LINEE GUIDA IN MATERIA DI MISCELAZIONE RIFIUTI (art. 187 D. Lgs 152/2006)

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LINEE GUIDA IN MATERIA DI MISCELAZIONE RIFIUTI (art. 187 D. Lgs 152/2006) 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti linee guida si applicano sia alle operazioni di miscelazione di rifiuti da effettuare all interno di impianti soggetti ad autorizzazione unica di cui all art. 208 D. Lgs 152/2006 Parte IV sia alle operazioni di miscelazione da effettuare all interno di impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al D. Lgs 152/2006 Parte II Titolo III-bis. 2 - DEFINIZIONI Ai fini delle presenti linee guida si intende per: a) Accorpamento: unione di rifiuti aventi medesimo codice CER al fine di ottimizzarne il trasporto successivo. L accorpamento non comporta l attribuzione di un diverso codice CER. b) Diluizione: particolare tipo di miscelazione, espressamente non consentita neppure come miscelazione in deroga dall art. 185 co. 5-ter D. Lgs 152/2006, che consiste in una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto, attuata al solo fine di ottenere la declassificazione del rifiuto da pericoloso a non pericoloso. c) Miscelazione: unione di rifiuti aventi diverso codice CER ma medesimo stato fisico al fine di inviare la miscela ottenuta ad un diverso impianto di smaltimento o recupero. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. L operazione di miscelazione comporta l attribuzione di un diverso codice CER. La miscelazione di cui alla presente definizione è autorizzata come operazione R12 ovvero D13. d) Miscelazione non in deroga: miscelazione di rifiuti pericolosi aventi medesime caratteristiche di pericolosità ovvero miscelazione di rifiuti non pericolosi. e) Miscelazione in deroga: miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. f) Partita di rifiuti: quantità di miscela omogenea per cui si è effettuata la prova di miscelabilità. g) Tecnico responsabile: soggetto che assume tale incarico in sede di rilascio di autorizzazione alla gestione dei rifiuti. Soggetto che ha assunto tale incarico in sede di rilascio autorizzazione alla gestione dei rifiuti. 3 ESCLUSIONI Non è operazione di miscelazione lo stoccaggio (R13 ovvero D15), in quanto da tale attività non può derivare alcun cambio di codice CER. Allo stesso modo non è operazione di miscelazione il deposito temporaneo, purché svolto nei limiti ed alle condizioni di cui all art. 183 lett. bb) del D. Lgs 152/2006. Non è operazione di miscelazione la predisposizione di un carico di rifiuti, identificati con CER diversi, qualora il raggruppamento sia finalizzato esclusivamente ad ottimizzarne il trasporto, riducendone ad esempio il numero dei viaggi, ed i rifiuti siano

poi materialmente separabili in fase di trattamento. In tal caso il trasporto sarà accompagnato da tanti formulari quanti sono i CER trasportati. Non è attività di miscelazione, soggetta ad autonoma autorizzazione (R12 o D13), l operazione di miscelazione rifiuti che è parte integrante di un procedimento tecnologico autorizzato (ad es. D8 o D9), dal momento che tale operazione è già prevista e valutata all interno di quest ultima tipologia di trattamento. 4 - OPERAZIONI DI MISCELAZIONE La miscelazione di rifiuti di cui alla lett. c) del paragrafo 2-DEFINIZIONI costituisce attività di gestione rifiuti; come tale deve pertanto essere indicata ed illustrata nel progetto presentato ed è soggetta ad autorizzazione. Le operazioni di miscelazioni di rifiuti, in quanto operazione di trattamento (R12 o D13), debbono essere sempre autorizzati, sia che si tratti di miscelazione in deroga che non in deroga. L operazione deve essere svolta nei limiti del progetto approvato e secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. Le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti sono così classificate: a) l'operazione di miscelazione deve essere individuata con R12 qualora la miscela di rifiuti ottenuta sia da destinare a recupero (allegato C alla Parte IV del d.lgs 152/06); b) l'operazione di miscelazione deve essere individuata con D13 qualora la miscela di rifiuti ottenuta sia da destinare a smaltimento (allegato B alla Parte IV del d.lgs 152/06). Ove non diversamente consentito, alle miscele ottenute dalle operazioni di cui sopra devono essere attribuiti codici CER della famiglia 19 (Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti ). Qualora tra i rifiuti da miscelare vi sia anche un solo rifiuto pericoloso il CER da attribuire alla miscela deve essere pericoloso. Deve essere tenuto un registro (All. 3) sul quale sono registrate le miscelazioni effettuate (R12 o D13), e la precedente operazione di carico (dallo stoccaggio D15 o dal ricondizionamento D13 per l operazione di miscelazione D13, dalla messa in riserva R13 per l operazione di miscelazione R12). Le miscele di rifiuti in uscita dall impianto devono essere destinati ad operazioni da R1 a R11, qualora provenienti da operazione R12, ovvero ad operazioni da D1 a D12, qualora provenienti da operazione D13. 4.1 Miscelazione non in deroga I soggetti che intendono effettuare operazioni di miscelazioni non in deroga di cui all art. 187 D. Lgs. 152/2006 dovranno richiedere opportuna autorizzazione allegando la seguente documentazione: 1. dettagliata relazione tecnica da redigere secondo il modello di cui all all. 1 contenente: a) una esaustiva illustrazione circa la convenienza ambientale dell operazione di miscelazione; b) le misure da adottare in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e di tutela della salute umana e dell ambiente;

c) le aree dedicate, le attrezzature, gli impianti e le modalità operative e la finalità del trattamento; d) la potenzialità dell impianto di miscelazione, espressa sia in t/g che in t/a; e) la provenienza dei rifiuti da miscelare; f) i CER, le caratteristiche di pericolosità (classe H) e lo stato fisico dei rifiuti da miscelare g) il CER da attribuire alla miscela ottenuta; h) il tipo di operazione cui sarà destinata la miscela; 2. scheda di miscelazione di cui all allegato 3) da compilare per ogni gruppo di rifiuti da miscelare. 4.2 Miscelazione in deroga In deroga al divieto generale di cui al comma 1 dell art. 187 D. Lgs 152/2006, la miscelazione può essere autorizzata a condizione che: a) sia effettivamente dimostrato, nella relazione tecnica presentata, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,e l impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull ambiente non risulti accresciuto; b) l operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un impresa che ha ottenuto un autorizzazione ai sensi degli art. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/06 ovvero una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); c) sia effettivamente dimostrato, nella relazione tecnica presentata, che l operazione di miscelazione è conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all art. 183, c.1, lettera nn) D.Lgs. 152/06; d) l operazione non può consistere né in una diluizione né in una miscelazione che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto e determini la declassificazione da rifiuto pericoloso a non pericoloso. Alla domanda di autorizzazione devono essere altresì allegati: 1. dettagliata relazione tecnica, da redigere secondo il modello di cui all all. 2, contenente: a) una esaustiva illustrazione circa la convenienza ambientale dell operazione di miscelazione, nonché circa il rispetto di quanto previsto alle lett. a) e c) del precedente capoverso; b) le aree dedicate, le attrezzature, gli impianti e le modalità operative; c) la potenzialità dell impianto di miscelazione, espressa sia in t/g che in t/a; d) i CER, le caratteristiche di pericolosità (classe H) e lo stato fisico dei rifiuti da miscelare e) il CER da attribuire alla miscela ottenuta; f) il tipo di operazione cui sarà destinata la miscela; 2. scheda di miscelazione di cui all allegato 4) da compilare per ogni gruppo di rifiuti da miscelare.

5 PRESCRIZIONI 5.1 Prescrizioni generali a) Le operazioni di miscelazione devono assicurare in via preferenziale il recupero di materia e/o di energia dai rifiuti; in subordine, ove non tecnicamente od economicamente fattibile, la miscelazione può essere effettuata al fine di garantire il corretto smaltimento dei rifiuti. b) La miscelazione non può pregiudicare la possibilità di recupero di rifiuti per i quali sono già esistenti e comprovati idonei metodi di trattamento. c) Non sono ammissibili miscele di rifiuti non finalizzate a garantire ed ottimizzare il trattamento finale o tra rifiuti molto eterogenei tra loro. d) Per la miscelazione di rifiuti che necessitano di particolari precauzioni con rifiuti di tipologia diversa sarà concessa di volta in volta, su apposita richiesta, specifica autorizzazione al trattamento. e) La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti aventi medesimo stato fisico (solido, liquido) ed analoghe caratteristiche chimico-fisiche. Eventuali deroghe possono essere concesse per motivate esigenze di gestione dei rifiuti ed esclusivamente in funzione del trattamento finale. f) Le miscele di rifiuti ottenute dall operazione devono garantire l efficacia e la sicurezza del trattamento finale. g) Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori. h) E vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, ovvero a reazioni esotermiche e di polimerizzazione. i) La miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti. j) Le operazioni di miscelazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, il quale deve esperire tutte le verifiche necessarie, anche di laboratorio, sulla natura, sulla compatibilità e sulle caratteristiche fisico chimiche dei rifiuti. L esito della verifica deve essere annotato nel registro di miscelazione. k) In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs. 36/03. l) La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui i rifiuti originari posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica; tale condizione dovrà essere accertata nella caratterizzazione di base di cui all art. 2 del D.M. 27/09/2010. m) Le miscele di rifiuti in uscita dall impianto devono essere conferite ad impianti autorizzati per il recupero/smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (in caso di operazione R12), ovvero ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/06 (in caso di operazione D13). n) E fatta salva ogni diversa disposizione contenuta in norme o regolamenti che disciplinano il trattamento di particolari tipologie di rifiuti. o) Su apposito registro di miscelazione (all. 3) devono essere annotate le tipologie (CER e, per i rifiuti pericolosi la caratteristica di pericolosità di cui all allegato I

alla Parte quarta del D.lgs.152/06 e s.m.i.) e le quantità dei rifiuti miscelati ed il CER attribuito alla miscela risultante. p) Per ogni operazione di miscelazione deve essere compilata la scheda di miscelazione (all. 4). q) Ogni miscela ottenuta deve essere annotata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui è stata collocata. 5.2 Prescrizioni integrative per la miscelazione in deroga. All interno delle singole autorizzazioni ed in relazione alla specificità delle miscelazioni da effettuare l Autorità Competente potrà richiedere ulteriori prescrizioni aggiuntive. 6 - COMPATIBILITÀ TRA CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ (CLASSI H) DIFFERENTI. Si fornisce a titolo esemplificativo e non esaustivo una tabella recante alcune casistiche di operazioni di miscelazione e le relative valutazioni in ordine al regime autorizzatorio (All. 5). All. 1 MISCELAZIONE NON IN DEROGA RELAZIONE TECNICA (da compilare per ogni gruppo di miscelazione) Motivazioni per le quali si chiede l approvazione: Descrizione dei locali e delle aree in cui si intende procedere alla miscelazione: Descrizione ed ubicazione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati: Miscelazione gruppo Cer Stato fisico Caratteristiche di pericolosità H 1 Codice CER della miscela ottenuta Caratteristiche di pericolosità H della miscela ottenuta Destinazione Esportazione art. 13 Reg. 1013/2006 Note 1 Le caratteristiche di pericolo vanno desunte come previsto all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Tipo di miscelazione da effettuare: Modalità di esecuzione della miscelazione: Descrizione degli eventuali materiali/sostanze aggiunte al gruppo di miscelazione e quantità: Finalità dell operazione: Elencare i vantaggi derivanti dalla miscelazione in materia di sicurezza ambientale (fattori di rischio: emissioni, odori, rumori, produzione di rifiuti, rischi di contaminazione dell ambiente circostante, di incidenti e di incendi anche nelle operazioni di operazioni, trasporto e stoccaggio): Specificare l influenza della miscelazione sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti: Strumenti impiegati per la protezione degli addetti alle operazioni di manipolazione, trasporto e stoccaggio dei rifiuti sottoposti a miscelazione: Quantità max. giornaliera del gruppo di miscelazione: Quantità max. annuale del gruppo di miscelazione:

Allegati: Data 1. Planimetria dei locali con indicazione dell area in cui si intende effettuare la miscelazione. 2. Schede tecniche dei macchinari da impiegare. Firma e timbro

MISCELAZIONE IN DEROGA All. 2 RELAZIONE TECNICA (da compilare per ogni gruppo di miscelazione) Motivazioni per le quali si chiede l approvazione: Descrizione dei locali e delle aree in cui si intende procedere alla miscelazione: Descrizione ed ubicazione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati: Miscelazione gruppo Cer Stato fisico Caratteristiche di pericolosità H 2 Codice CER della miscela ottenuta Caratteristiche di pericolosità H della miscela ottenuta Destinazione Esportazione art. 13 Reg. 1013/2006 Note Tipo di miscelazione da effettuare: Modalità di esecuzione della miscelazione: Descrizione degli eventuali materiali/sostanze aggiunte al gruppo di miscelazione e quantità: 2 Le caratteristiche di pericolo vanno desunte come previsto all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Finalità dell operazione: Elencare i vantaggi derivanti dalla miscelazione in materia di sicurezza ambientale (fattori di rischio: emissioni, odori, rumori, produzione di rifiuti, rischi di contaminazione dell ambiente circostante, di incidenti e di incendi anche nelle operazioni di operazioni, trasporto e stoccaggio): Specificare se l operazione di miscelazione in questione comporta il rispetto di quanto previsto alle lett. a) dell art. 187 D. Lgs 152/2006: Specificare se l operazione di miscelazione è conforme alle migliori tecniche disponibili, specificando, se del caso, quali tra queste è applicata per l attività di miscelazione in questione: Specificare l influenza della miscelazione sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti: Indicare gli strumenti impiegati per la protezione degli addetti alle operazioni di manipolazione, trasporto e stoccaggio dei rifiuti sottoposti a miscelazione: Quantità max. giornaliera del gruppo di miscelazione: Quantità max. annuale del gruppo di miscelazione: Allegati: 3. Planimetria dei locali con indicazione dell area in cui si intende effettuare la miscelazione. 4. Schede tecniche dei macchinari da impiegare.

Data Firma e timbro

REGISTRO DI MISCELAZIONE All. 3 N. progr. Mov. Reg. Carico 3 CER STATO FISICO Produttore Data Arrivo Peso Carico (ton) Clase di rischio "H" Reazioni/Note Analisi CER uscita Peso Scarico (ton) Area Stoccaggio Mov. Reg. Scarico 4 3 Dal numero di movimento del Registro di Carico è possibile risalire al formulario e agli altri dati previsti dalla norma. 4 Dal numero di movimento del Registro di Scarico è possibile risalire al formulario, al destinatario, alle operazioni di smaltimento/recupero alla scheda di miscelazione, alla data di uscita, all'eventuale analisi,. - La registrazione di scarico dovrà essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti per la compilazione del registro di Scarico (entro 7 giorni).

SCHEDA DI MISCELAZIONE All. 4 N. scheda Mov. Reg. Carico 5 Data Arrivo Produttore CER MISCELATI Caratteristiche di pericolosità H Peso Carico (ton) Analisi 6 Reazioni/Note 7 CER USCITA Peso Scarico (ton) Mov. Reg. Scarico 8 5 Dal numero di movimento nel Registro di Carico è possibile risalire al formulario e agli altri dati previsti dalla norma 6 Indicare se sono state effettuate analisi (SI / NO) 7 Indicare se sono state effettuate prove di miscelabilità e gli eventuali esiti. 8 Dal numero di movimento del Registro di Scarico è possibile risalire al formulario, al destinatario, alle operazioni di smaltimento/recupero alla scheda di miscelazione, alla data di uscita, all'eventuale analisi,. - La Registrazione di scarico dovrà essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti per la compilazione del registro di Scarico (entro 7 giorni).

COMPATIBILITÀ CARATTERISTICHE DI PERICOLO (CLASSI H) ALL.5 Caratteristiche di pericolosità della miscela Non in deroga (c.1, art.187) Deroga (art.187) autorizzabile ex. c.2 Deroga (art.187) non autorizzabile H1 + H1 Gruppo A: classi H1, H2, H9 e H12 H1, H2, H9, H12 + H1, H2, H9, H12 H1, Hx + H1, Hx H1 + H2 H1 + Hx H1, Hx + H1 H1, H2 + H1 H1, H2, H9 + H1, H9, H12 Gruppo B: classi H7, H10 e H11 H7 + H7 H7, H10, H11 + H7, H10, H11 H10, Hx + H10, Hx H10, Hx+ H10 H7 + H10 + H11 H10 +Hx Altri Classi H 9 H4 + H4 H4, H5, H14 + H4, H5, H14 H4 +H5 H4, H5, H8 9 Classe di pericolosità diversa da quelle ricomprese nei gruppi A o B.

+ H4, H5