IL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI Laura Pozzi Consulente del lavoro 1
Fonti normative La disciplina attuale Jobs Act Art. 23, D.lgs. n. 23/2015 Art. 4 Statuto dei Lavoratori Legge 300/1970 Controlli a distanza Art. 171 Codice Privacy D.lgs. n. 196/2003 Altre fattispecie 2
Finalità della normativa Adeguamento della norma all evoluzione tecnologica Regolamentazione della consuetudine Riconoscimento della realtà 3
Finalità della normativa BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI DATORE DI LAVORO Libera iniziativa economica Potere direttivo e organizzativo Esatto adempimento della prestazione Salvaguardia del patrimonio aziendale Riservatezza LAVORATORE Dignità sul posto di lavoro Qualità della relazione professionale (sia tra datore e lavoratore che tra colleghi) 4
Fonti normative La disciplina previgente Art. 4 Statuto dei Lavoratori «È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.» 5
Fonti normative La disciplina previgente Art. 4 Statuto dei Lavoratori Divieto assoluto di usare gli strumenti per il controllo a distanza Controlli per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro Previo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa Inutilizzabilità delle informazioni o dei dati raccolti Violazioni sanzione penale 6
Fonti normative La disciplina attuale Art. 4 Statuto dei Lavoratori «Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. 7
Fonti normative La disciplina attuale Art. 4 Statuto dei Lavoratori In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.» 8
La disciplina attuale Art. 4 Statuto dei Lavoratori Comma 1 1. Eliminazione del divieto assoluto di controllo a distanza 2. Controllo a distanza ammesso in caso specifici: a) Esigenze organizzative e produttive esempio: manutentori b) Sicurezza del lavoro esempio: rischio rapine c) Tutela del patrimonio aziendale esempio: retail 3. Requisito essenziale: accordo sindacale o autorizzazione DTL 9
La disciplina attuale Art. 4 Statuto dei Lavoratori Comma 2 «La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze» 10
rendere la prestazione lavorativa la rilevazione delle presenze il controllo degli accessi La disciplina attuale Art. 4 Statuto dei Lavoratori Comma 2 Strumenti utilizzati dal lavoratore per - PC aziendale e relativi sw - Rete internet e intranet - E.mail - Autovettura aziendale - Cellulare / smartphone aziendale - G P S - Videosorveglianza 11
Art. 4 Statuto dei Lavoratori Comma 2 Strumenti assegnati al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa = strumenti fisici di lavoro e strumenti informatici Usati dal lavoratore per adempiere alla prestazione Modificati dal datore per realizzare i controlli NO applicazione art. 4 SI applicazione art. 4 Nessun accordo o autorizzazione da chiedere Solo in presenza di particolari esigenze Obbligo di accordo o autorizzazione 12
Strumenti utilizzati dal lavoratore modificati dal datore di lavoro USO LEGITTIMO Sono ammessi se sussistono oggettive esigenze Necessario l accordo sindacale o l autorizzazione della DTL Necessario fornire adeguata informativa ai dipendenti 13
Informativa ai dipendenti Art. 13 Art.171 Codice Privacy D.lgs. n. 196/2003 A tutti i dipendenti è dovuta un informativa scritta conforme all art. 13 del Codice Privacy Essa deve contenere l indicazione di: Titolare del trattamento Finalità della rilevazione o della registrazione Accesso senza costi per gli interessati L informativa deve essere corredata da apposita segnaletica 14
Video sorveglianza Il trattamento dei dati acquisiti con la video sorveglianza è consentito se: È fondato su presupposti di liceità e correttezza È fondato sul principio di finalità incolumità dei dipendenti tutela patrimonio aziendale, controlli difensivi È rispettato il principio di necessità riduzione al minimo dei dati utilizzati È rispettato il principio di proporzionalità dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 15
Provvedimenti disciplinari Il datore di lavoro che ha correttamente adempiuto agli obblighi di accordo sindacale o autorizzazione e di informativa può: utilizzare le informazioni raccolte per perseguire comportamenti disciplinarmente rilevanti o illeciti penali comminare sanzioni disciplinari: dall ammonizione scritta al licenziamento 16
Lo studio è a vostra disposizione 17