia Misuratore di energia per bollitore/centrale termica Contatori per acqua sanitaria calda e fredda Misuratore di energia a lettura diretta Contatore per acqua sanitaria calda e fredda a lettura diretta Misuratore di energia per bollitore/centrale termica Software di ripartizione spese Emmeti Contabilizzazione UNI 10200 Misuratore di energia M-Bus Contatore per acqua sanitaria calda e fredda lanciaimpulsi Concentratore dati M-Bus Misuratore di energia per bollitore/centrale termica M-Bus 5

Ripartizione e contabilizzazione In base alla tipologia dell impianto di riscaldamento, i sistemi per la misurazione dei consumi si dividono in due grandi famiglie: sistemi di ripartizione e sistemi di contabilizzazione. I sistemi di ripartizione sono l unica soluzione possibile negli impianti di riscaldamento esistenti con distribuzione verticale a colonne montanti, in abbinamento all installazione di valvole azionate da teste termostatiche su ciascun corpo scaldante.... Appartamenti - zone termiche autonome In questo tipo di impianto i terminali di uno stesso appartamento non sono serviti dallo stesso circuito, pertanto non esiste all ingresso dell appartamento un punto unico di intercettazione dove installare un misuratore di energia termica. Per ovviare a questo inconveniente, viene posizionato sulla superficie di ciascun radiatore un ripartitore, che effettua una stima attendibile dell energia ceduta dal radiatore all ambiente in base alla differenza tra la temperatura superficiale del corpo scaldante e quella dell ambiente, e alle caratteristiche del radiatore. I sistemi di ripartizione vengono completati con l installazione di contatori acqua calda (in caso di produzione di acqua calda sanitaria centralizzata), acqua fredda, misuratori di energia in centrale termica (ove richiesto dalla normativa o dalla tipologia di impianto). I ripartitori non sono idonei all installazione in abbinamento a ventilconvettori e pannelli radianti. 6

I sistemi di contabilizzazione sono idonei all installazione negli impianti di riscaldamento con distribuzione di tipo orizzontale (es. a collettore).... Appartamenti - zone termiche autonome In questa tipologia di impianti, viene inserito un misuratore di energia termica sui 2 tubi (mandata e ritorno) in ingresso alla singola utenza, che rileva i consumi necessari al riscaldamento dei locali. Oltre al misuratore di energia, nel caso in cui la produzione di acqua calda sanitaria sia centralizzata, viene installato in ciascuna utenza anche un contatore di acqua calda, (nel caso in cui, invece, la produzione di acqua calda sanitaria sia interna alla singola abitazione, il misuratore di energia rileva anche i consumi energetici destinati a questo impiego, e il contatore acqua calda non viene installato). Il sistema si completa con l installazione di un contatore di acqua fredda i ciascuna utenza e con l installazione di uno o più misuratori di energia in centrale termica (in base alla configurazione dell impianto). Misuratori di energia e contatori acqua devono essere certificati in base alla Direttiva Europea 2004/22/CE MID (recepita in Italia dal Dlgs n. 22 del 2/2/2007). I sistemi di contabilizzazione sono particolarmente indicati per le installazioni nei nuovi edifici (come stabilito dalle nuove normative, v. paragrafo dedicato). 7

Ripartizione: il sistema Emmeti Prodotti Emmeti propone di 2 tipologie di ripartitori di calore: Ripartitori di calore compatti; In alcune tipologie di installazione, oltre all installazione dei ripartitori, ci può essere l esigenza di installare anche misuratori di energia e/o contatori volumetrici per l acqua sanitaria. In particolare: Va installato un misuratore di energia subito a valle del generatore di calore, se richiesto da normativa e/o è prevista la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata. Ripartitori di calore con sonda a distanza, da installare nei casi in cui il radiatore è installato in luoghi difficilmente accessibili alla lettura, oppure nel caso in cui sia installato un copricalorifero, oppure nel caso in cui il corpo scaldante sia un termoconvettore. Va installato un misuratore di energia a monte del bollitore, se è prevista la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata. L installazione dei ripartitori viene abbinata all installazione di una valvola azionata da una testa di regolazione termostatica a bassa inerzia termica per ciascun radiatore. Se sono presenti ventilconvettori e/o pannelli radianti, vanno installati i misuratori di energia in sostituzione dei ripartitori. Vanno installati contatori volumetrici per acqua sanitaria (calda e/o fredda) in ogni appartamento, se è prevista la contabilizzazione dell acqua sanitaria per ciascuna unità abitativa. 8

Sistemi di lettura Sistema di lettura con palmare Il personale addetto alle letture, a seguito di un sopralluogo presso il condominio, tramite apposito palmare procede alla lettura degli strumenti via radio dall esterno dell abitazione. Appartamento 2 Appartamento 1 Negozio Palmare 9

Sistema di lettura con centralizzazione dati TSS Gli strumenti inviano via radio i dati di consumo alle centraline di raccolta poste all interno del condominio, che, a loro volta, tramite GPRS, trasferiscono i dati al centro di calcolo. I dati sono disponibili giornalmente per le successive elaborazioni: 1. Monitoraggio del funzionamento 2. Lettura dei consumi 3. Portale dei dati di lettura 4. Trasmissione periodica dei dati di lettura 5. Servizi di analisi energetica a valore aggiunto Dati via GPRS Raccoglitore dati Appartamento 2 Appartamento 1 Negozio Centro di calcolo Ripartizione spese Monitoraggio dei dispositivi Monitoraggio energetico 10

Servizio di lettura e ripartizione delle spese Per il servizio di lettura e ripartizione delle spese negli impianti in cui sono installati i ripartitori, Emmeti si avvale della preziosa collaborazione di una azienda leader specializzata, che, a seguito della stipula di un contratto con l utenza, si occuperà del monitoraggio periodico (e della verifica del corretto funzionamento) del sistema di misura, e della corretta ripartizione delle spese di riscaldamento e/o acqua sanitaria in base ai valori rilevati dai singoli strumenti. 11

Contabilizzazione: il sistema Emmeti Prodotti Moduli idraulici di utenza con produzione di acqua calda sanitaria centralizzata oppure interna all appartamento, predisposti per l installazione di misuratori di energia e contatori volumetrici per acqua sanitaria certificati MID. Misuratori di energia per portate elevate (per l installazione in centrale termica e/o ai capi del bollitore) certificati MID. Concentratori dati per la centralizzazione dei dati e la trasmissione in remoto. Misuratori di energia (caldo/freddo) di utenza, a lettura diretta o con trasmissione dati, certificati MID. Contatori acqua sanitaria (calda e fredda), a lettura diretta o con trasmissione dati, certificati MID. 12

Sistemi di lettura Sistema a lettura diretta Nel sistema a lettura diretta, i consumi vengono letti esclusivamente dal display/quadrante degli strumenti, mediante sopralluogo da parte del personale addetto.... Appartamenti - zone termiche autonome 13

Sistema con trasmissione dati Nel sistema con trasmissione dati, gli strumenti inviano i dati tramite protocollo M-Bus a un concentratore dati, dal quale è possibile accedere ai dati in locale, oppure da postazione remota. PC... Appartamenti - zone termiche autonome 14

Ripartizione delle spese Per la ripartizione delle spese, Emmeti mette propone il software Emmeti Contabilizzazione UNI 10200, per il quale realizza dei corsi dedicati. inserire per ciascuno strumento i consumi (nel caso di sistemi di contabilizzazione con centralizzazione dati è possibile importare i dati da foglio Excel generato direttamente dal concentratore M-Bus); Il software, sviluppato secondo la norma UNI 10200, consente di ripartire le spese di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria negli impianti centralizzati. Si applica agli impianti in cui il calore utile al riscaldamento degli ambienti e dell acqua sanitaria è prodotto tramite i tradizionali generatori di calore (caldaie) o teleriscaldamento. inserire i dati di consumo del condominio relativi al periodo considerato, secondo la norma UNI 10200; Tramite questo software è possibile: costruire l anagrafica di più condomini, inserendo i diversi utenti e assegnando a ciascun utente i propri strumenti (misuratore di energia, contatori per acqua sanitaria calda e fredda) con i relativi indirizzi; ripartire le spese condominiali relative al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, generando in output un file PDF e un foglio elettronico con il computo della spesa di ogni singolo utente, secondo la norma UNI 10200. 15

Centrali modulari Normalmente il fabbisogno termico è solo una parte di quello massimo previsto. La suddivisione della potenza in più apparecchi modulanti, per il riscaldamento/raffrescamento di edifici di medie e grandi dimensioni, consente di aumentare notevolmente il rendimento di impianto riducendo al minimo i consumi energetici. In una centrale modulare funzioneranno, a seconda delle necessità, il giusto numero di moduli termici, con l ottimale modulazione, per avere una potenza termica pari al fabbisogno temporaneo dell edificio. Un generatore di calore modulare è costituito da uno o più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o in batteria, collegati a un unico circuito di acqua calda del tipo a collettore. Centrali modulari con caldaie a condensazione Caldaia Nina TWIN I80C Caldaia Talita T54C/T94C per installazione da interni Caldaia Talita T54C/T94C per installazione da esterni Centrali modulari con pompe di calore ad alta efficienza Pompa di calore EH3913-MES-DE 16

Riferimenti legislativi Come detto, la soluzione dell impianto centralizzato con conseguente abbinamento di un sistema di misurazione dei consumi di ciascuna utenza è stata spinta e incentivata anche dall attività legislativa. A tal proposito, si riepilogano le tappe fondamentali del percorso legislativo. DPR 412/93, Art. 7, comma 3 Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche. Ai sensi del comma 6 dell art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare. Dlgs 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia, modificato ed integrato dal Dlgs 311, Allegato I, comma 4 Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d uso dell articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista dall art. 3, comma 2, lettera c), numero 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in termini di uso razionale dell energia, incluse quelle di cui al comma precedente, qualora coesistano le seguenti condizioni: e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare; Lettere a, b, c, d, f: omissis LEGGE FINANZIARIA DM 19 febbraio 2007 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Articolo 1, comma 5. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Articolo 9, commi 1, 2, 3. 1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all art. 1, comma 5, l asseverazione di cui all art. 4, comma 1, lettera a), specifica che: a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kw, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kw si applica il limite massimo corrispondente a 400 kw; b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 C. 2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all art. 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kw, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l asseverazione di cui all art. 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni: a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante; b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore; c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. 3. Rientra nell ambito degli interventi di cui all art. 1, comma 5, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi. DL 4 Giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell edilizia per la definizione delle procedure d infrazione avviate nella Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica 1. Le disposizioni di cui all articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 -bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 17

DPR 59/09 Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ CE sul rendimento energetico in edilizia, all articolo 4, commi 9, 10 e 11. 9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kw, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25. 10. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell impianto termico o di installazione dell impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25. 11. Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI. Direttiva 2012/27/UE, 25/10/2012, Art. 9, comma 3 Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore, salvo che lo Stato membro in questione dimostri che l installazione di tali contabilizzatori di calore non sarebbe efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell edificio, nonché per la produzione di energia mediante l utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) Omissis Omissis >>. CONTO TERMICO DM 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Art. 4, commi 1 e 2 1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all allegato I, ivi comprese le spese ammissibili di cui all art. 5, i seguenti interventi di incremento dell efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione: a) omissis b) omissis c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; d) omissis 2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all allegato II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza: a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; b) omissis c) omissis d) omissis Alcune Regioni e Comuni, attraverso i propri regolamenti, emanati in relazione alla causa di cedevolezza di cui all art. 17 del DLgs 192, prevedono l obbligo di realizzazione di impianti centralizzati nei nuovi edifici e in determinati casi negli edifici esistenti (impianti di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici). Vengono citati di seguito alcuni esempi. Legge 11 dicembre 2012, n. 220 Modifica alla disciplina del condominio negli edifici (entrata in vigore il 18/6/2013). A seguito dell entrata in vigore di questa legge, per approvare in assemblea di condominio innovazioni di particolare interesse sociale quali ad esempio: sicurezza, salubrità, barriere architettoniche, contenimento dei consumi energetici, impianti ad energie rinnovabili, parcheggi, impianti di ricezione radiotelevisivi e telematici centralizzati è sufficiente la maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell intero edificio (rif. art. 1136 comma 2 del codice civile). Art. 5, comma 1 1. Dopo il primo comma dell articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti: << I condomini, con la maggioranza indicata nel secondo comma dell articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel REGIONE LOMBARDIA DGR 30 novembre 2011, n. IX/2601 Disposizioni per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici. Prevedeva l obbligo di istituire la contabilizzazione entro il 1 agosto 2012 per tutti gli impianti con potenza maggiore di 350 kw oppure antecedenti al 1997. Per altre tipologie, erano state fissate le date del 1 agosto 2013 e del 1 agosto 2014. DGR 23 maggio 2012, n. IX/3522 - Proroga degli obblighi in materia di installazione di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici 18

DGR 25 luglio 2012, n. IX/3855 - Proroga al 1 agosto 2013 dell obbligo per gli impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale di dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore Con questa Delibera, la Regione Lombardia ha disposto di posticipare l obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore al 1 agosto 2013 per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato alimentati a gas naturale, con potenza termica superiore ai 350 kw e installati prima del 1 agosto 1997. Le scadenze fissate per le altre tipologie di impianti sono le seguenti: 1 agosto 2013 Oltre agli impianti sopra citati, entro questa data devono dotarsi di di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione anche gli impianti con potenza maggiore o uguale a 116,4 kw e installati prima del 1 agosto 1998. 1 agosto 2014 Come stabilito dalla DGR 23 maggio 2012 n. IX/3522, che aveva prorogato le scadenze previste dalla DGR 30 novembre 2011, n. IX/2601, entro questa data devono dotarsi di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione di calore: gli impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 1 agosto 1997; gli impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1 agosto 1997; gli impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell impianto originario. Per tutti gli altri impianti che non rientrano tra quelli finora elencati, vale la scadenza del 1 agosto 2014. REGIONE PIEMONTE DGR 4 agosto 2009, n. 46-2009, Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell edilizia ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell edilizia. 1.4 Prescrizioni specifiche sugli impianti termici negli edifici. 1.4.9 Gli impianti termici installati negli edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4 devono essere di tipo centralizzato e dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa. 1.4.11 In caso di ristrutturazione totale di edificio di cui alla Scheda 1, che coinvolga, nel caso sia presente, l impianto termico (anche autonomo) a servizio dello stesso e che comporti, al termine dell attività edilizia, un numero di unità abitative superiore a 4, l impianto termico installato deve essere di tipo centralizzato e dotato di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa. 1.4.13 Gli edifici di cui alle Schede 2,3,4,5 e 6 di nuova costruzione o soggetti ad interventi di cui alle lettera n. nonché, nel caso di interventi di cui alla lettera o, effettuati nell ambito di ristrutturazioni che coinvolgano l intero involucro, devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e, se necessario, la contabilizzazione del calore per le zone dell edificio con diverso fattore di occupazione. 1.4.16 Per interventi di cui alle lettere n. e o. in edifici di cui alle Schede 2,3,4,5,6, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, deve essere previsto un sistema di distribuzione a zone che consenta la termoregolazione e, se necessario, la contabilizzazione del calore in relazione ai diversi fattori di occupazione dei locali. 1.4.17 Fermo restando quanto prescritto dalla d.c.r. 98-1247 dell 11 gennaio 2007, scheda 1E, per gli edifici di cui la costruzione è stata autorizzata dopo il 18.07.1991 ed entro il 30.06.2000, gli edifici esistenti di cui alla Scheda 1,la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18.07.1991, devono essere sottoposti agli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa: - nel caso vengano realizzati interventi di cui alle lettere n. ed o. oppure venga sostituito il generatore di calore (comprendendosi nel concetto di sostituzione del generatore di calore l allacciamento ad una rete di teleriscaldamento); - in ogni caso entro il 01.09.2012. A seguito della realizzazione degli interventi finalizzati a consentire la termoregolazione e la contabilizzazione del calore il responsabile dell impianto è tenuto a inviare apposita comunicazione al Comune. Nei casi di impossibilità tecnica i medesimi dovranno essere giustificati mediante perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato, da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell impianto. 1.4.18 Le apparecchiature installate per la termoregolazione e la contabilizzazione devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore al 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Per le modalità di contabilizzazione e di ripartizione dei costi fra gli utenti si fa riferimento alle norme e linee guida UNI in vigore. DGR 27/4/2012, n.85-3795, Modifiche al paragrafo 1.4.17 della DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968 recante l aggiornamento dello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, nonché le disposizioni attuative dell art. 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell edilizia). Con questa Delibera, la Giunta Regionale del Piemonte, ha posticipato al 1 settembre 2014 l obbligo di installazione di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione in tutte le singole unità abitative. 19

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