CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE PESCA. Bergamo 24 febbraio 2012 a cura del Comm. Agg.

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Transcript:

CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE PESCA Bergamo 24 febbraio 2012 a cura del Comm. Agg. Walter Serpellini

LA VIGILANZA VOLONTARIA

VIGILANZA VOLONTARIA ITTICA FONTI NORMATIVE ART. 31 REGIO DECRETO 8 OTTOBRE 1931 N. 1604 ART. 148 L.R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31

VIGILANZA VOLONTARIA ITTICA ART. 31 R.D. 1604/31 Possono chiedere la nomina di agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche che in quelle private Province Comuni Consorzi Associazioni

VIGILANZA VOLONTARIA ITTICA ART. 148 L.R. 31/08 La vigilanza spetta a: Polizia Provinciale Dipendenti della Provincia con qualifica di agente giurato Corpo Forestale dello Stato Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza Cittadini con qualifica di agente giurato Agenti giurati delle Associazioni Pesca

COME SI DIVENTA GUARDIA VOLONTARIA SULLA PESCA art. 148 L.R. 31/08 E necessario: Partecipare ad un corso di qualificazione Superare l esame l di idoneità Fare giuramento davanti al Prefetto Essere in possesso del Decreto di nomina a Guardia Giurata

DECRETO DI GUARDIA GIURATA PER LA VIGILANZA ITTICA Il Decreto viene rilasciato dalla Provincia e ha validità di due anni. Al termine del periodo viene rinnovato previa verifica presso il Casellario Giudiziario. Qualora l agente l giurato si fosse reso responsabile di violazioni relative all esercizio della pesca la Provincia deve disporre la REVOCA del Decreto.

VIGILANZA VOLONTARIA Le guardie volontarie guardie giurate durante il servizio sono: PUBBLICI UFFICIALI e INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

VIGILANZA VOLONTARIA ITTICA L art. 31 comma 2 del Regio Decreto 1604/31 riconosce alle guardie volontarie ittiche le FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA (no per la vigilanza volontaria venatoria)

RUOLO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA L essere Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio significa svolgere funzioni che esulano dall ambito ambito privato e si inquadrano in una pubblica funzione, il che sottintende l assunzione l di comportamenti di assoluta correttezza nel modo di porsi rispetto all utenza (pescatori)

DOVERI DELL AGENTE VOLONTARIO Preparazione Fermezza Serenità Imparzialità No atteggiamenti vessatori No interessi particolari Decoro Onestà Correttezza

IL CONTROLLO Saluto Qualificarsi correttamente Esibire il tesserino se richiesto Sicurezza nel controllo Affiatamento tra gli operatori Non reagire a comportamenti scorretti Non essere troppo rigidi nén troppo amichevoli Coscienza del ruolo svolto

RUOLO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA REATI CONTRO IL PUBBLICO UFFICIALE Minaccia o Violenza (art. 336 C.P.) Resistenza (art. 337 C.P.) Aggravamento della pena REATI DEL PUBBLICO UFFICIALE Omissione d atti d d ufficio d (art. 328 C.P.) Abuso d ufficio d (art. 323 C.P.) Falso materiale (art. 476 C.P.) Falso ideologico (art. 479 C.P.)

L ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E L IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI Il cardine su cui si regge l accertamento l delle violazioni amministrative e il susseguirsi delle varie fasi del procedimento che viene aperto con la notifica del verbale è la novembre 1981 sulla depenalizzazione e modifiche al sistema penale. la LEGGE n. 689 del 24

Art. 1. Principio di legalità Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Art. 2. Capacità di intendere e di volere Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni, o non aveva, in base ai criteri indicati dal C.P., la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

CODICE PENALE art. 85: CODICE PENALE art. 85: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere L imputabilità viene meno anche se manca una sola delle due capacità. Capacità di intendere: facoltà di leggere ciò che accade al soggetto al di fuori di se stesso e la capacità di valutare il valore sociale della condotta messa in atto: Capacità di volere: facoltà di autodeterminarsi cioè di controllare i propri impulsi e di saper scegliere quale sia il comportamento più opportuno da mettere in atto.

Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Art. 3. Elemento soggettivo Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Art. 5. Concorso di persone Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

Art. 6. Solidarietà Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l autore l della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona soggetta all altrui altrui autorità,, la persona rivestita dell autorit autorità è obbligata in solido con l autore l della violazione al pagamento della somma da questa dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 7. Non trasmissibilità dell obbligazione L obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. Art. 13. Atti di accertamento Gli organi addetti al controllo possono, per l accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici e fotografici. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

Art. 14. Contestazione e notificazione La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido. Se non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro novanta giorni. L obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 16. Pagamento in misura ridotta E ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Art. 18. Ordinanza-Ingiunzione Entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale gli interessati possono far pervenire all autorit autorità competente scritti difensivi e chiedere di essere sentiti.

L autorità competente, esaminati gli atti, se ritiene fondato l accertamento, l determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. Il pagamento è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Art. 22. Opposizione all ordinanza ordinanza-ingiunzioneingiunzione Contro l ordinanzal ordinanza-ingiunzione ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Tribunale entro il termine di trenta giorni.

ITER DEL VERBALE AMMINISTRATIVO pagamento in misura ridotta verbale ricorso accoglimento respingimento pagamento ordinanza-ingiunzione ingiunzione opposizione accolta respinta

Art. 26. Pagamento rateale L autorità che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell interessato che si trovi in condizioni disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta, ciascuna non inferiore a euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l obbligato l è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un unica unica soluzione. Art. 28. Prescrizione Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni.

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - Contestazione - Stesura del verbale - Notifica del verbale - Consegna del verbale all Ente o Associazione di appartenenza - Trasmissione alla Provincia

CONTENUTO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO L.R. n. 1 del 01/02/2012 Il verbale di accertamento di trasgressione deve contenere tutta una serie di elementi atti a fotografare la situazione illecita ed a garantire il diritto di difesa del verbalizzato. Tali elementi sono: a) Tempo (data e ora) e luogo dell accertamento b) Generalità e qualifica del verbalizzante c) Generalità del trasgressore, e nel caso in cui questo sia incapace, generalità di chi è tenuto alla sorveglianza d) Descrizione sintetica ma completa del fatto, con indicazione di tutte le circostanze di tempo, luogo, e mezzi usati per commetterlo e) Indicazione delle norme che si ritengono violate e di quelle che prevedono la sanzione

f) Indicazione degli eventuali responsabili solidali g) Indicazione dell autorit autorità cui inviare scritti difensivi h) Importo del pagamento in misura ridotta e relative modalità di versamento i) Eventuali dichiarazioni rese dall interessato (a garanzia del diritto di difesa) l) Sottoscrizione del verbalizzante m) Indicazione di eventuali testimoni e loro generalità n) Sottoscrizione del verbalizzato (o dichiarazione circa il suo rifiuto di sottoscrizione) In generale si può dire che sono causa di nullità del verbale tutte quelle carenze che sono suscettibili di menomare il diritto di difesa del verbalizzato; tale diritto infatti, oltre ad essere garantito dalla Costituzione, sembra essere il principio ispiratore della Legge 689/81

ACQUE DI TIPO B VIOLAZIONE ARTICOLO VIOLATO Pesca in acque di tipo B in periodo di divieto R.R. 9/03 art. 4 c.1 ARTICOLO SANZIONE L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. e) 51,33 NOTE Pesca in acque di tipo B con più di una canna Pesca attraverso aperture praticate nel ghiaccio Pesca dai ponti in acque di tipo B Pesca in acque di tipo B con attrezzi per la pesca professionale Pesca in acque di tipo B con utilizzo di larva di mosca carnaria Detenzione di larva di mosca carnaria in acque di tipo B R.R. 9/03 art. 4 c.3 L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. e) L.R. 31/08 art. 146 c.1 lett.. o) R.R. 9/03 art.4 c.3 lett. c) R.R.9/03 art.11 c.1 R.R. 9/03 art.4 c.3 lett. a) R.R. 9/03 art.4 c.3 lett. a) 51,33 L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. e) 51,33 L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. e) 51,33 L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. f) 200,00 L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. e) 51,33 L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. e) 51,33 Può sommarsi al caso precedente

SEQUESTRO E CONFISCA ( L.R. 31/08 art. 147 ) c. 8 Gli attrezzi e i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati. c. 9- Gli attrezzi e i materiali illegali di cui al c. 1 lett. b), e quelli di cui all art. 146 c. 1 lett. a), b) e c), nonché il fucile subacqueo laddove non autorizzato, sono confiscati e messi all asta o distrutti dalla provincia tenuto conto della loro destinazione d uso. c. 10- La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione del presente titolo, dei regolamenti regionali e provinciali è immediatamente confiscata; se viva e di specie autoctona viene liberata, in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.

Il sequestro amministrativo si configura come misura cautelare per l applicazione l della sanzione accessoria della confisca. La confisca può essere: 1) Facoltativa, per le cose che sono servite a commettere la violazione 2) Obbligatoria, per le cose che ne sono il prodotto 3) Obbligatoria e necessaria per le cose la cui semplice detenzione costituisce violazione amministrativa

COMPITI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA Art. 55 C.P.P.: - FUNZIONI DELLA P.G. la P.G. deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti essenziali per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant altro altro possa servire per l applicazione l della legge penale. Art. 347 C.P.P.: - OBBLIGO DI RIFERIRE LA N.D.R. acquisita la n.d.r.,, la P.G., senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. Comunica inoltre, quando è possibile, le generalità,, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa, e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

ACCERTAMENTO DI UN REATO - Contestazione del reato - Identificazione dell indagato - Elezione di domicilio - Nomina del difensore - Sequestro penale - Dichiarazioni spontanee - Stesura della notizia di reato (verbale di descrizione di fatti e situazioni) - Comunicazione della notizia di reato all Autorit Autorità Giudiziaria

REATI ergastolo Delitti: reclusione multa Contravvenzioni : arresto e ammenda arresto o ammenda ammenda

GRAZIE PER L ATTENZIONEL