ASCOM SERVIZI GALLARATE S.R.L. LA NUOVA IMPOSTA DI SUCCESSIONE: OPPORTUNITA, STRATEGIE E CONVENIENZA Incontro del 23 giugno 2016 Relatore Dott. Marco Broggini
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI 1. Introduzione 2. La normativa vigente 3. La normativa europea 4. La proposta di nuova normativa 5. Casi pratici e soluzioni 2
1. Introduzione LA SUCCESSIONE EREDITARIA determina: il TRASFERIMENTO mortis causa della proprietà/possesso di un patrimonio familiare da una generazione all altra e/o ad altri beneficiari non parenti importanti PROBLEMATICHE di natura: familiare, legale, fiscale e finanziaria DESTABILIZZA EQUILIBRI CONSOLIDATI, aumenta il numero di soggetti coinvolti e modifica il loro potere decisionale ed i pesi relativi di ciascuno nell ambito della famiglia 3
1. Introduzione La gestione di una Successione ereditaria può avvenire in maniera ASSOLUTAMENTE IMPREVISTA o come evento ASSOLUTAMENTE PREVEDIBILE 4
2. La vigente normativa SUCCESSIONE LEGITTIMA E SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Il legislatore italiano ha previsto due forme di successione: SUCCESSIONE LEGITTIMA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA 5
2. La vigente normativa SUCCESSIONE LEGITTIMA La successione legittima è la fattispecie prevista dall ordinamento nel caso in cui il de cuius non lasci un testamento. In tal caso, la Legge riserva a determinati soggetti una quota ereditaria. Questi soggetti sono: IL CONIUGE I FIGLI GLI ASCENDENTI LO STATO (In assenza di legittimari) SEGUE 6
2. La vigente normativa Il patrimonio caduto in successione viene ripartito come segue, In favore del coniuge (a cui viene sempre attribuito il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni): 1/2 del patrimonio, nel caso in cui egli non concorra con i figli del defunto, e in caso di concorso con eventuali ascendenti; 1/3 del patrimonio, in caso di concorso con un solo figlio del defunto; 1/4 del patrimonio, in caso di concorso con una pluralità di figli del defunto. SEGUE 7
2. La vigente normativa In favore del/dei figlio/i: 1/2 del patrimonio, nel caso di figlio unico; 2/3 del patrimonio, in caso di pluralità di figli, da dividersi tra loro in parti uguali. In favore degli ascendenti (legittimari solo in caso di assenza di figli): 1/3 del patrimonio, nel caso in cui essi non concorrano con il coniuge; 1/4 del patrimonio, nel caso in cui essi concorrano con il coniuge. 8
2. La vigente normativa SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Costituisce la seconda fattispecie successoria, in presenza di un testamento, ovvero, ai sensi dell art. 587 c.c., «un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse». Il testatore non ha una libertà assoluta nel decidere l attribuzione dei beni e diritti compresi nell attivo ereditario: Quota DISPONIBILE parte del patrimonio di cui il testatore può disporre; Quota NON DISPONIBILE parte del patrimonio di cui il testatore non può disporre, attribuibile di diritto al coniuge, ai figli e agli ascendenti. 9
2. La vigente normativa La quota disponibile è variabile, in funzione della presenza e del numero dei soggetti legittimari: 1/2 del patrimonio disponibile, in presenza di: Coniuge, unico legittimario; Un solo figlio, unico legittimario. SEGUE 10
2. La vigente normativa 1/3 del patrimonio disponibile, in presenza di: Una pluralità di figli, unici legittimari; Concorso tra un figlio e il coniuge, unici legittimari. 2/3 del patrimonio disponibile, in presenza di: Ascendenti, unici legittimari. SEGUE 11
2. La vigente normativa 1/4 del patrimonio disponibile, in presenza di: Coniuge e pluralità di figli, unici legittimari; Ascendenti e coniuge, unici legittimari. 12
2. La normativa vigente LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE In caso di morte di un soggetto, la Legge prevede l assoggettamento del patrimonio del de cuius alla normativa dell imposta di successione, e l adempimento di uno specifico obbligo dichiarativo in capo all erede, ovvero la presentazione della dichiarazione di successione. Peculiarità della dichiarazione: Consente di pagare le imposte eventualmente dovute Liquidazione da parte dell Ufficio competente; Consente di subentrare nella titolarità dei beni del de cuius necessaria ai fini della riscossione dei crediti del defunto presso la banca o ente creditizio; 13 Presentazione entro un anno dalla data del decesso.
2. La normativa vigente L IMPOSTA DI SUCCESSIONE L ammontare dell imposta è data dall applicazione del prodotto tra le specifiche aliquote e la seguente differenza: Valore dell asse ereditario deduzioni/detrazioni Sono previste specifiche deduzioni per: Debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione; Spese mediche e funerarie sostenute dagli eredi per il defunto. 14 Attenzione: la deducibilità è garantita solo se debitamente documentata
2. La normativa vigente PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE La presentazione della dichiarazione deve avvenire su apposito modello previsto dall Agenzia delle Entrate, indicando: Generalità, ultima residenza e codice fiscale del defunto; Data di apertura della data di successione, generalità e codice fiscale degli eredi, nonché il loro grado di parentela con il defunto; Descrizione analitica dei beni e diritti compresi nell asse ereditario; Indicazione degli estremi degli atti di donazione posti in essere in vita dal de cuius, e del corrispondente valore alla data di apertura della successione dei beni o diritti donati; Valore globale dell asse ereditario; Passività e altri oneri deducibili, nonchè eventuali riduzioni e detrazioni debitamente documentate. 15
2. La normativa vigente A tal fine, alla dichiarazione di successione si dovranno allegare, tra gli altri, i seguenti documenti: 16 Dichiarazione sostituiva del certificato di morte; Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia del/della defunta nonché dei chiamati all eredità; Copia dell eventuale testamento; Copia dell ultimo bilancio o inventario, nel caso di caduta in successione di azienda, anche tramite successione di quote o azioni; Copia dei prospetti rilasciati da banche ed enti creditizi/assicurativi attestanti il valore degli strumenti finanziari/conti correnti caduti in successione; Copia dell eventuale verbale di inventario redatto dal notaio; Documentazione comprovante la sussistenza di passività/oneri deducibili, nonché riduzioni/detrazioni; Prospetto di liquidazione delle imposte catastali, ipotecarie, di bollo e delle tasse ipotecarie, nel caso l attivo ereditario comprenda beni immobili.
2. La normativa vigente ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE La presenza congiunta dei seguenti tre requisiti, Valore dell asse ereditario non superiore ad Euro 100.000; Assenza di beni immobili nell asse ereditario; Beneficiari parenti in linea retta; determina il venir meno dell obbligo dichiarativo in capo agli eredi 17
2. La normativa vigente MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE Un eventuale mutamento delle condizioni successorie a seguito della presentazione della dichiarazione (ad esempio ritrovamento del testamento, scoperta di ulteriori assets ereditari non dichiarati, e così via), determina la necessità di procedere alla presentazione di una seconda dichiarazione, che può essere: INTEGRATIVA MODIFICATIVA SOSTITUTIVA 18
2. La normativa vigente LIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA L imposta di successione viene liquidata dall Agenzia delle Entrate, e si classifica in imposta principale, complementare e suppletiva: Imposta principale si definisce l imposta liquidata a seguito della dichiarazione originaria, nonché di eventuali successive integrazioni/modificazioni, liquidata prima di un eventuale accertamento d ufficio; Imposta complementare si definisce l imposta liquidata a seguito di accertamento d ufficio o di rettifica; Imposta suppletiva si definisce l imposta liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione. 19
2. La normativa vigente DISPOSIZIONI PARTICOLARI BENI IN COMUNE Opera una presunzione in base alla quale si considerano appartenenti all attivo ereditario per la metà del loro valore: I beni oggetto di comunione legale tra i coniugi (anche se non cointestati e salvo che risulti la volontà di escluderli); I beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie, diversi dai titoli di Stato esclusi, depositati a nome del defunto e di altre persone; Azioni e altri titoli cointestati; Crediti spettanti al defunto e ad altri, compresi quelli relativi a depositi bancari e a conti correnti bancari/postali. 20
2. La normativa vigente BENI CHE SI PRESUMONO APPARTENENTI ALL ATTIVO Si presumono appartenenti all attivo ereditario, salvo prova contraria a carico dell erede, i seguenti beni: I titoli di qualsiasi specie salvo quelli esclusi, il cui reddito è stato dichiarato nell ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto; I beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie, tranne titoli di Stato esclusi, posseduti dal defunto o depositati presso terzi a suo nome; Le partecipazioni in società di ogni tipo, anche se è previsto a favore di altri il diritto di accrescimento o ad acquistare ad un prezzo inferiore a quello di mercato; Denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore dell asse ereditario, al netto dell eventuale franchigia spettante al beneficiario. 21
2. La normativa vigente BENI E DIRITTI ESCLUSI DALL ATTIVO EREDITARIO Sono considerati esclusi dall attivo ereditario i seguenti beni: Aziende e rami di azienda, nonché quote sociali e azioni, in favore del coniuge e/o dei discendenti, se e solo se ricorrono le seguenti condizioni: Aziende e quote di società di persone, se l erede prosegue l esercizio dell attività di impresa per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento; Quote o azioni di società di capitali, se l erede prosegue l esercizio dell attività di impresa per almeno 5 anni dalla data di trasferimento e a seguito del trasferimento acquisisce o integra, anche indirettamente, il requisito del controllo ex art. 2359 c.c. (maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria). SEGUE 22
2. La normativa vigente Indennità e assicurazioni (a titolo di esempio si segnalano assicurazioni sulla vita, indennità di cessazione di rapporto di agenzia, indennità di mancato preavviso e TFR) Crediti: contestati giudizialmente; verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme di assistenza, previdenza o assistenza sociale fino a quando non siano riconosciuti con apposito provvedimento; ceduti allo Stato in data antecedente la data di apertura della successione. Azioni e titoli: nominativi intestati al defunto, qualora ne sia provata la loro vendita antecedentemente la data di apertura della successione; SEGUE 23
2. La normativa vigente Titoli del debito pubblico, compresi i corrispondenti titoli emessi da Stati UE, Norvegia e Islanda; Altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati compresi i corrispondenti titoli emessi da Stati UE, Norvegia e Islanda. Veicoli iscritti al PRA; Beni e diritti iscritti in pubblici registri a nome del defunto, qualora sia provato che egli ne abbia perso la titolarità; La riunione dell usufrutto alla nuda proprietà, a seguito del decesso dell usufruttuario; Fabbricati rurali; Beni culturali vincolati di interesse artistico e storico; Ogni altro bene specificamente dichiarato esente dall imposta in base a leggi speciali; 24
2. La normativa vigente CRITERI DI VALUTAZIONE Il criterio generale di valutazione dei beni compresi nell attivo ereditario è quello del valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione, salvo i criteri specifici previsti per la valutazione dei beni di seguito elencati: Immobili in piena proprietà valore di mercato alla data di apertura della successione, salvo il criterio di valutazione automatico, attraverso l utilizzo dei moltiplicatori previsti dall Agenzia delle Entrate; Immobili in nuda proprietà differenza tra il valore della piena proprietà e il valore del diritto da cui è gravata (usufrutto, uso, abitazione); Aziende Valore complessivo dei beni e dei diritti iscritti in bilancio, normalmente corrispondente al patrimonio netto; rimane escluso l avviamento; SEGUE 25
2. La vigente normativa Azioni non quotate, quote di società ed enti non azionari e partecipazioni in società di persone ed assimilate In proporzione alla quota rapportata al patrimonio netto, sulla base all ultimo bilancio regolarmente approvato alla data di apertura della successione; Crediti: fruttiferi credito + quota di interessi alla data di apertura della successione; infruttiferi si procede ad attualizzare il credito al saggio legale; in natura valutazione legata al bene che ne è oggetto; Rendite e pensioni: a tempo indeterminato 500 volte l annualità; a tempo determinato si procede calcolando il valore attuale della rendita; pensione o rendita vitalizia si procede moltiplicando l ammontare annuo per un coefficiente corrispondente all età della persona alla cui morte deve cessare; 26
2. La vigente normativa PASSIVITA NORMA GENERALE Sono deducibili i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione Il debito deve essere attuale e determinato nell ammontare; Ai fini della deduzione, il debito deve risultare da atto scritto avente data certa, o da provvedimento giudiziario o amministrativo anteriori alla data di apertura della successione; SEGUE 27
2. La vigente normativa Sono altresì deducibili i debiti sopravvenuti, ovvero i debiti che si presume emergeranno successivamente alla presentazione della dichiarazione, ma comunque entro 3 anni dalla data di apertura della successione. SPESE MEDICHE E FUNERARIE Le spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi per il defunto nei suoi ultimi 6 mesi di vita sono deducibili se intestate agli eredi e documentate da regolari quietanze; Le spese funerarie sono deducibili fino ad un massimo di Euro 1.032,92, se regolarmente quietanzate. 28
2. La vigente normativa IMPOSTE IPOCATASTALI Se nell asse ereditario sono compresi dei beni immobili, occorre versare le imposte ipocatastali, nonché l imposta di bollo e la tassa ipotecaria. Le imposte ipocatastali sono dovute in misura proporzionale o in misura fissa, in quest ultimo caso solo qualora ricorrano i requisiti agevolativi «prima casa»: In misura proporzionale 1% + 2% sul valore dell immobile dichiarato ai fini della successione; In misura fissa Euro 200 + Euro 200. SEGUE 29
2. La vigente normativa Imposta di bollo Euro 64 per ogni ufficio provinciale nella cui circoscrizione è sito l immobile di cui si chiede voltura. Tassa ipotecaria Euro 35 per ogni ufficio provinciale nella cui circoscrizione è sito l immobile di cui si chiede voltura. 30
3. La normativa europea L IMPOSTA DI SUCCESSIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL UE Una combinazione tra elevate aliquote e basse franchigie (in alcuni casi addirittura assenti) rende assai più gravoso il carico fiscale in caso di successione nei maggiori Paesi europei rispetto a ciò che avviene in Italia. Infatti, sebbene in alcuni Paesi come Austria, Norvegia e Svezia l imposta non sia più in vigore, guardiamo alla normativa prevista in: Francia Eredità e donazioni scontano un aliquota che va dal 5% al 40%, a seconda del valore del bene, per i parenti in linea retta (con franchigia pari ad Euro 100.000), e dal 35% al 60% per gli altri eredi; SEGUE 31
3. La normativa europea Germania: per i parenti stretti aliquote dal 7% al 19% se il valore dei beni caduti in successione è inferiore ad Euro 600.000, aliquote dal 23% al 30% se il valore dei beni supera i 600.000 Euro; per i parenti lontani aliquote dal 15% al 30% sul complesso dei beni caduti in successione di valore inferiore ad Euro 600.000, aliquote dal 35% al 43% altrimenti; per gli altri eredi aliquota fissa del 30% se valore beni inferiore ad Euro 600.000, del 50% sopra i 600.000 Euro. Come si può osservare in Germania non vi è nessuna franchigia SEGUE 32
3. La normativa europea Nel Regno Unito L attivo ereditario è soggetto ad aliquota unica del 40%, le donazioni scontano un aliquota pari al 20% Franchigia di 325.000, indipendentemente dal grado di parentela In Spagna aliquote dal 7,65% al 34% sul valore complessivo dei beni trasferiti a ciascun beneficiario Non vi è alcuna franchigia SEGUE 33
3. La normativa europea Guardiamo ora ciò che succede in Italia: per i parenti in linea retta aliquota del 4% sul valore dell asse ereditario con franchigia di un milione di euro; per fratelli e parenti entro il 4 grado aliquota del 6%, con franchigia per fratelli e sorelle pari ad Euro 100.000; per gli altri parenti aliquota dell 8%, senza alcuna franchigia. 34
3. La normativa europea ANALISI SIMULATIVA In ipotesi di caduta in successione, ad oggi, di un asse ereditario pari ad 1 milione di euro (767.000 sterline, tasso di cambio Euro/ pari a 0,767 al 21/06/2016, BANCA D ITALIA) Paesi Beneficiari Parenti in linea retta Altri eredi Italia Nessuna imposta Da 54.000 a 60.000 euro (parenti entro il 4 grado) e 80.000 euro (altri eredi) Francia Da 45.000 a 360.000 euro Da 350.000 a 600.000 euro Spagna Da 76.500 a 340.000 euro Da 76.500 a 340.000 euro Gran Bretagna 176.800 (230.508 euro) 176.800 (230.508 euro) Stati Uniti Nessuna imposta (franchigia di 5 milioni di dollari) Nessuna imposta (franchigia di 5 milioni di dollari) 35
3. La normativa europea Dall analisi emerge che LA TASSAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA ITALIANA, ALLO STATO ATTUALE, E ASSAI PIU AGEVOLATA RISPETTO A QUANTO AVVIENE NEI MAGGIORI PAESI EUROPEI 36
4. La proposta di nuova normativa LA NUOVA DIREZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l orientamento legislativo italiano tenderà ad un sostanziale inasprimento del carico fiscale successorio Questo cambio di rotta nasce nel 2015, con una proposta di Legge presentata dai deputati di Sel, che prevedeva: La riduzione dell attuale franchigia ad Euro 500.000, nel caso in cui i beneficiari siano il coniuge o i parenti in linea retta, con un aumento dell aliquota dal 4% al 7%; SEGUE 37
4. La proposta di nuova normativa L innalzamento dell aliquota dal 6% all 8%, in caso di trasferimenti in favore di fratelli e sorelle, per la parte dell attivo ereditario eccedente i 100.000 Euro; L innalzamento dell aliquota dal 6% al 10%, in caso di trasferimenti in favore di parenti fino al 4 grado e affini in linea retta, sull intero valore della massa ereditaria; L innalzamento dell aliquota dall 8% al 15%, in caso di trasferimenti in favore di ogni altro soggetto; Ulteriori 2 aspetti particolarmente incisivi, ovvero: Un aliquota triplicata in caso di trasferimenti di ammontare superiore a 5 milioni di euro; La ripresa a tassazione, nella massa ereditaria imponibile, dei titoli del debito pubblico di cui all art. 12 D.Lgs.346/1990. 38
4. La proposta di nuova normativa Questo generale inasprimento risponderebbe ad esigenze quali: Favorire sul lungo periodo una più significativa mobilità sociale; Ridurre le diseguaglianze; Favorire l impiego dei capitali in investimenti produttivi, piuttosto che immobilizzarli in patrimoni «dormienti»; Ridurre la disparità di tassazione tra i redditi da lavoro e redditi di capitale. 39
4. La proposta di nuova normativa IL NUOVO ORIENTAMENTO LEGISLATIVO Allo stato attuale, il Governo sta elaborando una «nuova» tassazione sui lasciti e le donazioni, che ricalca il percorso di generale aggravio fiscale precedentemente indicato. In particolare: l aliquota per i trasferimenti al coniuge o ai parenti in linea retta passa dal 4% al 7%, con una franchigia ridotta ad Euro 400.000; l aliquota per i trasferimenti in favore di fratelli e sorelle passa all 8%, con una franchigia di Euro 100.000; SEGUE 40
4. La proposta di nuova normativa L aliquota in caso di trasferimenti in favore di parenti entro il 4 grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado, passa al 10%, senza alcuna franchigia; L aliquota in caso di trasferimenti in favore di altri soggetti passa al 15%, senza alcuna franchigia. Inoltre, nel caso in cui il patrimonio trasmesso superi il valore di 5 milioni di euro, le aliquote saranno triplicate, in particolare: 21%, in caso di trasferimenti in favore del coniuge o parenti in linea retta; 24%, in caso di trasferimenti in favore di fratelli e sorelle; 30%, per tutti gli altri parenti sino al 4 grado; 45%, per tutti gli altri soggetti. 41
4. La proposta di nuova normativa ALCUNE RIFLESSIONI PIANIFICAZIONE FUTURA: sebbene la normativa italiana (allo stato attuale) sia significativamente più favorevole rispetto a quanto stabilito nei maggiori Stati appartenenti all area UE, i provvedimenti al tavolo del Governo impongono un attenta analisi riguardo alla pianificazione futura dei patrimoni. PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI PAESI DELL AREA UE: Il generale aumento delle aliquote, accompagnato dalla riduzione delle soglie di esenzione e dalla tassazione di alcuni beni precedentemente considerati esenti, ridurrà molto la discrepanza con i Paesi dell area UE. 42
IPOTESI DI PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA PARTE SECONDA STRUMENTI TECNICI 1. Successione 2. Donazione 3. Usufrutto 4. Affitto di azienda 5. Trasferimento / cessione di quote 6. Recesso del socio 7. Patti di famiglia 8. Holding di famiglia 9. Trust 10. Costituzione rendita vitalizia 11. Prestito ipotecario vitalizio 12. Ulteriori strumenti per il passaggio generazionale 43
Conclusioni GRAZIE A TUTTI PER L ATTENZIONE 44