Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N Pensionati non residenti: le detrazioni per carichi familiari La dimenticanza dei pensionati non residenti di esibire la dichiarazione che attesti il diritto alla detrazione dei carichi familiari, fa venire meno tale facoltà dal corrente mese di luglio A cura di Daniele Bonaddio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps L INPS, con il Messaggio n del 21 giugno 2016, nel riepilogare attentamente la normativa riguardante le detrazioni per carichi familiari dei pensionati non residenti, ha comunicato che a partire dalla mensilità di luglio 2016 saranno azzerate le detrazioni per carichi familiari (art. 12 del TUIR) attualmente applicate sulle pensioni dei residenti all estero che non abbiano già fatto pervenire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Inoltre, il recupero delle detrazioni già concesse per le mensilità da gennaio a giugno 2016 sarà avviato a partire dalla rata di ottobre 2016, in cinque rate, e nei confronti dei pensionati che, nel frattempo, non avranno fatto pervenire la dichiarazione di spettanza in tempo utile per il ricalcolo della suddetta mensilità. Per avvalersi nuovamente delle detrazioni per carichi familiari, bisogna far pervenire la predetta documentazione e, in presenza delle condizioni di spettanza, produrrà la riattivazione delle detrazioni ed i conseguenti conguagli sulla prima rata utile. Premessa In tema di Irpef, l art. 3 del D.P.R. n. 917/1986 dispone che l imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell art. 10 del TUIR, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. 1

2 Ne consegue che: per i soggetti residenti sono imponibili in Italia i redditi ovunque prodotti; mentre per i non residenti sono assoggettati ad imposta i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano. APPLICAZIONE IRPEF Soggetti residenti Soggetti non residenti Sono imponibili in Italia i redditi ovunque prodotti Sono imponibili i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano Pensionati non residenti Con particolare riferimento all applicazione dell imposta ai non residenti, l art. 23 del TUIR stabilisce che, indipendentemente dal luogo ove si è svolta l attività produttiva dei redditi da lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d impresa e diversi, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, una serie di tipologie reddituali, fra cui rientrano le pensioni. Art. 23 del TUIR - Applicazione dell'imposta ai non residenti - Comma 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari; b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50; 2

3 d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati; g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. Comma 2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell'articolo 16; b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47; 78 c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. 3

4 DOPPIE IMPOSIZONI FISCALI È chiaro che la richiamata disposizione non trova applicazione qualora una norma sovranazionale, quali le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, regoli diversamente la potestà impositiva fra gli Stati contraenti. Che cosa sono le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali? Le Convenzioni contro le doppie imposizioni dal punto di vista giuridico sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva. Al fine di eliminare il duplice assoggettamento a tassazione sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti vengono stipulate le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali. L'Inps, in qualità di sostituto d imposta, è interessato all applicazione delle norme internazionali riguardanti la tassazione delle pensioni dei residenti all estero. Come evitare la doppia imposizione fiscale? Per evitare la doppia imposizione fiscale, il pensionato che risiede in uno dei paesi con cui l'italia ha stipulato una specifica Convenzione, nei casi espressamente previsti: a) può chiedere all'inps la detassazione della pensione italiana (in quanto tale reddito verrà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza); b) oppure l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione ed applicazione di aliquote differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale italiana vigente). A tal fine il pensionato dovrà attestare la residenza fiscale estera alla sede Inps che gestisce la pensione, presentando apposita documentazione, vidimata dalla competente Autorità straniera. A tal fine è possibile utilizzare il modello EP/I, disponibile sul sito dell'inps nella sezione Modulistica -> Convenzioni Internazionali. 4

5 Come operare per evitare la doppia imposizione fiscale Il pensionato Chiede all'inps la detassazione della pensione italiana Chiede il trattamento fiscale più favorevole Successivamente bisogna attestare la residenza fiscale estera, mediante il modello EP/I DETRAZIONI DEI PENSIONATI RESIDENTI ALL ESTERO L art. 24, comma 3, del TUIR, dispone che ai soggetti non residenti spettano le seguenti detrazioni: 1. articolo 13 del TUIR ( Altre detrazioni ), collegate alla produzione di determinate tipologie di reddito; 2. alcune detrazioni, specificamente indicate, di cui ai successivi artt. 15 e 16-bis. Viene, invece, espressamente esclusa la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, previste dall art. 12 ( Detrazioni per carichi di famiglia). Da qui, però, la normativa ha subito un importante cambiamento per quanto riguarda le detrazioni per carichi di famiglia, a partire dall articolo 1, comma 1324, della Legge n. 296/2006 e successive proroghe e modificazioni, che ha riconosciuto, fino al periodo d imposta 2014, ai soggetti non residenti che dichiarano di non godere all estero di benefici fiscali assimilabili, le predette detrazioni. NON RESIDENTI SCHUMACKER Altro intervento normativo di rilevante portata è quello contenuto nell art. 7, comma 1, della Legge n. 161/2014, che ha introdotto a decorrere da gennaio 2014 una nuova imposizione fiscale per i soggetti non residenti, conosciuta appunto come non residenti Schumacker. 5

6 NON RESIDENTI SCHUMACKER Che cos è? Quali sono le condizioni? Come verificare la condizione reddituale? Come comunicare la volontà di aderire all agevolazione? Si tratta di un meccanismo fiscale che estende le medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia. Le condizioni previste sono le seguenti: che i soggetti non residenti producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia; che i soggetti non residenti siano fiscalmente residenti in Paesi UE o SEE; e che i soggetti non residenti non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali. Per verificare la sussistenza della condizione che prevede la produzione di almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia: si dovrà far riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza; sottrarre da tale ammontare i redditi prodotti in Italia che siano stati tassati sia in Italia che nello Stato di residenza. Mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dall art. 2 del D.M Dunque, con l introduzione del predetto articolato, che si inserisce nel comma 3-bis dell art. 24 del TUIR, in base al quale, con decorrenza gennaio 2014, nei confronti dei soggetti, cosiddetti non residenti Schumacker, residenti, cioè, in uno degli Stati membri dell Unione europea o in uno Stato aderente all Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR, a condizione che: il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto; 6

7 il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza, demandando, per le disposizioni attuative, ad un successivo regolamento del Ministero dell Economia e Finanze, che è stato emanato con il decreto del 21 settembre Detrazioni per carichi familiari dei pensionati esteri - Campo di applicazione - In virtù dell articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, l Istituto era tenuto a riconoscere Periodo d imposta a tutti i pensionati residenti all estero, in Stati che 2014 assicurino un adeguato scambio d informazioni, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del TUIR. Essendo venuta meno l efficacia della norma di cui all articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del Periodo d imposta 2006, l Istituto applica le detrazioni per carichi 2015 familiari (art. 12 del TUIR) ai soli pensionati non residenti Schumacker in presenza delle condizioni fissate dal citato Decreto del 21 settembre L art. 1, comma 954, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) ha precisato che, ove sussista la prescritta proporzione tra il Periodo d imposta reddito prodotto in Italia e il reddito complessivo 2016 (75%), la possibilità di detrarre i carichi familiari è rivolta a tutti i soggetti non residenti, purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni. Attestazione delle detrazioni per carichi di famiglia Come accennato in precedenza, l art. 2 del Decreto 21 settembre 2015 del MEF riconosce le predette detrazioni a condizione che i richiedenti attestino mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale; b) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza; c) di non godere, nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano; 7

8 d) i dati anagrafici ed il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro. Il contribuente, inoltre, è tenuto alla conservazione della seguente documentazione, in caso di controllo da parte dell Agenzia delle Entrate, ossia: copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato; 8

9 certificazione del datore di lavoro estero/sostituto d imposta dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti; copia del bilancio relativo all eventuale attività d'impresa svolta all'estero. Detrazioni per carichi di famiglia: periodo d imposta 2014 Con riferimento al periodo d imposta 2014, l INPS era tenuto a riconoscere a tutti i pensionati non residenti, indipendentemente dalla proporzione tra il reddito prodotto in Italia e il reddito complessivo: le detrazioni di cui all art.13 del TUIR, in base a quanto previsto dall art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986; le detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del TUIR, in presenza delle condizioni previste dall art. 1, comma 1324, della Legge 296/2006 e successive modificazioni. Detrazioni per carichi di famiglia: periodo d imposta 2015 Alla luce dell evoluzione normativa in materia, l INPS ha messo a disposizione un apposito servizio online volto all acquisizione ed alla registrazione negli archivi informatici dell attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni: ossia la Piattaforma Fiscale INPS. Il servizio telematico ha provveduto a ricalcolare la tassazione applicata per l anno 2015 attivando, a partire dalla rata di marzo 2016, il recupero dell ammontare delle detrazioni per carichi familiari, fruite nel corso dell anno 2015 nei confronti: dei pensionati residenti in Paesi diversi da quelli membri della UE e SEE o, comunque, in Paesi che non assicurino un adeguato scambio di informazioni; dei pensionati, residenti in uno degli Stati membri dell'unione Europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, che non hanno fatto pervenire entro il 31 dicembre 2015, attraverso l applicazione resa disponibile dall Istituto, la dichiarazione di sussistenza delle suddette condizioni di spettanza delle detrazioni per carichi familiari. Per i pensionati che, pur avendo diritto alle suddette detrazioni, non avessero fatto pervenire in tempo utile la dichiarazione potranno richiederne l attribuzione ex post solo in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi all Agenzia delle Entrate, tramite modello UNICO PF

10 Detrazioni per carichi di famiglia: periodo d imposta 2016 Per il periodo d imposta 2016 il descritto servizio online messo a disposizione dall Istituto potrà essere utilizzato da tutti i pensionati residenti all estero (escluso quelli residenti in Paesi che non assicurano un adeguato scambio di informazioni), in possesso dei requisiti per poter fruire delle detrazioni per carichi familiari di cui all art. 12 del TUIR, come previsto dal vigente comma 3 bis dell art. 24 del TUIR, modificato dall art. 1, comma 954, della L. n. 208/2015. Per la concreta applicazione della normativa descritta ai punti precedenti, a partire dalla mensilità di luglio 2016 saranno azzerate le detrazioni per carichi familiari (art. 12 del TUIR) attualmente applicate sulle pensioni dei residenti all estero che non abbiano già fatto pervenire la dichiarazione di spettanza, ai sensi del citato Decreto del 21 settembre Tuttavia, il recupero delle detrazioni già concesse per le mensilità da gennaio a giugno 2016 sarà avviato a partire dalla rata di ottobre 2016, in cinque rate, e nei confronti dei pensionati che, nel frattempo, non avranno fatto pervenire la dichiarazione di spettanza in tempo utile per il ricalcolo della suddetta mensilità. Eventuali dichiarazioni che dovessero pervenire successivamente al blocco delle detrazioni o all avvio del recupero delle detrazioni applicate nel primo semestre, in presenza delle condizioni di spettanza, produrranno la riattivazione delle detrazioni ed i conseguenti conguagli sulla prima rata utile. Mancato invio della dichiarazione Azzeramento delle detrazioni per carichi familiari da luglio 2016 Detrazioni per carichi familiari fruite indebitamente da gennaio giugno Riattivazione delle detrazioni in caso di invio della dichiarazione Recupero da ottobre 2016 in 5 rate Riattivazione delle detrazioni in caso di invio della dichiarazione - Riproduzione riservata - 10

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