SENT. 234/2012 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio In Nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico delle Pensioni nella persona del Cons. Cristiana Rondoni ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al n 68436/PC, del registro di Segreteria, proposto dalla Sig.ra FABBRINI Luciana, nata a Bibbiena (AR), il 6 marzo 1944, codice fiscale FBBLCN44C46A851A e residente in Roma, Via Marino Ghetaldi 33, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Stenio Salzano (CF: SLZSTN78A16H501X) presso il cui studio in Roma, viale Tiziano n. 80, è domiciliata, giusto mandato a margine dell atto introduttivo. CONTRO Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica AVVERSO La nota del 18 novembre 1994, con la quale il MURST stabiliva di liquidare la pensione annua lorda pari a lire 25.132.541 a decorrere dal 30 settembre 1994. Sentito alla pubblica udienza del 17 febbraio 2012 il difensore Avvocato Salzano. Assente e non rappresentata l Amministrazione. Esaminati gli atti e documenti tutti della causa. RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 15 maggio 2008 la ricorrente impugna il Provvedimento
di liquidazione della pensione calcolata con la <<decurtazione del 13 % prevista dall articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in caso di pensionamento anticipato. Nel caso di specie detta norma contrasta in maniera palese con la disciplina di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336>>. Riferisce l atto introduttivo che la ricorrente, già dipendente della soppressa Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno, inquadrata nella 8^ qualifica funzionale dei ruoli del MURST in data 1 settembre 1994, presentava domanda di dimissioni volontarie dall impiego, accettate dall Amministrazione con la nota del 9 settembre 1994, con decorrenza dal 30 settembre 1994. La ricorrente contesta che nella quantificazione dell importo pensionistico da liquidare l Amministrazione abbia applicato l articolo 11 comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di pensionamento anticipato, senza tenere conto che la legge 24 maggio 1970, n. 336 all articolo 3 comma 2 concedeva un aumento di servizio di sette anni che avrebbe consentito alla Fabbrini di essere collocata in pensione anticipatamente, senza tuttavia perdere i benefici goduti in costanza del rapporto di lavoro. Con memoria del 6 febbraio 2012 il difensore insiste sul punto che alla ricorrente non doveva essere applicata alcuna decurtazione, in quanto la stessa avendo goduto dello status di orfana di guerra avrebbe avuto diritto a vedersi conteggiati anche gli anni di cui all anzianità convenzionale previsti dall articolo 3 della legge 336/1970, sì da raggiungere i 35 anni di servizio (28 effettivi più 7 convenzionali). Afferma inoltre che sarebbe opportuno rimettere la questione alla Corte Costituzionale, atteso il palese vuoto normativo tra la legge 336/1970 e la legge 537/1993, affinchè quest ultima pronunci una sentenza additiva di principio. L Amministrazione in data 31 luglio 2008 ha trasmesso il fascicolo amministrativo. Alla odierna pubblica udienza il difensore e la rappresentante dell Amministrazione insistono nel senso di cui agli atti scritti.
DIRITTO Con riferimento al merito del presente giudizio, sulla base della domanda contenuta nel ricorso, delle argomentazioni svolte negli atti difensivi e delle risultanze del fascicolo amministrativo, occorre accertare se alla ricorrente il trattamento pensionistico sia stato correttamente quantificato o se alla stessa avrebbero dovuto essere calcolati anche i 7 anni previsti dall articolo 3 della legge n. 336 del 1970 quale aumento dell anzianità di servizio spettante agli orfani di guerra. Il ricorso è infondato e come tale va respinto. Dall esame degli atti si evidenzia infatti che alla ricorrente il trattamento pensionistico è stato correttamente calcolato, facendo applicazione dell articolo 11 comma 16 della legge 537/1993, in base al quale 16. Con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A La disposizione contenuta nellarticolo 11, comma 16 della L. 537/1993 è infatti - evidentemente proprio diretta a disincentivare l'accesso alla pensione in anticipo rispetto ai trentacinque anni di contribuzione, mediante riduzione dell'importo della pensione in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo (Cass. Sez. Lav., sent. n. 5307 del 12-04-2002 ).
Tale riforma operata dal legislatore del 1993 si pone in evidente contrasto con le norme agevolative previste dalla legge 336/1970, puntando ad un fine diametralmente opposto, appunto quello di disincentivare il pensionamento anticipato. La ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto tenere in debito conto al momento della presentazione della domanda di pensionamento anticipato, del fatto che l introdotta modifica normativa avrebbe per lei comportato un trattamento economico deteriore nel caso in cui non fosse stata in possesso di un anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni. Ben avrebbe potuto pertanto la ricorrente, atteso il mutato orientamento del legislatore, desistere dalla presentazione, avvenuta in data 1 settembre 1994, della domanda di dimissioni volontarie anticipate dall impiego, considerato che non può disconoscersi al legislatore la facoltà di innovare l'ordinamento pensionistico, anche con effetti peggiorativi, fissando un termine di riferimento per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime dei pensionamenti anticipati. Come ben evidenziato dalla giurisprudenza non esiste infatti un diritto costituzionalmente garantito all'ottenimento di una "buona" pensione, essendo i criteri di determinazione del "quantum" pensionistico affidati alla mutevole disciplina positiva. Le norme costituzionali assicurano tutela a ben determinate situazioni meritevoli di protezione (quali infortunio, malattia; invalidità, disoccupazione involontaria) e non si riferiscono invece a quei dipendenti che abbandonano volontariamente in anticipo il servizio attivo, pur restando integra la loro capacità lavorativa (vedi al riguardo CdC, Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 1032 del 26-10-1995). Va peraltro considerato che la disposizione di cui all'art. 11, comma sedicesimo e diciottesimo, della L. 537/1993 non comporta alcuna violazione di diritti quesiti dei soggetti interessati, che non si sono venuti a trovare in una situazione di mera soggezione alle
conseguenze economiche sfavorevoli imposte dalla nuova normativa, essendo ad essi consentito di valutare la propria convenienza in relazione a quanto dettato dalla normativa stessa e di avvalersi della facoltà di revocare la domanda di dimissioni, proseguendo nell'attività di servizio fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 35 anni (vedi CdC Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 944 del 22-04-1996). Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il ricorso in epigrafe deve essere respinto, in quanto destituito di giuridico fondamento. Le spese di giudizio debbono essere compensate tra le parti, ratione materiæ. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale del Lazio - Giudice Unico delle Pensioni RESPINGE il ricorso iscritto al n 68436/PC, del registro di Segreteria, proposto dalla Sig.ra FABBRINI Luciana, nata a Bibbiena (AR), il 6 marzo 1944 Spese compensate. Così deciso a Roma, il giorno 17 febbraio 2012. Il Giudice Unico F.to dr.ssa Cristiana Rondoni Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21/02/2012 Per il Direttore Il Responsabile del Settore Pensionistico F.to Paola Achille