Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE 1
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. 446/97 il presupposto dell'irap e' costituito dall'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata, diretta a produrre o scambiare beni o a prestare servizi, ancorché tale attività non abbia carattere commerciale. La qualifica di ente non commerciale deve comunque essere verificata sulla base dell attività effettivamente svolta, così come previsto dall art. 149 del TUIR: Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l ente perde la qualifica di ente non commerciale eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d imposta. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano [ ] alle associazioni sportive dilettantistiche. La circolare del 22/04/2003 n. 21 chiarisce espressamente che per le società sportive dilettantistiche di capitali l'assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione. Nei confronti delle società sportive dilettantistiche non possono, quindi, trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali, recate dagli articoli 143 e seguenti del TUIR, ivi comprese quelle contenute nell'art. 149, concernente gli enti non commerciali di tipo associativo. 2
LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE La determinazione della base imponibile degli enti privati non commerciali e' disciplinata dall'art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97. In particolare occorre distinguere se l ente svolge esclusivamente attività istituzionale o anche attività commerciale: Enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale Metodo retributivo Enti che svolgono anche attività commerciale Metodo misto 3
Per gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, l applicazione del metodo misto differirà a seconda del regime di determinazione del reddito applicato: Metodo misto Reddito determinato in modo ordinario Reddito determinato in modo forfetario Oneri promiscui 4
DEDUZIONI Art. 11 D.Lgs. n. 446/1997 Co. 1, Lett. a), n. 1) Deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Co. 1, lett. a), nn. 2) e 3) Deduzione forfetaria per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato pari ad euro 4.600, maggiorato ad euro 9.200 per i lavoratori impiegati nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La deduzione deve essere ragguagliata alla durata periodo d imposta e alla durata del periodo lavorativo. Co. 1. lett. a), n. 4 Contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro e relativi a dipendenti a tempo indeterminato. Co 1, lett. a), n. 5 Deducibilità delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo. (Anche metodo retributivo ) Co. 4bis 1 Deduzione di euro 1.800 per ogni lavoratore dipendente, a tempo determinato o indeterminato, impiegato nel periodo d imposta fino ad un massimo di 5. La deduzione spetta fino a quando i proventi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superano la somma di euro 400.000. 5
LIMITI ALLE DEDUZIONI di cui all Art. 11, co. 1 e 4bis 1 D.Lgs. n. 446/1997 Le deduzioni per: Co. 1, Lett. a), n. 1) Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, Co. 1, lett. a), nn. 2) e 3) Deduzione forfetaria per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, Co. 1. lett. a), n. 4 Contributi assistenziali e previdenziali, Co. 4bis 1 Deduzione di euro 1.800 per ogni lavoratore dipendente, Spettano solo per i dipendenti impiegati nell attività commerciale. Nel caso di dipendenti impiegati in modo promiscuo sia nell attività istituzionale che in quella commerciale, l importo della deduzione deve essere ridotto dell importo forfetariamente imputabile all attività istituzionale determinato in base al seguente rapporto: Proventi relativi all attività istituzionale / ammontare complessivo dei proventi e dei ricavi 6
LIMITI ALLE DEDUZIONI di cui all Art. 11, co. 1 e 4bis 1 D.Lgs. n. 446/1997 La fruizione delle seguenti deduzioni: Co. 1, lett. a), nn. 2) e 3) Deduzione forfetaria per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, Co. 1. lett. a), n. 4 Deduzione Contributi assistenziali e previdenziali, sono alternative alla: Co 1, lett. a), n. 5 Deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo Co. 4bis 1 Deduzione di euro 1.800 per ogni lavoratore dipendente. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 4bis 1 vengono determinate separatamente per ciascun dipendente e l importo complessivo non può eccedere l onere a carico del datore di lavoro. 7
DEDUZIONI Art. 17. co. 1, del DL 185/2008 e art. 44 del Dl 78/2010 Sono deducibili i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati corrisposti ai ricercatori e docenti residenti all estero che rientrano in Italia (Anche metodo retributivo ) ULTERIORE DEDUZIONE PER I SOGGETTI MINORI Art. 11, co. 4bis, D.Lgs. 446/97 8
ENTI CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA ISTITUZIONALE METODO RETRIBUTIVO Retribuzioni spettanti al personale dipendente + Altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR, + Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quello corrisposti per l assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, ex art. 67, co. 1, lett. l), del TUIR Deduzione Co 1, lett. a), n. 5, D.Lgs 446/097 per le spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo Deduzione Art. 17. co. 1, del DL 185/2008 e art. 44 del Dl 78/2010 per le spese per redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati corrisposti ai ricercatori e docenti residenti all estero che rientrano in Italia Ulteriore deduzione per soggetti minori ex art. 11, co. 4bis, D.Lgs. 446/97 = Valore della produzione netta 9
RETRIBUZIONI SPETTANTI AI LAVORATORI DIPENDENTI L'ammontare delle retribuzioni spettanti (vale il criterio di competenza) da considerare ai fini della determinazione della base imponibile dell'irap e' quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314: "Art. 12 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi). 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. 2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi 10
ESCLUSIONE COMPENSI EROGATI AI SENSI DELL ART. 67, co. 1, lett. m), del TUIR Per effetto delle modifiche apportate all'art. 11, comma 1, lett. b), n. 2 D.Lgs. 446/1997 sono deducibili ai fini IRAP, indipendentemente dalla modalità di determinazione del reddito: le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell esercizio di attività sportive dilettantistiche; I compendi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale non professionale erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche. 11
ENTI CHE SVOLGONO ANCHE ATTIVITA COMMERCIALI METODO MISTO DETERMINAZIONE DEL REDDITO IN MODO ORDINARIO In questo caso l applicazione del metodo misto comporta la determinazione di due basi imponibili: Attività istituzionale determinata in base al metodo retributivo Attività commerciale determinata con regime ordinario Oneri promiscui 12
VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALE Per gli enti che svolgono anche attività commerciale e che determinano il redito d impresa ai sensi dell art. 55 del TUIR la base imponibile relativa a tali attività e' determinata secondo le disposizioni dell'art. 5, co. 1, del D.Lgs. 446/97: Differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 del codice civile con esclusione delle voci di cui ai numeri come risultanti dal conto economico: 9) Costo del personale, 10) lett. c) Svalutazione delle immobilizzazioni, 10) lett. d) Svalutazione dei crediti, 12) Accantonamenti per rischi, 13) Altri accantonamenti. 13
VARIAZIONI IN AUMENTO 1. i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all art. 50 del TUIR, comprese le collaborazioni coordinate e continuative; 2. i costi per lavoro autonomi occasionale compresi quelli sostenuti a fronte dell assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all art. 67, co. 1, lett. L), del TUIR; 3. gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all art. 53, co. 2, lett. c), del TUIR; 4. i costi per attività commerciali occasionali di cui all art. 67, co. 1, lett. i), del TUIR; 5. la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria; 6. le perdite su crediti; 7. l imposta comunale sugli immobili; 8. le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa.. 14
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 1. utilizzo fondi rischi e oneri deducibili; 2. le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa.. Valore della produzione lorda Deduzioni Art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs 446/097 Deduzione Art. 17. co. 1, del DL 185/2008 e art. 44 del Dl 78/2010 per le spese per redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati corrisposti ai ricercatori e docenti residenti all estero che rientrano in Italia Deduzione art. 11, co. 4 bis 1, D.Lgs 446/97, Deduzione di euro 1.800 per ogni lavoratore dipendente Ulteriore deduzione per soggetti minori ex art. 11, co. 4bis, D.Lgs. 446/97 = Valore della produzione netta 15
ESCLUSIONE EX Art. 143, co. 1, TUIR Per gli enti non commerciali non generano reddito le prestazioni di servizi non rientranti nell art. 2425 del codice civile resi in conformità alle finalità istituzionali dell ente, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. ESCLUSIONE EX Art 148 TUIR Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Sono decommercializzate le prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un unica organizzazione, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Obbligo di presentazione del modello EAS, introdotto dall art. 30 del DL 29.11.2008 n. 185 (conv. L. 28.1.2009 n. 2) per beneficiare della decommercializzazione. 16
DETERMINAZIONE DEL REDDITO IN MODO FORFETARIO Legge 16 dicembre 1991 n. 398 Art. 145 del TUIR Reddito d impresa determinato forfetariamente + Retribuzioni spettanti al personale dipendente + Altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR, + Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quello corrisposti per l assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, ex art. 67, co. 1, lett. l), del TUIR + Interessi passivi di competenza, compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria Deduzioni Art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs 446/097 Deduzione art. 11, co. 4 bis 1, D.Lgs 446/97, Deduzione di euro 1.800 per ogni lavoratore dipendente Ulteriore deduzione per soggetti minori ex art. 11, co. 4bis, D.Lgs. 446/97 = Valore della produzione netta 17
RIPARTIZIONE TERRITORIALE Se l attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale. il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato. Le retribuzioni vanno assunte per l importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall articolo 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e Continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l importo contrattualmente spettante. Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale. 18
ALIQUOTA APPLICABILE Ai sensi del comma 1 dell articolo 16, l imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l aliquota del 3,9 per cento. Le regioni hanno facoltà di variare l aliquota di cui al comma 1 del citato articolo 16 fino ad un massimo di 0,92 punti percentuale; la variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Con riferimento alle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia, l aliquota di cui all articolo 16, comma 1 (3,9 per cento) e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell articolo 16, devono essere maggiorate di 0,92 punti percentuale. 19