PICCOLO IMPRENDITORE ART C.C.

Documenti analoghi
Il piccolo imprenditore

NOZIONE DI IMPRENDITORE art c.c.

L'Imprenditore Agricolo è un soggetto economico, definito dal Codice Civile, che trova la prima propria definizione nella figura dell'imprenditore:

Corso di Diritto Commerciale

FORMA GIURIDICA APPROPRIATA

Corso di Diritto Commerciale

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Indice. Capitolo primo Mercato e diritto commerciale. Capitolo secondo L impresa. Capitolo terzo Lo statuto dell imprenditore in generale

Indice. 1. La nozione di diritto commerciale. Il diritto commerciale come. 2. La nozione giuridica di imprenditore. L imprenditore e il

SOCIETA -AZIENDE - FALLIMENTO

La Nozione di imprenditore dell art c.c.

Q u a l e f o r m a g i u r i d i c a p e r l a n u o v a i m p r e s a?

Premessa... 5 PARTE PRIMA LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA.

Premessa... pag. 5. Parte I

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI SENORBI IL REDDITO NAZIONALE

COOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI

INDICE. Art c.c. Responsabilità... 1

La Società ed i suoi Attori

ADEMPIMENTI VANTAGGI SVANTAGGI FORMA SOCIETARIA. Società semplice. Società in nome collettivo

7 OTTOBRE GLI STATUTI DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE Avv. Rachele Settesoldi Lucca

COMUNICAZIONE UNICA PROCEDURE ARTIGIANE E SUAP. Mariabeatrice Testoni

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2015/2016

Antonio Bianchi GUIDA ALLE SOCIETÀ DI PERSONE

Bando di Accreditamento 2014/2015 Dichiarazioni Antimafia Allegato 4

INDICE SOCIETÀ COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI

PERSONE GIURIDICHE e ENTI

Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, Milano Redazione: Via G. Patecchio, Milano

FALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri

Imprenditorialità e cultura d impresa Temi giuridici per l imprenditore

La società in accomandita semplice. Nozione

SOCIETA DI PERSONE (AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA)

Le società di persone

Che cosè una Cooperativa

START UP INNOVATIVA come inquadrare soci, collaboratori, consulenti e investitori

IMPRENDITORE. Imprenditore

NUOVE FORME DI SRL. A cura della Dott.ssa Vincenza Di Liberto

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL INGROSSO

IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO

Le caratteristiche delle società di persone e delle società di capitali. Fattori determinanti nella scelta della forma giuridica d impresa

RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO

Nozioni di base: l'impresa, l'azienda, la società

DIRITTO SOCIETARIO SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA

PARTE I LA TRASFORMAZIONE IN GENERALE

TOOL E MATERIALI ANTIRICICLAGGIO ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI

Società di capitali: caratteristiche. generali

Memorial Marcello Tita

Fondo di garanzia TFR ex Art c.c. Anna Ilaria Orlando

Le Figure professionali in agricoltura

Oggetto: Dlgs n. 99/2004: Richiesta di rilascio della certificazione di imprenditore agricolo professionale.

ART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO ART. 65 PAGAMENTI

INDICE. pag. Articolo 2 Norme di coordinamento con il testo unico bancario Art Modifiche all articolo 1 del d.lgs. n. 385 del

La scelta della forma giuridica (versione 01_2012) Classe quarta A a.s S. N.

Transcript:

UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14 PICCOLO IMPRENDITORE ART. 2083 C.C. TRE FIGURE TIPICHE Artigiano Piccolo commerciante Coltivatore diretto NOZIONE GENERALE colui che esercita l attività con il lavoro prevalentemente proprio e dei componenti della propria famiglia

CARATTERIZZAZIONE SECONDO CRITERI QUALITATIVI / FUNZIONALI E NON QUANTITATIVI L imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell impresa il suo lavoro e quello degli eventuali familiari deve avere carattere di prevalenza rispetto al lavoro altrui e al capitale investito IL CRITERIO DELLA PREVALENZA DEVE DUNQUE RAPPORTARSI : - DA UN LATO ALL APPORTO LAVORATIVO DELL IMPRENDITORE E DEI SUOI FAMILIARI NEL PROCESSO PRODUTTIVO - DALL ALTRO AL LAVORO E AL CAPITALE, PROPRIO ED ALTRUI, INVESTITO L intento perseguito è quello di fare in modo che l apporto personale dell imprenditore entri a caratterizzare i beni o i servizi prodotti dall impresa (sarto su misura modesto mediatore agente di commercio). Mentre non sarà P.I. colui che (es. gioielliere) lavori personalmente nell impresa senza avvalersi di collaboratori e però investendo ingenti capitali.

PROBLEMA DELLA COESISTENZA DELLA DEFINIZIONE DELL ART. 2083 C.C. CON QUELLA DELL ART. 1 LEGGE FALLIMENTARE VECCHIO TESTO Sono P.I. le imprese con: Imposta di ricchezza mobile non superiore a lire 480.000 Capitale investito non superiore a lire 900.000 In ogni caso non sono P.I. le società commerciali che falliscono sempre. Sostanziale inutilizzabilità della definizione per inattualità dei criteri. TESTO ATTUALE Sono P.I. le imprese che non raggiungano una delle seguenti soglie nei tre anni precedenti: Attivo patrimoniale < 300.000 euro Ricavi lordi < 200.000 euro Debiti anche non scaduti < 500.000 euro Il superamento di uno solo di questi limiti, la cui sussistenza va dimostrata dal debitore, espone al fallimento.

PARADOSSO CHE AD UNO STESSO SOGGETTO: IN BASE AL 2083 C.C. VENGA RICONOSCIUTA LA QUALITA DI P.I. IN BASE ALL ART. 1 L.F. VENGA NEGATA LA QUALITA DI P.I. E DICHIARATO FALLITO PERCHE TITOLARE DI UN REDDITO SUPERIORE A 480.000 LIRE O PER AVERE INVESTITO NELL IMPRESA UN CAPITALE SUPERIORE A 900.000 LIRE IL TESTO ATTUALE DELL ART. 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE RILEVA ORA SOLO AI FINI DELL INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO FALLIBILE, SIA IMPRENDITORE INDIVIDUALE CHE SOCIETA. L ART. 2083 C.C. OFFRE LA DEFINIZIONE GENERALE DEL P.I. CHE RILEVA AI FINI DELL APPLICAZIONE O MENO DELLA RESTANTE PARTE DELLO STATUTO DELL IMPRENDITORE COMMERCIALE : Scritture contabili Registro imprese. Non si dà una seconda definizione del P.I. che rimane definito solo dal cod. civ.

IMPRESA ARTIGIANA Tra i piccoli imprenditori rientra tradizionalmente l impresa artigiana che è tra quelle destinatarie delle più numerose leggi di settore, soprattutto di agevolazione. Art. 2083 cod. civ. richiede la prevalenza del lavoro familiare nel processo produttivo secondo i canoni consueti, rispetto ai capitali investiti L. 25.7.1956 N. 860 dà rilievo alla natura artistica dei beni o servizi prodotti, al numero del personale ma prescinde dagli investimenti di capitali, che possono essere anche ingenti

LEGGE QUADRO PER L ARTIGIANATO 8 AGOSTO 1985, N. 443 Rimodula il rapporto con l art. 2083 La legge speciale non fornisce un modello valevole a tutti gli effetti di legge ma solo ai fini delle agevolazioni. L unico dichiarato scopo della legge quadro è quello di fissare le condizioni per accedere alle provvidenze e ai finanziamenti regionali. Per essere sottratto allo statuto dell imprenditore commerciale deve sempre rispettare il criterio della prevalenza del 2083 c.c. Per essere esonerato dal fallimento deve rispettare i limiti di cui all art. 1 L. Fallimentare. Nuovi requisiti x agevolazioni Oggetto di impresa: produzione di beni anche semilavorati o prestazioni di servizi Ruolo dell artigiano: si richiede l intervento nel processo produttivo anche se non in misura prevalente rispetto agli altri fattori produttivi. Limiti al numero dei dipendenti ma più elevato rispetto alla legge del 1956.

CASS. 22 DIC.2000, N. 16157 L IMPRENDITORE ARTIGIANO E SOGGETTO A FALLIMENTO QUANDO PER L ORGANIZZAZIONE E L ESPANSIONE DELLA SUA AZIENDA ABBIA INDUSTRIALIZZATO LA PRODUZIONE CONFERENDO AL SUO GUADAGNO, DI REGOLA MODESTO, I CARATTERI DEL PROFITTO SVOLGIMENTO IN FORMA DI SOCIETA SOC. COOPERATIVA SOC. IN NOME COLLETTIVO SRL PLURIPERSONALE a condizione che la maggioranza dei soci o uno dei due soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale S.R.L. UNIPERSONALE SOC. IN ACCOMANDITA SEMPLICE a condizione che l unico socio o accomandatario siano imprenditori artigiani. FALLIMENTO E SOCIETA ARTIGIANE Anche le società artigiane saranno soggette al fallimento se superano le soglie dimensionali di cui all art. 1 della legge fallimentare

COLTIVATORE DIRETTO Richiamo indiretto dell art. 1467 c.c.: colui che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia entro certi limiti di parentela. Le leggi speciali hanno poi svuotato progressivamente il criterio della prevalenza sostituendolo con quello della proporzionalità: il rilievo del lavoro proprio si deve ora apprezzare anche in considerazione della disponibilità dei mezzi agricolo PICCOLO COMMERCIANTE Colui che svolge un attività di intermediazione nella circolazione dei beni rispondendo sempre ai caratteri dell art. 2083 c.c. E il piccolo imprenditore commerciale che gode del beneficio concreto dell esenzione dalle scritture contabili obbligatorie.

Impresa familiare art. 230bis cod. civ Introdotta nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia, è quell impresa in cui collaborano in modo continuato il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell imprenditore. La ratio è quella di tutelare il lavoro familiare nell impresa: tutela minimale quando non sussistano le condizioni per individuare un rapporto di lavoro subordinato o un contratto di società.

Non è detto che sia piccola impresa: anche l impresa non piccola può essere familiare, mentre la piccola impresa può darsi che non veda familiari dell imprenditore di cui si avvale. E IMPRESA INDIVIDUALE Il titolare dei beni rimane l imprenditore. I diritti patrimoniali degli altri partecipanti sono diritti di credito verso l impresa. Tutta la gestione ordinaria è di competenza esclusiva dell imprenditore. L imprenditore agisce in proprio nei confronti dei terzi, rimanendo responsabile degli effetti degli atti posti in essere e vincolato dalle obbligazioni assunte dall impresa. Se l impresa è commerciale, solo il titolare è soggetto al fallimento.

DIRITTI DEI FAMILIARI PARTECIPANTI Diritti patrimoniali al mantenimento di partecipazione agli utili in proporzione alla quantità del lavoro prestato nell impresa o nella famiglia; sui beni acquistati con gli utili dell impresa; di prelazione sull azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento: il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri familiari e con il consenso unanime dei partecipanti. Diritti amministrativi di partecipazione alla gestione straordinaria dell impresa; di partecipazione alle decisioni concernenti la strategia d impresa, gli investimenti e l eventuale cessazione dell attività: le decisioni devono essere prese a maggioranza dai familiari dell imprenditore.

IMPRESA SOCIALE D. LGS. 24.3.2006, N. 155 Indicazione tassativa dei settori di intervento Qualifica aperta a tutte le organizzazioni private, di qualsiasi tipo societario non amministrazioni pubbliche che abbiano scopo non lucrativo di produzione o di scambio di beni o servizi di utilità sociale. Art. 1. Nozione 1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. Assistenza socio-sanitaria Educazione Istruzione Tutela ambiente Servizi culturali Inserimento lavorativo soggetti svantaggiati

VINCOLI divieto di distribuzione utili e obbligo di destinazione all attività o all incremento del patrimonio; indisponibilità del patrimonio residuo (fondi e riserve), né durante l esercizio dell impresa, né in sede di scioglimento; responsabilità limitata al patrimonio dell impresa se questo supera i 20.000 euro ed è in bonis; costituzione per atto pubblico;

STATUTO PARTICOLARE INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA AGRICOLA O COMMERCIALE CONTROLLO INTERNO CONTROLLO ESTERNO obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese; obbligo di tenuta delle scritture contabili; Soggezione alla liquidazione coatta amministrativa ed esonero dal fallimento; modello delle s.p.a.: controllo contabile (revisori) e controllo di legalità (sindaci) ministero del lavoro (ispezione): verifica delle condizioni di riconoscimento della qualifica e di rispetto della disciplina a pena di cancellazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 3 Assenza dello scopo di lucro 1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio. 2. A tale fine e' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonche' fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche professionalita'; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.