BIOMASSA: OPPORTUNITA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE? VENERDI 5 GIUGNO 2015 TAIO (TN), SALA CONVEGNI C.O.CE.A. Biomasse combustibili e limiti di emissione: Normativa e prospettive Maurizio Tava APPA Responsabile per lo studio e l analisi dei processi tecnologici e produttivi
Indice degli argomenti trattati Combustibili ammessi Normativa statale Normativa provinciale Biomasse combustibili Limiti di emissione per gli impianti di combustione a biomassa Normativa statale in vigore Normative regionali (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna) Proposta di Direttiva Europea (2013) Schema di decreto ministeriale (in elaborazione) 2
Combustibili ammessi Normativa statale
Combustibili ammessi - Normativa statale D.LGS 3 APRILE 2006, N 152 Norme in materia ambientale Parte quinta TITOLO III Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Combustibili Allegato X Parte I Sezione 1 Sezione 2 Disciplina del combustibili Combustibili consentiti Elenco dei combustibili di cui è consentito l utilizzo negli impianti di cui al Titolo I Elenco dei combustibili di cui è consentito l utilizzo negli impianti di cui al Titolo II 4
Combustibili ammessi - Normativa statale D.LGS 3 APRILE 2006, N 152 TITOLO III Combustibili ARTICOLO 293 1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall Allegato X alla parte quinta, (Combustibili consentiti) alle condizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Allegato X 5
Combustibili ammessi - Normativa statale Allegato X Parte I Sezione 1 Combustibili consentiti negli impianti di cui al Titolo I (impianti industriali) a) gas naturale; b) gas di petrolio liquefatto; c) gas di raffineria e petrolchimici; d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria; e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio; f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri dist. leggeri e medi di petrolio; g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3; h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con zolfo non superiore all'1%; i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio; l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4; m) carbone di legna; n) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste; o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa; p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa; q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con zolfo non superiore all'1% in massa; r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste; s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti. 6
a) gas naturale; b) gas di citta; c) gas di petrolio liquefatto; d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri dist. leggeri e medi di petrolio; f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4; g) carbone di legna; Combustibili ammessi - Normativa statale Allegato X Parte I Sezione 2 Combustibili consentiti negli impianti di cui al Titolo II (impianti termici) legna da ardere biomasse combustibili h) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste; i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in parte II, sezione 1, paragrafo 3; n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste. 7
Combustibili ammessi Normativa provinciale
Combustibili ammessi - Normativa provinciale T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti TITOLO II Emissioni in atmosfera ARTICOLO 10 (Combustibili ammessi) D.P.P. 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell inquinamento atmosferico 9
Combustibili ammessi - Normativa provinciale TULP in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti ARTICOLO 10 (Combustibili ammessi) 1. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le caratteristiche merceologiche e le condizioni di impiego dei combustibili, in coerenza con le finalità delle disposizioni normative statali recanti limiti all'autonomia provinciale ai sensi dello statuto speciale. Il regolamento di esecuzione può stabilire norme più restrittive rispetto alla disciplina statale di riferimento, nell'obiettivo di assicurare la prevenzione, la conservazione e il risanamento della qualità dell'aria nel territorio provinciale o in singole zone. 2. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato in ogni momento, anche in relazione al piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, e reca la disciplina per l'adeguamento degli impianti in esercizio. 10
Combustibili ammessi - Normativa provinciale D.P.P. 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg Regolamento recante la disciplina della caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico Art. 2: Combustibili consentiti negli impianti industriali ed assimilati, disciplinati dal titolo I, parte quinta, del D.Lgs. 152/2006 Art. 3: Combustibili consentiti negli impianti termici civili, disciplinati dal titolo II, parte quinta, del D.Lgs. 152/2006 Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei combustibili devono essere conformi alle norme statali 11
Combustibili ammessi - Normativa provinciale Art. 2: Combustibili consentiti negli impianti industriali ed assimilati a) gas naturale; b) gas di petrolio liquefatto; c) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio; d) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri dist. leggeri e medi di petrolio; e) biodiesel; f) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con zolfo non superiore a 0,3 %; g) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con zolfo non superiore a 1%; h) emulsioni acqua-olio combustibile e acqua-altri dist. pesanti di petrolio (lettere f) e g)); legna da ardere i) legna da ardere (legna tal quale); j) carbone di legna; biomasse k) biomasse; l) carbone da vapore con zolfo non superiore all'1 per cento; m) coke metallurgico e da gas con zolfo non superiore all'1 per cento; n) biogas; o) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti. 12
Combustibili ammessi - Normativa provinciale Art. 3: Combustibili consentiti negli impianti termici civili a) gas naturale; b) gas di petrolio liquefatto; c) gasolio, kerosene e altri distillati leggeri e medi di petrolio; d) emulsioni acqua - gasolio, acqua - kerosene e acqua - altri distillati leggeri e medi di petrolio; legna da ardere e biomasse legnose e) legna da ardere e biomasse legnose (legna tal quale); f) carbone di legna; g) biodiesel; h) biogas. 13
Biomasse combustibili Normativa statale (e normativa provinciale)
Combustibili ammessi Biomasse combustibili Allegato X Parte II Sezione 4 Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo Tipologia e provenienza a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto BIOMASSE da interventi selvicolturali, LEGNOSE da manutenzione forestale e SOLIDE da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica, lavaggio con acqua o essiccazione di di prodotti agricoli. f) Sansa di oliva disoleata, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, ; g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, (previsto in AIA). Condizioni di utilizzo La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione. 15
Combustibili ammessi Biomasse combustibili Allegato X Parte II Sezione 4 Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo BIOMASSE LEGNOSE SOLIDE a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; 16
Combustibili ammessi Biomasse combustibili Allegato X Parte II Sezione 4 Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo BIOMASSE LEGNOSE SOLIDE Combustibile / sottoprodotto / rifiuto Precisazione Parte II Sezione 4 comma 1.bis Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta. Articolo 293, comma 1 I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. 17
Combustibili ammessi Biomasse combustibili La Regione Lombardia inserisce fra le biomasse anche la comune legna da ardere D.g.r. 6 agosto 2012 - n. IX/3934 Biomasse combustibili a) Legna da ardere (utilizzabile in Regione Lombardia alle condizioni previste dalle azioni di contenimento inserite nel piano di risanamento della qualità dell aria) b) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; Criteri per l installazione e l esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale c) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; d) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; f) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli. g) Sansa di oliva disoleata, Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione, h) vinacce e pollina (non permessi in applicazioni civili) se rientranti nella definizione di cui all art. 185 sottoprodotti 18
Limiti di emissione per gli impianti di combustione a biomassa Normativa statale
Limiti di emissione - Normativa statale D.lgs. 152/2006 parte quinta Allegato I Limiti di emissione per impianti che utilizzano le biomasse di cui all Allegato X I valori di emissione stabiliti dalla normativa nazionale (già ai sensi del DPR 203/1988) sono applicabili in prima istanza soltanto agli impianti esistenti al 1988. Per gli impianti nuovi i limiti sono stabiliti dall autorità competente in sede di rilascio dell autorizzazione (ordinaria o in via generale). In alcune Regioni sono state adottate specifiche normative o Linee guida regionali. In provincia di Trento i limiti statali, ove più restrittivi, hanno integrato la previgente normativa provinciale. 20
Biomasse Allegato X Limiti di emissione - Normativa statale D.lgs. 152/2006 parte quinta Allegato I Limiti di emissione per impianti che utilizzano le biomasse di cui all Allegato X Potenza termica nominale installata 0,035-0,15 0,15-3 MW 3-6 MW 6-20 MW >20 MW PTS 200 100 30 30 30 COT - 30 20 (10) CO - 350 300 250 (150) 200 (100) NOx - 500 500 400 (300) 400 (200) SOx - 200 200 200 200 Valori espressi in mg/nm 3 riferiti ad un tenore di ossigeno pari a 11% Fra parenti valori riferiti alla media giornaliera 21
Limiti di emissione Normative regionali biocombustibili solidi Potenzialità termica installata 1-6 MW 6-20 MW 20-50 MW >50 MW NOx 200 200 200 (120) (100) NH 3 5 5 5 5 CO 350 150 150 100 SOx 200 200 200 200 COT - 30 20 20 PTS 30 20 10 10 Diox 1 ng/nm 3 IPA 0,1 Valori espressi in mg/nm 3 riferiti ad un tenore di ossigeno pari a 11% Fra parenti valori riferiti a zone critiche 22
Limiti di emissione Normative regionali Potenza termica nominale biocombustibili solidi < 1 MW 1-10 MW PTS 30 10 NOx + NH 3 (come NO2) 450 200 CO 250 150 SOx 100 100 COT 30 30 HCl 10 Valori espressi in mg/nm 3 riferiti ad un tenore di ossigeno pari a 11% 23
Limiti di emissione Normative regionali Regione Piemonte D.D. 2 maggio 2011, n. 145 Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera biomasse solide Allegato X Potenzialità termica installata < 3 MW 3-6 MW 6 20 MW 20-50 MW PTS 30 30 20 20 (10) CO 300 200 200 (100) 200 (100) NOx 400 300 400 (200) 400 (200) SOx 50 50 50 50 NH 3 5 5 COT 20 20 (10) Valori espressi in mg/nm 3 riferiti ad un tenore di ossigeno pari a 11% Fra parenti valori riferiti alla media giornaliera 24
Limiti di emissione Confronto Normative regionali 250 200 150 Limiti per Polveri Totali (PTS) Italia (PAT) Lombardia Emilia-Romagna Piemonte 100 50 0 0,035 0,15 0,5 3 5 6 20 0,01 0,1 1 10 100 25
Limiti di emissione Confronto Normative regionali 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Limiti per CO (Monossido di Carbonio) 0,035 0,15 0,5 3 5 6 20 Italia (PAT) Lombardia Emilia-Romagna Piemonte 0,01 0,1 1 10 100 26
Limiti di emissione Confronto Normative regionali 600 500 400 300 200 100 Limiti per NOx (Ossidi di Azoto) Italia Lombardia Emilia-Romagna Piemonte 0 0,035 0,15 0,5 3 5 6 20 0,01 0,1 1 10 100 27
Limiti di emissione Confronto Normative regionali 300 250 200 150 100 50 Limiti per SOx (Ossidi di Zolfo) Italia (PAT) Lombardia Emilia-Romagna Piemonte 0 0,035 0,15 0,5 3 5 6 20 0,01 0,1 1 10 100 28
Limiti di emissione Confronto Normative regionali Confronto percentuale dei limiti Regionali per un impianto di taglia intermedia (6-10 MW) D.Lgs 152/06 Lombardia Emilia-R Piemonte PTS 30 mg/nm 3 20 10 20 CO 250 mg/nm 3 150 150 200 NOx 400 mg/nm 3 200 200 400 SOx 200 mg/nm 3 200 100 50 29
Limiti di emissione Confronto Normative regionali Confronto percentuale dei limiti Regionali per un impianto di taglia intermedia (6-10 MW) D.Lgs 152/06 Lombardia Emilia-R Piemonte PTS 30 mg/nm 3 20-33% 10-66% 20-33% CO 250 mg/nm 3 150-40% 150-40% 200-20% NOx 400 mg/nm 3 200-50% 200-50% 400 ±0% SOx 200 mg/nm 3 200 ±0% 100-50% 50-75% +60% +40% +20% ±0-20% -40% -60% >-60% 30
Limiti di emissione per gli impianti di combustione a biomassa Normativa europea Proposta di Direttiva
Limiti di emissione Proposta Normativa europea Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla limitazione delle emissioni da impianti di combustione medi Nel 2013 è stata elaborata una proposta per la fissazione di limiti di emissione per gli impianti di combustione con potenzialità 1-50 MW (impianti di combustione medi) 32
Limiti di emissione Proposta Normativa europea Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla limitazione delle emissioni da impianti di combustione medi esistenti nuovi zone piano Potenza termica nominale 1-5 MW 5-50 MW PTS 45 30 NOx 650 650 SOx 200 200 PTS 25 20 NOx 300 300 SOx 200 200 PTS [10] [5] NOx [200] [145] SOx 200 200 Valori espressi in mg/nm 3 riferiti ad un tenore di ossigeno pari a 6%. Fra parenti valori riferiti a zone con superamenti 33
Limiti di emissione Proposta Normativa europea Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla limitazione delle emissioni da impianti di combustione medi esistenti nuovi zone piano Potenza termica nominale 1-5 MW 5-50 MW PTS 30 20 NOx 433 433 SOx 133 133 PTS 16,7 13,3 NOx 200 200 SOx 133 133 PTS [6,7] [3,33] NOx [133] [96,7] SOx 133 133 Valori espressi in mg/nm 3 riferiti ad un tenore di ossigeno pari a 11%. Fra parenti valori riferiti a zone con superamenti 34
Limiti di emissione Proposta Normativa europea 100 80 Limiti per Polveri Totali (PTS) 11%O 2 PTS esistenti PTS nuovi PTS piano 60 40 20 0 0,035 0,15 0,5 3 5 6 20 0,01 0,1 1 10 100 35
Limiti di emissione Proposta Normativa europea 600 500 400 300 200 100 Limiti per NOx (Ossidi di Azoto) 11%O 2 NOx esistenti NOx nuovi NOx piano 0 0,035 0,15 0,5 3 5 6 20 0,01 0,1 1 10 100 36
Limiti di emissione Proposta Normativa europea 200 150 Limiti per SOx (Ossidi di Zolfo) 11%O 2 SOx esistenti SOx nuovi SOx piano 100 50 0 0,035 0,15 0,5 3 5 6 20 0,01 0,1 1 10 100 37
Limiti di emissione per gli impianti di combustione a biomassa Schema di decreto ministeriale
Limiti di emissione Proposta Normativa Statale Schema di decreto ministeriale Aggiornamento dei valori di emissione degli impianti alimentati a biomasse Presso il Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell ambito del Gruppo di Lavoro istituito in base all Accordo di Programma per l adozione coordinata e congiunta di misure finalizzate al miglioramento della qualità dell aria nel Bacino Padano, è in corso di elaborazione una proposta di aggiornamento dei valori di emissione degli impianti di combustione alimentati a biomasse (allegato I, parte 3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006). 1.Il presente decreto aggiorna, ai sensi dell articolo 271, comma 2, e dell articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, i valori di emissione in atmosfera degli impianti alimentati a biomasse.
biomasse solide Limiti di emissione Proposta Normativa Statale Schema di decreto ministeriale Aggiornamento dei valori di emissione degli impianti alimentati a biomasse IMPIANTI NUOVI Potenza termica nominale installata (MW) 0,035 0,15 0,15 0,5 0,5 1 1 5 5 20 >20 PTS 70 50 (30) 40 (30) 30 (10) 10 10 COT 50 50 30 20 10 CO 350 250 250 200 150 NH3 5 5 5 5 5 NOx 350 300 200 200 200 SOx 150 150 150 150 150 Valori espressi in mg/nm 3 riferiti ad un tenore di ossigeno pari a 11% Fra parenti valori riferiti a zone critiche
biomasse solide Limiti di emissione Proposta Normativa Statale Schema di decreto ministeriale Aggiornamento dei valori di emissione degli impianti alimentati a biomasse IMPIANTI ESISTENTI Potenza termica nominale installata (MW) Adeguamento entro 1 gen 2020 0,035 0,15 0,15 0,5 0,5 1 1 5 5 20 >20 PTS 100 50 50 30 20 20 COT 30 20 CO 350 350 300 200 200 NH3 5 5 5 5 5 NOx 350 350 300 200 200 SOx 150 150 150 150 150 Valori espressi in mg/nm 3 riferiti ad un tenore di ossigeno pari a 11%
Limiti di emissione Confronto oggi/domani 250 200 150 100 50 Limiti per Polveri Totali (PTS) D.Lgs 152/06 Schema D. - nuovi Schema D. - esistenti 0 0,035 0,15 0,5 3 5 6 20 0,01 0,1 1 10 100
Limiti di emissione Confronto oggi/domani 500 400 300 200 100 Limiti per CO (Monossido di Carbonio) D.Lgs 152/06 Schema D. - nuovi Schema D. - esistenti 0 0,035 0,15 0,5 3 5 6 20 0,01 0,1 1 10 100
Limiti di emissione Confronto oggi/domani 600 500 400 300 200 100 Limiti per NOx (Ossidi di Azoto) D.Lgs 152/06 Schema D. - nuovi Schema D. - esistenti 0 0,035 0,15 0,5 3 5 6 20 0,01 0,1 1 10 100
Limiti di emissione Confronto oggi/domani 300 200 Limiti per SOx (Ossidi di Zolfo) D.Lgs 152/06 Schema D. - nuovi Schema D. - esistenti 100 0 0,035 0,15 0,5 3 5 6 20 0,01 0,1 1 10 100
Limiti di emissione Confronto oggi/domani Confronto percentuale dei limiti proposti per un impianto di taglia intermedia (6-10 MW) D.Lgs 152/06 Schema di decreto UE NUOVI ESISTENTI NUOVI ESISTENTI PTS 30 mg/nm 3 10 20 13,3 20 CO 250 mg/nm 3 200 200 NOx 400 mg/nm 3 200 200 200 433 SOx 200 mg/nm 3 150 150 133 133 46
Limiti di emissione Confronto oggi/domani Confronto percentuale dei limiti proposti per un impianto di taglia intermedia (6-10 MW) D.Lgs 152/06 Schema di decreto UE NUOVI ESISTENTI NUOVI ESISTENTI PTS 30 mg/nm 3 10-66 20-33 13,3-55 20-33 CO 250 mg/nm 3 200-20 200-20 NOx 400 mg/nm 3 200-50 200-50 200-50 433 +8,1 SOx 200 mg/nm 3 150-25 150-25 133-33 133-33 +60% +40% +20% 0-20% -40% -60% >-60% 47
Limiti di emissione per gli impianti di combustione a biomassa Normativa europea Emendamenti alla Proposta di Direttiva
Limiti di emissione Proposta Normativa europea Emendamenti alla Proposta di DIRETTIVA relativa alla limitazione delle emissioni da impianti di combustione medi Nel 2015 è stato presentato un PROGETTO DI RELAZIONE contenente gli emendamenti alla proposta di Direttiva europea, riguardanti anche i limiti di emissione degli impianti a biomassa. 49
Limiti di emissione Proposta Normativa europea Emendamenti alla Proposta di DIRETTIVA relativa alla limitazione delle emissioni da impianti di combustione medi I valori limite per le emissioni (allegati II e III) sono stati modificati per evitare di imporre un onere sproporzionato ai gestori di determinati impianti, sulla base del principio dell'efficienza in termini di costi. In alcuni casi, è stata introdotta un ulteriore distinzione tra le categorie di impianti di combustione medi in funzione della loro potenza termica nominale. 50
Limiti di emissione Proposta Normativa europea Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla limitazione delle emissioni da impianti di combustione medi esistenti nuovi zone piano Potenza termica nominale 1-5 MW 5-50 MW PTS 45 30 NOx 650 650 SOx 200 200 PTS 25 20 NOx 300 300 SOx 200 200 PTS [10] [5] NOx [200] [145] SOx 200 200 Valori espressi in mg/nm 3 riferiti ad un tenore di ossigeno pari a 6%. Fra parenti valori riferiti a zone con superamenti 51
Limiti di emissione Proposta Normativa europea Emendamenti alla Proposta di DIRETTIVA EUROPEA relativa alla limitazione delle emissioni da impianti di combustione medi esistenti nuovi zone piano 1-5 MW 45 50 Potenza termica nominale 5-15 MW 15-50 MW PTS 30 50 30 NOx 650 650 SOx* 200 200 PTS 25 50 20 30 20 NOx 300 500 300 SOx* 200 200 PTS [10] [50] NOx [200] [500] SOx* 200 [5] [20] [145] [300] 200 Valori espressi in mg/nm 3 riferiti ad un tenore di ossigeno pari a 6%. Fra parenti valori riferiti a zone con superamenti * per combustibili diversi da biomassa legnosa 300 mg/nm 3 per paglia 52
PROSPETTIVE Considerazioni conclusive
Prospettive Conclusioni Considerazioni conclusive La normativa italiana in materia inquinamento atmosferico, dopo 25 anni, si appresta ad aggiornare i valori di emissione degli impianti alimentati a biomasse. I limiti proposti risultano particolarmente rigorosi soprattutto per Polveri (-50% -66%) Ossidi di Azoto (-30% -50%) che, per potenzialità medie, imporranno l adozione di sistemi di depolverazione e di denitrificazione dei fumi. 54
Prospettive Conclusioni Considerazioni conclusive La normativa italiana in materia inquinamento atmosferico, dopo 25 anni, si appresta ad aggiornare i valori di emissione degli impianti alimentati a biomasse. Meno significative sono le riduzioni proposte per Monossido di Carbonio (0% -35%) Ossidi di Zolfo (-25%), che in generale non obbligano all adozione di sistemi di abbattimento accessori. 55
Grazie per l attenzione Maurizio Tava APPA - Responsabile per lo studio e l analisi dei processi tecnologici e produttivi