TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Tricase - in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Alida Accogli, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio n.69/10 R.G.C., tra P., difeso dall'avv.to Daniela Fracasso Ricorrente contro 1 / 6

B., difesa dall'avv.to Ippazio Cazzato, Resistente MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO Con ricorso ex art. 34 L. 392/78, P. richiedeva condannarsi il Sig. B. alla corresponsione in suo favore della somma di Euro 4.248,00 a titolo di avviamento commerciale oltre interessi legali decorrenti dal dì della messa in mora (21.01.09) in relazione ad un immobile sito in Tricase, alla Via S. Agostino n.27, che il prefato gli aveva concesso in locazione. Chiedeva inoltre la corresponsione di Euro 2.000.00 (o di una somma maggiore o minore riconosciuta in via equitativa) quale risarcimento del danno conseguente al recesso anticipato cagionato appunto dalla disdetta intimatogli da/locatore B.. Ciò con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Era infatti accaduto che il B., in data 1.10.2000, gli avesse locato un immobile sito in Tricase alla Via S. Agostino, n. 27 e che, pur trattandosi di locazione commerciale, in data 5.03.08 gli avesse intimato disdetta dalla locazione, contestualmente manifestando la volontà di non rinnovare nuovamente il contratto alla (presunta) scadenza, dimodoché, il rilascio dell'immobile, era poi concordemente avvenuto il 28.02.09. Eccepiva quindi il P. la illegittimità della disdetta operata posto che, trattandosi di locazione commerciale, la successiva scadenza per tacito rinnovo, era viceversa.fissata per il 30.09.12 e non già per la data richiesta in ragione del fatto che, la pattuita durata quadriennale del 2 / 6

contratto doveva, secondo legge, intendersi per non apposta. In ragione di ciò, essendo previsto per contratto (cfr. punto 5) che l'attività esercitata dal ricorrente comportava "contatti diretti con il pubblico" ed atteso che la cessazione anticipata della locazione non poteva certo imputarsi al conduttore, il ricorrente richiedeva ex art. 34 L. 392/78, la corresponsione della indennità per avviamento commerciale nella misura di Euro 4.248,00 pari a 18 mensilità del canone di locazione pattuito pari ad Euro 236,00. Ciò, come detto, con richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno rinveniente dal disagio patito e con vittoria di spese e compensi di lite. Alla udienza del 10.06.10, il resistente compariva personalmente in assenza del rispetto delle formalità di rito. Pertanto, previa declaratoria di contumacia dello stesso avvenuta con ordinanza resa fuori udienza, la causa veniva istruita unicamente a mezzo prova documentale e con l'assunzione del solo interrogatorio formale del resistente P., dimodoché la stessa, previa discussione orale tenutasi all'udienza prefissata, veniva decisa alla strega del presente provvedimento. Sull'argomento deve preliminarmente darsi atto che parte resistente è indubbiamente incorsa nelle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c. Nondimeno, nel rito speciale del lavoro, se il giudice reputa insufficienti le prove già acquisite, ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.11353 del 17 luglio 2004, ricordando che il contemperamento del principio dispositivo con la esigenze della ricerca della verità materiale costituisce una 3 / 6

caratteristica precipua del rito speciale del lavoro, per cui il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova. Sull'argomento tuttavia deve rilevarsi che i fatti e i documenti posti a base del presente giudizio devono reputarsi incontestati e che pertanto, lo stesso, ben può essere deciso alla sola stregua di quanto in atti. Nel merito della vicenda, deve reputarsi che il ricorrente abbia convenientemente assolto ali 'onere della prova quanto alla natura (commerciale) della locazione e quanto al perpetrarsi nell'immobile di attività che abbia comportato "contatto diretto con il pubblico H. Invero, la durata della locazione commerciale viene ope legis stabilita in sei anni. Ogni differente pattuizione si intende infatti per non apposta. In ragione di ciò, non essendo intervenuta per tempo disdetta, il contratto de quo si è tacitamente rinnovato di ulteriori sei anni e sarebbe pertanto scaduto il 30.09.12. Avendo quindi il resistente comunicato disdetta della locazione con invito al rilascio (anticipato) dei locali per la data dell'1.10.2008, la cessazione del rapporto locatizio, pur in costanza di acquiescenza da parte del locatario, dovrà comunque reputarsi riferibile alla sola volontà ed iniziativa del locatore. Invero, il diritto all'indennità di avviamento sussiste ogni qual volta la cessazione del rapporto sia riferibile alla volontà o alla iniziativa del locatore, anche nelle ipotesi di disdetta nulla o inefficace. Casso civ., Sez: III, 13/01/2009, n. 454; Casso civ., Sez. III, 12/07/2007, n. 15590; Casso civ., Sez: III, 28/11/2001, n. 15091. Per concludere, al ricorrente andrà corrisposta la somma di Euro 4.248,00 oltre interessi come richiesta in ricorso ad opera del resistente a titolo di indennità per avviamento commerciale pari a 18 mensilità del canone di locazione pattuito. 4 / 6

Alcun altro tipo di danno appare quivi documentato e non potrà quindi essere riconosciuto anche attesa la acquiescenza del conduttore alla richiesta di rilascio del locatore. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce- Sezione distaccata di Tricase- in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede - accoglie il ricorso proposto e per l'effetto dichiara B. tenuto alla corresponsione in favore di P. della somma di Euro 4.248,00 a titolo di indennità di avviamento commerciale oltre interessi legali a partire dal 21.01.09; -rigetta la richiesta di ulteriore risarcimento del danno poiché infondata; -condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in Euro 50,00 per spese, Euro 400,00 per diritti ed Euro 600,00 quali onorari, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. ~ Tricase, li 31-10-2011 5 / 6

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