APPROFONDIMENTO 2016 Lavoro Ai gentili clienti Loro sedi A cura del dipartimento Risorse Umane Francesca Mengotti e Marialuisa De Cia f.mengotti@stvtax.it m.decia@stvtax.it La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale. APPROFONDIMENTO MATERNITA E CONGEDI PARENTALI SETTORE COMMERCIO Con il presente approfondimento si intende fornire una panoramica delle previsioni del CCNL Commercio e Terziario nonché delle attuali norme di legge in materia di maternità e congedi parentali. La gravidanza e la nascita del bambino sono tutelate attraverso la previsione di periodi di astensione dal lavoro e di permessi (artt. 2, 14 e 39-41 del D.Lgs. 151/2001). Le assenze disciplinate dalla legge sono le seguenti. L astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (congedo di maternità); Il congedo di paternità; L astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale); I permessi per controlli prenatali della lavoratrice gestante; I riposi giornalieri (permessi per allattamento); I congedi per malattia del figlio. 1
Astensione obbligatoria La Legge individua un periodo durante il quale la lavoratrice ha l obbligo di astenersi dal lavoro e il datore di lavoro ha il divieto di adibirla ad attività lavorative (art. 16 D.Lgs. 151/2001). In via generale tale periodo è quello che intercorre tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Ferma restando la durata complessiva minima di 5 mesi (la maternità obbligatoria potrebbe avere una durata superiore in presenza di parto in data diversa e successiva da quella presunta), la lavoratrice può scegliere di posticipare l inizio dell astensione obbligatoria al mese precedente la data presunta del parto e usufruire dei residui quattro mesi successivamente al parto. La lavoratrice deve preventivamente presentare la domanda al datore di lavoro e all INPS a condizione che il medico specialista ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non nuoce alla salute della gestante e del nascituro. Trattamento economico L indennità corrisposta dall INPS è pari all 80% della retribuzione media giornaliera percepita il mese precedente comprensiva dei ratei delle mensilità supplementari (13^ e 14^ mensilità). Tale indennità viene integrata del datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per tutta la durata della maternità obbligatoria. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un indennità integrativa di quella a carico dell INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. La domanda Per ottenere l indennità di maternità la lavoratrice deve presentare domanda prima dell inizio del congedo di maternità, indicando la data presunta del parto. La domanda deve essere presentata alla sede INPS (www.inps.it) di competenza in base alla residenza della dipendente mediante procedura on line con il proprio pin personale o avvalendosi dell assistenza dei centri autorizzati (Caaf Patronati). Copia della domanda con il codice di protocollo, deve essere presentata al datore di lavoro. La lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15^ giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino (o autocertificazione) oppure il certificato di assistenza al parto. Tale documentazione va presentata anche all INPS entro 30 giorni dalla data del parto. 2
Congedo di paternità Il diritto all astensione obbligatoria si estende al padre lavoratore, che ne beneficia in alternativa alla madre, per tutta la durata spettante a quest ultima o per la parte residua che sarebbe spettata, soltanto nelle seguenti ipotesi: - morte o grave infermità della madre; - abbandono del bambino da parte della madre; - affidamento del bambino in via esclusiva. Con la Legge 92/2012 è stato introdotto l obbligo di astensione dal lavoro per una giornata per il padre lavoratore dipendente. Lo stesso potrà fruire fino a ulteriori due giorni di astensione nei primi cinque mesi di vita del bambino, in sostituzione della made. Astensione facoltativa Al termine del periodo di astensione obbligatoria, i genitori hanno la facoltà di assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo (art. 32, c. 1,2 e 4, D. Lgs. 151/2001). Il periodo di astensione facoltativa complessivo dei genitori non può eccedere il limite di 10 mesi (11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) per ogni figlio, nei primi 12 anni di vita (il D. Lgs. 14/2015 ha esteso il diritto anche agli anni successivi al 2015). Nell ambito del limite complessivo l astensione spetta: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo non superiore a 6 mesi; - al padre lavoratore, per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi; - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi. I periodi di astensione possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. Dal 2015, l astensione facoltativa può essere fruita anche su base oraria in base alle previsioni del contratto collettivo. Solo per il 2015, in attesa della regolamentazione contrattuale, i lavoratori possono optare per la fruizione giornaliera o oraria. Quest ultima è consentita in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero e non è cumulabile con permessi e riposti previsti dalle norme in materia di tutela della maternità (permessi per allattamento per esempio). Trattamento economico Durante l astensione l interessato ha diritto a percepire un indennità a carico dell INPS pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Il beneficio spetta: - fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito. Il rimanente periodo di spettanza dell astensione può essere utilizzato come congedo non retribuito. 3
- fino al compimento degli otto anni di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione non fruito, a condizione che il reddito individuale dell interessato sia inferiore a 2,5 volte l importo del trattamento minimo di pensione; Nessun compenso è previsto per i periodi di congedo usufruiti dal ottavo al dodicesimo anno di vita del bambino. La domanda La richiesta di fruizione dell astensione facoltativa dovrà essere presentata alla sede INPS (www.inps.it) di competenza in base alla residenza dei lavoratori richiedenti mediante procedura on line con il proprio pin personale o avvalendosi dell assistenza dei centri autorizzati (Caaf Patronati). Ai fini dell esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto. Permessi per visite mediche Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti (dal datore di lavoro) per l effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l orario di lavoro. Riposi giornalieri Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a periodi di riposo giornalieri (c.d. permessi per allattamento) retribuiti con la possibilità di uscire dall azienda. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. I permessi sono accordati con la stessa durata: - 2 ore (2 riposi di un ora ciascuno) quando l orario di lavoro giornaliero sia pari o superiore alla sei ore; - 1 ora (un solo riposo), se l orario giornaliero è inferiore a sei ore. Il diritto ai riposi è riconosciuto anche al padre lavoratore, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, nei seguenti casi: - qualora il figlio sia affidato a lui soltanto; - in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per scelta o perché appartenente a categoria non avente diritto (lavoratrice domestica o a domicilio) - qualora la madre non sia lavoratrice dipendente; - in caso di morte o di grave infermità della madre. Trattamento economico Le ore di riposo giornaliero vengono retribuite con la normale retribuzione oraria e l indennità rimane a carico dell INPS. 4
Malattia del bambino Entrambi i genitori, in alternativa tra loro, possono fruire di permessi non retribuiti per malattie di ciascun figlio. Essi possono assentarsi dal lavoro: - per tutta la durata della malattia del bambino fino al compimento dei 3 anni di vita; - nel limite di cinque giorni lavorativi all anno per ciascun genitore, per figli di età compresa tra i tre e gli otto anni. Conservazione del posto di lavoro La Legge accorda una particolare tutela del posto di lavoro legata alla maternità. Viene, infatti, garantito il diritto alla conservazione del posto durante l assenza dal lavoro per astensione obbligatoria e facoltativa, congedo di paternità, riposi giornalieri e permessi per malattia del bambino ed è previsto il divieto di licenziamento (pena la nullità dello stesso) salvo eccezioni previste dalla Legge. L arco temporale in cui opera il divieto di licenziamento varia a seconda dei soggetti interessati: - per la lavoratrice, dall inizio della gravidanza e sino al compimento di un anno di età del bambino. L inizio della gestazione si presume avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza; - per il padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino. Pagamento Il datore di lavoro anticipa mensilmente il trattamento economico a carico dell INPS e lo porta in compensazione con i contributi complessivamente dovuti nella denuncia mensile mod. DM 10. Sostituzione lavoratori assenti per congedi parentali Le aziende che occupano personale assente per congedi parentali, possono assumere in sostituzione dei lavoratori in questione, personale con contratto a tempo determinato della durata corrispondente all assenza. L assunzione a tempo determinato può avvenire anche con un anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di inizio del congedo e il rapporto cesserà automaticamente al rientro, ovvero alla eventuale data di cessazione del rapporto, del lavoratore sostituito. L inquadramento del lavoratore assunto a tempo determinato non deve necessariamente coincidere con quello in atto per il lavoratore sostituito. 5
E previsto uno sgravio contributivo del 50%, limitatamente alla quota a carico datore di lavoro, in caso di assunzione a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto per congedo parentale. Il beneficio si applica a favore delle aziende: - con meno di 20 dipendenti che assumono personale per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto per congedi parentali (congedo di maternità o di paternità e congedo per malattia del figlio). In tal caso l agevolazione si applica per tutta la durata dell assenza o comunque non oltre il compimento di un anno di età del figlio dl lavoratore o della lavoratrice in congedo. - in cui operano lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali) in astensione dal lavoro per maternità. E infatti possibile assumere lavoratori a termine in sostituzione di tali lavoratrici per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, entro il primo anno di vita del bambino. La concessione del beneficio contributivo prescinde dalla corrispondenza tra la qualifica del sostituto e quella in possesso del sostituito. Ad esempio, il beneficio è riconosciuto anche in caso di sostituzione di una apprendista in congedo con una persona qualificata, purché sia rispettata l equivalenza oraria delle prestazioni. La presente costituisce informazione di carattere generale. Per ogni approfondimento il settore risorse umane è a disposizione. Cordiali saluti. Ufficio Risorse Umane 6