L autorizzazione delle strutture sanitarie in Campania. L autorizzazione ad esercitare attività sanitarie è il primo snodo del sistema che nel nostro Paese consente: - di erogare prestazioni e servizi sanitari, - essere riconosciuti idonei ad erogarle in nome del SSN, - divenire effettivo fornitore dello stesso. I riferimenti normativi sono rappresentati dal D. Lgs. 502/92 e s.m.i., DPR 37/97, D.Lgs.229/99, DGRC n.3958 del 07.08.2001 e s.m.i. I livelli del sistema che ne risultano sono definiti dalla normativa come autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.(d.lgs.229/99 Arrt.8terquater-quinques) Il D. Lgs. 229/99 ha introdotto la clausola dell autorizzazione, un nulla osta regionale rilasciato sulla base di valutazioni di fabbisogno, che si aggiunge alle normali concessioni edilizie. In passato erano tenute alla autorizzazione formale solo le organizzazioni sanitarie private, le strutture pubbliche venivano considerate autorizzate de facto in quanto esistenti in ragione della necessità pubblica di acquisire/produrre prestazioni sanitarie. Il nuovo sistema vincola: - l autorizzazione al possesso di requisiti che diano garanzia di legalità e sicurezza, di risposta pertinente ai bisogni della collettività; - l accreditamento garantisce buona organizzazione e governo della qualità delle prestazioni; - gli accordi contrattuali danno garanzia del buon uso delle risorse e del monitoraggio continuo della qualità dei servizi erogati; - gli erogatori pubblici e privati sono assoggettati alle medesime regole del gioco.
IL DPR 37/97 definisce i requisiti minimi per l esercizio delle attività sanitarie e demanda alle Regioni la determinazione degli standard di qualità per l accreditamento, le modalità per l accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti, le procedure di autorizzazione. La DGRC n. 3958/01, modificata ed integrata dalla DGRC n.73001 del 31.12.2001., detta i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l autorizzazione e all esercizio delle attività sanitarie e/o socio sanitarie delle strutture pubbliche e private e definisce le procedure di autorizzazione A decorrere dalla data di pubblicazione della DGRC n.3958/01 i soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire strutture sanitarie e/o socio sanitarie devono presentare al in cui s intende realizzare la struttura, domanda di concessione edilizia e autorizzazione, in doppia copia e secondo i modelli allegati alla DGRC n.7301/01. Il, entro tre giorni, invia copia della documentazione all ASL competente. L ASL., per il tramite di apposita commissione, verifica la compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi e al possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici ed entro 20 giorni, le risultanze della verifica e la valutazione di conformità sono trasmesse alla Regione, Regionale alla Sanità - Settore Sanitaria La commissione Regionale valuta il parere di conformità espresso dall ASL e rende il parere definitivo al che, in caso di parere positivo, rilascia concessione edilizia e autorizzazione della struttura, copia del provvedimento autorizzativo deve essere trasmesso alla Giunta Regionale alla Sanità- Settore.
I soggetti autorizzati di nuove strutture sanitarie, ovvero all ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento, terminati i lavori e prima dell utilizzo delle medesime, devono produrre, sempre al in doppia copia e secondo il modello sub allegato C Aeser1, domanda di autorizzazione all esercizio, che invia entro tre giorni, l istanza al di della ASL competente. L accertamento di tutti i requisiti viene effettuato entro 40 giorni dalla medesima commissione locale che formula il relativo parere. Il, in caso di esito positivo, rilascia certificato di agibilità e l autorizzazione all esercizio dell attività. La nuova autorizzazione all esercizio delle strutture sanitarie e/o sociosanitarie già in attività alla data di pubblicazione della DGRC n.3958/01 è correlata al loro adattamento/adeguamento ai requisiti minimi sanciti dalle disposizioni Nazionali e Regionali. I tempi di adeguamento risultano, dalla data di pubblicazione della già citata D.R., di due anni per i requisiti organizzativi, tre anni per la dotazione tecnologica, cinque anni per quelli impiantistici e strutturali, progati con D.G.R.C. al 30.04.2007. L istanza formulata al per il tramite di specifico modello, All. D Mod. AEser2, determina l accertamento entro un anno dal ricevimento, da parte della commissione locale che verifica il possesso dei requisiti e rilascia parere per la nuova autorizzazione all esercizio, qualora, invece, si rilevi una parziale carenza la commissione formula le relative prescrizioni e definisce i tempi per l adeguamento. Alla scadenza dei termini il dispone nuovo accertamento con le medesime modalità e acquisito il parere, rilascia l autorizzazione all esercizio o il definitivo diniego. I soggetti autorizzati, con cadenza triennale, fanno pervenire al ove è ubicata la struttura dichiarazione sostitutiva concernente la persistenza dei requisiti, la stessa viene inviata al di dell ASL competente per eventuali controlli. Il presidente della CTM ASLAV2
Schema 1 di nuove strutture. P. 1 Congruità e Inoltro al n. 2 copie Entro 3gg la invia alla ASL competente Autorizza la realizzazione, ed invia copia alla Asl ed all Ass. alla Sanità. il rispetto dei requisiti minimi entro 20gg, dalla ricezione la compatibilità con il fabbisogno ai sensi del D.Lgs 229/99 Art.8 ter
Schema 2 all ampliameto-trasformazione-trasferimento. P. 1.2 Congruità e Inoltro al n. 2 copie.(in caso di cambio distretto una terza copia si invia al comune in cui si chiede il trasferimento, ulteriore copia in caso di cambio ASL, sempre alla Asl interessata) Entro 3gg la invia alla ASL competente Autorizza la realizzazione, ed invia copia alla Asl ed all Ass. alla Sanità. La Asl competente verifica il rispetto dei requisiti minimi entro 20gg, dalla ricezione la compatibilità con il fabbisogno ai sensi del D.Lgs 229/99 Art.8 ter
Schema 3 al trasferimento stesso Distretto Sanitario. P. 1.3 Congruità e Inoltro al n. 2 copie, dove è trasferita la struttura Entro 3gg la invia alla ASL competente Autorizza la realizzazione, ed invia copia alla Asl ed all Ass. alla Sanità. La Asl competente verifica il rispetto dei requisiti minimi entro 20gg, dalla ricezione
Schema 4 all esercizio per strutture di nuova realizzazione. P. 2.1 Congruità e Inoltro al n. 2 copie Entro 3gg la invia al Salute Pubblica all esercizio, ed invia copia alla Asl ed all Ass. alla Sanità. Il dipartimento verifica il rispetto dei requisiti minimi entro 40gg, dalla ricezione
Schema 5 per strutture già in esercizio. P. 2.2 Congruità e Entro 90gg dal pubblicazione del D.G.R. inoltro al richiesta in duplice copia Entro 3gg la invia al Salute Pubblica Rilascia nuova autorizzazione entro 30gg, ed invia copia alla Asl ed all Ass. alla Sanità. Il dipartimento verifica il rispetto dei requisiti minimi entro un anno dalla ricezione
Schema 6 periodica. P. 3 Congruità e Inoltro al ogni 3 anni dichiarazione di possesso di requisiti minimi Entro 3gg la invia al Salute Pubblica Il comune può, con l ausilio del dipartimento ispezionare in qualsiasi momento la struttura Il dipartimento dispone eventuale verifica
Schema 7 Anagrafe delle strutture sanitarie e socio/sanitarie. Art.4 Anagrafe strutture ASL Anagrafe strutture Regionale Asl competenti Predispone un anagrafe delle strutture sanitarie e socio/sanitarie operanti sul territorio Predispone un anagrafe delle strutture sanitarie e socio/sanitarie operanti sul territorio regionale