AGGIORNAMENTO ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO - APPALTO ANNO 2010

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C O M U N E D I M A R S A L A SETTORE LL.PP. AGGIORNAMENTO ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO - APPALTO ANNO 2010 Vista la deliberazione del Commissario Straordinario,in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 2 del 03/01/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sulle modalità di affidamento di LL.PP. mediante cottimo-appalto, in conformità al Regolamento tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 14/2004; Visto il regolamento comunale di che trattasi composto da n. 8 articoli; Visto l art. 24 bis della L. 109/94 come introdotto dall art. 20 della L.R. n. 7/2002 e modificato dall art. 17 della L.R. n. 7/2003; Vista la determina n. 423 del 09/04/2009 con la quale questa Dirigenza ha approvato l Albo dei cottimi-appalto anno 2009, composto da n. 171 imprese; Considerato che il Decreto Presidenziale sopra citato stabilisce che le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 Ottobre di ogni anno; SI RENDE NOTO ART. 1 Che questa Amministrazione dovrà aggiornare, per l anno 2010, l Albo delle imprese di fiducia di questo Comune per l affidamento di opere o lavori mediante cottimo-

appalto ai sensi dell art. 24 bis della L. 109/94 come introdotto dall art. 20 della L.R. n. 7/2002 e modificato dall art. 17 della L.R. n. 7/2003; L Albo è utilizzato per l espletamento di gare informali di cottimo per l esecuzione di opere o lavori fino a 150.000,000. ART. 2 Possono richiedere l iscrizione all Albo delle imprese di fiducia per l affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto per l anno 2010, le imprese in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici (SOA), rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti: a) per le imprese iscritte all'albo separato delle Imprese Artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto è esclusivamente l iscrizione, da almeno due anni, al citato Albo Artigiani; b) per le Imprese Cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, ovvero all Albo delle Società Cooperative, istituito presso le C.C.I.A.A., il requisito richiesto è l iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio o l iscrizione all Albo delle Società Cooperative istituito presso le C.C.I.A.A., da almeno due anni. c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento, e precisamente lavori eseguiti, sia pubblici che privati, di qualsiasi natura e di importo complessivo minimo di 75.000,00, redatti in conformità allo schema di cui all allegato D del D.P.R. n. 34/2000, contenenti la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l esito. Si precisa che: I richiedenti in possesso di attestazione di qualificazione S.O.A. sono iscritti per tutte le categorie ; I richiedenti di cui alla lettera a) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato dell Albo Artigiani; I richiedenti di cui alla lettera b) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.; I richiedenti di cui alla lettera c) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.

ART. 3 1. Per ottenere l iscrizione all Albo, le imprese interessate devono presentare apposita istanza diretta al Sindaco del Comune di Marsala, via Garibaldi. L istanza, in plico sigillato e con l indicazione del mittente e della seguente dicitura: Richiesta inserimento Albo per il cottimo-appalto anno 2010, deve pervenire entro le ore 12 del giorno 31 Ottobre 2009; L istanza deve essere corredata, pena esclusione, con i seguenti documenti: A)- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g) h), i), l), ed m) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e succ. mod. ed int., comunque vigenti alla data di pubblicazione del presente Bando. B)- Certificato di attestazione di qualificazione S.O.A. ovvero: - nei casi previsti dall'art. 2, lett. a), certificato di iscrizione all Albo Artigiani contenente l'indicazione delle attività specifiche dell'impresa; - nei casi previsti dall'art. 2, lett. b), certificato di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative o certificato C.C.I.A.A.- Ufficio Registro Imprese comprendente l iscrizione all Albo delle Società Cooperative, contenente l'indicazione delle attività specifiche dell'impresa; - nei casi previsti dall'art. 2, lett. c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, sia pubblica che privata, con un importo di lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando non inferiore all'importo di 75.000,00, e certificato C.C.I.A.A. -Ufficio Registro Imprese -, contenente l'indicazione delle attività specifiche dell'impresa. Tutte le ditte di nuova iscrizione dovranno produrre, pena esclusione: certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.- Ufficio Registro delle Impresedi data non anteriore a mesi sei, munito di NULLA OSTA ai fini dell art. 10 della L. n. 575/1965 e s. m. e i. Il NULLA OSTA deve essere rilasciato anche nei confronti dei Direttori Tecnici. Certificato del casellario giudiziale degli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici; Certificato dei carichi pendenti degli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici. Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale o in copia fotostatica conforme all originale. 2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del

procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 Dicembre di ogni anno. 3. Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, fatta salva la documentazione richiesta, a pena d esclusione, all art. 3 lettera B) del presente Bando. Resta ferma la facoltà del Comune di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto. ART. 4 1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente. 2. Ogni impresa ha l'obbligo, pena sospensione dall Albo, di comunicare tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione, entro trenta giorni dall avvenuta variazione. 3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine, le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente. 4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, non sono tenute, in sede di aggiornamento annuale, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione. Tutte le imprese iscritte con il requisito di cui alla lett. c) dell art. 2 del presente Bando, nel caso di scadenza di certificati di lavori già presentati, riferiti a data anteriore all ultimo quinquennio, che concorrono al raggiungimento dell importo di 75.000,00, dovranno produrre, a pena di esclusione dall Albo, nuovi certificati di esecuzione lavori di cui all art. 3 lett. b) ultimo paragrafo, riferiti al quinquennio 2005-2009, per riconfermare il requisito di cui alla lett. c) dell art. 2 del presente Bando,. Tutte le ditte già iscritte dovranno produrre, pena esclusione: certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.- Ufficio Registro delle Impresedi data non anteriore a mesi sei, munito di NULLA OSTA ai fini dell art. 10 della L. n. 575/1965 e s. m. e i. Il NULLA OSTA deve essere rilasciato anche nei confronti dei Direttori Tecnici. Certificato del casellario giudiziale degli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici; Certificato dei carichi pendenti degli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici.

Le ditte in possesso di attestazione di qualificazione S.O.A., se scaduta, dovranno produrre quella in corso di validità. Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale o in copia fotostatica conforme all originale. 5. Si procede anche nel corso dell'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei confronti dei quali si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del regolamento. ART. 5 1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi: a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni; c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori; d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante; e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori; f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4. 2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio. 3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale. ART. 6 1. In armonia con il disposto di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo N. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale. 3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente. L iscrizione all Albo delle imprese richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dal citato regolamento e che hanno fatto pervenire istanza nei modi e nei tempi previsti dal presente bando, sarà disposta con apposito provvedimento dirigenziale, che sarà pubblicato all Albo pretorio per 15 gg.

Eventuali osservazioni al predetto Albo potranno essere prodotte entro tale termine e su di esse si pronuncerà il Dirigente dell Ufficio Tecnico, LL.PP.. Il presente Bando sarà pubblicato all Albo Pretorio del Comune di Marsala. Marsala 14 / 09 /2009 Il Dirigente del Settore LL.PP. ( ing. Francesco Patti )