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RISOLUZIONE N.71/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 giugno 2012 OGGETTO: Interpello Interventi di ristrutturazione edilizia numero 127- terdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e art. 1, comma 345, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Con la richiesta di interpello specificata in oggetto, concernente l interpretazione del numero 127-terdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell art. 1, comma 345, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato esposto il seguente QUESITO L istante ha avviato degli interventi di ristrutturazione edilizia di una civile abitazione, sita al piano terra, presso cui prenderà residenza anagrafica al termine dei lavori. Tale interventi comprendono la realizzazione di un insieme sistematico di opere volte al risparmio energetico (applicazione di materiale coibente alle pareti esterne, installazione di nuovi infissi esterni isolanti, realizzazione di impianto di riscaldamento con pannelli solari e caldaia a biomassa), alla parziale ridistribuzione dei volumi interni all'appartamento e alla messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento.

2 Tali interventi hanno comportato la demolizione dei muri, la loro ricostruzione in altra parte interna e il taglio della pavimentazione esistente per il passaggio dei nuovi impianti. Per il ripristino della pavimentazione, divenuto obbligatorio in seguito ai suddetti interventi, è stato scelto come materiale il pavimento in laminato ALFA (tipo "parquet") ed è stato previsto l'inserimento, tra il piano esistente e i pannelli in HDF (High Density Fiberboard), di due sottopavimenti sovrapposti, uno in sughero da 2mm con funzioni di isolante termico e uno in polietilene da 200 micron con funzioni di isolamento dall'umidità di risalita. La posa in opera del pavimento in laminato sarà di tipo flottante, attraverso il sistema di posa BETA, brevettato dalla stessa azienda produttrice ALFA, che non prevede l'utilizzo di collanti. Tale tipologia di posa in opera consente una facile rimozione dei singoli pannelli o il completo smantellamento della pavimentazione senza incorrere in alcun deterioramento dello stesso materiale ai fini di una successiva utilizzazione in altro ambiente. Ciò premesso, considerata la particolarità dei materiali utilizzati e le caratteristiche dell'immobile, l'istante nutre dubbi sull'aliquota IVA applicabile e sulla possibilità di poter usufruire della detrazione del 55% per il risparmio energetico. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE L'istante è del parere che la fornitura del materiale per il parquet possa beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10 %, in quanto trattasi di bene finito che, pur venendo incorporato nell'immobile, non perde la sua individualità anche successivamente al suo impiego, essendo trasferibile in qualsiasi momento in altra abitazione, grazie al sistema di posa flottante.

3 L istante ritiene, altresì, che l intervento messo in opera possa usufruire del beneficio della detrazione del 55% per il risparmio energetico, in quanto i pavimenti verso l'esterno, richiamati dalla Tabella 1 dell'allegato B al Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, comprendono anche i pavimenti posati contro terra, privi di vespaio, soggetti comunque a dispersione termica. In ogni caso, il rispetto dei valori limite necessari per fruire dell'agevolazione sarà asseverato dal tecnico abilitato, come richiesto dalla norma. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Ai sensi del numero 127-terdecies) della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972, sono assoggettati all aliquota Iva ridotta del 10% i beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, impiegati per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della Legge n. 457 del 1978 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica), esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo. Per beni finiti, cui si applica l aliquota Iva agevolata, si intendono, come precisato dal Ministero delle Finanze nella Circolare del 2 marzo 1994, n. 1, i beni che, anche successivamente al loro impiego nella realizzazione dell intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell immobile. Si richiama in proposito quanto già chiarito con la Circolare n. 14 del 17 aprile 1981, nella quale veniva precisato, tra l altro, che non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (es. mattoni, maioliche, chiodi, etc.). Sono da

4 considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas etc. Nel caso in esame, dall analisi della documentazione allegata emerge che l intervento avviato dall istante nella propria casa di abitazione rientra fra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, e cioè fra quegli interventi che, secondo la definizione della Circolare 24 febbraio 1998, n. 57, sono rivolti a trasformare un organismo edilizio mediante un sistema organico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Ne consegue che l intervento medesimo rientra, ai fini IVA, tra quelli contemplati dal numero 127-terdecies) della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia, ai fini dell applicazione dell aliquota Iva agevolata, occorre verificare se l acquisto del pavimento in laminato di tipo flottante, attraverso il sistema di posa BETA, brevettato dall azienda produttrice ALFA, costituisca acquisto di bene finito. A tal proposito, l istante ha dichiarato che il suddetto parquet viene montato senza l uso di collanti e, quindi, è suscettibile di essere smontato ed, eventualmente, riutilizzato. A parere della scrivente, nonostante le caratteristiche sopra evidenziate, i pavimenti di cui trattasi sono pur sempre riconducibili alla categoria dei materiali di rivestimento e, in quanto tali, non possono essere considerati beni finiti. Le singole liste prefinite che compongono la pavimentazione, infatti, non sono di per sé elementi dotati di una propria individualità e autonomia funzionale e una volta smontate, anche se suscettibili di riutilizzazione, perderebbero le proprie caratteristiche strutturali di pavimentazione. Tanto premesso, si ritiene che la cessione, anche nell ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia, del pavimento avente le caratteristiche sopra descritte debba essere assoggettata all aliquota IVA ordinaria.

5 Il secondo quesito posto dall istante concerne la possibilità di fruire, sempre in relazione all intervento sopra descritto, della detrazione del 55% per il risparmio energetico. Al riguardo, l art. 1, comma 345, della Legge n. 296 del 2006, stabilisce che la detrazione dall imposta lorda di una quota pari al 55% delle spese documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) finestre comprensive di infissi, spetta ( ) a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2k, della Tabella 3 allegata alla presente legge. Tali requisiti sono stati definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell 11 marzo 2008, il cui allegato B indica i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l involucro edilizio, distinguendo le strutture opache verticali da quelle orizzontali e, fra queste ultime, le coperture dai pavimenti; a proposito dei pavimenti, l allegato precisa che deve trattarsi di pavimenti verso locali non riscaldati o verso l esterno. Si evidenza, inoltre, che l Enea ente preposto alla verifica e al controllo dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa in ordine al conseguimento del risparmio energetico nelle schede pubblicate sul proprio sito riguardanti la trasmittanza termica individua anche l ipotesi del pavimento contro terra. Si ritiene, quindi, che il pavimento contro terra sia riconducibile alle ipotesi di pavimenti verso l esterno e sia, altresì, possibile fruire della detrazione in argomento per il rifacimento del pavimento contro terra, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dal citato decreto e gli ulteriori adempimenti posti a carico del contribuente per beneficiare della detrazione. ******

6 Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE