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Circolare Ministeriale n. 59 Roma, 1 agosto 2006 Prot. INT/ 5863 / 06-04 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali LORO SEDI e p.c. Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - ROMA Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma - TRENTO Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma - BOLZANO All Intendente Scolastico per le Scuole di lingua tedesca - BOLZANO All Intendente Scolastico per le Scuole delle località ladine - BOLZANO Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d Aosta - AOSTA All Assessore per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione della Regione Sicilia PALERMO Al Consigliere diplomatico del Ministro SEDE OGGETTO: mobilità studentesca internazionale in ingresso. Con la presente circolare si chiariscono alcune perplessità rappresentate in ordine all applicazione in ambito scolastico di quanto previsto dall art. 41 bis comma 2 lett.b del DPR 394/1999, introdotto dall art.41 del DPR 18 ottobre 2004 n. 334, che ha modificato ed integrato la precedente normativa in materia di immigrazione. Il succitato art. 44-bis regola il rilascio dei visti di ingresso in Italia per motivi di studio, borse di studio e ricerca e, in particolare, prevede che è consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dall apposito decreto del Ministro degli affari esteri, ai minori di età, comunque maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Questa fattispecie è stata già considerata nella precedente circolare di questo Ministero n.181 del 17 marzo 1997 prot.1108/36, che tratta, tra l altro, dell accoglienza nelle classi di singoli alunni provenienti dall estero nel caso in cui non sia finalizzata al conseguimento di un titolo di studio ed abbia durata non superiore ad un anno scolastico. In proposito si confermano le indicazioni ivi fornite, che si applicano anche ai casi in cui l inserimento temporaneo nelle classi ordinarie sia richiesto dai genitori o tutori in corrispondenza di un soggiorno in Italia coordinato da organizzazioni esterne alla scuola. Pertanto l approvazione del programma individuale richiesta dalla norma è da intendersi acquisita ove gli organi collegiali scolastici, ciascuno nell ambito delle proprie competenze, l abbiano motivatamente deliberata con riferimento sia agli aspetti generali che a quelli specifici connessi con la programmazione didattica del consiglio di classe della classe interessata. Appare superfluo rammentare che gli studenti stranieri accolti a tale titolo non vanno conteggiati al fine della determinazione degli organici. Per quanto concerne l assistenza sanitaria va tenuto presente che per i cittadini appartenenti ai Paesi dell Unione Europea è stata modificata la normativa esistente all epoca a seguito dell introduzione della Tessera europea di assicurazione malattia. In analogia a quanto stabilito con la CM 119 del 17 marzo 2000 le comunicazioni in merito non dovranno essere indirizzate a questo Ministero, ma dovranno essere inoltrate direttamente all Ufficio Scolastico Regionale competente per il territorio e al MAE - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione culturale - Ufficio VI. I Direttori Scolastici Regionali sono invitati a trasmettere la presente circolare alle istituzioni scolastiche del proprio territorio e ad esercitare negli ambiti di competenza il connesso, opportuno, monitoraggio. IL CAPO DIPARTIMENTO Pasquale Capo ERRATA CORRIGE: l art. 41 bis comma 2 lett. b del DPR 394/1999, così citato per mero errore materiale nel primo paragrafo della circolare in oggetto, è da intendersi come art. 44 bis comma 2 lett. b del DPR 394/1999.

CM n. 181 Prot. 1108/36-3 - Mobilità studentesca internazionale. PROT. N. 1108/36-3 Roma, 17 marzo 1997 I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni. Le esperienze di studio compiute all'estero da alunni italiani delle scuole secondarie di II grado, attraverso i soggiorni individuali, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relativamente ai piani e ai programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere e al sistema di valutazione seguito presso detta scuola straniera. Al termine del periodo di studi all'estero, che non può avere durata superiore ad un anno scolastico e che in ogni caso si deve concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e il risultato di un eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione di detto alunno. L'accoglienza, per un periodo non superiore ad un anno scolastico, da parte delle scuole secondarie superiori, di singoli alunni provenienti dall'estero che intendono realizzare soggiorni di studio in Italia, non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297. Al fine dell'inserimento nella scuola italiana quest'ultima acquisisce direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell'alunno interessato informazioni circa l'ordinamento della scuola straniera e il piano degli studi seguito dal medesimo. Al termine del soggiorno la scuola italiana rilascia un attestato di frequenza da cui risulti l'attività didattica compiuta e le conoscenze acquisite dall'alunno straniero. Tuttavia, poiché i giovani in questione sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti l'alunno straniero deve essere garantito, per il periodo di permanenza nella scuola italiana, da polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla U.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia. L'alunno, cittadino extracomunitario, deve essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura competente per territorio previa esibizione del visto consolare di ingresso in Italia per motivi di studio. L'alunno comunitario deve essere informato dell'obbligo di dichiarare presso la Questura competente, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, la propria presenza in Italia. All'atto della riammissione nella scuola dell'alunno italiano o al termine del soggiorno di studi dell'alunno straniero, la scuola italiana deve trasmettere, debitamente compilata rispettivamente la scheda A o B a questo Ministero Direzione Generale Scambi Culturali - Div. III per le opportune operazioni di monitoraggio. Gli Uffici in indirizzo sono invitati a dare la massima diffusione della presente circolare e a curarne la distribuzione alle scuole interessate unitamente a dette schede A e B che fanno parte integrante della presente circolare. IL MINISTRO

Ufficio IV MOBILITA STUDENTESCA INTERNAZIONALE SCHEDA A Scuola... Soggiorno di studio all estero alunni italiani Alunno/a età...riammesso/a alla classe... con/senza prova integrativa Classe frequentata all estero... Denominazione Scuola Estera frequentata... Tipologia... Insegnamento della lingua Italiana sì/no Indirizzo... Località...Nazione... Telefono...Fax... Periodo soggiorno dal...al... Soggiorno realizzato in base a programma con la scuola straniera/iniziativa individuale. Eventi osservazioni e valutazioni

Ufficio IV MOBILITA STUDENTESCA INTERNAZIONALE SCHEDA B Scuola... Soggiorno di studio in Italia alunni Stranieri Alunno/a età...amesso/a classe... Classe frequentata all estero... Denominazione Scuola Estera di provenienza... Tipologia... Lingua Italiana insegnata sì/no Indirizzo... Località...Nazione... Telefono...Fax... Periodo soggiorno dal...al... Soggiorno realizzato in base a programma con la scuola straniera/iniziativa individuale. Eventi osservazioni e valutazioni