ASSEGNO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

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1 ASSEGNO DII SERVIIZIIO CIIVIILE REGIIONALE L importo netto dell assegno per servizio civile regionale si determina in base alle norme fiscali da applicare alla situazione personale e cioè: volontario fiscalmente residente in Italia oppure non residente, spettanza o meno delle detrazioni di imposta, ecc. Le righe che seguono cercano di fornire gli elementi utili per chiarire, ai giovani, come comportarsi per permettere sia l applicazione corretta delle norme fiscali sia per fruire, qualora ne esistono i presupposti, delle detrazioni d imposta che, stante l importo lordo spettante, possono permettere l azzeramento delle trattenute fiscali. Allo scopo si precisa che: Gli assegni corrisposti per l attività di servizio civile, a norma dell art. 9 del decreto legislativo n. 77/2002 e successive modifiche, non sono rimborsi spese, bensì costituiscono compensi che, uniti ad altri emolumenti, concorrono a formare il reddito imponibile di ciascun volontario. Tali compensi ai fini del trattamento fiscale, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente; su di essi l Ufficio applica le detrazioni d imposta di cui all art. 13 del DPR 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche.. Il trattamento richiamato ha i suoi presupposti nel parere del 24 dicembre 2001 dell Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso / Ufficio Sostituti d Imposta che, a seguito dell istanza di interpello della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato quanto segue: «si ritiene che, anche laddove mancassero nel caso di specie, come rappresentato dall Ufficio istante, i presupposti per la configurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, le somme percepite dai volontari o dagli obiettori, ai sensi della normativa in materia di servizio civile nazionale, dovrebbero comunque ritenersi riconducibili fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell art.47 del TUIR (ora art. 50), con la conseguente applicazione delle ritenute alla fonte di cui all art.24 del DPR 600 del 1973». In relazione alle modalità di applicazione delle ritenute fiscali, la Regione deve quindi attenersi alle disposizioni indicate nell art. 24 del D.P.R , n. 600 che, al terzo periodo del primo comma, fa espresso rinvio a quanto riportato al precedente art. 23 ed, in particolare, ai commi 2, 3 e 4. In materia di detrazioni fiscali il comma 2, lett. a) del suddetto art. 23 prevede le Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) e le Altre detrazioni o detrazioni di lavoro (art. 13 TUIR), ovviamente qualora sussistano le condizioni personali previste dalla vigente legislazione fiscale. 1

2 CITTADINI STRANIERI FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA Quando un soggetto è fiscalmente residente il Italia (art. 2, comma 2 del D.P.R , n. 917 (TUIR) Si considerano residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 giorni negli anni non bisestili e 184 giorni negli anni bisestili) sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: iscrizione alle liste anagrafiche comunali della popolazione residente; domicilio nel territorio dello Stato che coincide con il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi (art. 43 del codice civile) residenza nel territorio dello Stato intesa come luogo in cui la persona dimora abitualmente (art. 43 del codice civile) DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (art. 12 TUIR) A) CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA: le detrazioni d imposta per familiari a carico possono essere richieste a condizione che ogni anno sia presentata la domanda tramite il modulo Dichiarazione di spettanza delle detrazioni d imposta ; qualora nel corso dello stesso anno intervengano variazioni che modifichino i presupposti del diritto ad ottenere dette detrazioni, l interessato deve obbligatoriamente ed immediatamente ripresentare una nuova dichiarazione. Il modulo relativo alla Dichiarazione di spettanza delle detrazioni d imposta deve essere sempre accompagnato dalla seguente certificazione, che ne costituisce sua parte integrante: Per i familiari residenti all estero: è obbligatorio produrre l attestazione dello status di familiare a carico (grado di parentela, reddito complessivo lordo globale di ciascun familiare inferiore/pari ad 2.840,51=) prevista dall art. 1, comma 1325, della L , n. 296 tramite uno dei seguenti strumenti: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione validamente formata nel Paese d origine, ai sensi della normativa vigente in detto Paese, tradotta in italiano e asseverata come conforme all originale da parte del consolato italiano del paese d origine; c) coloro che provengono da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del possono presentare la documentazione munita di Postilla o Apostille che, per questi Paesi, sostituisce la legalizzazione degli atti pubblici. 2

3 Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare per chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l autorità interna designata da ciascuno Stato (indicata per ciascun Paese nell atto di adesione alla Convenzione stessa e normalmente individuata nel Ministero degli Esteri) per ottenere l apposizione dell Apostille sul documento. Il documento così perfezionato è riconosciuto in Italia. Per i familiari residenti in Italia: se trattasi di figli è necessaria l acquisizione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti la loro iscrizione all anagrafe della popolazione residente; se trattasi di coniuge la detrazione può essere riconosciuta a condizione che venga presentato lo stato di famiglia nel quale sia riportato che il matrimonio è trascritto nello stato civile del lavoratore, cittadino extracomunitario richiedente la detrazione. All acquisizione dello stato di famiglia provvede la Regione Emilia Romagna, attivandosi direttamente presso il Comune di residenza anagrafica, come da indicazione fornita dall interessato tramite la Dichiarazione di spettanza delle detrazioni d imposta B) CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO dell UE oppure di uno Stato aderente all accordo sullo spazio economico Europeo RESIDENTI IN ITALIA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein): possono richiedere le detrazioni per carichi di famiglia presentando ogni anno la domanda tramite il modulo di Dichiarazione di spettanza delle detrazioni d imposta ed allegando una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà che ne costituisce sua parte integrante ove sia attestato: a) il grado di parentela del familiare per il quale l interessato intende fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le stesse siano eventualmente cessate; b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all intero periodo d imposta, non superiore ad 2.840,51; c) di non godere, nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. ALTRE DETRAZIONI DETRAZIONI DI LAVORO (art. 13 TUIR) I giovani che svolgono attività di Servizio civile presso la Regione Emilia Romagna hanno diritto alle detrazioni di lavoro a condizione che: a) siano fiscalmente residenti in Italia; 3

4 b) non ne fruiscano su altro reddito. La Regione Emilia Romagna non applica direttamente le detrazioni di lavoro ma richiede obbligatoriamente la domanda tramite compilazione del modello Dichiarazione di spettanza delle detrazioni d imposta. Il suddetto modulo deve essere obbligatoriamente presentato alla data di inizio dell attività di Servizio civile e conserva validità anche per i periodi di imposta successivi a condizione che non intervengano variazioni (esempio: inizio di altra attività lavorativa); pertanto qualsiasi variazione della propria situazione che determina il diritto a tali detrazioni, oppure che lo elimina, deve essere immediatamente comunicata tramite presentazione di un nuovo modulo. PRECISAZIONI 1) la detrazione è fruibile soltanto su una unica fonte di reddito e quindi NON può essere richiesta dai giovani che, contemporaneamente, svolgono un altra attività presso un altro datore di lavoro che già applica la stessa detrazione. In quest ultimo caso sarà trattenuta l imposta del 23%, pari all aliquota IRPEF prevista per lo scaglione di reddito più basso oltre alle addizionali regionale e comunale. In sintesi ogni mese, stante un assegno lordo pari ad 433,80=, sarà trattenuta l imposta IRPEF pari ad 99,77= (433,80*23%) e, nel mese di dicembre oppure di cessazione, saranno trattenute le addizionali regionale e comunale, quest ultima soltanto a condizione che sia effettivamente dovuta (presenza di deliberazione adottata dal Comune di residenza che non preveda esenzione per l importo del reddito annuo erogato); 2) i giovani che, nell anno solare, non hanno altri redditi di lavoro e percepiscono soltanto l assegno di servizio civile della Regione Emilia Romagna, possono richiedere la detrazione minima per l intero anno sempre tramite il modulo Dichiarazione di spettanza delle detrazioni d imposta ; la suddetta dichiarazione, del cui contenuto l interessato è personalmente ed esclusivamente responsabile, permetterà alla Regione di applicare la detrazione di lavoro più vantaggiosa che, in base all importo dell assegno erogato e alle norme ora vigenti, può permettere l azzeramento delle trattenute fiscali (sia per IRPEF sia per addizionale regionale/comunale); 3) coloro che hanno lavorato per una sola parte dell anno solare (precedente al Servizio civile regionale) ed hanno già goduto delle detrazioni in base ai giorni di lavoro effettivamente svolti, possono chiedere le detrazioni fiscali soltanto per il periodo in cui svolgono il Servizio civile. Stessa disposizione vale per coloro che cessano nel corso dell anno solare e prevedono di svolgere, sempre nello stesso anno, una ulteriore attività. 4

5 Si ricorda di nuovo che: il modulo di Dichiarazione di spettanza delle detrazioni d imposta deve essere presentato, oltre che alla data di inizio del rapporto, tutte le volte che intervengano delle variazioni che incidano sulle detrazioni e sulla determinazione dell importo spettante, tramite stesura di un nuovo modulo, indicando la data di variazione nelle caselle Decorrenza (giorno mese anno); entrambe le tipologie di detrazione (carichi di famiglia e lavoro) POSSONO ESSERE FRUITE SU UNA SOLA FONTE DI REDDITO. Di conseguenza, il giovane che già beneficia delle suddette detrazioni su altro reddito non può chiederne il riconoscimento alla Regione Emilia Romagna; la dichiarazione relativa alla Residenza fiscale, da rendersi in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve essere compilata da ogni interessato prestando la massima attenzione in quanto essa determina il corretto regime fiscale da applicare. Ognuno è personalmente, direttamente ed esclusivamente responsabile di quanto dichiara sull apposito modulo fornito dalla Regione Emilia Romagna. CITTADINI STRANIERI FISCALMENTE NON RESIDENTI IN ITALIA I redditi corrisposti per servizio civile a cittadini non residenti sono assoggettati alla ritenuta IRPEF a titolo d imposta pari al 30% (Imposta = ammontare dell assegno per 30%); pertanto la Regione Emilia Romagna corrisponderà ai non residenti l importo dell assegno al netto di detta ritenuta, senza applicare detrazioni d imposta. La norma fiscale di riferimento è l art. 24, comma 1 ter del DPR , n Tali redditi, proprio perché soggetti a ritenuta a titolo d imposta, non sono compresi nel reddito imponibile e, pertanto, non sono soggetti alle addizionali regionale e comunale. In deroga all art. 24 del D.P.R. 600/1973, restano comunque applicabili le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, eventualmente stipulate fra gli Stati membri. Dal punto di vista previdenziale, infine, dopo l approvazione della legge n. 2/2009, è venuto meno l obbligo a carico della Regione del versamento del contributo INPS conteggiato sull assegno di servizio civile regionale e pertanto non è più richiesta l apertura della posizione INPS per i giovani in SCR. Il periodo prestato di servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, cioè su contribuzione individuale, da versare in unʹunica soluzione o in 120 rate mensili senza lʹapplicazione degli interessi di rateizzazione. 5

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