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COMUNE DI USMATE VELATE Provincia di Monza e della Brianza REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 4 del 16.01.2013

TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità e Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei sistemi di controlli interni del Comune di Usmate Velate secondo quanto stabilito dall'art.147 e seguenti del TUEL 1, restano ferme le altre forme di controllo esterno esercitato dal Revisore Contabile, dal Nucleo di Valutazione e dalla Corte dei Conti. Art. 2 Sistema dei Controlli Interni 1. Il sistema dei controlli interni del Comune di Usmate Velate si articola in: a) controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nella fase preventiva e successiva; b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; c) controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato alla costante verifica da parte del responsabile dei servizi finanziari, sotto la vigilanza dell'organo di revisione, degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa; 2. Il sistema dei controlli interni viene disciplinato secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. 3. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale dell'ente e i responsabili dei servizi. TITOLO II CONTROLLO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA Art. 3 Controllo Preventivo 1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato dal Responsabile del servizio cui compete l'emanazione dell'atto, che deve attestare, con apposito parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e dal Responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 1 Testo Unico degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 2

indirizzo, il Responsabile di servizio emette il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, mentre, qualora l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il Responsabile del Servizio Finanziario emette il proprio parere in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Se la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 2. Spetta in ogni caso, al Responsabile dei servizi finanziari eseguire in via preventiva il controllo contabile tenuto conto che eventuali atti di spesa non potranno avere corso qualora: a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa; b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio; c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui; d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa; e) non si rinviene la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Art. 4 Controllo Successivo 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità: - monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari; - sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se vengono ravvisati vizi; - migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente; - stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo; - coordinare i singoli Servizi per l'impostazione ed l aggiornamento delle procedure. 2. Il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione dei Responsabili di Servizio. 3. Il nucleo di controllo è di norma costituito dal Segretario comunale il quale può chiamare a partecipare uno o due responsabili di servizio appartenenti a settori diversi da quelli che hanno adottato gli atti da controllare. 3

4. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze. 5. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 6. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura. 7. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standards di riferimento. 8. Per standards predefiniti s intendono i seguenti indicatori: - regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; - affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; - rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; - conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne. 9. Per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario comunale, sentiti i Responsabili di Servizio, stabilisce un piano annuale entro il mese di gennaio, prevedendo il controllo di almeno il 10 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 5.000 euro. Per le altre categorie di atti amministrativi il piano prevede un ragionevole numero minimo di atti controllati nel corso dell anno, normalmente in misura pari al 5 per cento del loro numero totale. L attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale. 10. La selezione degli atti da sottoporre a controllo è effettuata mediante estrazione casuale, anche per mezzo di procedure informatiche. 11. L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi compie di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta. 12. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, saranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli standards predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali e agli elementi costitutivi del relativo provvedimento. 13. Le schede elaborate sui controlli a campione saranno oggetto di una relazione semestrale e di una relazione annuale da cui risulti: - il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; - i rilievi sollevati e il loro esito; - le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili; - le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative. 4

14. Le relazioni sono trasmesse ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. 15. Ove sia opportuno, la segnalazione di singole irregolarità è fatta subito al competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive. TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE Art. 5 Controllo di gestione 1. Per garantire che le risorse siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati, l Ente esegue il controllo di gestione. 2. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell attività amministrativa, tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad ottenere i seguenti principali risultati: - la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività; - il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili; - l imparzialità e il buon andamento dell azione amministrativa; - il grado di economicità dei fattori produttivi. 3. Il controllo di gestione è supportato dal Servizio Finanziario, che predispone gli strumenti destinati agli organi politici, di coordinamento e ai responsabili della gestione, per le finalità volute dalle vigenti norme. 4. Le analisi e gli strumenti predisposti dal Servizio Finanziario sono utilizzati dagli Amministratori in termini di programmazione e controllo e dai Responsabili di Servizio in termini direzionali riguardo alla gestione e ai risultati. 5. Per il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano degli obiettivi. 6. Il controllo si articola nelle seguenti fasi: - predisposizione del Piano esecutivo di gestione, con la previsione di indicatori di qualità e quantità, target e parametri economici-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi. Il Piano è proposto, a partire dai programmi della Relazione Previsionale, dai Responsabili di Servizio coordinati dal Segretario comunale, e approvato dalla Giunta comunale; 5

- rilevazioni dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilità; - valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano, per verificare il loro stato di attuazione e di misurare l efficacia, l efficienza e il grado di convenienza economica delle azioni intraprese; - elaborazione di almeno una relazione infrannuale riferita all attività complessiva dell Ente e alla gestione dei singoli servizi, di norma elaborata in occasione della verifica in Consiglio comunale sullo stato di attuazione dei programmi: - elaborazione della relazione finale sulla valutazione dei risultati suddivisi per Ente e per singolo Servizio. 7. I documenti di cui al comma precedente sono elaborati in collaborazione tra il Servizio Finanziario e gli altri Servizi operativi, con la sovraintendenza e il coordinamento del Segretario comunale; sono di volta in volta trasmessi ai Responsabili di Servizio, al Nucleo di valutazione e alla Giunta comunale. 8. Le relazioni devono riportare: - grado di realizzazione degli obiettivi di P.E.G. rispetto agli indicatori di qualità e quantità, evidenziando gli scostamenti; - stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte economica-finanziaria rispetto alle dotazioni con evidenziate le variazioni; - verifica per i servizi più significativi dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi dei singoli fattori produttivi e, per i servizi a carattere produttivo, dei ricavi. Art. 6 Definizione degli indicatori di Ente 1. Il Responsabile del servizio finanziario pubblica annualmente sul sito web del comune una relazione sintetica che mostri l evoluzione nel corso degli anni dei seguenti indicatori: Indicatori di composizione delle entrate correnti. Utilizzando i conti consuntivi saranno forniti i quattro indicatori : 1. Indice di autonomia finanziaria = rapporto percentuale tra (Entrate tributarie, tit. I + Entrate extratributarie, tit. IlI) e Totale entrate correnti (tit. I, II, III) 2. Indice di dipendenza finanziaria = rapporto percentuale tra Trasferimenti correnti (tit. Il) e Totale entrate correnti 3. Indice di autonomia impositiva = rapporto percentuale tra Entrate tributarie e Totale entrate correnti 4. Indice di autonomia tariffaria = rapporto percentuale tra Entrate extratributarie e Totale entrate correnti; Indicatori di composizione delle spese correnti. Utilizzando i seguenti indicatori : 1) Entrate correnti / Spese correnti; 2) Indice di rigidità (strutturale) della spesa corrente = rapporto percentuale tra (Spese per il personale + Quote di ammortamento mutui) e Totale entrate correnti (tit. I + Il + III); 6

Indicatori di modalità di finanziamento degli investimenti. Utilizzando i seguenti indicatori: 1. Rapporto tra Avanzo di amministrazione utilizzato e Spese in conto capitale (tit. Il); 2. Rapporto tra Assunzione di mutui e prestiti (tit. V, cat. 3 e 4) e Spese in conto capitale; 3. Rapporto tra Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV; cat. 1) e Spese in conto capitale; 4. Rapporto tra Trasferimenti ricevuti (tit. IV) e Spese in conto capitale; Indice di pressione finanziaria = Rapporto tra Entrate tributarie ed extra tributarie (tit. I e III) e popolazione; Indice di pressione tributaria = Rapporto tra Entrate tributarie (tit. I) e popolazione; Indice di intervento regionale = Rapporto tra Trasferimenti regionali tit. Il, cat. 2) e popolazione. Indice di attendibilità delle previsioni iniziali = rapporto tra Previsioni iniziali e Previsioni definitive; Indice di realizzazione delle previsioni definitive = rapporto tra Accertamenti/Impegni e Previsioni definitive; Indice di realizzazione delle entrate e delle spese = rapporto tra Riscossioni/Pagamenti e Accertamenti/Impegni; Indice di formazione dei residui = rapporto tra (Differenza tra accertamenti e riscossioni/differenza tra impegni e pagamenti) e Accertamenti/Impegni; Indice di smaltimento dei residui = rapporto tra Riscossioni in conto residui/pagamenti in conto residui e Residui iniziali; Indice di incidenza dei residui = rapporto (percentuale) tra Residui finali e Stanziamenti in conto competenza. TITOLO IV CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI Art. 7 Controllo sugli equilibri finanziari 1. Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dei Servizi Finanziari e con la vigilanza dell'organo di revisione. 2. A tal fine, con cadenza trimestrale, il Responsabile del Servizio finanziario esamina, distintamente per ogni centro di Responsabilità: - l andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione; - l andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui 7

Attivi dovrà riguardare l effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza; - l andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento. 3. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile dei Servizi Finanziari redige una relazione per il Sindaco, la Giunta Comunale e il Revisore, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, nonché relativamente allo stato dell indebitamento. 4. Il revisore, entro 5 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione. 5. La Giunta Comunale prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento che sarà comunicato al Consiglio Comunale. 6. Nel caso, invece, siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza all Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio. 7. Entro trenta giorni dall adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio Comunale dovrà assumere i propri provvedimenti in merito. 8. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni. TITOLO V NORME FINALI Art. 8 Norme finali 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'albo Pretorio dell'ente e sul suo sito informatico; 2. Il sistema dei controlli interni così come delineato, dalla sua data di approvazione, sostituisce eventuali disposizioni contrarie rinvenibili negli atti adottai dall'ente e modificano altresì il regolamento di contabilità, integrandolo delle disposizioni qui contenute. 8