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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONTECCHIO EMILIA Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia, in persona del dr. ALFREDO CARBOGNANI ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 368/13 R.G promossa da: Autocarrozzeria ADANI e MOTTI snc - attrice avv. Martinelli con studio in Reggio E. Largo Gerra n. 3 contro UBI ass.ni spa - convenuta Avv. Alberto Franchi del Foro di Varese e Avv. Valeria Petrucci con studio in Montecchio E. (RE) via Garibaldi n. 31 GHIDONI ANDREA convenuta contumace - Oggetto: risarcimento danni Decisa sulle conclusioni in atti da intendersi qui trascritte SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione la parte attrice ha citato in giudizio la parte convenuta per ottenere il ristoro dei danni subiti dall auto assicurata Toyota Corolla targata DL271WD assicurata UBI, coinvolta in un sinistro accaduto in Viano (RE) il 22.2.13-. In particolare il veicolo Mitsubishi L200 targato B430GV di ELLCI snc assicurato Cattolica tamponata l altra auto indicata. L attrice recuperava e riparava l auto e poi subentrava nel diritto risarcitorio attraverso una cessione del relativo credito. Costituendosi in giudizio la assicurazione convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva almeno per il danno da noleggio (fermo) e comunque in generale dell attrice, anche sotto il profilo processuale, non essendo l attrice titolare del risarcimento diretto di cui all art. 149 cda. Nel merito eccepiva poi la nullità della cessione di credito, per non essere l attrice autorizzata a tale attività. Contestava altresì la necessità dell intervenuto noleggio, peraltro offerto dall attrice come gratuito. Chiedeva infine ctu per aver già pagato euro 4.743,20 cioè un importo persino superiore al danno (4.592,55). 1

MOTIVI DELLA DECISIONE Nella presente causa sono in discussione vari temi, sui quali si provvede ad una trattazione sistematica, schematica e sintetica, pur riteniamo sufficientemente esauriente, nonostante molte opinioni di merito divergenti (autorevoli ma non vincolanti) di tanti altri giudici di pace. In generale la convenuta pone in discussione la validità ed opponibilità della intervenuta cessione di credito, sotto vari profili: a) il danno da noleggio non è citato nella cessione b) il credito per danni in generale non è cedibile c) il credito può essere ceduto solo ad una azienda idoneamente autorizzata a tale attività (simile al finanziamento) d) all attrice non compete l azione esperita ex c.d. risarcimento diretto, spettante solo ai danneggiati e non ad altri soggetti. Infine la convenuta contesta e) che il danno per il noleggio (fermo) sia dovuto, f) nonché l entità dello stesso, essendo sufficiente la somma versata. Partitamente allora, in autonoma linea di merito: sub a) la mancata citazione del danno da fermo (noleggio) non esclude lo stesso, dato che nella parola danno o danni è compreso ogni tipo di danno b) risulta possibile l azione da parte del cessionario del credito risarcitorio; nulla osta in tal senso e non si conviene per nulla con le, pur ampie e dotte, obiezioni svolte in proposito dalla convenuta e da altri giudici di merito; il fatto che il credito non sia ancora liquido e certo non osta alla cessione, ben potendo il cessionario ottenere al posto del cedente e nei confronti dello stesso ceduto la effettiva quantificazione e quindi poi esigibilità del credito, senza ostacoli; valga in proposito la giurisprudenza di legittimità citata dalla parte attrice, che sovrasta quella di merito citata dalla convenuta c) la cessione di un credito non è una attività di finanziamento e non è soggetta alle relative autorizzazioni e restrizioni d) ex art. 149 cda è esperibile il risarcimento diretto (contro l assicurazione del danneggiato) azione per questo giudice spettante (proprio quella e non altre) anche al cessionario del credito risarcitorio; la parola danneggiati non va presa in senso stretto, ed ammessa la cedibilità del credito risarcitorio, alla quale - ripetesi nulla osta, è ovvio che l azione corretta è quella dell art. 149 cit. 2

Sub e) si osserva quanto segue. C è da valutare il danno da fermo tecnico (nel caso noleggio) protestato dall attrice che ha richiesto a tal titolo 242,00 euro di fermo anzi di noleggio di veicolo sostitutivo per 5 giorni a 48,00 euro al giorno- In proposito se è vero che: in tema di risarcimento danni da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi) (Cass. 19.11.1999 n. 12820) è altrettanto vero che l orientamento più recente e più autorevole prevede che: in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (Cass. 13.07.04 n. 12908) e che in forma identica: in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (Cass. Civ. 14.12.2002 n. 17963). 3

Del resto, privato od azienda, mentre l auto è in riparazione, il danneggiato in qualche modo deve pur muoversi (con mezzi pubblici, con auto a nolo, con altre sue auto o con auto di terzi prestate od altro). Ed allora un danno, pur se di difficile se non diabolica comprovazione, comunque sussiste. E nel caso specifico, pur non trattandosi di imprenditore che come ma più di altri utilizza l auto per lavoro è plausibile e credibile e come tale in senso positivo deve essere almeno forfetariamente ed equitativamente valutato e ritenuto, che l attore (infortunato o meno, anzi peggio ancora nel primo caso se ha dovuto più che voluto comunque muoversi) abbia avuto la necessità di usare un auto, se non di noleggiare un auto sostitutiva. E tale voce di danno deve perciò essere liquidata se non in via particolare (per noleggio pieno) quanto meno e comunque in via equitativa con una cifra forfetaria. E conformemente a ciò è stato anche da altri giudici di merito ritenuto che: il danno da fermo tecnico, risarcibile anche in via equitativa qualora non sia fornita dal danneggiato una puntuale prova in merito, deve essere quantificato con riferimento al tempo indispensabile per le riparazioni dell'auto. Gdp Perugia, 6.07.2000 Rass. giur. umbra 2000, 792. Inoltre per un azienda o professionista, ma anche per un privato, può essere riconosciuto un importo per il fermo tecnico, che non sia però eccessivo, importo che va da 20-30 ma anche euro 50,00 per ogni giorno lavorativo occorso per le riparazioni. Nel caso specifico la richiesta di rimborso di un auto sostitutiva è talmente ridotta (per giorni e prezzo quotidiano) che può essere riconosciuta per intero. Nella fattispecie quindi il danno da fermo ammonta proprio ad euro 242,00, posto che il danno da fermo tecnico in sostanza spetta ad ogni soggetto, pur se non faccia un uso professionale dell auto, anche qualora non abbia dimostrato il danno specifico; in tal caso infatti per il danno liquidabile in via equitativa spetta una cifra corrispondente al costo del noleggio. Nel caso specifico, ripetesi, si tratta di danno generico che prescinde dalla sua rigorosa prova (della necessità del nolo) e quindi la pretesa dell attrice è adeguata nella sua entità e quindi del tutto fondata. 4

Del resto, ancora, se privati od aziende noleggiano auto sostitutive le Compagnie obiettano la non necessità della spesa (non si dimentichi di un soggetto privo d auto). Se viceversa il danneggiato non noleggia l auto sostitutiva le Compagnie eccepiscono la mancata prova del danno. E un circolo vizioso che si risolve con il principio sopra esposto che si ripete: il danno da fermo tecnico in sostanza spetta ad ogni soggetto, almeno in misura forfetaria ed equitativa, pur se non faccia un uso professionale dell auto ed a prescindere dalla concreta prova del danno. Nel caso di noleggio poi (lo si osserva per completezza) andrà invece valutata la necessità effettiva dello stesso e la congruità del periodo e del costo (a volte come non è nel caso invero eccessivi sul falso presupposto che tale danno vada comunque risarcito). In verità, ripetesi ancora, una somma forfetaria compete equitativamente anche ad un privato che non faccia uso professionale dell auto e comunque, pur nel caso di azienda o professionista, a prescindere dalla prova (altrimenti impossibile) del danno. Non osta a ciò la pubblicità della gratuità dell auto sostitutiva fatta dall attrice, siccome non rilevante in causa. Sub f) relativamente al quantum, come è già stato detto, la somma può essere riconosciuta in euro 242,00 oltre interessi legali dall esborso al saldo. Non spettano invece le richieste spese stragiudiziali, del resto assorbite da quelle giudiziali pur ridotte per il ridotto valore residuo della causa. Per quanto riguarda la maggior richiesta per spese legali stragiudiziali infatti la stessa deve essere respinta sia perché il nuovo Cod. Ass. (entro i noti limiti) ha escluso la risarcibilità in sede stragiudiziale delle spese legali. Inoltre in proposito il gdp ritiene che, a prescindere da ogni previsione del tariffario forense, e comunque non difformemente dallo stesso, le spese stragiudiziali (essendo fra l altro costituite principalmente se non esclusivamente dalla voce transazione, specie quando poi a torto o a ragione - si inizia il giudizio) spettino principalmente (salvo una raccomandata, poi rientrante nel giudiziale) e comunque solo e per la maggior quota nel caso di intervenuta transazione. Diversamente ogni questione deve essere vista e decisa in sede giudiziale, così come è avvenuto ed ora avviene nel caso in esame. 5

Non vengono quindi riconosciute le spese legali stragiudiziali perché conseguenti solo ad una transazione e del resto già comprese in quelle giudiziali. In proposito poi si osserva che le spese legali stragiudiziali non sono più dovute ex lege art. 9 DPR 254/06 (Regolamento Codice) se l offerta avviene nei termini Sono invece dovute se l offerta avviene dopo il termine però 1 a) l assistenza deve essersi resa necessaria od utile per la contestazione b) e la parte non avrebbe potuto difendersi da sola 2) in più a) spetta come detto il rimborso solo nel caso di avvenuta transazione mentre b) non spetta in caso di avvio della lite giudiziale perché in tal caso le spese legali divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass. n. 2775 del 2006). P.Q.M. Il Giudice di Pace di Montecchio Emilia, definitivamente decidendo nella causa 368/13 R.G. di cui in epigrafe promossa da Autocarrozzeria Adani e Motti snc nei confronti di Ghidoni Andrea e Ubi ass.ni spa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accerta e dichiara la responsabilità ex lege della convenuta e di Ghidoni Andrea nel sinistro, e per l effetto dichiara tenuta e condanna la stessa Ubi ass.ni spa in persona del legale rappresentante pro tempore, al netto dell acconto versato, al pagamento in favore della parte attrice della somma residua di Euro 242,00 oltre interessi legali dalla fattura (12.3.13) al saldo; condanna altresì la stessa parte convenuta alla rifusione delle spese processuali della parte attrice, spese che liquida in euro 260,00 di cui 200,00 per compensi ed Euro 60,00 per spese non imponibili, oltre cpa ed oltre successive occorrende. Montecchio E. 28.4.14 IL GIUDICE DI PACE Dr. Avv. A. Carbognani 6