IL PRINCIPIO DELLA RILEVANZA E LE MODIFICHE AI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Direttiva 2013/34/UE: impatti attesi sulle norme civilistiche sul bilancio IL PRINCIPIO DELLA RILEVANZA E LE MODIFICHE AI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO TIZIANO SESANA 20 maggio 2015 - Sala Convegni, Corso Europa, 11 Milano

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Definizione di «rilevante» (art. 2, p.to 16) «Lo stato dell informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell impresa». La «rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe».

Definizione di «rilevante» (art. 2, p.to 16) Prima d ora le Direttive contabili IV e VII ovvero la normativa nazionale non avevano mai fornito una definizione di rilevante ; se ne sono sempre e solo occupati gli standard setter internazionali e nazionali (ad es. l OIC con il postulato della «Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio»). 3

Definizione di «rilevante» (art. 2, p.to 16) La Direttiva 2013/34 riconduce il giudizio sulla rilevanza al «contesto di altre voci analoghe» mentre i richiamati standard setter la giudicano avuto sostanzialmente riguardo alla dimensione quantitativa della posta e, quindi, in rapporto al bilancio di esercizio nel suo insieme. Non appare chiaro il riferimento della Direttiva alle altre voci analoghe (il bilancio di esercizio, in particolare ai fini della chiarezza, non presenta sostanzialmente voci tra loro analoghe). 4

Definizione di «rilevante» (art. 2, p.to 16) Vigente la precedente Direttiva contabile della «rilevanza» si rinvenivano tracce solo applicative. Lo stesso dicasi avuto riguardo alla normativa nazionale (v. ad es. l art. 2423 ter, c. 2 in tema di raggruppamento delle voci, l art. 2427, n. 6 bis in tema di informazioni complementari per variazione dei cambi successivamente alla chiusura dell esercizio, l art. 2427, n. 22 bis in tema di operazioni con parte correlate). 5

Definizione di «rilevante» (art. 2, p.to 16) La «rilevanza» così come individuabile nella precedente Direttiva e nel nostro codice civile non è espressione di un autonomo principio di redazione del bilancio. La «rilevanza» è inglobata e funzionale al principio della rappresentazione veritiera e corretta. 6

Il principio della rilevanza All art. 6, par. 1, lett. j è stabilito che «non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti». In combinazione con la definizione di «rilevanza» detta previsione porta a ritenere che sia stato introdotto un nuovo principio di redazione del bilancio di esercizio (subordinato alla clausola generale ed aquestafunzionale i principi di redazione forniscono gli orientamenti tecnici per il rispetto della clausola generale). 7

Il principio della rilevanza Nella stessa Direttiva, al considerando 17, si afferma che «il principio della rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l informativa e il consolidamento nei bilanci». Ad una prima lettura sembrerebbe che la Direttiva permetta non solo di evitare di fornire informazioni non ritenute rilevanti, bensì anche di evitare di contabilizzare operazioni ovvero effettuare valutazioni i cui effetti sono ritenuti irrilevanti. 8

Il principio della rilevanza La possibilità di evitare la contabilizzazione di fatti amministrativi tuttavia potrebbe contrastare con normativa interna degli Stati membri in tema di regolare tenuta dei registri contabili. La Direttiva, sempre nel considerando 17, ha quindi ancheprecisatoche«il principio della rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria». 9

Il principio della rilevanza L omissione della «valutazione» si ritiene riconducibile in ultima analisi al rispetto del principio della prudenza e della competenza nel contesto delle scritture di assestamento (si pensi ad esempio ai ratei, ai risconti, alla svalutazione dei crediti). Non quindi ai fatti cronologici puri. Da considerare, naturalmente, sia per la possibilità di omettere la rilevazione, sia per la possibilità di omettere la valutazione che la somma dei piccoli valori potrebbe poi risultare «rilevante». 10

Il principio della rilevanza È lecito allora domandarsi quando si debba giudicare la «rilevanza» e chi la debba giudicare. La «rilevanza» nel contesto della «rilevazione» contabile dei fatti amministrativi, così come quella nel contesto della maggior parte delle «valutazioni» sarebbe in realtà demandata all ufficio amministrativo (e non sempre al suo responsabile/direttore, ma all impiegato). Purtuttavia la responsabilità sarebbe sempre e comunque (anche) degli amministratori. 11

Il principio della rilevanza La portata effettiva/concreta del principio della rilevanza, tenuto conto del considerando 17, è quindi limitata e si sostanzia nell esplicitazione di quanto nelle precedenti Direttive contabili era sotteso al soddisfacimento della clausola generale. Ciò trova conferma ed espressione formale nella possibilità data dalla stessa Direttiva di «limitare l applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione ed all informativa» (v. par. 4 dell art. 6). 12

Il recepimento del principio della rilevanza Le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo per il recepimento del principio della rilevanza nel codice civile sono riconducibili all introduzione di un nuovo comma nell art. 2423. «4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa». 13

Il recepimento del principio della rilevanza Le modifiche proposte non hanno quindi considerato l adozione del «principio della rilevanza» nella sua versione per così dire mitigata, ma in quella completa conlanecessariaindicazionecheinsostanzailgiudizio di irrilevanza non permette l omissione della contabilizzazione dei fatti amministrativi. Tenuto tuttavia conto del fatto che l omissione (di valutazioni e/o di esposizione di informazioni) in virtù del giudizio di irrilevanza deve essere «evidenziato» in nota integrativa appare non del tutto chiara la portata effettiva di detta nuova disposizione (la Direttiva non prevede che si debbano fornire spiegazioni in N.I.). 14

La deroga obbligatoria Nella Direttiva 2013/34/UE non è più prevista, in casi eccezionali, la deroga (obbligatoria) specifica ai (soli) «principi generali» (i.e. i principi di redazione statuiti nell art. 2423 bis del codice civile in attuazione della Direttiva 78/660/CEE). Non vuol dire che non è più ammessa tale tipologia di deroga, bensì che più concretamente è stata eliminata la ridondanza rispetto alla predetta deroga «generale»; quest ultima già assorbe e assorbiva la deroga specifica. 15

La deroga obbligatoria La deroga «generale» di cui all art. 2423, c. 2, del codice civile non ricalca fedelmente la deroga «generale» di cui all art. 2, par. 2, della Direttiva 78/660/CEE (ed ora l art. 4, par. 4, della Direttiva 2013/34/UE), ma è più restrittiva/vincolante quanto a conseguenze dato che prevede non solo che «la nota integrativa debba motivare la deroga e debba indicarne l influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico», ma anche che «gli eventuali utili derivanti dalla deroga debbano essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato». 16

La deroga obbligatoria Tra le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva 2013/34 non è prevista alcuna modifica in tema di deroghe. Nulla dovrebbe cambiare. È da valutare se il maggior vincolo/onere per il redattore del bilancio posto a suo tempo in sede di recepimento della IV Direttiva sia possibile mantenerlo anche recependo la nuova Direttiva contabile (il riferimento è al c.d. «gold plating»). 17

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma La Direttiva 2013/34/UE (art. 6, par. 1, lett. h), rispetto alla precedente Direttiva 78/660/CEE (art. 4, par. 6), prevede che si debba tener «conto della sostanza dell operazione o del contratto in questione» non solo in sede di «presentazione» delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale, ma anche in sede di «rilevazione» contabile delle stesse. Conferma che detto obbligo di «rilevazione» pertenga proprio la contabilizzazione (e, quindi, la «rilevazione» contabile) si ha dall esame della precedente disposizione comunitaria in quanto ivi era testualmente previsto che si dovessero (solo) «presentare» secondolaprevalenzadellasostanzasullaformai fatti amministrativi già «contabilizzati». 18

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma Al successivo par. 3 dello stesso art. 6 della Direttiva 2013/34/UE è poi previsto, rispetto sempre alla precedente Direttiva contabile, che gli Stati membri «possono esentare» le imprese (tutte e non più solo determinati tipi di società) da detti obblighi di «rilevazione» e«presentazione». Due sono quindi le novità in proposito: 1) obbligo di «rilevazione» contabile dei fatti amministrativi secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma; 2) possibilità per gli Stati membri di esentare le imprese dal rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma quanto sia a rilevazione contabile dei fatti amministrativi che a presentazione degli stessi in bilancio. 19

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma Con riferimento alla prima novità si osserva che questa, in taluni casi, potrebbe trovarsi in chiaro conflitto con l attuale disciplina codicistica nazionale. Si pensi al tipico caso di un contratto di leasing finanziario che nella sostanza sia espressione di un operazione di finanziamento per l acquisto del bene oggetto dello stesso. Alla luce della nuova Direttiva contabile appare indubbio che detto fatto amministrativo dovrebbe essere non solo «presentato» in bilancio per la sua sostanza (i.e. operazione di finanziamento per l acquisto di un bene) bensì anche «rilevato» contabilmente avuto riguardo alla sostanza (i.e. acquisto) dell operazione rispetto alla sua forma (i.e. utilizzo di un bene di terzi). 20

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma La sola rappresentazione in nota integrativa dell operazione e dei suoi effetti patrimoniali, finanziari ed economici qualora la stessa fosse stata contabilizzata in ossequio alla prevalenza della sostanza sulla forma che allo stato è ciò che è richiesto dalla normativa nazionale (art. 2427, c. 1, n. 22) non si ritiene possa soddisfare quanto ora statuito dalla Direttiva 2013/34 (i.e. obblighi di «rilevazione» edi «presentazione»). Le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo per il recepimento del principio della sostanza sulla forma nel codice civile sostanzialmente ricalcano il dettato della Direttiva 2013/34. 21

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma Non è chiaro come anche la «rilevazione» di alcuni fatti amministrativi possa rispettare detto principio. Sembra permanere, almeno per le operazioni in leasing, l «eccezione» prevista dall attuale disposizione normativa (non è stato infatti abrogato il n. 22 del comma 1 dell art. 2427). 22