Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro dipendente per il 2009 Michela Magnani Dottore commercialista in Bologna

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Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro dipendente per il 2009 Michela Magnani Dottore commercialista in Bologna Istruzioni per la richiesta del datore di lavoro ai propri dipendenti dell attestazione relativa alle condizioni di spettanza e al codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni L art. 23, comma 2, Dpr n. 600/1973 prevede, dallo scorso anno, che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per «carichi di famiglia» (art. 12 Tuir) ovvero delle «altre detrazioni» (art. 13 Tuir), il datore di lavoro richieda annualmente ai propri dipendenti un attestazione che contenga«le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni». Inoltre, il dipendente si deve impegnare a «comunicare tempestivamente le eventuali variazioni» del contenuto di tale attestazione. Principi generali applicabili alle richieste di detrazioni rilasciate dai dipendenti al proprio datore di lavoro In merito alle richieste di detrazioni ex artt. 12 e 13 Tuir l Agenzia, con circolare 5 marzo 2008, n. 15, ha fornito i seguenti chiarimenti. Attribuzione da parte del datore di lavoro delle «Altre detrazioni» ex art. 13 Tuir - Con riferimento alla richiesta, da parte del dipendente, delle «altre detrazioni» di cui all art. 13 Tuir, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la spettanza delle stesse è collegata a situazioni oggettive (ad esempio qualità di dipendente o di pensionato del sostituito) di cui il sostituto è a conoscenza, le stesse debbano essere riconosciute dal sostituto d imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente. Evidentemente, qualora il contribuente abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga,inquanto,adesempio, è in possesso dialtri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l applicazione delle detrazioni minime, sarà lo stesso dipendente che lo comunicherà al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni sulla base delle richieste dello stesso dipendente. Attribuzione delle «Detrazioni per familiari a carico» di cui all art. 12 Tuir: termini per il rilascio dell attestazione da parte dei dipendenti- Per il riconoscimento delle detrazioni per familiariacaricoexart.12tuir,invece,èessenzialela richiesta annuale da parte del sostituito. Al fine della corretta gestione delle detrazioni di cui all art. 12 Tuir, in relazione a ciascun periodo d imposta, il sostituto d imposta dovrà pertanto richiedere al lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico gestionali, le condizioni di spettanza, nonché il codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia. Nel frattempo, lo stesso sostituto potrà continuare a riconoscere, medio tempore, le detrazioni fiscali. Diversamente, qualora il lavoratore non provveda a fornire detta comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto d imposta, a partire dal mese successivo, non potrà più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e dovrà provvedere a recuperare le detrazioni dello stesso tipo attribuite al lavoratore fino a tale momento, sulla base delle precedenti attestazioni. Inoltre, è stato precisato che il recupero prima indicato esclude l irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d imposta (circ. n. 15/2008 citata). Codice fiscale del coniuge non a carico: indicazione non necessaria al fine del riconoscimento delle detrazioni dei familiari a carico - Si segnala, per completezza, che non sussiste alcun obbligo di indicare nella richiesta per il riconoscimento delle detrazioni per i familiari a carico, né il codice fiscale del coniuge, né il codice fiscale degli altri soggetti di cui all art. 433 c.c., quando questi non siano a carico. Si ritiene pertanto che, anche in mancanza di tale dato, il datore di lavoro possa riconoscere le altre detrazioni per carichi di famiglia quando queste siano richieste correttamente. Considerazioni in merito al riconoscimento delle detrazioni nei confronti di soggetti non residenti e di extracomunitari Soggetti non residenti - L art. 1, comma 6, lett. e), legge n. 296/2006, modificando l art. 24, Dpr n. 917/1986, concernente la determinazione dell im

posta per i non residenti, ha previsto che a tali soggetti non spettino le detrazioni per carichi di famiglia. Tuttavia, il comma 1324 dell art. 1, legge n.296haprevistoche,perglianni2007,2008e 2009(e, quindi, con previsione di carattere speciale), gli stessi soggetti non residenti possano godere delle detrazioni per carichi di famiglia a condizione che dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Quindi, per il 2009, anche tali soggetti, in presenza della documentazione attestante quanto sopra indicato, possono fruire delle detrazioni in commento e le stesse, in presenza della apposita richiesta, possono essere attribuite daidatoriinsededitassazionedeiredditidilavoro dipendente o in sede di conguaglio di fine anno. Il decreto 2 agosto 2007, n. 149, concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, è stato emanato in applicazione dell art. 1, comma 1324, legge n. 296/2006 e si rivolge quindi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato ma che, tuttavia, producono un reddito complessivo da assoggettare all Irpef in Italia. Le condizioni per potere godere delle detrazioni in commento sono quelle ordinariamente previste dall art. 12 Tuir (1) a cui si aggiunge la previsione che il soggetto richiedente non goda nel Paese di residenza, ovvero in nessun altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia e che il reddito complessivo del familiare a carico sia considerato al lordo di tutti i redditi prodotti, comprensivo quindi anche dei redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato di residenza del familiare stesso. I soggetti che intendono godere delle detrazioni per carichi di famiglia devono quindi attestare: qil grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; qche il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all intero periodo d imposta, non superiore a 2.840,51 euro; qdi non godere nel Paese di residenza, ovvero in nessun altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Per i soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Ue o in uno Stato aderente all Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusinellacd.whitelist,dicuialdm4settembre 1996, l art. 1, Dm n. 149/2007 prevede che la documentazione richiesta sia attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà exart.47,dprn.445/2000,n.445.confrontando l elenco dei Paesi Ue con quello dei Paesi aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al Dm 4 settembre 1996, si rileva che, oltre agli Stati Ue, solo la Norvegia è uno Stato aderente all Accordo sullo spazio economico europeo incluso nelle liste del decreto citato. Per i soggetti residenti in Stati diversi, l art. 2, Dm n. 149/2007 prevede che l attestazione circa la sussistenza delle condizioni indicate è effettuata, alternativamente, mediante: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b)documentazioneconapposizionedell Apostille (2), per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all originale, dal consolato italiano nel Paese di origine. In merito a tale documentazione, si segnala che l Agenzia, con risoluzione n. 6/2008, ha precisato che la documentazione indicata alla lett. a) si riferisce ai soggetti non residenti che vivono in Italia, ad esempio lavoratori dipendenti che soggiornano in Italia per meno di 183 giorni l anno. Ciò si desume dal fatto che l asseverazione della traduzione della documentazione prodotta dall autori (1) E cioè: (i) i familiari a carico possono essere il coniuge, i figli, o altri familiari compresi tra quelli indicati nell articolo 433 c.c. (che, evidentemente, nella fattispecie specifica, saranno non residenti); (ii) il reddito complessivo di ciascun familiare a carico, riferito all intero periodo d imposta al lordo degli oneri deducibili, non deve essere superiore a 2.840,51 euro. (2) Dal sito del Consiglio Nazionale del notariato si evince che l Apostille è una forma semplificata ma assolutamente rigida di legalizzazione (nel senso che essa deve avere esattamente tutte le caratteristiche formali indicate nel modello allegato alla Convenzione dell Aja 5.10.1961 che la disciplina). È in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione. Come la legalizzazione, anche l Apostille è indispensabile affinchè l atto straniero possa avere effetto in Italia. Come la legalizzazione, l Apostille consiste nella attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l atto, e l autenticità del suo sigillo o timbro. Non riguarda la validità o l efficacia dell atto nel Paese di provenienza.

tàconsolaredelpaesediorigine èdemandataad una autorità italiana individuata nel prefetto. Diversamente, i soggetti che non risiedono e che non vivono in Italia, possono utilizzare le modalità indicate nelle lettere b) e c). L attestato deve essere prodotto e conservato per essere esibito su richiesta eventuale degli uffici finanziari. Sempre in sede di controllo, gli uffici possono richiedere ai soggetti non residenti di produrre la certificazione rilasciata dall Autorità fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma. L attestato può essere anche presentato al sostituto d imposta e costituisce parte integrante della dichiarazione di spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia prevista per il riconoscimento delle detrazioni da parte del sostituto conformemente all art. 23, comma 2, lett. a), Dpr n. 600/1973. Soggetti extracomunitari residenti Per quanto riguarda i soggetti extracomunitari residenti, i commi da 1325 a 1327 della legge n. 296/2006 hanno stabilito che le detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 Tuir possono essere riconosciute solo in presenza di una documentazione attestante lo status di familiare a carico (in sostituzione delle modalità previste dall art. 21, comma 6-bis, del Dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, espressamente abrogato). Per tali soggetti (ad esclusione sembrerebbe dei cittadini residenti in Norvegia), la documentazione richiesta per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (3) può essere costituita da: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione Aja 5 ottobre 1961. c) documentazione validamente formata dal Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all originale dal consolato italiano del Paese d origine. Inoltre è precisato(cfr. comma 1326 della legge n. 296) che la richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, deve essere accompagnata da un ulteriore dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero di una nuova documentazione qualora i dati già certificati debbano essere aggiornati. Nell ipotesi in cui sia i contribuenti extracomunitari sopra indicati sia i loro figli siano residenti in Italia, le detrazioni relative ai figli sono riconosciute in presenza dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (la circolare 16 marzo 2007, n. 15, ha infatti ritenuto ancora applicabili le procedure previste in applicazione dell abrogato art. 21, comma 6-bis, Dl 30 settembre 2003, n. 269, relativo al riconoscimento delle detrazioni per i figli degli extracomunitari che risultano dai registri delle anagrafi). Nulla è precisato con riferimento al coniuge residente (ovvero non residente), ma per il quale esiste la documentazione prima indicata, probabilmente a causa del difficile riconoscimento da parte dell Amministrazione italiana di matrimoni contratti all estero. A tale proposito si ritiene che possa essere corretto il comportamento del sostituto d imposta che riconosce le detrazioni per il coniuge a carico ogniqualvolta il matrimonio sia stato riconosciuto (e cioè trascritto in Italia) nello stato civile del soggetto richiedente le detrazioni. Conclusioni in merito al riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia nei confronti di soggetti non residenti ovvero di soggetti extracomunitari Coordinando le disposizioni e i chiarimenti sopra riportati, sembra lecito sostenere che: qse il contribuente è un residente in uno Stato dell Unione Europea o in Norvegia, la condizione dei familiari a carico (quindi di moglie, di figli e di ogni altro familiare individuato nell art. 433 c.c.) nonché la sussistenza delle altre condizioni richieste dall art. 1 del Dm 2 agosto 2007 possono essere rappresentate da un autocertificazione di cui all art. 47, Dpr n. 445/2000; qse il contribuente è un residente in un altro Paese extracomunitario, la condizione dei familiari a carico (che, si ritiene, siano rimasti nel loro Paese di residenza) deve essere costituita dai do (3) Documentazione che, a seguito dell espresso richiamo del comma 1235 al precedente comma 1324, si ritiene debba consistere nelle seguenti indicazioni: il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all intero periodo d imposta, non superiore a 2.840,51 euro; di non godere nel Paese di residenza, ovvero in nessun altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Dichiarazione di spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro dipendente di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir (art. 23, comma 2, lett. a) del Dpr n. 600/1973) Spett.le Ditta... Il sottoscritto... nato a... il... residente in... codice fiscale... in qualità di Vostro dipendente/collaboratore coordinato e continuativo/amministratore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del Dpr 29.9.1973, n. 600, di aver diritto alle seguenti detrazioni per carichi di famiglia e per «altre detrazioni» di cui agli artt. 12 e 13 del Dpr n. 917/1986 (barrare le caselle di proprio interesse). 1. q «Altre detrazioni» spettanti ai titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato, cd. «detrazioni per spese di produzione del reddito» (da rapportare al periodo di lavoro nell anno) 2.qPer coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato dal... (C.F....) q Per il primo figlio a carico, in mancanza del coniuge dal... (C.F....) 3.qPer figli a carico. N.... figli maggiori di tre anni nella misura del: 50% 100% N.... figli maggiori di tre anni con handicap nella misura del: 50% 100% N.... figli a carico minori di tre anni: N.... figli a carico minori di tre anni con handicap: 4.qPer n.... altri familiari a carico dal... al... in percentuale pari al... (C.F....) Poiché le detrazioni sopra riportate variano in funzione del reddito complessivo del dipendente-contribuente considerare: q il reddito complessivo corrisposto da codesta Ditta nel corso del periodo d imposta; q oltre al reddito complessivo corrisposto da codesta Ditta, anche altri redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilato per... Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione alla situazione sopra esposta. Il sottoscritto conferma il perdurare della situazione già comunicata in data... (per i dipendenti extracomunitari). Data,... FIRMA... Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle «altre» detrazioni spettanti per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato - La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all articolo 49 del Tuir (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir. Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia - Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono

non possiedano redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, ai i fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51, non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d imposta o a imposta sostitutiva, mentre vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. - Le detrazioni richieste verranno riconosciute solo se, per ognuno dei familiari a carico, viene indicato anche il codice fiscale. Avvertenze 1) Coniuge a carico La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. 2) Figli a carico Le detrazioni spettano, indipendentemente dall età e dalla convivenza con il genitore richiedente per i figli, compresi i figli, naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Il dipendente o collaboratore deve indicare il numero dei figli, distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap e, se di età inferiore ai tre anni, specificarne la data di nascita. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri: - in caso di coniuge a carico dell altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest ultimo; - se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato. L ulteriore detrazione per famiglie numerose può essere ripartita tra i coniugi solo nella misura del 50%; - in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario; - nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori. Se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali (quindi mancanza giuridica o fisica) e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi. Per i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente: - documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; - documentazione con approvazione dell Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; - documentazione validamente formata dal Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all origine dal consolato italiano del Paese d origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della predetta documentazione, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione, qualora i dati certificati debbano essere aggiornati (art. 1, comma 1324, legge n. 296/2006); - se il contribuente extracomunitario e i suoi figli sono residenti in Italia, la documentazione sopra indicata può essere sostituita dallo stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. 3) Altri familiari a carico Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell art. 433 c.c. e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria. L ammontare della detrazione spettante va ripartita, pro quota, tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale).

Dichiarazione di spettanza delle detrazioni di cui all art. 13 del Tuir in misura diversa rispetto a quella attribuita dal datore di lavoro Spett.le... Il sottoscritto... nato a... il... residente in... codice fiscale... in qualità di Vostro dipendente: q dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere nell anno... altri redditi oltre a quelli relativi al rapporto di lavoro dipendente instaurato con codesta Società; q dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere nell anno... un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro. Richiede, pertanto, che gli venga attribuita la detrazione «minima» di cui all art. 13, comma 1, lett. a), nella misura spettante prescindendo, quindi, dalla durata del rapporto di lavoro. Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione alla situazione sopra esposta. Data,... FIRMA... cumenti consolari o dall Apostilla di cui all art. 2 Dm 2 agosto 2007; q se il contribuente extracomunitario e i suoi figli sono residenti in Italia (in tale caso si ritiene che possano essere considerati anche fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell art. 2 Tuir), la condizione del legame familiare è costituita dalla certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione residente. Con riferimento a tale ultima fattispecie, si vedano le considerazioni svolte in merito al coniuge residente, nel caso in cui il matrimonio sia stato trascritto nello stato civile del soggetto richiedente. q se il contribuente cittadino extracomunitario è residente in Italia, ma i suoi familiari non sono residenti in Italia, la condizione di familiari a carico deve essere costituita da un attestazione contenente le informazioni circa il grado di parentela, il reddito del familiare ecc., ratificata con le modalità prima indicate (documenti consolari, apposizione dell Apostilla ecc., di cui all art. 1, comma 1325, legge n. 296/2006). Con riferimento a quest ultima fattispecie si vedano sopra le considerazioni effettuate relativamente al coniuge, nel caso in cui il matrimonio all estero sia stato trascritto nello stato civile del soggetto richiedente Poiché ai sensi dell art. 3 Dm n. 149/2007, nell ipotesi in cui le detrazioni siano riconosciute dal sostituto ai sensi dell art. 23, comma 2, lett. a), Dpr n. 600/1973, le attestazioni sopra indicate costituiscono parte integrante della dichiarazione di spettanza previste dall articolo stesso, il sostituto d imposta le potrà riconoscere solo dopo avere verificato l esistenza di tutti i presupposti previsti. Obbligo di comunicare il codice fiscale Come visto, dallo scorso anno tutti i lavoratori devono comunicare annualmente al datore di lavoro di aver diritto alle detrazioni da lavoro e per i familiari a carico e, per i soggetti a carico, devono indicare il codice fiscale, pena la mancata attribuzione del beneficio. Come precisato dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 15/2008 (con riferimento però unicamente ai figli a carico e quindi per il coniuge a carico si rinvia alle considerazioni sopra effettuate), tale norma non contiene deroghe particolari per il cittadini non residenti ovvero per gli extracomunitari. Pertanto anch essi dovranno comunicare annualmente al datore di lavoro il codice fiscale dei figli a carico, perché a tale adempimento è subordinata l attribuzione delle detrazioni fiscali. I soggetti sopra indicati che vogliono fruire di dette detrazioni devono, quindi, richiedere l attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell Agenzia delle Entrate, i quali rilasceranno il codice previo esame della documentazione sopra richiamata (cfr. anche circolare n. 34/2008, paragrafo 3.1). Per quanto riguarda infine la procedura che i soggetti comunitari fiscalmente residenti in Italia devono seguire per ottenere il codice fiscale, relativamente ai familiari residenti fuori dall Italia, l Agenzia, con circolare n. 34/2008, ha precisato che gli stessi possono limitarsi ad attestare all Ufficio locale dell Agenzia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, i dati necessari per l attribuzione del codice (dati anagrafici del congiunto, vincolo di parentela).