COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Documenti analoghi
DISCIPLINARE PER L UTILIZZO DEL PARCO COMUNALE LA FAVORITA

Comune di Carpiano Provincia di Milano REGOLAMENTO DI SICUREZZA URBANA

PARCHI, GIARDINI O VERDE PUBBLICO

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO COMUNALE ASUSA E AREE VERDI

Regolamento comunale delle aree a verde

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DELL AREA SOSTA AUTOCARAVAN

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE DIMORE ATIPICHE ED IL SOVRAFFOLLAMENTO ABITATIVO

CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO

Città di Cinisello Balsamo

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento in materia ambientale

COMUNE DI BERTINORO Provincia di Forlì-Cesena

Città di Cesano Maderno

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Prot. n. 5883/13 ORDINANZA N OGGETTO: Disposizioni alla cittadinanza per la gestione dei rifiuti urbani. IL SINDACO

PROVINCIA DI SAVONA COMUNE DI CERIALE. Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani Approvato con Deliberazione di C.C. n.

COMUNE DI ANDORA REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DELL AREA SOSTA CAMPER PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE ED IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI LOMAGNA Provincia di Lecco VADEMECUM DEL BUON CITTADINO

COMUNE DI GRECCIO Provincia di Rieti REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DELL AREA SOSTA CAMPER

REGOLAMENTO COMUNALE AREA CAMPER

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

Comune di Sepino Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE.

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

C O M U N E D I B A R E N G O C.A.P PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO. Provincia di VICENZA REGOLAMENTO PER L USO DEL PERCORSO CICLOTURISTICO PIAR

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Promemoria delle principali norme sulla vendita e/o somministrazione di alcol

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL PARCHEGGIO E DELL AREA DI SOSTA CAMPER

Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DELL AREA SOSTA CAMPER

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI

COMUNE DI MAGIONE REGOLAMENTO AREA SOSTA AUTOCARAVAN E AUTOBUS DI S.FELICIANO

COMUNE DI VILLANOVA D ASTI Provincia di Asti

COMUNE DI PINETO PROVINCIA DI TERAMO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Regolamento di gestione del centro raccolta differenziata rifiuti in località Scilano

COMUNE DI OFFANENGO Provincia di Cremona REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA E DECORO URBANO

L ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Comune di Albissola Marina Provincia di Savona. Regolamento Comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche e private.

CITTA DI MERCOGLIANO PROVINCIA DI AVELLINO. Regolamento per l istituzione dell ispettore ambientale nel territorio comunale

COMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DELLA VILLA COMUNALE E DELLE AREE A VERDE

COMUNE DI ROCCAGORGA PROVINCIA DI LATINA 0773/ FAX 0773/ C.A.P

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL ISPETTORE AMBIENTALE. Articolo 2 Svolgimento del servizio

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA

COMUNE DI CASTELLO TESINO REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETENZIONE DI CANI NEL COMUNE DI CASTELLO TESINO

Regolamento per l uso e la gestione delle aree verdi attrezzate a pic-nic e dell area per la sosta temporanea di camper, caravan e autocaravan

COMUNE DI TALAMELLO Provincia di Pesaro-Urbino REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 5 CAPO II - GENERALITÀ SULL ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI... 11

Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze

Città di San Giorgio a Cremano REGOLAMENTO COMUNALE. Parchi e Giardini pubblici

Allegato 2 D.C.C. n. 33 del esecutiva il REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO MINORE

REGOLAMENTO SULLA DESTINAZIONE DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE CONFISCATE

ordinanza IL SINDACO ORDINA

«Galateo della Città» Corpo Polizia Municipale di Genova CORPO POLIZIA MUNICIPALE GALATEO DELLA CITTA

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

COMUNE DI ACIBONACCORSI

Transcript:

Prot. n. COMUNE DI BOLANO Provincia della Spezia AREA POLIZIA MUNICIPALE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ALLEGATO A NORME SUL DECORO PUBBLICO A salvaguardia della sicurezza e del pubblico decoro è vietato : a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso istallati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati (nuova formulazione) b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati ( nuova c) compiere atti ( gettare lasciar cadere o porre oggetto qualsiasi che ingrombi o insudici il suolo pubblico ) o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico contrari alla nettezza o al pubblico decoro o che possano recare molestia al gusto raccapriccio incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati ( nuova d) tenere comportamenti contrari alla pubblica decenza all ordine pubblico e al buon costume, o tali che rechino disturbo alla quiete pubblica ( nuova e) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o far uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità ( nuova f) ostruire o invertire il flusso dell acqua dei fossati dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti nonché immettervi solidi o liquidi ( nuova

g) arrampicarsi su edifici recinzioni monumenti pali arredi segnaletica inferriate ed altri beni pubblici o privati prospettanti spazi pubblici ( nuova formulazione ) h) collocare affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, o facciate visibili dalla pubblica via di edifici privati, ove non si sia autorizzati ( nuova i) impedire l utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche ( nuovo ) j) accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico ( nuovo ) k) atteso che non esiste sul territorio comunale alcuna area attrezzata per il soggiorno in roulotte od in autocaravan è vietato lo stazionamento ad uso abitativo di roulotte camper ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato ad uso o aperto al pubblico ( nuovo ) l) il campeggio indiscriminato sul suolo pubblico o privato ( nuovo ) m) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni o altro limite stabilito con Ordinanza del Sindaco ( nuovo ) n) sradicare o recar danno qualsiasi alle piante siepi fiori ed arbusti nei pubblici passaggi o giardini o) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio ( nuovo ) p) raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti ( nuovo ) q) il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione effettuato in modo tale che il contenuto venga sparso sul suolo pubblico ( per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto con un telo in modo che la polvere non abbia a sollevarsi nell aria ) r) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi ed i portici quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni ( nuovo ) s) immergersi nelle fontane pubbliche o farne uso improprio, sprecare l acqua delle fontanelle o in qualche modo lordarle o danneggiarle ( nuova t) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade nelle piazze sui marciapiedi sotto i portici recando intralcio e disturbo ovvero ostruendo le soglie degli ingressi ( nuova u) sdraiarsi su panchine e sedili e insudiciare in qualunque modo i medesimi anche poggiandovi i piedi ( nuova

v) assicurare o incatenare velocipedi, motoveicoli ed altri oggetti ad alberi lampioni o altro arredo urbano o, senza il consenso dell avente titolo, a proprietà private quali cancelli serrande e simili poste in adiacenza alla pubblica via ( nuovo ) w) dar da mangiare a gatti e/o cani all interno dell area cimiteriale ( nuovo ) x) è vietato tenere distesi o comunque esposti panni, biancheria e simili fuori dalle finestre o sui poggiuoli o terrazzi visibili dal suolo pubblico o nei giardini a questo contigui. E vietato battere panni, tappetti, tende e simili dalle finestre dai poggiuoli e dalle terrazze prospicienti sul suolo pubblico, pulire oggetti che comunque possano offendere il decoro pubblico, e lasciare cadere rifiuti o residui sul suolo pubblico sottostante. y) lanciare e collocare sui manufatti di pubblico utilizzo oppure distribuire mediante dispersione sugli spazi pubblici volantini o simili ( nuovo ) z) spostare manomettere rompere insudiciare contenitori rifiuti ( nuovo ) Il relativo impianto sanzionatorio è graduato a seconda della gravità della violazione commessa : - per le violazioni comprese tra la lettera a e la lettera f 250,00 - per le violazioni comprese tra la lettera g e la lettera l. 150,00 - per le violazioni comprese tra la lettera m e la lettera q. 100,00 - per le violazioni comprese tra la lettera r e la lettera x. 50,00 - per le violazioni lettere y e z si applicano le sanzioni delle norme regolamentari speciali in materia Gli importi stabiliti sono quelli previsti in misura ridotta nella procedura della legge n. 689.81. Le violazioni così articolate comportano, oltre l applicazione della sanzione pecuniaria sopra riportata, l elevazione di una sanzione accessoria che a seconda dei casi può prevedere l obbligo di cessare l attività/ il comportamento vietato e/o la rimessa in pristino dei luoghi. Dell applicazione di tale sanzione accessoria deve essere fatta menzione nel verbale. Deve essere poi specificato sempre per quanto concerne l applicazione della sanzione accessoria che : - gli obblighi previsti devono essere adempiuti immediatamente o comunque nei termini indicati nel verbale di accertamento - l esecuzione avviene sotto il controllo dell Ufficio o Comando da cui dipende l Agente accertatore - Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini imposti nel verbale, si provvede d ufficio all esecuzione dell obbligo stesso e le spese eventualmente sostenute sono a carico del trasgressore stesso Sono abrogati gli artt. 105, 109, 112 e 113, 117 del Regolamento di Polizia Urbana.

Accensioni di fuochi : ARTICOLO 1 E vietato accendere fuochi nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalle autorità sovracomunali per i quali è previsto l assoluto divieto. E vietato accendere fuochi quando spira vento E vietata in ogni caso ogni tipo di accensione non ricompresa nei limiti sotto meglio qualificati ARTICOLO 2 Nei periodi non interessati dal divieto di cui all art. 1 comma 1, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti o giardini con lo svolgimento delle attività domestiche è consentita l accensione di fuochi esclusivamente per bruciare residui vegetali derivanti dalle attività connesse nel rispetto delle seguenti condizioni : - distanza minima dalle altrui abitazioni e dalle strade pubbliche ed a uso pubblico: 50 mt. - orario : rinvio all art.5 ARTICOLO 3 L accensione dei fuochi in vicinanza dei boschi deve rispettare le distanze e le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 29 giugno 1999 ARTICOLO 4 Se per qualsiasi causa anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo ARTICOLO 5 Dovranno essere rispettati i seguenti orari: Periodo 01 aprile 31 ottobre : dalle ore 06.00 alle ore 10.00 Periodo 1 novembre 30 marzo : dalle ore 06.00 alle ore 11.00 dalle ore 15.00 al tramonto ARTICOLO 6 Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti articoli, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando sia spento ARTICOLO 7

L uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche se non espressamente autorizzato. E consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate fatti salvi i diritti di terzi ARTICOLO 8 Le violazioni di cui agli artt. 1 e 2 ( con esclusione delle relative condizioni ) comportano una sanzione amministrativa di 150,00, le violazioni di cui ai successivi articoli e dell art. 2 per quanto concerne l applicazione delle relative condizioni ( distanza e fascia oraria ), con eccezione dell art. 3 per il quale si rimanda alla relativa normativa regionale, comportano una sanzione amministrativa di 50,00. In entrambi i casi l obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.