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Fa fede la versione originale in lingua tedesca.

Indice Cifra Pagina A Disposizioni generali Nome e scopo 1 4 Definizioni 2 4 Cerchia degli assicurati 3 4 Inizio e fine dell assicurazione 4 5 Salario assicurato 5 5 Capitale di risparmio e accrediti di risparmio 6 6 B Prestazioni della fondazione Prestazioni di vecchiaia Rendita di vecchiaia/capitale di risparmio 7 7 Rendita per figli di pensionati 8 7 Prestazioni d invalidità Rendita d invalidità 9 8 Rendita per figli d invalidi 10 8 Prestazioni per superstiti Rendita per il coniuge o liquidazione 11 9 Rendita per il partner o liquidazione 12 9 Rendita per orfani 13 10 Capitale in caso di decesso 14 10 Altre prestazioni Rendita in caso di ritiro anticipato per motivi aziendali 15 11 Prestazione di libero passaggio 16 11 Cifra Pagina E Organizzazione e amministrazione Consiglio di fondazione 25 16 Amministrazione della fondazione 26 16 Informazioni e obbligo di notifica 27 16 F Disposizioni finali Amministrazione della giustizia 28 17 Lacune del regolamento 29 17 Modifiche/regolamenti precedenti 30 17 Entrata in vigore 31 17 Appendice I: Tabelle dei contributi 18 Appendice II: Aliquota di conversione 21 Appendice III: Tabella d acquisto 22 C Disposizioni generali sulle prestazioni Liquidazione delle rendite 17 12 Promozione di proprietà d'abitazioni 18 12 Adeguamento delle rendite al rincaro 19 12 Eccedenza d assicurazione e riduzione delle prestazioni 20 12 D Finanziamento Obbligo di contribuzione 21 13 Ammontare dei contributi 22 13 Patrimonio, equilibrio finanziario e fondi separati 23 15 Limitazione dell obbligo di contribuzione della ditta 24 15 Regolamento, edizione 2012 ABB Cassa pensione 3

A Disposizioni generali 1 Nome e scopo 1.1 Con il nome ABB Cassa pensione esiste una fondazione iscritta nel registro della previdenza professionale ai sensi dell articolo 80 segg. CC e dell articolo 48 LPP. 1.2 Lo scopo della fondazione è la previdenza professionale nell ambito della LPP e delle sue norme d attuazione. Essa è destinata alle collaboratrici e ai collaboratori della ABB Schweiz AG nonché ai loro congiunti e superstiti. Le imprese connesse economicamente o finanziariamente ad essa hanno la possibilità di aderire alla fondazione tramite un accordo. La fondazione offre una protezione contro le conseguenze economiche dovute a vecchiaia, decesso e invalidità. 1.3 La fondazione s impegna a corrispondere in ogni caso le prestazioni prescritte per legge. 2 Definizioni 2.1 Quando nelle presenti disposizioni si usa la forma maschile, essa è da intendersi sempre come riferita a entrambi i sessi. 2.2 Nell ambito del presente regolamento i seguenti termini significano: a) fondazione: ABB Cassa pensione a Baden b) ditta: ABB Schweiz AG e tutte le imprese ed istituzioni connesse alla fondazione c) assicurati attivi: tutti i collaboratori della ditta assicurati in base a questo regolamento d) età di pensionamento: l età al momento del ritiro dopo il compimento del 62 anno di età e) età finale: il primo del mese dopo il compimento del 65 anno di età f) LPP: Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità g) età LPP: la differenza tra l anno civile in corso e l anno di nascita h) figli aventi diritto a rendite: tutti i figli fino al compimento del 18 anno di età. Se seguono una formazione o se presentano un grado d invalidità del 70% fino al compimento del 25 anno di età. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri se l assicurato provvede al loro sostentamento. i) Unione domestica registrata: gli assicurati che vivono in unione domestica registrata secondo l articolo 2 della Legge federale sull unione domestica registrata del 18 giugno 2004 (LUD), in merito a diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento sono equiparati agli assicurati coniugati. Per favorire la leggibilità, in questo regolamento si parla comunque di assicurati coniugati o di coniugi. 3 Cerchia degli assicurati 3.1 Tutti i collaboratori della ditta devono aderire alla fondazione se il rapporto di lavoro è stato stipulato per più di 3 mesi. Se invece è stato stipulato un rapporto di lavoro fino a 3 mesi, l adesione avviene soltanto se sarà prolungato oltre i 3 mesi. 3.2 Se più rapporti di lavoro consecutivi presso la stessa azienda durano complessivamente più di 3 mesi e nessuna delle interruzioni è superiore a 3 mesi, il collaboratore è assicurato dall inizio del 4 mese totale di lavoro. 3.3 Non sono accolti nella fondazione i collaboratori: il cui salario annuo non supera l importo prescritto secondo la LPP - non attivi in Svizzera (o presumibilmente non per sempre) e che sono già sufficientemente assicurati all estero se richiedono di essere dispensati dall adesione alla fondazione (con riserva delle disposizioni degli accordi sulla libera circolazione con l UE-AELS) che al momento di cominciare il rapporto di lavoro hanno - superato l età finale o che sono invalidi come minimo al 70% che provano di essere debitamente assicurati nell ambito della LPP presso un altro istituto di previdenza 3.4 Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia viene di nuovo assunto come collaboratore, deve aderire alla fondazione come assicurato attivo; salvo cifra 3.3. Il Consiglio di fondazione può accogliere nella fondazione anche i collaboratori che non sottostanno per legge all obbligo assicurativo. 3.5 I collaboratori che al momento dell adesione alla fondazione sono parzialmente inabili al lavoro, saranno assicurati soltanto per la parte che corrisponde al grado della capacità lavorativa. 4 ABB Cassa pensione Regolamento, edizione 2012

3.6 Se i collaboratori lasciano la ditta, possono rimanere nella fondazione se sono domiciliati in Svizzera e se il pagamento dei contributi avviene tramite sistema di addebito (LSV). I nuovi datori di lavoro devono tuttavia dichiararsi d accordo. A partire da un ritardo di 2 mesi nel versare i contributi, l assicurazione cessa e la prestazione di libero passaggio sarà trasferita all istituto collettore. In ogni caso si devono stipulare dei particolari accordi per il futuro allestimento del rapporto assicurativo. Con l esplicito accordo del Consiglio di fondazione possono rimanere nella fondazione anche gli assicurati con domicilio all estero se ne fanno espressa richiesta e se hanno un rapporto di lavoro con un altra società ABB all estero. 3.7 Se, in seguito a una riduzione del reddito, il salario annuo determinante risulta inferiore all importo prescritto ai sensi della cifra 3.3 per un adesione alla fondazione, i collaboratori rimangono assicurati. 4 Inizio e fine dell assicurazione 4.1 Di regola l assicurazione entra in vigore con l inizio contrattuale del rapporto di lavoro. Al più presto: per i rischi di decesso e invalidità inizia il 1 gennaio - dell anno in cui si compie il 18 anno di età per la previdenza di vecchiaia inizia il 1 gennaio dell anno in cui si compie il 25 anno di età 4.2 L assicurazione termina con la cessazione del rapporto di lavoro se non esiste un diritto a delle prestazioni assicurative o se l assicurazione non continua ai sensi della cifra 3.6. I rischi di decesso e invalidità restano tuttavia assicurati per la durata di 1 mese dopo la cessazione del rapporto di lavoro se il collaboratore non istaura prima un nuovo rapporto di lavoro. 5 Salario assicurato 5.1 La base per la determinazione del salario assicurato sono le 13 mensilità. La ditta può, previa approvazione del Consiglio di fondazione, considerare anche altre corresponsioni per definire il salario annuo determinante. 5.2 La deduzione di coordinamento tiene conto delle prestazioni dell AVS/AI. Essa ammonta ad un terzo del salario annuo determinante, ma è limitata alla rendita massima di vecchiaia AVS. 5.3 Il salario assicurato corrisponde al salario determinante annuo meno la deduzione di coordinamento, tutt al più però al salario massimo assicurato stabilito dal Consiglio di fondazione. 5.4 Se il salario determinante scende temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivazioni analoghe, con il consenso dell azienda il salario assicurato precedente può restare invariato. Tutti i contributi (quota del datore di lavoro e dell assicurato, contributi di rischio e di risparmio) per la parte di salario sulla quale si prosegue l assicurazione sono a carico dell assicurato. 5.5 Gli assicurati attivi il cui salario annuo determinante si riduce fra il 58 anno d età e l età finale, possono richiedere la prosecuzione dell assicurazione sul salario assicurato precedente secondo le disposizioni seguenti: a) Il termine di notifica per la prosecuzione dell assicurazione è di 6 mesi. b) La riduzione del salario non deve superare il 50%. c) Tutti i contributi (quota del datore di lavoro e dell assicurato, contributi di rischio e di risparmio) per la parte di salario sulla quale si prosegue l assicurazione sono a carico dell assicurato. d) La prosecuzione dell assicurazione cessa su richiesta scritta dell assicurato, comunque al più tardi al raggiungimento dell età finale. Regolamento, edizione 2012 ABB Cassa pensione 5

A Disposizioni generali 6 Capitale di risparmio e accrediti di risparmio 6.1 Per gli assicurati dell assicurazione vecchiaia si tiene un conto vecchiaia individuale dal quale risulta il capitale di risparmio. Il capitale di risparmio è composto dai versamenti con gli interessi meno i prelevamenti nonché dagli accrediti di risparmio con gli interessi. Gli accrediti di risparmio dell anno in corso non fruttano interessi. 6.2 Gli accrediti di risparmio annui risultano dal salario assicurato e dall età dell assicurato in base ad una delle tabelle dei contributi nell appendice I. 6.3 Il tasso d interesse viene stabilito dal Consiglio di fondazione. 6.4 Alla fine di ogni anno, il Consiglio di fondazione stabilisce l ammontare di una corresponsione d interesse supplementare in base all eccedenza attiva secondo il bilancio. Questa viene accreditata ai conti vecchiaia entro il 31 dicembre dell anno in corso. Ne hanno diritto gli assicurati che al momento sono membri della fondazione. Le basi per il calcolo della corresponsione d interesse supplementare sono: a) il capitale di risparmio allibrato nella fondazione al 1 gennaio dell anno in corso b) il momento e l ammontare dei versamenti accreditati nell anno in corso c) il momento e l ammontare delle somme prelevate nell anno in corso 6 ABB Cassa pensione Regolamento, edizione 2012

B Prestazioni della fondazione Prestazioni di vecchiaia 7 Rendita di vecchiaia/capitale di risparmio 7.1 Ritiro all età finale Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge, salvo la cifra 7.3, al termine del rapporto di lavoro all età di pensionamento; per i beneficiari di rendite d invalidità il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge all età finale. Il termine di notifica per il ritiro di vecchiaia è di 6 mesi. Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di capitale o di rendita. Gli assicurati possono anche, al momento del pensionamento, percepire soltanto una parte del capitale di risparmio sotto forma di capitale. Per gli assicurati coniugati, il coniuge deve manifestare il suo consenso al prelievo del capitale con la sua firma autenticata dal notaio. Nel caso di un prelievo parziale del capitale di risparmio sotto forma di capitale, la rendita di vecchiaia e le altre prestazioni coassicurate saranno ridotte nel rapporto del capitale prelevato al capitale di risparmio disponibile. Con il prelievo dell intero capitale di risparmio sotto forma di capitale si estinguono tutti i diritti nei confronti della fondazione. Al momento del pensionamento in età ordinaria, la rendita di vecchiaia viene calcolata in base al capitale di risparmio disponibile e all aliquota di conversione nell appendice II. 7.2 Ritiro flessibile In caso di ritiro dopo il 63 anno d età compiuto, la rendita di vecchiaia viene calcolata in base al capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento e all aliquota di conversione nell appendice II. La cifra 7.1 trova applicazione per analogia. A partire dal momento del ritiro fino al raggiungimento dell età finale, i contribuenti hanno diritto ad una rendita mensile transitoria se la durata dei contributi versati corrispondeva almeno a 5 anni. Se i beneficiari di una rendita di vecchiaia esercitano un attività lucrativa dopo il loro ritiro, devono informare immediatamente la fondazione. L importo dell attività lucrativa viene dedotto dalla rendita transitoria. Tuttavia viene concessa una franchigia annuale che ammonta a 2 volte l importo massimo mensile della rendita di vecchiaia AVS. La rendita transitoria corrisponde alla rendita massima di vecchiaia AVS valida al momento del ritiro. Per le persone occupate a tempo parziale la rendita transitoria viene ridotta in base al grado di occupazione medio degli ultimi 5 anni. Il diritto a una rendita transitoria scade con l iscrizione all assicurazione dei disoccupati. Se gli assicurati hanno diritto a una rendita AVS/AI o alla rendita di un assicurazione sociale estera, ricevono un versamento mensile che corrisponde alla differenza tra la rendita massima di vecchiaia AVS e la rendita AVS/AI o la rendita estera effettivamente percepita all inizio del diritto alla rendita. 7.3 Ritiro anticipato e rimandato Se gli assicurati lo desiderano, possono ritirarsi anticipatamente, tuttavia al più presto dopo il compimento del 58 anno di età. La cifra 7.1 trova applicazione per analogia. Previo consenso della ditta, gli assicurati possono rimandare il loro ritiro fino al più tardi al 70 anno di età. La cifra 7.1 trova applicazione per analogia. La rendita di vecchiaia anticipata o rimandata si calcola in base al capitale di risparmio disponibile al momento del ritiro e all aliquota di conversione nell appendice II. 7.4 Ritiro graduale Previo accordo con la ditta, gli assicurati possono richiedere un ritiro parziale o un ritiro graduale. Le disposizioni delle cifre 7.1 fino a 7.3 nonché 22.5 trovano applicazione per analogia. 8 Rendita per figli di pensionati 8.1 Per i figli aventi diritto i beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto alla corresponsione di una rendita per figli di pensionati. 8.2 La rendita annua per figli di pensionati ammonta per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita di vecchiaia erogata. 8.3 La rendita per figli di pensionati è erogata alla stessa data della rendita di vecchiaia. Con il decesso del figlio o quando cessa il suo diritto a percepire una rendita, si estingue anche il diritto alla rendita. Regolamento, edizione 2012 ABB Cassa pensione 7

B Prestazioni della fondazione Prestazioni d invalidità 9 Rendita d invalidità 9.1 Gli assicurati hanno diritto a una rendita d invalidità se ai sensi dell Assicurazione federale contro l invalidità (AI) sono come minimo invalidi al 40% e se erano assicurati nella fondazione quando si è verificata l incapacità al lavoro la cui causa ha portato all invalidità. A condizione che l iscrizione all AI sia già avvenuta e dietro certificazione di un medico designato dalla fondazione, il Consiglio di fondazione può assegnare una rendita d invalidità prima che gli assicurati percepiscano delle prestazioni dall AI. 9.2 Dietro certificazione di un medico o di un istituto designato dalla fondazione il Consiglio di fondazione può assegnare una rendita d invalidità agli assicurati che lavorano all estero su incarico della ditta e che non sono assicurati presso l AI senza che sia necessario un atto dispositivo da parte dell AI. 9.3 Le prestazioni per gli invalidi non vengono versate finché l assicurato percepisce il proprio salario o l indennità di malattia o infortunio che lo sostituisce. Il diritto alla rendita si estingue quando l assicurato non è più invalido o con il suo decesso, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell età finale. 9.4 L ammontare del diritto a una rendita d invalidità viene calcolato in base al grado d invalidità: 9.5 La rendita intera d invalidità annua ammonta al 60% del salario assicurato. A partire dal costituirsi del diritto alla rendita d invalidità, il capitale di risparmio è accresciuto in base all ultimo salario assicurato con accrediti di risparmio in conformità alla tabella dei contributi Standard (v. appendice I) e con gli interessi e gli interessi supplementari fino all età finale. Questo capitale di risparmio è il parametro di commisurazione per le prestazioni di vecchiaia. 9.6 In caso d invalidità parziale, il capitale di risparmio dell assicurato disponibile all inizio dell invalidità sarà suddiviso in proporzione alla graduazione della rendita. Il capitale di risparmio corrispondente alla parte attiva continua ad essere accresciuto come per gli assicurati pienamente attivi. 10 Rendita per figli d invalidi 10.1 Per i figli aventi diritto i beneficiari di una rendita d invalidità hanno diritto alla corresponsione di una rendita per figli d invalidi. 10.2 La rendita annua per figli d invalidi ammonta per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita d invalidità corrisposta. 10.3 La rendita per figli d invalidi è erogata alla stessa data della rendita d invalidità. Il diritto a una rendita si estingue con il decesso del figlio oppure alla fine del diritto di percepire una rendita. Grado d invalidità invalidità di almeno il 70% invalidità di almeno il 60% invalidità di almeno il 50% invalidità di almeno il 40% Graduazione della rendita intera rendita 3 quarti di rendita mezza rendita 1 quarto di rendita Il Consiglio di fondazione può tenere conto di modifiche nel grado d invalidità che l AI non ha ancora considerato o che ha considerato soltanto in ritardo. Può anche disporre una visita di controllo presso un medico da lui designato. Il diritto può essere modificato visto il risultato della visita. Se i beneficiari di una rendita d invalidità rifiutano la visita medica, allora il Consiglio di fondazione può dichiararli privati dei loro diritti. 8 ABB Cassa pensione Regolamento, edizione 2012

Prestazioni per superstiti 11 Rendita per il coniuge o liquidazione 11.1 Il coniuge superstite di una persona assicurata attiva o di un beneficiario di rendita ha diritto ad una rendita per coniuge se ha allevato dei figli o se ha compiuto il 45 anno di età. Se i coniugi che non hanno ancora compiuto 45 anni, percepiscono una rendita d invalidità dell AI, allora il Consiglio di fondazione può concedere loro anche una rendita per il coniuge. 11.2 Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna condizione ai sensi della cifra 11.1, allora ha diritto ad una liquidazione unica per l ammontare del quintuplo dell importo annuo della rendita per il coniuge. 11.3 Il diritto ad una rendita per coniuge inizia dopo la scadenza delle corresponsioni di vecchiaia o d invalidità, rispettivamente alla scadenza della corresponsione del salario. Esso si estingue alla fine del mese del decesso o in caso di seconde nozze, se in questo momento il coniuge non ha ancora compiuto il 60 anno di età. Se il diritto di rendita per coniuge si estingue in seguito a matrimonio, allora il coniuge ha diritto ad una liquidazione unica per l ammontare del triplo dell importo annuo della rendita per il coniuge. 11.4 La rendita per il coniuge ammonta, al momento del decesso dell assicurato prima di aver raggiunto l età finale, al 60% della rendita d invalidità, erogabile fino al momento in cui la persona deceduta avrebbe raggiunto l età finale. Dopodiché ammonta al 60% della rendita di vecchiaia fittizia. Per la determinazione della rendita di vecchiaia fittizia si continua ad accrescere in termini contabili con gli interessi e gli interessi supplementari il capitale di risparmio netto (capitale di risparmio meno gli acquisti effettuati personalmente presso la fondazione) della persona deceduta in base all ultimo salario assicurato con gli accrediti di risparmio in base alla tabella dei contributi Standard (v. appendice I) fino all età finale. Al momento del decesso di beneficiari di una rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge ammonta al 60% dell attuale rendita di vecchiaia. 11.6 Al momento del pensionamento, rispettivamente con la riscossione della rendita di vecchiaia, gli assicurati hanno la possibilità di aumentare la rendita prevedibile per i coniugi. In base ai criteri tecnici adottati dalla fondazione, la rendita di vecchiaia viene così decurtata per tutta la vita. L importo della rendita per coniugi aumentata non può superare la rendita di vecchiaia decurtata. Questa decurtazione riguarda soltanto la rendita di vecchiaia e viene mantenuta anche se il coniuge muore prima del beneficiario della rendita di vecchiaia. 12 Rendita per il partner o liquidazione 12.1 Se è dimostrabile che un assicurato non coniugato ha vissuto nella stessa economia domestica con un partner non coniugato e di cui non è parente per almeno 5 anni fino alla sua morte oppure se provvedeva al sostentamento di uno o più figli comuni, allora il partner ha diritto alle stesse prestazioni di un coniuge. Il Consiglio di fondazione può richiedere un contributo alle spese di accertamento. 12.2 I partner di beneficiari di rendita di vecchiaia non coniugati hanno diritto ad una rendita per partner ai sensi della cifra 12.1 solo se la convivenza sussisteva già prima del 60 anno di età. 12.3 Le disposizioni delle cifre 11.1, 11.3 e 11.4 si applicano per analogia. Se il partner non adempie alle condizioni per una rendita per partner ai sensi della cifra 11.1, ma se tuttavia la convivenza è durata almeno 5 anni, sarà corrisposta una liquidazione ai sensi della cifra 11.2. Non vi è diritto a una rendita per il partner, se la persona beneficiaria percepisce già una rendita per coniuge o partner di un altro istituto di previdenza. 12.4 La richiesta deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi dopo il decesso della persona assicurata. 11.5 Le disposizioni per la rendita per coniugi valgono anche per i coniugi divorziati se il matrimonio è durata almeno 10 anni. Le prestazioni della fondazione sono tuttavia limitate alla parte degli alimenti (in conformità alla sentenza di divorzio) che superano le prestazioni dell AVS e quelle di assicurazioni sociali estere. Regolamento, edizione 2012 ABB Cassa pensione 9

B Prestazioni della fondazione 13 Rendita per orfani 13.1 In caso di decesso di assicurati o di beneficiari di rendite i figli aventi diritto hanno diritto alla corresponsione di una rendita per orfani. 13.2 La rendita per orfani annua ammonta per ogni figlio avente diritto al 20% dell intera rendita d invalidità assicurata rispettivamente al 20% della rendita di vecchiaia erogata. Se un figlio è orfano di entrambi i genitori la rendita per orfani si raddoppia. 13.3 Il diritto ad una rendita per orfani inizia alla scadenza dell erogazione della rendita di vecchiaia o d invalidità rispettivamente alla scadenza della corresponsione del salario. Il diritto alla rendita si estingue con il decesso dell orfano oppure quando termina il diritto di percepire una rendita. 14 Capitale in caso di decesso 14.1 Se una persona assicurata decede, scade un capitale in caso di decesso. Ne hanno diritto i superstiti, indipendentemente dal diritto di successione, secondo la seguente graduatoria e nella seguente misura: a) il coniuge e i figli aventi diritto a una rendita: l intero importo; in loro mancanza b) il partner (ai sensi della cifra 12.1) oppure persone sostentate in larga misura dal defunto assicurato prima del suo decesso: l intero importo; in loro mancanza c) gli altri figli o i genitori: l intero importo; in loro mancanza d) gli altri eredi legali per la metà dell importo ad esclusione dell ente pubblico 14.2 Gli assicurati possono consegnare alla fondazione una dichiarazione scritta, nella quale stabiliscono in quale misura quali persone dei gruppi beneficiari hanno diritto al capitale di decesso. In mancanza di una dichiarazione, la ripartizione all interno dei gruppi beneficiari è responsabilità del Consiglio di fondazione. 14.3 In caso di decesso prima del pensionamento, il capitale di decesso corrisponde per gli assicurati attivi e invalidi al capitale di risparmio netto accumulato (capitale di risparmio meno gli acquisti effettuati personalmente presso la fondazione), meno le spese per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti, come minimo tuttavia al 100% del salario annuo assicurato. Dopo il pensionamento, il capitale in caso di decesso corrisponde alla doppia rendita di vecchiaia annua, meno le rendite di vecchiaia già percepite. 10 ABB Cassa pensione Regolamento, edizione 2012

Altre prestazioni 15 Rendita in caso di ritiro anticipato per motivi aziendali 15.1 Su richiesta dell azienda la fondazione eroga agli assicurati che hanno dovuto lasciare la ditta per motivi aziendali delle rendite mensili. L ammontare delle rendite si basa su un piano vincolante per l azienda. 15.2 L azienda deve risarcire la fondazione per le sue prestazioni supplementari in base ai calcoli attuariali. 15.3 Al raggiungimento o in caso di decesso prima del raggiungimento dell età finale le rendite si estinguono ai sensi della cifra 15.1 e al loro posto subentrano le prestazioni regolamentari. 16 Prestazione di libero passaggio 16.1 L assicurazione termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro se non esiste un diritto a prestazioni della fondazione ai sensi delle disposizioni succitate. In presenza di un capitale di risparmio l assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio. 16.2 L ammontare della prestazione di libero passaggio è calcolato sulla base del primato dei contributi. Esso corrisponde al capitale di risparmio disponibile. L assicurato uscente, tranne il caso di liquidazione parziale, non ha diritto a ulteriori mezzi della fondazione. 16.4 La prestazione di libero passaggio sarà versata all istituto previdenziale del nuovo datore di lavoro. In sua mancanza viene versata su un conto di libero passaggio o viene impiegata per la costituzione di una polizza di libero passaggio. Se dopo 6 mesi dalla data di uscita la fondazione non ha ancora ricevuto alcun avviso dalla persona assicurata, la prestazione di libero passaggio sarà versata all istituto collettore. 16.5 Gli assicurati uscenti possono richiedere il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio se: a) lasciano per sempre la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. Resta esclusa la quota obbligatoria della prestazione di uscita, se la persona uscente si stabilisce in uno Stato membro dell UE o dell AELS e ha stipulato colà un assicurazione legale di vecchiaia, decesso e invalidità. In questo caso la quota obbligatoria deve essere utilizzata per l apertura di un conto di libero passaggio o di una polizza di libero passaggio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. b) iniziano un attività lucrativa indipendente e non sono più soggetti alla previdenza professionale obbligatoria oppure se c) l importo della prestazione di libero passaggio è inferiore all importo annuale dei loro contributi Per le persone coniugate il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge e autenticato dal notaio. 16.6 Per il resto vigono le disposizioni di legge sul libero passaggio. 16.3 Le prestazioni assicurate in caso di decesso e invalidità al momento della cessazione del rapporto di lavoro restano invariate fino all inizio di un nuovo rapporto di previdenza, al massimo tuttavia per la durata di 1 mese. Se la fondazione ha l obbligo di eseguire le prestazioni e la prestazione di libero passaggio è già stata versata, il capitale di risparmio sarà decurtato nella misura in cui viene a mancare un rimborso. Regolamento, edizione 2012 ABB Cassa pensione 11

C Disposizioni generali sulle prestazioni 17 Liquidazione delle rendite 17.1 Le rendite sono erogate sotto forma di rate mensili anticipate. Nel mese in cui si estingue il diritto alla rendita, si eroga la rendita completa. Nel caso di decesso di beneficiari di rendite di vecchiaia o d invalidità, il diritto alla rendita si estingue soltanto 2 mesi dopo il mese del decesso. 17.2 Se al momento dell erogazione della rendita la rendita annua o la somma delle rendite annue è inferiore del 10% della rendita minima AVS, si versa al posto della rendita/delle rendite una liquidazione di capitale calcolata in base alle regole attuariali. 18 Promozione di proprietà d abitazioni 18.1 Gli assicurati possono impiegare il loro capitale di risparmio nell ambito delle disposizioni di legge per acquistare un abitazione di proprietà ad uso personale. 18.2 Il Consiglio di fondazione emana le disposizioni d attuazione necessarie. 19 Adeguamento delle rendite al rincaro 19.1 Le rendite per superstiti ed invalidi ai sensi della LPP vengono adattate all evoluzione dei prezzi secondo le disposizioni legali e le prescrizioni del Consiglio federale. 19.2 Il Consiglio di fondazione decide ogni anno se e in quale misura può migliorare le rendite in proporzione alle disponibilità finanziarie della fondazione. A questo scopo si impiegano i mezzi del fondo a favore dei beneficiari di rendite (cifra 23.4 b). 20 Eccedenza d assicurazione e riduzione delle prestazioni 20.1 Se le prestazioni per i superstiti o le prestazioni d invalidità della fondazione, insieme alle prestazioni di un altro istituto previdenziale, della AVS/AI, dell assicurazione infortunio militare o di assicurazioni sociali estere, fruttano un reddito da rendite superiore al 90% del reddito presunto, le rendite che la fondazione deve corrispondere possono essere decurtate fino a che il limite predetto non viene più superato. Lo stesso vale per le assicurazioni per cui la ditta ha pagato almeno metà del premio. Ai beneficiari di prestazioni d invalidità viene imputato il reddito percepito oppure un reddito eventualmente da percepire da un attività lucrativa ragionevolmente esigibile. Le prestazioni di vecchiaia vengono decurtate soltanto se coincidono con prestazioni dell assicurazione infortuni o dell assicurazione militare. La prestazione di vecchiaia così decurtata deve tuttavia corrispondere almeno al capitale di risparmio al momento in cui è subentrata l invalidità. Le liquidazioni uniche rispettivamente le liquidazioni di capitale sono mutate in rendite equipollenti al valore attuariale. Per quanto consentito dall articolo 25 OPP 2, le riduzioni delle prestazioni dell assicurazione infortuni o dell assicurazione militare non vengono compensate. 20.2 Le persone aventi diritto a delle prestazioni in caso di decesso o d invalidità devono cedere alla fondazione i loro crediti verso terzi responsabili fino all ammontare dell obbligo alla prestazione della fondazione. 20.3 La fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura commisurata se l AVS/AI rispettivamente l assicurazione infortuni o l assicurazione militare riduce, toglie o nega le prestazioni perché la persona avente diritto ha causato il decesso o l invalidità per colpa grave oppure si oppone ad una misura di reinserimento. 20.4 Se la fondazione deve fornire una prestazione anticipatamente, verserà le prestazioni minime prescritte dalla legge. 12 ABB Cassa pensione Regolamento, edizione 2012

D Finanziamento 21 Obbligo di contribuzione 21.1 L obbligo di contribuzione inizia con l accoglienza nella fondazione e continua fino al pensionamento, fino all uscita dalla fondazione o fino al decesso della persona assicurata. 21.2 L obbligo di contribuzione degli assicurati invalidi si riduce ai sensi della cifra 9.4. 21.3 La ditta detrae i contributi degli assicurati dal salario, dal pagamento continuato del salario o dall indennità di salario e li versa mensilmente alla fondazione, unitamente ai contributi della ditta. 21.4 Le prestazioni di libero passaggio risultanti da precedenti rapporti di previdenza devono essere versati nell ambito delle disposizioni di legge nella fondazione al momento dell accoglienza. 22 Ammontare dei contributi 22.1 Gli assicurati versano fino alla fine dell anno in cui compiono il 24 anno di età un premio di rischio dell 1% del salario assicurato. Questo premio di rischio non è restituito al momento dell uscita. 22.2 La ditta versa fino alla fine dell anno in cui gli assicurati compiono il 24 anno di età un premio di rischio dell 1,5% del salario assicurato. Questo premio di rischio non è restituito al momento dell uscita. 22.3 Dal 1 gennaio dell anno in cui gli assicurati compiono il 25 anno di età, versano un contributo di risparmio in base a una delle tabelle dei contributi (v. appendice I). Ci sono 3 tabelle a disposizione: Standard, Standard plus e Standard minus. Per il 1 gennaio di ogni anno è possibile scegliere secondo quale tabella versare i contributi per l anno che segue. In mancanza di scelta si attua la tabella dei contributi Standard. Una decisione presa una volta vale fino a quando sarà revocata dagli assicurati. 22.4 Dal 1 gennaio dell anno in cui l assicurato compie il 25 anno di età, la ditta versa un contributo secondo una delle tabelle dei contributi (v. appendice I). Questo contributo comprende la metà degli accrediti di risparmio subordinati all età nonché un contributo del 4,2% del salario assicurato per i rischi di decesso ed invalidità, per il ritiro flessibile nonché per altre spese. Regolamento, edizione 2012 ABB Cassa pensione 13

D Finanziamento 22.5 Nell ambito delle disposizioni di legge, è possibile effettuare in qualsiasi momento dei versamenti nella fondazione per incrementare le prestazioni di vecchiaia. La fondazione stabilisce i limiti d acquisto in base a criteri riconosciuti (v. tabella d acquisto in appendice III). In caso di decesso la somma degli acquisti effettuati personalmente presso la fondazione sarà erogata insieme agli interessi agli aventi diritto ai sensi delle cifre 14.1 e 14.2 in aggiunta al capitale in caso di decesso conformemente alla cifra 14.3. Se sono stati effettuati degli acquisti non è possibile percepire per i prossimi 3 anni, sotto forma di capitale, le prestazioni da essi risultanti. Se sono stati effettuati dei prelievi per la promozione della proprietà d'abitazioni, è possibile fare degli acquisti volontari solo dopo il rimborso dei prelievi. Questo divieto non viene applicato per i riacquisti in caso di divorzio. Se 3 anni prima dell età finale il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione di proprietà d abitazioni non è stato effettuato, sono ammessi dei riscatti volontari, a condizione che non superino, insieme ai prelievi anticipati, i diritti di previdenza massimi autorizzati dal regolamento. 22.6 In caso di pensionamento prima dell età finale (vedi cifra 7.3), le riduzioni delle prestazioni che ne risultano possono essere riscattate dall assicurato secondo le basi tecniche della fondazione. Il riscatto deve essere percepito sotto forma di rendita; per questo capitale è esclusa la prestazione in capitale ai sensi della cifra 7.1. In ogni caso si applicano le disposizioni relative ai limiti per l acquisto ai sensi dell articolo 79b LPP. La persona assicurata riceve al massimo la rendita che avrebbe ottenuto senza pagare dei contributi supplementari per il finanziamento del pensionamento anticipato, se fosse andata in pensione all età pensionabile regolamentare. È accettabile un limite di tolleranza del 5%. Se il pensionamento avviene prima dell età finale, i versamenti volontari, le prestazioni di libero passaggio ed i rimborsi effettuati dopo l età LPP di 52 anni secondo la legge sulla promozione di proprietà d abitazioni nonché gli interessi e gli interessi complementari saranno convertiti secondo i criteri attuariali della fondazione in un ulteriore rendita di vecchiaia. Le prestazioni di libero passaggio, il cui bonifico è stato pattuito al momento dell entrata in ditta dopo l età LPP di 52 anni, saranno convertite in rendita di vecchiaia ai sensi della cifra 7.2. 14 ABB Cassa pensione Regolamento, edizione 2012

23 Patrimonio, equilibrio finanziario e fondi separati 23.1 Il patrimonio della fondazione è da investire accuratamente. Il Consiglio di fondazione stabilisce la strategia d investimento. La composizione del patrimonio deve corrispondere alle disposizioni di legge. Per affrontare le spese correnti la fondazione deve disporre di sufficienti mezzi liquidi. 23.2 Ogni anno il Consiglio di fondazione incarica un esperto per la previdenza professionale a compilare un bilancio attuariale della fondazione secondo i principi del sistema di capitalizzazione per la cassa chiusa. 23.3 Se il bilancio attuariale presenta una sottocopertura, che pregiudica la sicurezza delle prestazioni regolamentari, il Consiglio di fondazione adotta le misure necessarie. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge, si possono aumentare temporaneamente i contributi degli assicurati e ridurre in misura adeguata le prestazioni assicurative future o eventualmente anche quelle già acquisite. Se la base d esistenza dell assicurazione è in pericolo in seguito a circostanze straordinarie come guerra, epidemie, perdita del patrimonio della cassa ecc., il Consiglio di fondazione ha la facoltà di ridurre le prestazioni acquisite e correnti nonché quelle future in via preventiva. 24 Limitazione dell obbligo di contribuzione della ditta 24.1 Gli articoli 65 e 66 della LPP stabiliscono che la ditta è obbligata per legge ad erogare il contributo necessario per il finanziamento paritetico delle prestazioni minime stabilite per legge. La promessa di erogare prestazioni superiori può essere revocata dalla ditta dopo aver consultato il rappresentante degli assicurati nel Consiglio di fondazione e dietro osservanza di un termine di 12 mesi dall inizio dell anno se la ditta se ne sente obbligata a causa della futura legislazione, giurisdizione o considerata la situazione economica dell azienda. Eventualmente anche i contributi degli assicurati sono da ridurre nella misura necessaria a mantenere la parità di contribuzione prescritta dalla legge. 23.4 a) La fondazione gestisce un fondo a favore degli assicurati; a questo fondo si accreditano gli utili in eccedenza per migliorare le prestazioni degli assicurati e si addebitano i miglioramenti delle prestazioni degli assicurati. b) La fondazione gestisce un fondo a favore dei beneficiari di rendita; a questo fondo si accreditano gli utili in eccedenza destinati a migliorare le prestazioni dei beneficiari di rendita e si addebitano i miglioramenti delle prestazioni dei beneficiari di rendita. c) La fondazione gestisce inoltre delle riserve attuariali, definite in modo completo in un apposito regolamento. Regolamento, edizione 2012 ABB Cassa pensione 15

E Organizzazione e amministrazione 25 Consiglio di fondazione 25.1 Il Consiglio di fondazione è l unico organo della fondazione. Esso è composto da 12 membri, di cui 6 sono designati dalla ABB Schweiz AG e 6 sono eletti tra i collaboratori assicurati. 25.2 Il Consiglio di fondazione emana le norme di come deve essere effettuata la nomina dei rappresentanti degli assicurati nel Consiglio di fondazione. 25.3 I membri del Consiglio di fondazione restano in carica per 4 anni. I membri possono essere rieletti. La carica termina prematuramente con il ritiro del membro dalla ditta. In questo caso si deve procedere ad un elezione sostitutiva. Il nuovo membro eletto subentra nella carica del suo predecessore. 25.8 La fondazione può indennizzare le unità operative dell azienda per l impiego dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nel Consiglio di fondazione. L ammontare dell indennizzo corrisponde alle direttive di mercato ed è fissato in dettaglio dal Consiglio di fondazione. L indennizzo è esposto nel conto annuale. 26 Amministrazione della fondazione 26.1 Il Consiglio di fondazione elegge il direttore della fondazione. 26.2 La fondazione sostiene le spese d amministrazione. Queste sono allibrate in bilancio. 25.4 ABB Schweiz AG designa il presidente del Consiglio di fondazione. Per il resto il Consiglio di fondazione si autocostituisce. 25.5 Il Consiglio di fondazione amministra la fondazione in conformità al presente regolamento. Può delegare delle singole mansioni a delle commissioni, degli uffici amministrativi e dei comitati ed emana a questo scopo le direttive ed i regolamenti necessari. Il Consiglio d amministrazione decide definitivamente in tutte le questioni che riguardano la fondazione in osservanza delle normative di legge e delle disposizioni di questo regolamento. Egli dà incarico all organo di controllo e ai periti in materia di previdenza professionale. 25.6 Il quorum del consiglio d amministrazione è costituito dalla presenza di almeno 7 membri. Le sue decisioni sono prese con la semplice maggioranza dei voti. Il presidente vota con voto semplice. Una decisione è presa soltanto se almeno un rappresentante degli assicurati ed un rappresentante del datore di lavoro aderiscono al negozio. Se non si giunge ad una delibera, il negozio deve essere trattato nuovamente entro 60 giorni. Il Consiglio di fondazione rilascia un regolamento per le decisioni circolari. 27 Informazioni e obbligo di notifica 27.1 Il bilancio della fondazione è reso pubblico per tutti gli assicurati ed i beneficiari di rendite. Ogni anno gli assicurati ricevono un certificato d assicurazione dal quale risultano le prestazioni assicurate e l ammontare del capitale di risparmio. Dietro richiesta all amministrazione della fondazione si rendono noti i dati personali agli assicurati. 27.2 Gli assicurati rispettivamente i superstiti devono in qualsiasi momento fornire informazioni veritiere su situazioni determinanti e inoltrare la documentazione necessaria per motivare i diritti alle prestazioni. 27.3 Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di sospendere delle prestazioni o di chiedere il rimborso di prestazioni percepite erroneamente se gli assicurati rispettivamente i beneficiari di rendita non adempiono ai loro doveri d informazione. 25.7 I membri del Consiglio di fondazione ed i suoi incaricati sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo riguardo alle situazioni personali degli assicurati e le questioni commerciali della fondazione e della ditta di cui vengono a conoscenza durante l esercizio del loro mandato. 16 ABB Cassa pensione Regolamento, edizione 2012

F Disposizioni finali 28 Amministrazione della giustizia 28.1 Le vertenze derivanti dall uso o dall interpretazione di questo regolamento o dalle questioni non espressamente fissate da questo regolamento sono da sottoporre al Consiglio di fondazione per comporle in via amichevole. 28.2 Se non si raggiunge un accordo amichevole, bisogna adire le vie legali ai sensi della LPP. 29 Lacune del regolamento 29.1 Nei casi in cui questo regolamento non disponga di una chiara regolamentazione, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad emettere una regolamentazione corrispondente ai sensi ed allo scopo di questo regolamento. 30 Modifiche/regolamenti precedenti 30.1 Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento questo regolamento nell ambito delle disposizioni di legge e dello scopo della fondazione. Le modifiche non riguardano i diritti già acquisiti dagli aventi diritto. In deroga si applicano tuttavia le seguenti disposizioni particolari. 30.2 Per le eventuali prestazioni di decesso (capitale in caso di decesso e rendite per coniugi), a cui hanno diritto i beneficiari di una rendita di vecchiaia, si applica il regolamento in vigore al momento del decesso. 30.3 Il capitale in caso di decesso per il beneficiario di una rendita d invalidità, che ha diritto a una rendita d invalidità vitalizia (diritto in base ai regolamenti in vigore prima del 1994), ammonta, in caso di decesso prima dell età di pensionamento AVS, al doppio della rendita d invalidità annuale. Dopo l età di pensionamento AVS il capitale in caso di decesso ammonta al doppio della rendita annuale, fatta deduzione delle rendite già percepite. 30.4 Per il capitale in caso di decesso del beneficiario di una rendita d invalidità, che ha diritto alla rendita d invalidità temporanea (diritto in base ai regolamenti dal 1994 in poi), si applica il regolamento in vigore al momento del decesso. 30.5 Per verificare il diritto a un capitale di decesso si applica l ordine dei beneficiari descritto nel regolamento in vigore al momento del decesso. 30.6 Per le prestazioni destinate ai partner la cifra 30.1 trova applicazione per analogia. 30.7 Per il calcolo dell eccedenza d assicurazione delle prestazioni di vecchiaia per beneficiari di una rendita d invalidità temporanea (diritto in base ai regolamenti dal 1994 in poi) si applica il regolamento in vigore al momento del ricalcolo. 30.8 Per il calcolo della nuova prestazione in caso di passaggio dalla rendita d invalidità rispettivamente dalla rendita per coniugi a una rendita di vecchiaia rispettivamente a una rendita di vecchiaia per coniugi, si applicano le disposizioni descritte nel regolamento in vigore in tale momento. 30.9 Per le rendite d invalidità il diritto alle quali si è costituito prima del 1 gennaio 2007, si applicano disposizioni transitorie speciali. Le rendite d invalidità il diritto alle quali si è costituito prima del 1 gennaio 2007, non sono interessate dai nuovi scaglioni di cui alla cifra 9.4. A queste si applicano ancora gli scaglioni previsti dal regolamento del 1 gennaio 2004, se non è cambiato il grado d invalidità. In caso contrario, valgono le seguenti disposizioni: Data di costituzione del diritto alla rendita prima del 1.1.2005 prima del 1.1.2005 prima del 1.1.2005 dal 1.1.2005 al 31.12.2006 dal 1.1.2005 al 31.12.2006 31 Entrata in vigore Aumento grado AI prima del 1.1.2007 dopo il 1.1.2007 prima del 1.1.2007 dopo il 1.1.2007 Riduzione grado AI dopo il 1.1.2005 prima del 1.1.2007 dopo il 1.1.2007 Scaglioni secondo regolamento 2004, cifra 9.4 2007, cifra 9.4 2004, cifra 9.4 2004, cifra 9.4 2007, cifra 9.4 31.1 Questo regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012 e sostituisce quello del 1 gennaio 2009. Il Consiglio di fondazione ABB Cassa pensione Baden, 26 agosto 2011 Regolamento, edizione 2012 ABB Cassa pensione 17

Appendice I Tabella dei contributi Standard Età LPP Accrediti di risparmio in % del salario assicurato ai sensi Contributi in % del salario assicurato ai sensi della cifra 22.1 fino a 22.4 della cifra 6.2 Assicurati Ditta 18 24 0 1,00 1,50 25 7,8 3,90 8,10 26 8,2 4,10 8,30 27 8,7 4,35 8,55 28 9,2 4,60 8,80 29 9,6 4,80 9,00 30 10,1 5,05 9,25 31 10,5 5,25 9,45 32 11,0 5,50 9,70 33 11,3 5,65 9,85 34 11,7 5,85 10,05 35 12,1 6,05 10,25 36 12,4 6,20 10,40 37 12,8 6,40 10,60 38 13,2 6,60 10,80 39 13,5 6,75 10,95 40 13,9 6,95 11,15 41 14,3 7,15 11,35 42 14,6 7,30 11,50 43 15,0 7,50 11,70 44 15,4 7,70 11,90 45 15,7 7,85 12,05 46 16,1 8,05 12,25 47 16,5 8,25 12,45 48 16,8 8,40 12,60 49 17,2 8,60 12,80 50 17,6 8,80 13,00 51 17,9 8,95 13,15 52 18,3 9,15 13,35 53 18,8 9,40 13,60 54 19,2 9,60 13,80 55 19,7 9,85 14,05 56 20,1 10,05 14,25 57 20,6 10,30 14,50 58 21,0 10,50 14,70 59 21,0 10,50 14,70 60 21,0 10,50 14,70 61 21,0 10,50 14,70 62 21,0 10,50 14,70 63 21,0 10,50 14,70 64 21,0 10,50 14,70 65 21,0 10,50 14,70 66 21,0 10,50 14,70 67 21,0 10,50 14,70 68 21,0 10,50 14,70 69 21,0 10,50 14,70 70 21,0 10,50 14,70 18 ABB Cassa pensione Regolamento, edizione 2012

Tabella dei contributi Standard plus Età LPP Accrediti di risparmio in % del salario assicurato ai sensi Contributi in % del salario assicurato ai sensi della cifra 22.1 fino a 22.4 della cifra 6.2 Assicurati Ditta 18 24 0 1,00 1,50 25 12,0 8,10 8,10 26 12,4 8,30 8,30 27 12,9 8,55 8,55 28 13,4 8,80 8,80 29 13,8 9,00 9,00 30 14,3 9,25 9,25 31 14,7 9,45 9,45 32 15,2 9,70 9,70 33 15,5 9,85 9,85 34 15,9 10,05 10,05 35 16,3 10,25 10,25 36 16,6 10,40 10,40 37 17,0 10,60 10,60 38 17,4 10,80 10,80 39 17,7 10,95 10,95 40 18,1 11,15 11,15 41 18,5 11,35 11,35 42 18,8 11,50 11,50 43 19,2 11,70 11,70 44 19,6 11,90 11,90 45 19,9 12,05 12,05 46 20,3 12,25 12,25 47 20,7 12,45 12,45 48 21,0 12,60 12,60 49 21,4 12,80 12,80 50 21,8 13,00 13,00 51 22,1 13,15 13,15 52 22,5 13,35 13,35 53 23,0 13,60 13,60 54 23,4 13,80 13,80 55 23,9 14,05 14,05 56 24,3 14,25 14,25 57 24,8 14,50 14,50 58 25,2 14,70 14,70 59 25,2 14,70 14,70 60 25,2 14,70 14,70 61 25,2 14,70 14,70 62 25,2 14,70 14,70 63 25,2 14,70 14,70 64 25,2 14,70 14,70 65 25,2 14,70 14,70 66 25,2 14,70 14,70 67 25,2 14,70 14,70 68 25,2 14,70 14,70 69 25,2 14,70 14,70 70 25,2 14,70 14,70 Regolamento, edizione 2012 ABB Cassa pensione 19

Appendice I Tabella dei contributi Standard minus Età LPP Accrediti di risparmio in % del salario assicurato ai sensi Contributi in % del salario assicurato ai sensi della cifra 22.1 fino a 22.4 della cifra 6.2 Assicurati Ditta 18 24 0 1,00 1,50 25 7,0 3,10 8,10 26 7,0 2,90 8,30 27 7,0 2,65 8,55 28 7,0 2,40 8,80 29 7,0 2,20 9,00 30 7,0 1,95 9,25 31 7,0 1,75 9,45 32 7,0 1,50 9,70 33 7,0 1,35 9,85 34 7,0 1,15 10,05 35 10,0 3,95 10,25 36 10,0 3,80 10,40 37 10,0 3,60 10,60 38 10,0 3,40 10,80 39 10,0 3,25 10,95 40 10,0 3,05 11,15 41 10,0 2,85 11,35 42 10,0 2,70 11,50 43 10,0 2,50 11,70 44 10,0 2,30 11,90 45 15,0 7,15 12,05 46 15,0 6,95 12,25 47 15,0 6,75 12,45 48 15,0 6,60 12,60 49 15,0 6,40 12,80 50 15,0 6,20 13,00 51 15,0 6,05 13,15 52 15,0 5,85 13,35 53 15,0 5,60 13,60 54 15,0 5,40 13,80 55 18,0 8,15 14,05 56 18,0 7,95 14,25 57 18,0 7,70 14,50 58 18,0 7,50 14,70 59 18,0 7,50 14,70 60 18,0 7,50 14,70 61 18,0 7,50 14,70 62 18,0 7,50 14,70 63 18,0 7,50 14,70 64 18,0 7,50 14,70 65 18,0 7,50 14,70 66 18,0 7,50 14,70 67 18,0 7,50 14,70 68 18,0 7,50 14,70 69 18,0 7,50 14,70 70 18,0 7,50 14,70 20 ABB Cassa pensione Regolamento, edizione 2012