FORUM di PREVENZIONE INCENDI

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FORUM di PREVENZIONE INCENDI Milano 26-27 settembre 2012 LE NUOVE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Le gallerie: misure di prevenzione incendi da applicare alle gallerie stradali e ferroviarie Pippo Sergio Mistretta Direttore Centrale per l Emergenza l ed il Soccorso Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

GALLERIE STRADALI Decreto Legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per p le gallerie della rete stradale transeuropea"

GALLERIE STRADALI Il decreto ha lo scopo di garantire un livello minimo sufficiente di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea mediante la progettazione e l'adozione di misure di prevenzione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della la galleria, nonché mediante misure di protezione in caso di incidente. Il decreto si applica a tutte le gallerie situate nel territorio o italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea, di lunghezza superiore a cinquecento metri già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.

GALLERIE STRADALI Art. 4 - Commissione permanente per le gallerie Le funzioni di autorità amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono esercitate dalla Commissione ione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

GALLERIE STRADALI La Commissione effettua le proprie valutazioni entro il 30 ottobre 2006 per valutare la conformità della galleria ai requisiti del decreto,. La Commissione effettua ispezioni a campione.. Le ispezioni sono effettuate dando priorità alle gallerie con fattore di rischio più elevato assicurando altresì l'estensione progressiva dei controlli di sicurezza a tutte le gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel territorio nazionale, in modo da garantire la verifica completa di tutte le gallerie nel più breve tempo possibile e, comunque, in modo da completare gli interventi di adeguamento entro il 30 aprile 2019.

GALLERIE FERROVIARIE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreto 28 ottobre 2005 Sicurezza nelle gallerie ferroviarie

GALLERIE FERROVIARIE Art. 1. - Oggetto e Scopo Il decreto ha lo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli g impianti della galleria, nonché mirate alla limitazione delle conseguenze in caso di incidente.

GALLERIE FERROVIARIE Art. 2. - Campo di applicazione Il decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 m, siano esse già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progettazione, ubicate sull'infrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non isolate,.. Le norme non si applicano alle metropolitane e alle stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo.

GALLERIE FERROVIARIE Art. 3 - Requisiti di sicurezza Nell'esercizio delle gallerie ferroviarie devono essere valutati, v utilizzando gli strumenti e seguendo le procedure di cui al decreto, i tipi di pericoli [ ][ ] derivanti da collisioni, deragliamenti e incendi. Quanto ai pericoli derivanti da rilasci di sostanze pericolose trasportate, il Gestore dell'infrastruttura valuterà le condizioni di sicurezza nella galleria imponendo eventuali vincoli gestionali e di esercizio.

GALLERIE FERROVIARIE Ai fini della sicurezza sono individuate le seguenti azioni: prevenire gli incidenti; limitare gli effetti degli incidenti; favorire l'autosoccorso e/o l'esodo delle persone coinvolte in un u incidente; consentire un rapido ed efficace intervento delle squadre di soccorso nelle migliori condizioni di sicurezza per le stesse.

GALLERIE FERROVIARIE Art. 8 - Commissione Sicurezza E' istituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti., la Commissione sicurezza, formata da tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, ed integrata da esperti. La Commissione sicurezza [.][ esprime parere sulla conformità [ ] e provvede inoltre a valutare aggiornamenti ed eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di rischio nonché ulteriori requisiti di sicurezza [ ].[

GALLERIE FERROVIARIE L ACCETTABILITA DEL RISCHIO NELLE GALLERIE FERROVIARIE

GALLERIE FERROVIARIE ADEGUAMENTO DELLE GALLERIE IN ESERCIZIO Entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto, il Gestore dell'infrastruttura propone al Ministero un programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni.

LE NUOVE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

LE NUOVE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI - ALLEGATO I al DPR 151/2011 - ELENCO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A LLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE I NCENDI - Attività n. 80 - - Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2000 metri

LO SCENARIO INCENDIO IN GALLERIA Il fuoco

LO SCENARIO INCENDIO IN GALLERIA Il fumo

GLI INTERVENTI DI SOCCORSO PER INCIDENTI IN GALLERIA Il riferimento normativo è la direttiva della PCM del 6 aprile 2006:

GLI INTERVENTI DI SOCCORSO PER INCIDENTI IN GALLERIA e, più specificatamente, l allegato alla direttiva formulato dal DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE: INDICAZIONI PER IL COORDINAMENTO OPERATIVO DI EMERGENZE DOVUTE A: Incidenti ferroviari con convogli passeggeri Esplosioni o crolli di strutture con coinvolgimento di persone Incidenti stradali che coinvolgono un gran numero di persone Incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di persone Incidenti aerei Incidenti con presenza di sostanze pericolose

GLI INTERVENTI DI SOCCORSO PER INCIDENTI IN GALLERIA La comunicazione dell evento e il flusso informativo La comunicazione dell evento perviene dal territorio ad una o più sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità: 112 Arma dei Carabinieri 113 Polizia di Stato 115 Vigili del Fuoco 118 Emergenza sanitaria

GLI INTERVENTI DI SOCCORSO PER INCIDENTI IN GALLERIA parallelamente: In caso di incidente ferroviario la comunicazione dell evento perviene dal luogo dell incidente alla sala operativa territoriale del Gruppo Ferrovie dello Stato, che provvede a: informare la sala operativa nazionale Rete Ferroviaria Italiana (RFI); attivare le proprie procedure interne; trasmettere immediatamente l allarme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alle Forze di Polizia e al 118 In caso di incidente stradale la comunicazione può pervenire dal territorio alla sala operativa dell ente gestore del tratto stradale/autostradale interessato (es. Società Autostrade per l Italia, ANAS, provincia, comune ) che provvede a: attivare le proprie procedure interne; trasmettere immediatamente l allarme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alle Forze di Polizia e al 118 allertare le società in convenzione per la rimozione dei veicoli, che avverrà solo previo nulla osta dell Autorità

GLI INTERVENTI DI SOCCORSO PER INCIDENTI IN GALLERIA L intervento sul luogo dell incidente Le squadre che intervengono sul luogo dell incidente operano ciascuna nell ambito delle proprie competenze tecniche e secondo quanto previsto dalle proprie procedure operative. Per garantire, tuttavia, il coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso delle squadre appartenenti alle diverse strutture che intervengono, è necessario individuare, fin dai primi momenti dell emergenza, il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS), cui è affidato il compito di definire le priorità degli interventi da attuare.

GLI INTERVENTI DI SOCCORSO PER INCIDENTI IN GALLERIA IL DIRETTORE TECNICO DEI SOCCORSI (DTS) Considerate le caratteristiche di questo tipo di emergenze il DTS deve essere identificato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o comunque nel responsabile delle squadre VV.F. presente sul luogo dell incidente. Il DTS, nell espletamento delle attività di coordinamento, si avvarrà della collaborazione dei responsabili sul posto per ciascuno dei seguenti settori: Soccorso Sanitario (Direttore dei Soccorsi Sanitari - DSS); Ordine e Sicurezza Pubblica; Viabilità.

GLI INTERVENTI DI SOCCORSO PER INCIDENTI IN GALLERIA L assistenza e l informazione alla popolazione (di competenza del Sindaco) A latere dell intervento sul luogo dell incidente finalizzato al recupero e al soccorso dei feriti e coordinato dal direttore tecnico dei soccorsi, è necessario prevedere una serie di attività che garantiscano l assistenza alla popolazione anche indirettamente interessata dall evento: distribuzione di generi di conforto; organizzazione di un eventuale ricovero alternativo; coordinamento dell impiego del volontariato di protezione civile per il supporto operativo alle diverse attività; gestione dell afflusso di giornalisti sul luogo dell incidente e rapporti con i mass media; vigilanza igienico-sanitaria sull area interessata e smaltimento dei rifiuti speciali. Il Prefetto assumerà le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

GLI INTERVENTI DI SOCCORSO PER INCIDENTI IN GALLERIA Il Centro di coordinamento dell emergenza Qualora l evento, per tipologia e/o estensione, evidenzi criticità tali da richiedere un maggiore impiego di risorse, può rivelarsi necessario istituire un Centro di coordinamento composto dai rappresentanti delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che partecipano alla gestione dell emergenza. La responsabilità di individuazione, attivazione e gestione del Centro di coordinamento è affidata al Sindaco, che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell Amministrazione Provinciale, della Regione e della Prefettura.

GLI INTERVENTI DI SOCCORSO PER INCIDENTI IN GALLERIA Evento di eccezionale gravità Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare l evento, ovvero risultasse necessaria una attività di coordinamento sovraregionale, le autorità territoriali rappresentate nel Centro di coordinamento potranno richiedere, attraverso l Ufficio Gestione delle Emergenze, l intervento del Dipartimento della Protezione Civile. Nel caso di eccezionalità della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto,. può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, e, di conseguenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvede a coordinare gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l evento in corso.

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