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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ANNO IX numero 35 19 dicembre 2014 Rassegna di informazioni parlamentari ANMIL a cura dell Ufficio I Servizi Istituzionali Direzione generale Redazione: via Adolfo Ravà 124 00142 Roma

SOMMARIO SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Bilancio: Legge di Stabilità.3 GAZZETTA UFFICIALE Pubblicato il Jobs Act.... 4 INAIL Infortunio in itinere e deviazioni.. 5

SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Bilancio Mercoledì 3 dicembre Si è appena concluso l esame del disegno di legge di Stabilità in Commissione Bilancio del Senato. Questa fase ha rappresentato per l ANMIL occasione per la predisposizione di emendamenti rivolti in maniera specifica agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali, come la rivalutazione degli indennizzi INAIL per danno biologico. Dall introduzione della nuova disciplina assicurativa nel 2000, infatti, queste prestazioni sono rimaste prive di un meccanismo di rivalutazione automatica, le uniche nel panorama delle prestazioni economiche periodiche, con un ingente danno per i beneficiari che non possono contare su prestazioni costantemente adeguate al costo della vita. L obiettivo dell ANMIL, più volte manifestato alle Istituzioni ed anche condiviso dall INAIL, era quello di introdurre la rivalutazione automatica a decorrere dal 2015, ma l emendamento relativo purtroppo è stato respinto dalla Commissione Bilancio. Accolta positivamente, invece, la proposta di attribuzione all INAIL delle competenze in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. La disposizione va nella direzione di garantire agli assicurati servizi sempre più efficaci per una presa in carico completa ed efficace, sia in coerenza con il ruolo sempre più attivo riconosciuto all Istituto dal nostro ordinamento, sia nel rispetto della più recente legislazione comunitaria (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità) che ha nella rimozione degli ostacoli ad una piena inclusione lavorativa uno dei suoi principali obiettivi. In questo modo l INAIL potrà realizzare progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di una nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento delle barriere architettoniche e di adattamento delle postazioni di lavoro, allo scopo di evitare, come spesso succede, che l infortunio o la malattia professionale abbiano come ulteriore conseguenza la perdita dell occupazione. Il primo passaggio del provvedimento alla Camera ha poi reso necessario affrontare con urgenza la questione della riforma degli Istituti di Patronato, per i quali il disegno di legge

aveva prospettato tagli fino a 150 milioni di euro annui, introducendo inoltre importanti modifiche alla disciplina organizzativa, considerate troppo severe soprattutto dagli istituti minori o di recente costituzione. Grazie all impegno del Patronato ANMIL e dei tanti altri istituti coinvolti nelle modifiche, il Senato ha ridotto i tagli fino a 35 milioni di euro, approvando anche alcuni piccoli aggiustamenti alle novità, in ogni caso di grande portata, che entreranno in vigore se il testo della Legge di Stabilità sarà confermato. Il provvedimento è passato ora in Aula dove si attende un maxiemendamento Governativo sul quale verrà posta la questione di fiducia per consentire l approvazione definitiva alla Camera entro Natale. Il testo del maxiemendamento dovrebbe ricalcare quanto approvato in Commissione. Lunedì 15 dicembre Pubblicato il Jobs Act GAZZETTA UFFICIALE Dopo aver avuto il via libera da parte di entrambe le Camere, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che delega il Governo a emanare numerose norme in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro (licenziamenti per i nuovi assunti inclusi), dell attività ispettiva e delle norme di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. I decreti di attuazione - almeno 5 - dovranno prevedere, tra l altro, l impossibilità di autorizzare la CIG o la CIGS in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un suo ramo, la rimodulazione dell ASPI, la razionalizzazione degli incentivi all assunzione, la revisione della disciplina del collocamento obbligatorio, l abrogazione di norme connesse con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, la revisione delle procedure di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale, la stesura di un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all anzianità di servizio, nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Come si apprende da notizie di stampa, sarà il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre prossimo a dare il via libera ai primi decreti attuativi.

INAIL Giovedì 18 dicembre Infortunio in itinere e deviazioni L INAIL con la circolare n.62/2014 del 18 dicembre ha dettato alcune linee guida interpretative per la trattazione dei casi di infortuni in itinere in caso di "Deviazioni per ragioni personali". In base alle conclusioni della circolare, l'infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casalavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dopo una preliminare verifica della necessarietà dell'uso del mezzo privato, e sarà poi subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l'età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l'obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali dovrà essere ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e "necessitato" tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata. L'istituto ricorda che in base all'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 è esclusa la tutela dell'infortunio in itinere nel "caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate [...]. L'interruzione e la deviazione si intendono "necessitate" quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti". Il significato da attribuire al concetto di "esigenze essenziali", afferma l'inail continua a suscitare perplessità in fase di applicazione. In particolare, sono stati posti numerosi quesiti in merito al riconoscimento della natura "necessitata" della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente "tutelabilità" degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio. In base ad una analisi comparata rispetto alle previsioni di altri paesi europei, INAIL esclude che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola rientrino nella copertura assicurativa. Tuttavia, come precisato nella nota di istruzioni del 15 marzo 2000, "la decisione del legislatore di recepire integralmente i risultati

dell'evoluzione giurisprudenziale consente fondatamente di dedurre che, anche per le questioni che - a causa della loro varietà e molteplicità - la norma non poteva compiutamente regolamentare (ad es. necessità di utilizzare il mezzo privato), si debba continuare a fare riferimento agli insegnamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione." "Tali insegnamenti sono stati riassunti ed illustrati nelle lettere del 4 maggio 1998 e dell'8 luglio 1999, ai cui contenuti, perciò, si fa pieno rinvio, con riserva di emanare specifiche direttive su particolari aspetti che, sulla base della concreta esperienza applicativa, dovessero rilevarsi ancora controversi". Successivamente all'emanazione delle citate "Linee guida", la Suprema Corte ha più volte evidenziato che per verificare se la scelta della deviazione del percorso casa-lavoro e viceversa, nonché dell'uso del mezzo privato da parte del lavoratore sia necessitata, si deve fare riferimento agli "standards comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare". E, in tema di infortunio in itinere, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "[...] non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere della necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività". La stessa giurisprudenza ha poi precisato che "[...] l'infortunio intanto è indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità [...], necessità che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto". L'INAIL ricorda comunque che la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell'infortunio in itinere, o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari.