Allegato A CAPITOLATO INCENDIO IMMOBILI E INCENDIO CONTENUTO. Assicurato: persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall Assicurazione.

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Allegato A CAPITOLATO INCENDIO IMMOBILI E INCENDIO CONTENUTO Definizioni Assicurato: persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Attrezzatura ed Arredamento: Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione, impianti e strumenti di sollevamento, impianti di illuminazione pubblica se di proprietà ed esercizio del contraente, impianti sportivi ed impianti in genere, cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali, distributori automatici di qualsiasi prodotto, pese, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, attrezzature scolastiche in genere, registri, libri, manoscritti, archivi, cancelleria, campionari e quant altro di simile normalmente pertinente all attività svolte, comprese, se assicurato è il locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione. Si intendono inclusi i mezzi di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. Sono comprese apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego fisso ed ad impiego mobile, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: centro elaborazione dati, computers, stampanti, video terminali, impianti telefonici, impianti elettroacustici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti telefonici, di condizionamento, antifurto, antincendio, macchine per scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature d ufficio in genere, telecamere, gruppi di continuità, attrezzature per la ricerca, la didattica, per l analisi, e quant altro utilizzato per le attività tutte dell Università di Udine, nessuna esclusa. Autocombustione: combustione spontanea senza fiamma. Comunicazioni: per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni effettuate per lettera, lettera raccomandata, telex, fax, telegrammi ed ogni altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l avvenuta comunicazione. Contenuto: Attrezzatura ed arredamento, merci, oggetti d'arte, materiale speciale. Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione. Danni diretti: i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l assicurazione. Danni indiretti: Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato: l'intera costruzione di qualunque natura esso sia e qualunque destinazione esso abbia, completo o in corso di costruzione, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, tettoie, gallerie, garages, posti macchina, recinzioni, cortili, viali interni, spazi destinati all'uso comune, stenditoi, strade private e simili, serre, parchi, 1

alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti o di sua pertinenza e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Strutture tensiostatiche, pressostatiche e similari, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o altri materiali combustibili. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Franchigia: Parte del danno che rimane a carico dell'assicurato. Implosione: cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. Incendio: combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750 c., non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Materiale speciale: Tutto quanto utilizzato dall Università, nullo escluso, che non trovi riscontro nelle altre definizioni. A titolo esemplificativo e non limitativo si indica: - Materiale musicale e strumenti. - Materiale previsto e presente nei laboratori linguistici - Animali di qualsiasi tipo. - Attrezzatura e materiale utilizzato dai laboratori. - Attrezzatura e materiale utilizzato della cineteca. Merci: merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e produzione, semilavorati e finiti, scorte e materiale di consumo, imballaggi, supporti, scarti, ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplodenti. Oggetti d arte: Mobili ed arredi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri antichi, perle, pietre e metalli preziosi, cose aventi valore artistico o storico, reperti archeologici. Polizza/contratto: il documento che prova l Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, indennizza i danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza l'applicazione della regola proporzionale. Regola proporzionale: nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore di un bene, le somme assicurate od il valore complessivo per ciascuna categoria dei beni indicati in polizza devono corrispondere in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Qualora, dalle stime fatte al momento del sinistro, risulti una differenza tra la somma dei valori effettivi dei beni e la somma assicurata, o il valore complessivo dichiarato, l'indennizzo viene 2

in conseguenza proporzionalmente ridotto. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società/Compagnia: l impresa assicuratrice. Solaio: è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature. Tetto: L insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Valore a nuovo: Le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo o di riparazione delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso e qualità. 3

CONDIZIONI GENERALI 1) Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi degli artt. 1892-1893 -1894 c.c. Tuttavia l omissione, l incompletezza o l inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato, di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa non pregiudicano il diritto al completo indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente-Assicurato. La Società prende atto che l involontaria carenza ed imprecisione nell elencazione del numero dei sinistri e del loro ammontare, che hanno colpito il rischio di cui alla presente garanzia, non costituiscono aggravante al fine dell esatta individuazione del rischio stesso. 2) Altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. La Società entro 15 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, dandone avviso al Contraente. 3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio, ancorché il pagamento del premio possa intervenire entro 90 giorni da tale data. I premi devono essere pagati alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90 giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c. 4) Modifiche all'assicurazione. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 5) Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6) Recesso in caso di sinistro. In caso di rifiuto d indennizzo il Contraente può recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l imposta. 7) Periodo di assicurazione. Il presente contratto ha la durata di 5 anni dal 01.01.2009 e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. E facoltà del Contraente recedere dal contratto al termine di ogni annualità mediante preavviso da darsi con comunicazione 90 giorni prima della scadenza della rata di premio annuale. 4

8) Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se fossero stati anticipati dalla Società. 9) Foro competente. Le controversie relative all interpretazione e/o esecuzione del contratto sono di esclusiva competenza del Foro di Udine. 10) Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO LE ASSICURAZIONI INCENDIO 11) Rischio assicurato. La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti ed indiretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e/o in uso a terzi da: incendio, implosione, autocombustione; fulmine; esplosione e scoppio; caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, e loro parti e cose da essi trasportate; i guasti arrecati alle cose assicurate per ordine delle autorità, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; e quant'altro riportato o ampliato nelle condizioni tutte di polizza. 12) Esclusioni. Sono esclusi i danni: a- verificatisi in occasione di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. b- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c- causati con dolo dall'assicurato o del contraente d- causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni; e- di smarrimento o di furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f- dovuti ad occupazione abusiva; g- determinati da inquinamento e/o contaminazione; h- indiretti quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. 13) Assicurazione per conto di chi spetta. La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 5

14) Ispezione alle cose assicurate. La società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 15) Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C. b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 30 giorni da quando ne ha avuta conoscenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 2952 c.c. in relazione ai termini di prescrizione. c) nel caso di incendio fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere tenuta a disposizione della Società. d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso per la ripresa dell'attività. 16) Procedure per la valutazione del danno. L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati, uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed oneri a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La Società rimborserà anche i costi sostenuti dall'assicurato, per il lavoro svolto dai periti e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'assicurato sia tenuto a dare alla Società. Per questa garanzia la Società non pagherà più dell'ammontare del danno determinato dai periti. 17) Assicurazione parziale. Se dalle stime fatte, con le norme dell'articolo precedente, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. 18) Assicurazione presso diversi assicuratori. Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare comunicazione a ciascun assicuratore degli altri contratti stipulati. 6

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 19) Limite massimo dell'indennizzo. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. 20) Pagamento indennizzo Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società deve avvenire entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro e previa presentazione della relazione particolareggiata di cui al precedente art. 15 se richiesta dal Contraente/Assicurato. La Società può sospendere la decorrenza del predetto termine di pagamento per un periodo massimo di altri 60 giorni qualora necessitino approfondimenti e ulteriori valutazioni previa motivata comunicazione scritta in tal senso. I termini di cui sopra sono sospesi nel caso in cui sia fatta opposizione al pagamento da parte della Società e fino alla definizione di tale opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento dovrà comunque avvenire entro 90 giorni dall evento, fermo restando l impegno della Contraente a consegnare i certificati di chiusa inchiesta rilasciati dai tribunali e/o Autorità competenti non appena disponibili. 21) Mandato periti I periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione contrattuali; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. 22) Interpretazione del contratto. Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 7

CONDIZIONI PARTICOLARI Oggetto dell assicurazione Con la presente polizza si assicura l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare quale risulta dagli atti ufficiali dell Università: - di proprietà dell Università, in locazione, conduzione, comodato, custodia, deposito, ovvero in detenzione o in uso a qualsiasi altro titolo utilizzato direttamente o indirettamente dal Contraente/Assicurato; - di proprietà di terzi, ma in detenzione, in possesso, in gestione, in amministrazione condominiale, in affitto e/o leasing, in custodia, in uso a qualsiasi altro titolo utilizzato direttamente o indirettamente dal Contraente/Assicurato; - di proprietà e/o utilizzati dall'università e concessi in uso a qualunque titolo a terzi; I macchinari, attrezzature, arredamenti, merci, materiale speciale, oggetti d arte, si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi o altri mezzi. Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati ovunque nel mondo. GARANZIE 1) Esplosione e scoppi esterni. La società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e/o scoppi. 2) Caduta ascensori. La Società risponde per la caduta degli ascensori, montacarichi, e simili, compresi danneggiamenti agli impianti. 3) Urto di veicoli stradali. La Società risponde dei danni che l'urto di veicoli in transito su strade sia pubbliche che private, può cagionare alle cose assicurate anche quando non vi sia sviluppo di incendio. 4) Acqua condotta. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici di riscaldamento e tecnologici e relativi raccordi di collegamento anche esterni, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi. Risponde inoltre dei danni derivanti da occlusione di tubazioni o condutture, e di rotture accidentali di pluviali e di grondaie installati sia internamente che esternamente al fabbricato. La società non risponde: dei danni causati da umidità stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione. 5) Ricerca del guasto. La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e tecnologici, posti a servizio dei fabbricati, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nel terreno nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle sostenute per la ricerca e la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato e lo scavo del terreno limitatamente al tratto dal fabbricato all'erogatore. 8

6) Furto di fissi ed infissi. La Società risponde per il furto di infissi e fissi o guasti causati agli stessi dai ladri e con esclusione dei fissi e infissi posti all'interno dei locali, non di uso comune. 7) Fumo, gas e vapore. La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti al servizio dei fabbricati e/o dell attività descritta in polizza o per gli eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza. 8) Guasti arrecati da terzi, Assicurato, Autorità. A completamento dell'art. 11 delle C.G.A. e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'assicurato e/o Terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso. 9) Perdita pigioni. La Società risponde per i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato rimasto danneggiato a seguito di eventi garantiti, per il periodo necessario al suo ripristino. Rientrano in questa garanzia anche i locali utilizzati dal Contraente, in tal caso il risarcimento verrà calcolato sugli importi indicati nei contratti di locazione dell'università. Questa estensione di garanzia viene prestata per un massimo risarcimento per sinistro pari a 12 mesi. 10) Implosione. La Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante, in analogia con quanto previsto per lo "scoppio". 11) Autocombustione. La Società risponde dei danni materiali e diretti prodotti da autocombustione alle cose assicurate alle partite tutte. 12) Contiguità vicinanze pericolose. L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. 13) Colpa. La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere. 14) Buona fede. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come le mancate comunicazioni da parte del Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento, né riduzione dello stesso sempre che tali inesattezze od omissioni siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 15) Fenomeno elettrico. La Società risponde dei danni che si manifestassero a macchine ed impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato e del relativo contenuto per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni 9

elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto. Sono esclusi i danni da usura, quelli dovuti a difetti di manutenzione e quelli assicurati con la polizza elettronica. 16) Deroga alla proporzionale. A parziale deroga dell'art. 17 delle C.G.A. si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 17 delle C.G.A. rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale. In caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all art. 1907 c.c. lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale. 17) Differenziale storico/artistico/opere di abbellimento. Nella somma assicurata alla partita Fabbricati, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, e possono consistere nelle spese di ripristino e restauro oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società. La garanzia sarà prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 c.c. In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri per anno assicurativo, somma maggiore di 1.000.000,00= In caso di difforme valutazione circa l opportunità e l entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. 18) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro. La Società risponde delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso la più vicina discarica idonea a ricevere i residui del sinistro, compresi quelli classificati come pericolosi. Sono comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, e a tali scopi resesi necessarie. Il risarcimento delle spese si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza. 19) Cristalli. La Società assicura lastre di cristallo, specchi e lastre di vetro sia artistiche che non, collocati ed installati nei fabbricati assicurati, contro i danni materiali e diretti di rotture dovute a cause accidentali o da fatto di terzi sempre che alla data dell'entrata in vigore della polizza essi siano integri e senza difetti. La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto. 20) Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali diretti ed indiretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termine di polizza. 10

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività, industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito. Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali, si applica l'art. 1917 del c.c. 21) Trombe ed uragani. La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati e non), compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio. La Società non risponde: a) dei danni causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazioni di acqua marina; formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico; gelo e/o neve; cedimenti e o franamenti del terreno; ancorché verificatisi in seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria; b) dei danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, o grandine o attraverso rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione; c) dei danni subiti da: lastre in cemento/amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. 22) Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. La Società risponde: 1) dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatosi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2) degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendono parte a tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La Società non risponde dei danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare o di invasione; b) verificatisi in occasione di esplosioni, emanazione, di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero causati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia; c) determinati da dolo dell'assicurato; d) di furto, smarrimento, rapina saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; e) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate. Le spese di demolizione e di sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nel limite di quanto previsto. 11

23) Onda sonica. La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili. 24) Inondazioni, alluvioni, allagamenti. La Società risponde dei danni materiali e diretti- a parziale deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione - compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non risponde dei danni: a. causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento e smottamento del terreno, infiltrazione guasto rottura degli impianti automatici di estinzione; b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati. c. a enti mobili all'aperto d. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a quindici centimetri dal pavimento. 25) Acqua piovana. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono comunque esclusi dall assicurazione: - i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; 26) Intasamento gronde e pluviali. La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali anche causati da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. 27) Grandine. Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai: serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre di cemento e manufatti di materia plastica; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. 28) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: 1. Fabbricati: Valore a nuovo - La spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area; 2. Attrezzature, arredamento, materiale speciale: Primo rischio assoluto - Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; 3. Merci: Primo rischio assoluto - Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. 4. Oggetti d arte: Primo rischio assoluto - L indennizzo sarà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro. 12

29) Variazione dei beni assicurati premio e regolazione I beni oggetto della presente assicurazione, come pure il valore degli stessi, potranno variare a seguito di inclusioni ed esclusioni comunicate in forma scritta dal Contraente alla Società. Siffatte variazioni avranno effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Società della predetta comunicazione. Peraltro a parziale deroga, in caso di mancata, involontaria, o tardiva comunicazione di inclusione di beni, la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato relativamente ai fabbricati non segnalati con il limite massimo di risarcimento di 1.000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo. A seguito di tali variazioni il premio verrà regolato in aumento o in diminuzione, come stabilito nel Disciplinare di Gara e secondo le variazioni intervenute. La liquidazione dell'eventuale differenza avverrà entro il 90 giorno dalla fine di ciascun periodo assicurativo annuo in base alle variazioni intervenute nel corso dello stesso periodo. Il premio annuo spettante alla Società è determinato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara al premio annuo lordo posto a base di gara. Nel caso di variazioni dei beni assicurati si procederà come indicato sopra. 30) Inquinamento e contaminazione. A deroga di quanto previsto dall'art. 12 delle C.G.A. l'esclusione non si applica se tale scarico, dispersione fuoriuscita o fuga avviene in modo improvviso, imprevisto e non voluto, comunque accidentale. 31) Operazioni peritali. Si conviene fra le parti che la perizia verrà effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, inoltre le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività- anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabile dei reparti danneggiati. 32) Rimborso onorari periti. La Società rimborsa il Contraente dell importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell importo di cui all art. 39 B. Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o costruzione in seguito a sinistri nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che il Contraente sia tenuto a produrre. 33) Anticipi sugli indennizzi. Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro con danno di prevedibile ammontare superiore a 100.000,00= il Contraente avrà diritto di ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 70% (settantapercento) dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo che risulterebbe dovuto in base agli elementi acquisiti sino all'atto della richiesta e per il quale non vi siano contestazioni circa l'efficacia della garanzia, con il limite massimo dell'importo corrispondente al valore che gli enti danneggiati avevano al momento del sinistro. La corresponsione di detto acconto d'indennizzo avverrà dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data della denuncia del sinistro, e decorsi 30 giorni dalla data in cui la richiesta di acconto è stata avanzata alla Società, ferma restando la necessità dell'osservanza di tutte le condizioni di polizza e con l'impegno dell'assicurato di restituire immediatamente l'anticipo ottenuto, maggiorato degli interessi legali e delle eventuali spese, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento effettuato. 34) Rinuncia al diritto di surrogazione. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro. 13

35) Colaggio da impianti automatici di estinzione. Sono compresi i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni. La società non risponde: dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell impianto che dei locali protetti. La società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la riparazione sino alla concorrenza dell importo previsto alla clausola dell art. 5. 36) Gelo e ghiaccio. La società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell attività descritta in polizza. 37) Sovraccarico neve. La società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall evento di cui alla presente estensione di garanzia. La Società non risarcisce i danni causati: da valanga e slavine; ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; ai lucernai, vetrate e serramenti in genere, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto. 38) Mancato freddo. La Società risponde dei danni materiali diretti e indiretti subiti dal materiale custodito in banchi e armadi frigoriferi a causa di : a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo b) fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti: 1) ad incendio, fulmine, scoppio, e qualsiasi altro evento garantito nella presente polizza. 2) all accidentale verificarsi di guasti o rotture nell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza nonché nei sistemi di adduzione o produzione o distribuzione dell energia elettrica direttamente pertinenti all impianto stesso. La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non dal contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio. Nell ipotesi che il danno vada ad interessare materiale relativo a sperimentazione il cui costo non sia facilmente identificabile, la Società sarà tenuta a risarcire tale danno fino alla concorrenza di 25.000,00= con una franchigia fissa ed assoluta di 250,00= in deroga a quanto previsto dall art.39. 39) LIMITI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE Resta convenuto che ai fini delle seguenti garanzie l indennizzo sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi: 14

A) FRANCHIGIE E SCOPERTI Limitatamente alle garanzie di seguito riportate, si stabiliscono le seguenti franchigie/scoperti per ogni sinistro e per anno assicurativo: garanzia franchigia/scoperto Art. 1 Esplosioni e scoppi esterni 250,00= Art. 4 Acqua condotta 150,00= Art. 5 Ricerca del guasto 150,00= Art. 7 Fumo 150,00= Art. 15 Fenomeno elettrico 100,00= Art. 21 Trombe ed uragani 500,00= Art. 22 Eventi socio-politici 10% del danno con il massimo di 10.000,00= Art. 24 Inondazioni, alluvioni, allagamenti 5.000,00= Art. 25 Acqua Piovana 500,00= Art. 26 Intasamento gronde e pluviali 500,00 Art. 27 Grandine 500,00= Art. 30 Inquinamento e contaminazione 10% del danno con il minimo di 500,00 Art. 36 Gelo e ghiaccio 500,00= Art. 37 Sovraccarico neve 500,00= Art. 38 Mancato freddo 100,00= B) LIMITI RISARCIMENTO Limitatamente alle garanzie di seguito riportate, si stabiliscono i seguenti massimali per ogni sinistro e per anno assicurativo: garanzia Art. 5 Ricerca del guasto 25.000,00= Art. 6 Furto di fissi ed infissi 5.000,00= Art. 15 Fenomeno elettrico 100.000,00= Art. 18 Spese di demolizione e sgombero 500.000,00= Art. 19 Cristalli 20.000,00= Art. 20 Ricorso Terzi 5.000.000,00 Art. 21 Trombe ed uragani 80% del danno Art. 22 Eventi socio-politici 80% del danno Art. 24 Inondazioni, alluvioni, allagamenti 70% del danno Art. 25 Acqua piovana 15.000,00 Art. 26 Intasamento gronde e pluviali 15.000,00 Art. 27 Grandine 25.000,00= Art. 30 Inquinamento e contaminazione 100.000,00 Art. 32 Rimborso onorari periti 50.000,00= Art. 36 Gelo e ghiaccio 15.000,00= Art. 37 Sovraccarico neve 50% del danno Art. 38 Mancato freddo 50.000,00= massimale 15

40) Terremoto. Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dalla polizza si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Esclusione - La Società non risponde dei danni: a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; b) causati da eruzione vulcanica, da maremoto; c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; d) di furto, smarrimento rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Agli effetti della presente estensione di garanzia: le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro": il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a 25.000,00=, con limite di risarcimento per ubicazione del 50% delle somme assicurate per singola ubicazione, massimo risarcimento sinistro/anno 30.000.000,00= 41) Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Il Contraente potrà chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. VALORI DA ASSICURARE FABBRICATI di proprietà o in uso 137.757.950,00 FABBRICATI di proprietà o in uso soggetti alla ex L. 1089/39 61.659.171,00 CONTENUTO (a primo rischio assoluto) 20.000.000,00 RICORSO TERZI 5.000.000,00 16

POLIZZA INCENDIO IMMOBILI E INCENDIO CONTENUTO SITUAZIONE SINISTRI - NOTA INFORMATIVA Sinistri dal 01.01.2009 al 30.09.2013 Il complesso dei fabbricati dell'università di Udine è costituito con tipologie diverse riconducibili alla 1a e 2a classe della tariffa ANIA e con piccola percentuale di fabbricati comunque costruiti. M.U.R. (euro 60.038.115,00) M.P.L. (euro 9.296.224,00) Sinistri denunciati: n. 12 Sinistri liquidati: n. 12 Sinistri senza seguito: n. 0 Sinistri riservati: n. 0 Importo Risarcimenti totale: 92.446,34 (vedi dettaglio allegato) 17