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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 1965 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), articolo 11, comma 4: individuazione delle caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche nonché dei limiti al dimensionamento degli allestimenti mobili da collocarsi nelle strutture ricettive all'aperto. Il giorno 20 Settembre 2013 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE ALBERTO PACHER Presenti: ASSESSORI MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI UGO ROSSI Assenti: MARTA DALMASO LIA GIOVANAZZI BELTRAMI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 3 RIFERIMENTO: 2013-S039-00273

Il Relatore comunica: L'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 individua, tra gli allestimenti mobili, le case mobili e gli ulteriori allestimenti, che il titolare o il gestore della struttura ricettiva all aperto può mettere temporaneamente a disposizione del turista. L articolo 11 della L.P. n. 19/2012 stabilisce che l insediamento degli allestimenti mobili negli spazi o nelle piazzole della struttura ricettiva è effettuato dal titolare o dal gestore nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dalla presente deliberazione. Il comma 4 del suddetto articolo 11 prevede che per garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico, possono essere collocati nella struttura ricettiva solo allestimenti mobili, tra cui gli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti, coerenti con le caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali, tipologiche e nel rispetto dei limiti al dimensionamento individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Il regolamento di esecuzione della L.P. n. 19/2012 approvato con D.P.P. 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg. prevede che tra gli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti siano compresi quelli destinati a servizio igienico riservato alla piazzola e quelli destinati al servizio di ricevimento e di accettazione dei turisti, secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 7, comma 4 e 6, comma 6 del citato regolamento. Come previsto dall articolo 11, comma 4 della L.P. n. 19/2012 è stato acquisito il parere di F.A.I.T.A. Trentino, associazione maggiormente rappresentativa a livello provinciale, espresso con nota prot. n. 492767 di data 11 settembre 2013. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - vista la legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19; - visto il decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg; - vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ed in particolare l'articolo 5; - vista la nota di F.A.I.T.A. Trentino, prot. n. 492767 di data 11 settembre 2013, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, d e l i b e r a Pag. 2 di 3 RIFERIMENTO: 2013-S039-00273

1) di individuare, per i motivi espressi in premessa, le caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali, tipologiche nonché i limiti al dimensionamento degli allestimenti mobili da collocare nelle strutture ricettive all aperto contenuti nell allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. ED - PG Pag. 3 di 3 RIFERIMENTO: 2013-S039-00273

Allegato parte integrante Allegato n. 1 ALLESTIMENTI MOBILI Art. 11, comma 4, della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 In attuazione de regolamento di esecuzione della legge provinciale sui campeggi 2012, le funzioni della struttura ricettiva esercitabili mediante allestimenti mobili sono le seguenti: 1) Alloggio in casa mobile (articolo 12); 2) Igienico-sanitaria in servizi igienici riservati alla piazzola (articolo 7); 3) Ricevimento e accettazione dei turisti (articolo 6). La corrispondenza alle caratteristiche sotto indicate è certificata da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dall articolo 11, comma 5, della legge provinciale sui campeggi 2012. 1) ALLOGGIO IN CASA MOBILE Le case mobili destinate all alloggio devono presentare le caratteristiche sotto indicate. Tali allestimenti devono assicurare: - la presenza di almeno un locale destinato a servizi igienici dotato di wc, lavandino, doccia o vasca e asciugacapelli; - la zona cucina deve assicurare la presenza minima di piano cottura con almeno 2 piastre, lavello con scolapiatti, frigorifero e porta rifiuti. CARATTERISTICHE TECNICO- COSTRUTTIVE: Superficie: massimo 40 mq, al netto delle pareti perimetrali. Eventuali balconi, verande, loggiati, pergolati, tettoie, tende da sole fisse e simili non possono superare il 25 per cento di detta superficie. Altezza: - massima esterna mt. 3,50, misurata dall intradosso del solaio inferiore all estradosso del solaio di copertura, in caso di tetto piano; misurata a metà falda in caso di copertura inclinata. L inclinazione delle falde di copertura è ammessa nel limite massimo di 30 gradi. Sopra i 1.400 metri di altitudine è ammessa una inclinazione di falda superiore ai 30 gradi; in tal caso l altezza massima esterna può raggiungere mt. 6,50. - minima interna mt. 2,10. Ulteriori livelli o eventuali soppalchi interni vanno destinati a deposito e non a funzioni abitative. Rapporti illuminometrici dei locali abitabili: la superficie vetrata non può essere inferiore ad 1/12 della superficie utile netta. Rapporti illuminometrici e di ventilazione dei locali destinati a servizi igienici: Pag. 1 di 3 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S039-00273

il rapporto di illuminazione di ventilazione non può essere inferiore ad 1/12 della superficie utile netta; nel caso di serramenti fissi vanno previste modalità di ventilazione meccanica. Impianti: presenza di impianto di riscaldamento e raffrescamento adeguato alla superficie dell allestimento. Gli elementi degli impianti tecnici quali ad esempio caldaie, bombole, scambiatori di calore vanno collocati in appositi vani sistemati nella piazzola o ricavati entro il sedime dell allestimento mobile. Eventuali pannelli solari termici e/o fotovoltaici vanno integrati nel manto di copertura, conformemente alle disposizioni urbanistiche provinciali. Materiali costruttivi: le tipologie di materiali ammessi devono presentare caratteristiche di durata, rinnovabilità ed ecocompatibilità affinché sia garantito il decoro architettonico dell allestimento. Materiali per rivestimenti esterni e coperture: i materiali devono assicurare durevolezza, leggerezza rispetto ai carichi, agevole manutenzione; per i rivestimenti esterni va privilegiato il legno; sono ammessi, coerentemente con il contesto paesaggistico e la tipologia dell alloggio adottata, laminato ad alta pressione per facciate retro ventilate, pannelli con finitura a intonaco, rivestimenti metallici con caratteristiche di opacità. Per le coperture sono ammessi materiali metallici con caratteristiche di opacità, legno, tegole piane bituminose. CARATTERISTICHE TIPOLOGICO-FORMALI: Per garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico, gli allestimenti mobili devono perseguire le seguenti caratteristiche di collocazione e di scelta tipologico-formale, assicurando criteri di omogeneità nell ambito della struttura ricettiva interessata: a) collocazione: il posizionamento degli allestimenti mobili deve rispettare la morfologia del terreno secondo un generale ordine insediativo, coerente con gli elementi paesaggistici di riferimento, avendo cura di valorizzazione la sistemazione a verde delle aree circostanti. b) tipologia: la tipologia adottata per gli allestimenti mobili deve avere caratteristiche di omogeneità e uniformità nell ambito della struttura ricettiva interessata, adottando tipologie e soluzioni coerenti con il contesto paesaggistico di riferimento con particolare attenzione alla tipologia di copertura, ai materiali di finitura ed al colore. Si segnala al riguardo l indicazione di distinguere tra contesti alpini e contesti lacustri o di fondovalle per la seguente articolazione tipologica e formale: - contesti alpini: copertura inclinata a una o due falde; rivestimenti e materiali di finitura prevalentemente in legno; - contesti lacustri o di fondovalle: copertura inclinata a una o due falde, copertura piana, rivestimenti come indicati al capitolo precedente. Nel rispetto dell omogeneità della tipologia adottata, le finiture esterne possono presentare variazioni cromatiche armonizzate con il paesaggio circostante. Nel rispetto dei criteri di omogeneità e uniformità che devono regolare in generale gli interventi nella struttura ricettiva, i materiali per gli elementi accessori esterni quali ad esempio parapetti, pergolati, loggiati e recinzioni devono assicurare coerenza con le finiture dell allestimento mobile. Pag. 2 di 3 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S039-00273

Gli spazi adiacenti agli allestimenti mobili vanno prevalentemente sistemati a verde, evitando pavimentazioni impermeabili. 2) ALLESTIMENTO IGIENICO-SANITARIO I servizi igienici riservati alle piazzole realizzati in allestimenti mobili devono presentare le caratteristiche tecnico-costruttive e tipologico-formali sopra indicate, con le seguenti specificazioni: Superficie: a) servizi igienici riservati ad almeno 4 piazzole: massimo 20 mq, al netto delle pareti perimetrali. Eventuali verande, loggiati, pergolati, tettoie, tende da sole fisse e simili non possono superare il 20 per cento di detta superficie; b) servizio igienico riservato alla singola piazzola: massimo 4 mq, al netto delle pareti perimetrali. Rapporti illuminometrici e di ventilazione: il rapporto di illuminazione e di ventilazione non può essere inferiore ad 1/12 della superficie utile netta; nel caso di serramenti fissi vanno previste modalità di ventilazione meccanica. 3) ALLESTIMENTO MOBILE PER RICEVIMENTO E ACCETTAZIONE DEI TURISTI L allestimento mobile destinato a reception deve presentare le caratteristiche sopra indicate per gli alloggi in casa mobile con riferimento ai parametri di altezza, impianti, materiali costruttivi, materiali per rivestimenti esterni e coperture. Superficie: massimo 40 mq, al netto delle pareti perimetrali. In corrispondenza di questi allestimenti sono in generale ammesse verande, loggiati, pergolati, tettoie al fine di qualificare gli spazi comuni esterni. Rapporti illuminometrici e di ventilazione: il rapporto di illuminazione e di ventilazione non può essere inferiore ad 1/10 della superficie utile netta. Pag. 3 di 3 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S039-00273