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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI Soluzione Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. FASCICOLO INFORMATIVO Mod. NF48N - Ed. 07/2015 Pagina 1 di 6

NOTA INFORMATIVA PRODOTTO SOLUZIONE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 1. Informazioni generali LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, ha sede legale in Milano (MI) (Italia): 20161 Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 02 6402.1 Sito Internet: www.liguriassicurazioni.it, E-mail: assistenza.clienti@liguriassicurazioni.it Impresa autorizzata all esercizio dell attività assicurativa a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112). Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00009 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 046. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In base all ultimo bilancio approvato (esercizio 2014) il patrimonio netto dell Impresa è pari ad 70.404.298 con capitale sociale pari ad 36.800.000 i.v. e totale delle riserve patrimoniali pari ad 33.604.298. L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 141,73%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia www.liguriassicurazioni.it. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Nel testo che segue si intende per: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Beneficiari: gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di Morte. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Diaria: la somma assicurata per ogni giorno di Inabilità temporanea o di ricovero ospedaliero o di convalescenza o di gesso. Franchigia: la parte di danno (espressa in percentuale sulla somma assicurata ed in cifra assoluta) che in caso di sinistro rimane a carico dell Assicurato e per il quale la Società non riconosce l indennizzo. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Infortunio professionale: Infortunio verificatosi durante lo svolgimento da parte dell Assicurato delle proprie attività professionali dichiarate. Pagina 2 di 6

Infortunio extraprofessionale: Infortunio verificatosi nello svolgimento da parte dell Assicurato di attività che non abbiano carattere di professionalità. Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall attività effettivamente esercitata. Inabilità temporanea: la perdita temporanea, a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Istituto di cura: Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital (struttura sanitaria autorizzata, avente posti letto per degenza diurna, che eroga prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti), regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche e fisioterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani. IVASS o ISVAP: l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1 gennaio 2013 l IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all ISVAP. Malattia: ogni oggettiva alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente ad Infortunio. Polizza: il documento che prova l'assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Ricovero: permanenza in Istituto di cura con pernottamento o in day hospital. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Società: la Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.. Società di Assistenza: la struttura, convenzionata con la Società, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. * * * Rinnovo e Disdetta: Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. AVVERTENZA: in caso di stipula con tacita proroga la disdetta deve essere comunicata dal Contraente alla Società - o viceversa - con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 5.9 delle Norme Generali Infortuni. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: Infortuni. Offre all Assicurato in caso di Infortunio la corresponsione di un Indennizzo sulla base delle seguenti garanzie (in alternativa tra loro o cumulativamente, quando previsto) Morte, con pagamento della Somma Assicurata ai beneficiari designati in Polizza o, in loro mancanza, agli eredi Invalidità permanente, con pagamento dell Indennizzo a seconda della percentuale di Invalidità permanente accertata, di cui alla Tabella 1 delle Norme Generali Infortuni e secondo le modalità ed i criteri, comprese le eventuali franchigie, di cui all art. 3.3 delle Norme Generali Infortuni; Inabilità temporanea, con pagamento dell indennità giornaliera convenuta in caso di totale incapacità dell Assicurato di attendere alle sue occupazioni fino a un massimo di 300 giorni per Sinistro, con esclusione dei primi giorni di Inabilità, in conformità a quanto previsto al punto 3.4.2 delle Norme Generali Infortuni. Rimborso spese di cura, con pagamento - fra le altre voci di spesa - di onorari medici, rette di degenza, accertamenti diagnostici, terapie fisiche e acquisto / noleggio di protesi; Diaria giornaliera per ricovero per applicazione di gessatura/immobilizzazione, con pagamento della somma pattuita per ciascun giorno di ricovero fino a un massimo di 300 giorni per Infortunio e un massimo di 120 giorni per la gessatura. La diaria da ricovero non è cumulabile con quella da gessatura Per gli aspetti di maggiore dettaglio su tutte le prestazioni sopra elencate si rinvia a quanto previsto al capitolo 3 Prestazioni delle Norme Generali Infortuni. Pagina 3 di 6

Assistenza (acquistabile solo in abbinamento ad almeno una delle precedenti coperture). Garantisce all Assicurato infortunato a tutela della sua persona prestazioni di aiuto immediato (quali l invio di personale medico / infermieristico e di fisioterapisti, le consulenze specialistiche telefoniche, il trasferimento / rientro sanitario e varie altre) secondo quanto indicato al Capitolo 10 Servizi di Assistenza delle Norme Generali di Assistenza. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate contengono limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle garanzie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all interno delle Sezioni Infortuni e Assistenza e delle Norme Generali di Assicurazione. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate contengono limiti massimi di Indennizzo, nonché Franchigie (espresse in punti percentuali di Invalidità, in giorni o in cifra fissa) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo stesso. Esempio di Franchigia assoluta: Somma Assicurata pari a 100.000,00 ; Invalidità permanente accertata pari al 10%, Franchigia pari al 3%, Indennizzo = 7.000,00, ossia il 7% di 100.000,00. Esempio di Franchigia variabile a seconda della Somma Assicurata e del danno accertato: Somma Assicurata pari a Euro 200.000; Franchigia 3% fino a 160.000,00, Franchigia 5% fino a 250.000,00; Invalidità permanente accertata pari al 20%: Indennizzo = 33.200,00, cioè 160.000 x (20%-3%) + 40.000 x (20%-5%) Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto al paragrafo 3.4 delle Norme Generali Infortuni. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo o la nullità del contratto stesso. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 5.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme Generali Infortuni. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la cessazione del contratto stesso. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 5.3, 5.4 e 5.5 delle Norme Generali Infortuni. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio una variazione dell attività svolta dall Assicurato rispetto a quella dichiarata in polizza che comporti il passaggio di inquadramento dalla Classe A a quella B della tabella II Classificazione delle attività professionali allegata alle condizioni di assicurazione (come nel caso del cambiamento da imprenditore senza lavori manuali a imprenditore con lavori manuali ). 6. Premi La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Su richiesta del Contraente, il Premio può essere frazionato in rate semestrali: in tal caso, la Società si riserva di applicare un aumento del premio, comunque non superiore al 2,0% sul Premio annuo lordo. I Premi devono essere pagati presso l intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. AVVERTENZA: se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione rispetto a quello previsto per la durata annuale (1 comma art. 1899 Codice Civile, come modificato dall art. 21 Legge n 99/2009). Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto, l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. 7. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. 4.3 delle Norme Generali Infortuni. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (1 comma art. 1899 Codice Civile, come modificato dall art. 21 Legge n 99/2009). 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile (così come modificato dal Decreto Legge n. 134 del 28/8/2008 convertito in Legge n. 166 del 27/10/2008), i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello Pagina 4 di 6

relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. 9. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/2005 e dell art. 30 comma 2 del Regolamento ISVAP n 35/2010, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. 10. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda del Quadro di garanzia assicurato, nella misura di seguito elencata: Infortuni 2,5%; Assistenza 10,00%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il Sinistro si intende avvenuto al verificarsi dell Infortunio. Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società entro 3 giorni dall Infortunio o dal momento in cui ne ha avuto la possibilità. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al capitolo 4 Sinistri - Diritti e doveri delle Parti. Nel caso di attivazione della sola garanzia Inabilità temporanea e di mancato rispetto del suddetto termine si considera come giorno dell Infortunio quello della denuncia del Sinistro. AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Pronto Assistance Servizi s.c.r.l. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura si rinvia a quanto previsto agli articoli 4.1 Denuncia del Sinistro e obblighi relativi dell Assicurato, 8.3 Richieste di Assistenza - Prescrizione. 12. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: LIGURIA Società di Assicurazioni Spa - Ufficio Reclami Via Senigallia, 18/2 20161 MILANO (MI) Telefax: 02.6402.8105 E.Mail: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Oppure utilizzando l apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.liguriassicurazioni.it Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21-00187 Roma, telefono 06.42.133.1. I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, anche utilizzando l apposito modello reperibile sul sito internet dell IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.liguriassicurazioni.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet Pagina 5 di 6

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 13. Arbitrato AVVERTENZA: Per la risoluzione di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro e su causa, natura e conseguenze dell Infortunio le parti possono demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura definita all art. 4.4 Determinazione dell indennizzo - Perizia contrattuale delle Norme Generali Infortuni, ferma restando la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Dr. Giorgio Marchegiani Pagina 6 di 6