CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2015, N.

Documenti analoghi
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 APRILE 2015, N : deposito incontrollato di veicoli fuori uso

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 APRILE 2013, N.

Richiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro preventivo proposta dal difensore

Cassazione penale: ruscellamento, scarico o rifiuto liquido?

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

IL SEQUESTRO PROBATORIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

INDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 1 LUGLIO 2015, N.

Penale Sent. Sez. 3 Num Anno 2011 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GENTILE MARIO Data Udienza: 05/05/2011 SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 MAGGIO 2016, N.

Cassazione penale sez. V, 28/09/2012 nr

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Semaforo rosso: requisito della specificità

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

28 maggio Ulteriori appigli per l esame di Diritto di Procedura Penale. Ancora By NEGRISOLO Omero.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Mercoledì 20 Aprile :19 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Aprile :31

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

che il Giudice di pace, con ordinanza depositata in data 8 l'esistenza di un concorso formale di illeciti amministrativi,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 18 ottobre 2016, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI

Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 2008, n

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ha pronunciato la presente

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 5 MAGGIO 2016, N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P.

ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi.

SEZIONE PRIMA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la presente

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge. DIRITTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

per l'annullamento, previa sospensiva,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

IN NK)ME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Consigliere - SENTENZA. elettivamente domiciliati in ROMA,

UDIENZA SENTENZA N REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SEZIONE SESTA CIVILE - 2. Dott. Felice MANNA - Consigliere Cron Rep. C l) Dott. Vincenzo CORRENTI ORDINANZA

Animali in condominio: legittimo il sequestro preventivo se procurano rumori e cattivi odori

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 GENNAIO 2014, N.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

Cassazione Penale, Sez. 3, 27 aprile 2011, n Responsabilità del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 MAGGIO 2014, N : le condizioni che rilevano per qualificare un veicolo fuori uso.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE SENTENZA

INDICE. I L ILLECITO PENALE 1 Quantità e dose media giornaliera... 3

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 DICEMBRE 2015, N.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SU AREE DI PERTINENZA DELL ANAS

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESNTEH&A. Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: v> %%} i-.t: \y FJ & m. Opposisiane acrlx atti asecotivi

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

ORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente


INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ha pronunciato la presente

Guida in stato di ebbrezza PROVVEDIMENTI PREFETTIZI IN VIA CAUTELARE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO. Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente - ud. 13/01/2016. Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere - SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

ha pronunciato la presente

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 23 APRILE 2015, N : violazione di sigilli

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

dirittifondamentali.it

Transcript:

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2015, N. 40783: nel decreto di sequestro probatorio vanno sempre indicate le ragioni probatorie che giustificano l apposizione del vincolo, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato. «il Collegio non ritiene di doversi discostare dall insegnamento secondo il quale «anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711).» «L omessa motivazione costituisce violazione dell art. 125, comma 3,cod. proc. pen., e dunque vizio di legge che può essere eccepito in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno).»

4 O 7 8 3 I I 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Alfredo Teresi Vito Di Nicola Luca Ramacci Aldo Aceto Enrico Mengoni - Presidente - - Relatore - Sent. n. sez. 559 CC - 05/03/2015 R.G.N. 43790/2014 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Berti Patrizia, nata a Sacrofano il 16/03/1975, avverso l'ordinanza del 19/09/2014 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra Patrizia Berti ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 19/09/2014 del Tribunale di Roma che ha respinto la richiesta di riesame del decreto del 16/07/2014 con il quale il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro probatorio di un autocarro di proprietà della società «LA.E.STRA S.r.l.», di cui la Berti è legale rappresentante, effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria perché utilizzato per il trasporto, in assenza di autorizzazione,

di 24 mc. di rifiuti speciali pericolosi (miscele bituminose) in procinto di essere conferiti in una discarica abusiva. 1.1.Con unico motivo eccepisce totale carenza di motivazione perché il Tribunale si è pronunciato sui rifiuti oggetto del trasporto, ma nulla ha detto in ordine alla legittimità del vincolo relativo all'autocarro ed, in particolare, all'assenza di qualsiasi esigenza probatoria che ne giustifichi il sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato. 3.11 decreto di convalida del sequestro oggetto di riesame non indica le ragioni probatorie che giustificano l'apposizione del vincolo reale sull'autocarro, definito solo «corpo di reato». 3.1.11 Tribunale, benché sollecitato sul punto, non si è espresso, essendosi pronunciato sui rifiuti (in ordine ai quali il PM aveva indicato in modo puntuale le ragioni del sequestro), ma non sull'autocarro. 3.2.Nè, del resto, avrebbe potuto, non potendo il Tribunale integrare "sua sponte" le ragioni probatorie di un atto la cui adozione costituisce espressione tipica del potere di indagine del PM e delle sue autonome determinazioni ( (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226712). 3.3.Questi, come detto, nel proprio decreto si era limitato a definire l'autocarro «corpo del reato», omettendo del tutto di indicare le esigenze probatorie che rendevano necessario assicurare la cosa al procedimento. 3.4.Da questo punto di vista il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'insegnamento secondo il quale «anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti>> (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711). 3.5.Non si condivide il diverso orientamento secondo il quale, invece, «il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla [sola] sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa">> (così Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013, Di Nino, Rv. 257302). 3.6.Tale principio contrasta, ad avviso del Collegio, con il chiaro dettato letterale dell'art. 262, commi 1 e 3, cod. proc. pen. (infra), e con la 2

considerazione logica che, così interpretando l'art. 253, cod. proc. pen., l'autonoma previsione di uno strumento volto ad assicurare al procedimento/ processo le cose di cui è consentita la confisca (il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.) non avrebbe ragion d'essere, potendo tale finalità essere assolta dal sequestro probatorio del corpo di reato. 3.7.11 fatto che il sequestro del corpo del reato possa essere mantenuto a fini preventivi, quando siano cessate le esigenze probatorie (art. 262, comma 3, cod. proc. pen.), dimostra, invece, che la finalità probatoria deve sempre sorreggere il decreto di sequestro probatorio, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti «corpo di reato». 3.8.Non è l'oggetto che fa la differenza, ma il fine: dell'accertamento del fatto nel caso del sequestro probatorio; della "cautela" nel caso del sequestro preventivo. 3.9.La diversità del fine spiega, sul piano della disciplina processuale: a) la diversità dell'organo giudiziario competente ad emettere il provvedimento (PM titolare delle indagini nel caso del sequestro probatorio; giudice terzo, disinteressato alle esigenze investigative di ricostruzione del fatto ed indifferente alle determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale nel caso del sequestro preventivo); b) la sufficienza, ai fini del consolidamento del vincolo, della sola convalida del PM nel caso del sequestro probatorio disposto in via d'urgenza dalla PG; c) la necessità della convalida e di un autonomo decreto di sequestro in caso di sequestro preventivo disposto d'urgenza dal PM o dalla PG; d) le diverse conseguenze in caso di sequestro disposto da AG territorialmente incompetente (pressoché nulle, ai sensi degli artt. 54 - bis e 54 - ter, cod. proc. pen., in caso di sequestro probatorio; soggezione dell'atto al regime di inefficacia differita di cui all'art. 27, cod. proc. pen., in caso di sequestro preventivo); e) il diverso regime di impugnazione dei due provvedimenti (non essendo previsto l'appello avverso i provvedimenti in materia di sequestro probatorio). 3.10.L'orriessa motivazione costituisce violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e dunque vizio di legge che può essere eccepito in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno). 3.11.Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente all'autocarro e, con esso, anche il decreto di sequestro del PM. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro emesso dal PM in data 16/07/2014. 3

Ordina la restituzione dell'autocarro e del semirimorchio all'avente diritto. Così deciso il 05/03/2015 Il Consigliere estensore Aldo Aceto 4