Breve sintesi delle disposizioni per l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in Italia



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A s s i s t e n z a a c i t t a d i n i s t r a n i e r i Normativa di riferimento Breve sintesi delle disposizioni per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia Vivere in Piemonte- guida ai servizi per i cittadini stranieri Stranieri S.T.P. in Asl to5 Breve sintesi delle disposizioni per l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in Italia Introduzione Il decreto Legislativo 25 luglio 1998, n 286 - Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - ha significativamente innovato le disposizioni relative all'accesso degli stranieri ai servizi sanitari sia per quanto riguarda coloro che si trovano in situazione di soggiorno regolare, sia per quanto riguarda coloro che sono presenti in territorio italiano anche se non in regola con le norme relative. Le disposizioni in materia sanitaria - di cui agli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs 286/98 - individuano tre distinte categorie di beneficiari gli iscritti obbligatoriamente al Servizio sanitario, gli iscritti volontariamente al SSN i non iscritti e/o non iscrivibili al SSN. Definizione di "straniero" Il Testo Unico qualifica come "straniero" qualsiasi cittadino proveniente da uno Stato non appartenente all'unione europea, allo Spazio economico europeo (SEE) ed alla Confederazione Elvetica. I cittadini degli Stati UE, dei Paesi SEE e della Confederazione Elvetica non rientrano - da un punto di vista strettamente giuridico - nella categoria degli "stranieri". Per tale motivo, le disposizioni del D.lgs 286/98 non sono applicabili nei loro confronti ". se non in quanto si tratti di norme più favorevoli". Distinzione tra "stranieri regolarmente soggiornanti", "stranieri regolarmente presenti" e "stranieri temporaneamente presenti" I cittadini stranieri di Paesi con i quali, per l'ingresso in Italia, è previsto il rilascio preventivo del visto di ingresso e quelli di Paesi per quali il visto non è richiesto hanno l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno al Questore della Provincia in cui dimorano entro otto (8) giorni lavorativi dal loro ingresso in territorio italiano. L'inosservanza di tale obbligo può comportare, in seguito a controlli degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, l' espulsione amministrativa dal nostro Paese. La titolarità di un visto di ingresso di qualunque tipo, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche italiane, non esime in nessun caso lo straniero dall'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno e non può mai sostituire quest'ultimo. Ai fini dell'assistenza sanitaria sono classificati "stranieri regolarmente soggiornanti" coloro che, adempiuto all' obbligo suddetto, effettuano l'iscrizione anagrafica di "residenza"; "stranieri regolarmente presenti" coloro che, in regola con le norme su richiamate, non eleggono la residenza anagrafica ed, infine, "stranieri temporaneamente presenti" o STP coloro che, pur non essendo in regola con le norme relative all'ingresso (omessa richiesta entro i termini su indicati) ed al soggiorno (sprovvisti del permesso), sono comunque presenti in Italia. Cittadini stranieri con diritto all' iscrizione obbligatoria al SSN Il diritto all'assistenza sanitaria insorge con il rilascio del permesso di soggiorno ed è strettamente correlato ad un "motivo" che autorizza e giustifica la permanenza, più o meno prolungata, dei cittadini stranieri sul territorio nazionale. In base al criterio anzidetto hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN: 1. gli stranieri muniti di permesso di soggiorno in corso di validità che dimostrino di svolgere un' attività lavorativa subordinata o autonoma, a prescindere dal tipo di "motivo" riportato sul permesso 2. gli stranieri muniti di permesso di soggiorno in corso di validità che dimostrino di essere iscritti nelle

lavorativa subordinata o autonoma, a prescindere dal tipo di "motivo" riportato sul permesso 2. gli stranieri muniti di permesso di soggiorno in corso di validità che dimostrino di essere iscritti nelle liste di collocamento (ora Centro territoriale per l'impiego) ; 3. gli stranieri che siano in possesso di permesso di soggiorno o che ne abbiano chiesto il rinnovo, purché rilasciato per uno dei seguenti "motivi": lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, richiesta asilo, attesa di adozione, attesa affidamento, acquisto della cittadinanza; 4. le cittadine straniere - ed il coniuge convivente - in stato di gravidanza e/o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, che abbiano chiesto il rilascio del permesso di soggiorno (non rinnovabile) per "cure mediche"; 5. gli stranieri minorenni affidati, titolari di permesso di soggiorno "per minore età". L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico purché in regola con le norme sull'ingresso ed il soggiorno. Ai figli minori di cittadini stranieri iscritti viene assicurata l'assistenza sanitaria fin dalla nascita (in particolare se avvenuta in Italia) attraverso un' iscrizione "condizionata" per sei mesi, rinnovabili fino a regolarizzazione sul permesso di uno dei genitori, garantendo loro, da subito, il medesimo trattamento spettante agli altri figli minori iscritti. Cittadini stranieri con diritto all'iscrizione volontaria Non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, anche se regolarmente soggiornanti e/o presenti gli studenti stranieri le persone alla pari il personale religioso ( non rientrante nei casi in cui spetta l'iscrizione obbligatoria) i titolari di permesso di soggiorno per "residenza elettiva" che non svolgano, in Italia, alcun tipo di attività lavorativa i lavoratori stranieri che non tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Sono in particolare esclusi i lavoratori individuati all'art. 27, comma 1, lettere a) i) q) del D.lgs 286/98 il personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, nonché i dipendenti stranieri delle Organizzazioni internazionali operanti in Italia (ONU, NATO, OIL, ecc.). gli atleti che svolgano attività sportiva agonistica Essi sono tenuti ad assicurarsi in proprio contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante la stipula di una polizza assicurativa con un Istituto assicurativo - italiano o straniero - valida in Italia, oppure mediante l'iscrizione volontaria al SSN, valida anche per i familiari a carico. Quest'ultima è una speciale e volontaria forma assicurativa che comporta il versamento, alla Regione di residenza, di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno precedente a quello di iscrizione ma il cui importo non può, comunque, essere inferiore a? 387,34, essere frazionato in ragione di anno ed avere decorrenza retroattiva (art. 34 comma 3 D. Lgs 286/98 e Circolare Ministero sanità n.5 del 24 marzo 2005) Per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio e per quelli titolari di permesso di soggiorno per "collocati alla pari" è previsto invece,il versamento di un contributo annuale forfetario che ammonta, rispettivamente, a? 155,97 (studenti) ed a? 228,27 (collocati alla pari). Questi contributi di importo ridotto non sono validi per i familiari a carico. Se si intende garantire a questi ultimi la copertura sanitaria il contributo deve essere versato per l'ammontare intero. Per poter richiedere l'iscrizione volontaria é necessario che la durata del permesso di soggiorno sia superiore a tre mesi. Derogano da tale limite gli studenti ed i "collocati alla pari" per i quali l'iscrizione è consentita anche con permessi di durata inferiore. L'iscrizione volontaria è riservata ai soli stranieri extracomunitari. L'eventuale applicazione a cittadini comunitari può avvenire solo a seguito di attenta valutazione del singolo caso. L'iscrizione si effettua presso i Distretti sanitari del territorio in cui il cittadino straniero ha la residenza legale o, in assenza di questa (prima volta), la effettiva dimora. Il luogo di "effettiva dimora" è quello indicato sul permesso di soggiorno. Per gli studenti e per i collocati alla pari che, per legge, non possono effettuare l'iscrizione anagrafica prima della decorrenza di un determinato periodo di tempo si fa sempre riferimento al domicilio indicato sul permesso di soggiorno.

Durata dell'iscrizione obbligatoria L'iscrizione obbligatoria é valida per la durata del permesso di soggiorno e non cessa nella fase di rinnovo dello stesso. Durante l'iter per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno l'iscrizione viene prorogata (con obbligo di esibizione della ricevuta di prenotazione rilasciata dalla Questura) per sei mesi, rinnovabili fino al termine del procedimento amministrativo di che trattasi (attualmente 7/11 mesi). Nello stesso tempo è garantito il diritto alla continuità delle cure con il medico già scelto, anche in deroga al massimale, ugualmente rinnovabile fino a buon fine. Nel caso in cui il permesso di soggiorno nuovo/scaduto non venga rilasciato/rinnovato (vuoi per carenza dei requisiti di legge, vuoi per omessa richiesta nei tempi previsti ecc. ), come pure in caso di revoca o annullamento dello stesso su disposizione della Questura e senza che possa essere comprovata eventuale opposizione contro tali provvedimenti (ricorso amministrativo), l'asl, in base ai dati trasmessi dal del CSI Piemonte e/o dalla Questura stessa, procederà alla cancellazione del titolare non più in regola dagli elenchi di iscrizione e di scelta ed al recupero delle quote corrisposte al MMG nel periodo intercorso tra la data di cancellazione e quella di scadenza originaria.. Tanto in ossequio all' art. 40, comma 6) dell' ACN 23 marzo 2006 che disciplina i rapporti tra SSN ed i Medici di Medicina generale. Durata dell'iscrizione volontaria L'iscrizione volontaria scade inderogabilmente al termine di ogni anno solare, indipendentemente da un' eventuale maggiore durata del permesso di soggiorno. Prestazioni ottenibili Al cittadino straniero iscritto al SSN sia obbligatoriamente che volontariamente spetta lo stesso trattamento riservato, per legge, al cittadino italiano per quanto riguarda la scelta del MMG e/o del PdLs e per la compartecipazione alla spesa. Vengono inoltre, assicurate, con stessa parità di condizioni l'assistenza riabilitativa, l'assistenza integrativa l'assistenza protesica il trasferimento per cure all'estero. Cittadini Stranieri senza diritto all' iscrizione al SSN Non è consentita l'iscrizione (neppure volontaria ) al SSN agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi turistici agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi (esclusi gli studenti ed i collocati alla pari) agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. Assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti Il legislatore ha regolato in modo differente la posizione di chi, sprovvisto di copertura assicurativa sanitaria, si trova temporaneamente ma legalmente in Italia da quella di chi, invece, vi è presente in condizione di irregolarità. Nel primo caso ha stabilito che nei presidi pubblici ed in quelli privati accreditati del Servizio Sanitario devono essere assicurate - a richiesta - sia le prestazioni ospedaliere urgenti (ambulatoriali, di ricovero, di day hospital) sia le prestazioni sanitarie di elezione (tutte le altre), per le quali devono, però, essere corrisposte le tariffe intere stabilite dallo Stato e /o dalla Regione; ciò per effetto dell'obbligo di assicurazione contro gli eventi di malattia di cui è detto più sopra. Nel secondo caso, il terzo comma dell'art. 35 D.Lgs 286/98 stabilisce, invece, che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, in condizione di irregolarità, sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio. Il D.Lgs 286/98 definisce "cure urgenti": le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona "cure essenziali": le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)

L'accertamento della urgenza, così come dell'essenzialità della prestazione, rientra nell'ambito della responsabilità professionale del "prestatore di cure". Inoltre, agli stranieri irregolari devono essere estesi i programmi di medicina preventiva, a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Nell'ambito delle prestazioni assicurate agli stranieri irregolari, sono garantiti la tutela sociale della gravidanza e della maternità. E' previsto lo stesso trattamento riservato alle cittadine italiane relativamente alla Legge 405/75 " Istituzione dei consultori familiari" ed alla Legge 194/78 " Norme per la tutela sociale della maternità e dell'interruzione volontaria della gravidanza" la tutela della salute del minore (in esecuzione della Legge le vaccinazioni, secondo la normativa vigente e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva promossi dalla Regione gli interventi di profilassi internazionale la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai Tutela della salute del minore: iscrizione di figli minori di stranieri non in regola Fermo restando il principio che il figlio minore di uno straniero segue la condizione giuridica del genitore, ai figli minori irregolari, cui la Convenzione di New York del 1979 - ratificata dall'italia - riconosce il diritto al godimento del miglior stato di salute possibile ed a beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione, l'asl8 consente l'iscrizione negli elenchi degli assistiti in carico alla PdLs per la durata di mesi sei, rinnovabili, dietro presentazione di certificazione sanitaria, rilasciata da una Struttura pubblica o dallo specialista Pediatra, attestante la necessità di una continuità dell'assistenza primaria. E' necessario un accesso preliminare agli Sportelli ISI per il rilascio del codice ISI che è l'unico a poter essere utilizzato come identificativo utente,considerato che ai genitori stranieri irregolari non può essere rilasciato il codice fiscale. Espletata tale formalità il/i genitore/i può rivolgersi agli Sportelli CUP l'iscrizione nell' elenco degli assistiti in carico al pediatra prescelto. Pagamento delle prestazioni L'articolo 35 ribadisce il principio secondo cui il SSN eroga prestazioni "gratuite" (salvo compartecipazione alla spesa) ai soli "iscritti" (italiani e stranieri) negli appositi elenchi tenuti dallo stesso. Tutti coloro che, per carenza dei requisiti di accesso, non godono della condizione di "iscritto SSN" hanno diritto ad ottenere, in tutte le strutture del sistema sanitario italiano, le cure di cui necessitano per le quali, però, dovranno corrispondere le rispettive tariffe piene (vale a dire senza tetto di 36,15?) fissate dalle Regioni e dalle Province autonome (Nomenclatore tariffario delle prestazioni). Centri Informazione Salute Immigrati Per quanto concerne l'assistenza sanitaria agli stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nell'ambito della Regione Piemonte, si evidenzia il contenuto della delibera regionale n. 56-10571 del 15 luglio 1996. Con tale atto, la Regione ha individuato nei Centri di Informazione Salute Immigrati (I.S.I.) le modalità organizzative più idonee ad assicurare il diritto alle cure agli STP ed ha attributo agli stessi funzioni di informazione, promozione, educazione sanitaria e formazione permanente ricezione delle dichiarazioni di identità e domicilio degli stranieri che fanno richiesta di assistenza (la dichiarazione ricevuta dall'i.s.i. è considerata condizione necessaria e sufficiente per la fruizione delle prestazioni) accertamento medico e redazione del documento di invio alla struttura sanitaria competente, con indicazione anche della eventuale esenzione dal pagamento per patologia o per reddito registrazione dei dati e redazione di statistiche. Stranieri S.T.P. in ASL TO5 L'acronimo STP sta per "stranieri temporaneamente presenti" in Italia ed individua i soggetti di cui all'art. 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed all'articolo 43 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. L'ASL 8 ha organizzato l'assistenza ai soggetti STP attivando, due Centri di informazione sanitaria denominati "PORTAMICA".

L'ASL 8 ha organizzato l'assistenza ai soggetti STP attivando, due Centri di informazione sanitaria denominati "PORTAMICA". Tali strutture, ad accesso diretto, hanno sede rispettivamente: Sede Orari Moncalieri, Via Vittime di Bologna, 20-2 Piano lunedì e giovedì 14,00-17,00 Chieri, Via San Giorgio, 17/b - 1 piano mercoledì 9,00-12,00 Alle stesse sono affiancati i seguenti ambulatori dedicati, cui l'utenza può accedere direttamente se già in possesso di codice STP. Spazio 0-6 anni c/o Consultorio Pediatrico Orari Moncalieri, Via Vittime di Bologna, 20 Per visite su appuntamento tel. 011/6824349 martedì 14,00-16,00 mercoledì 13,00-14,00 Spazio Donna/Consultorio familiare Orari Chieri, Via San Giorgio 17/b - 1 piano martedì 9,00-12,00 Le strutture ambulatoriali di PORTAMICA sono le sole abilitate a rilasciare, in ambito aziendale e previa verifica della situazione di irregolarità dello straniero, un modulo-tessera contenente il codice STP (es. STP0101081000xxx) che costituisce l'unico identificativo sanitario dell'utente utilizzato dai "prestatori di cure" in sede di erogazione e/o di registrazione delle cure corrisposte. Esso ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio aziendale. Lo stato di "indigenza" del soggetto viene accertato (nei limiti consentiti) ed attestato dal Centro ISI contestualmente all'assegnazione del codice regionale a sigla STP e consiste nella apposizione di una dichiarazione, anch'essa valevole sei mesi, evidenziata nello spazio "Note" del modulo - tessera suddetto. In assenza del codice STP e/o dell'attestazione di "indigenza", l'utente è tenuto al pagamento per intero delle prestazioni ricevute, determinato in base alle tariffe del Nomenclatore Tariffario delle prestazioni SSN vigente. Lo straniero STP riconosciuto indigente - in analogia con il cittadino italiano - è esonerato anche dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa per - l'assistenza sanitaria di primo livello (guardia medica, consultori, SERT ecc.) - le urgenze ( pronto soccorso, emergenza sanitaria 118 ecc.) - lo stato di gravidanza (limitatamente alle prestazioni di cui al D.M. vigente) - le patologie esenti Sono inoltre, esonerati dal pagamento del ticket i minori irregolari stranieri "indigenti" sotto i sei anni, gli stranieri irregolari "indigenti" ultra sessantacinquenni o quelli affetti da gravi stati invalidanti, attestati dalla Medicina Legale. Nel caso in cui l'utente STP si presenti alla visita o al ritiro del referto diagnostico senza aver effettuato il pagamento del ticket, ha comunque diritto alla prestazione che dovrà, pertanto, essergli erogata in modo completo, fermo restando l'obbligo, per il personale incaricato, di dare corso al procedimento interno per il recupero degli importi di compartecipazione alla spesa, non versati. I Centri ISI dell'asl8 promuovono l'esigibilità del diritto alle cure facilitando l'accesso alle varie strutture per gli aspetti preventivi, per quelli terapeutici ed anche per quelli burocratici, grazie anche alla presenza di mediatori culturali delle nazionalità maggiormente rappresentate sul territorio della ASL ed all'integrazione con le attività svolte dai Consorzi per i Servizi Sociali e lo " Sportello Stranieri" del Comune di Chieri. Nei giorni di apertura dei singoli Centri è assicurata la presenza di un medico che, svolgendo funzioni equivalenti a quelle del "Medico di base", - è abilitato alla prescrizione su ricettario regionale;

equivalenti a quelle del "Medico di base", - è abilitato alla prescrizione su ricettario regionale; - è titolare esclusivo del procedimento per l'esenzione dalla spesa in presenza di forme morbose croniche, malattie rare e/o stati invalidanti; - assicura l'erogazione di prestazioni integrative (su attestazione dei Centri medici di riferimento) e di quella di protesi ed ausili (su attestazione del Servizio di Medicina Legale), anche in collaborazione con Enti di volontariato. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero senza permesso di soggiorno non comporta alcuna segnalazione alla Polizia giudiziaria, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.