Seminario Anigas Milano 22 marzo 2011 Rosanna Lanuzza

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Seminario Anigas Milano 22 marzo 2011 Rosanna Lanuzza

Dall avvio del mercato unico (1.1.1993), l applicazione delle accise è disciplinata sulla base di direttive comunitarie recepite negli ordinamenti degli Stati membri A livello nazionale, per le accise su oli minerali, alcoli e bevande alcoliche, si fa riferimento al testo unico delle accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504)

La direttiva 2003/96 CE ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 ha recepito nell ordinamento nazionale con decorrenza 1 giugno 2007 le disposizioni della direttiva 2003/96 modificando il testo unico delle accise

La direttiva 2008/118 CE ha ridisciplinato il sistema delle accise con riferimento al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa Il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 ha recepito nell ordinamento nazionale con decorrenza 1 aprile 2010 le disposizioni della direttiva 2008/118 modificando il testo unico delle accise

Settore gas : le principali novità del D.Lgs. 26/2007 (1) 1. E stata introdotta la categoria dei prodotti energetici in luogo degli oli minerali (art.21 del testo unico) tra i quali rientra ora il gas naturale. 2. E stato modificato il regime di accisa sul gas, con riferimento al fatto generatore ed all esigibilità dell imposta (art.26 del testo unico). 3. Sono stati adeguati alle disposizioni comunitarie i livelli di accisa (allegato I al testo unico), le ipotesi di esclusione da tassazione ed i regimi agevolativi. 4. E stato introdotto un nuovo sistema di tassazione del gas per usi civili.

Settore gas : le principali novità del D.Lgs. 26/2007 (2) PRIMA E sottoposto ad accisa il gas metano destinato all autotrazione ed alla combustione per usi civili ed industriali ORA E sottoposto ad accisa il gas naturale destinato all autotrazione ed alla combustione per usi civile ed industriale al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale per uso proprio

Settore gas : le principali novità del D.Lgs. 26/2007 (3) : i soggetti obbligati I soggetti operanti nel settore del gas sono fino al 1 giugno 2007: gli impianti di produzione e le rete di metanodotti gestiti in regime di deposito fiscale (codice accisa-licenza- cauzione registri-dichiarazione di consumo annuale); I soggetti obbligati al pagamento dell accisa: venditori; consumatori che si avvalgono della rete di gasdotti per il vettoriamento del prodotto proprio;a richiesta i titolari di raffinerie, petrolchimici ed impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (codice di accisacauzione-registri-dichiarazione di consumo)

Come è cambiato il regime impositivo del gas naturale (4): i soggetti obbligati con il decreto legislativo 26/2007 I soggetti passivi d imposta diventano i soggetti che: - procedono alla fatturazione al consumatore finale; - acquistano per uso proprio da paesi comun/terzi avvalendosi di reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento; - acquistano dapaesi comun/terzi gas in bombole o in altro recipiente; - estraggono per uso proprio gas in territorio nazionale; - società nazionali designate da venditori comunitari; - su richiesta i gestori di reti di gasdotti nazionali per il gas impiegato per il vettoriamento del prodotto; - esercenti impianti di distribuzione con apparecchiature di compressione per riempimento di carri bombolai.

Come è cambiato il regime impositivo del gas naturale (5): gli adempimenti dei soggetti obbligati Obbligo di denuncia all ufficio delle dogane territorialmente competente e di comunicazione di ogni variazione dati o cessazione dell attività Prestazione di cauzione pari ad un dodicesimo dell imposta annua determinata dall ufficio delle dogane sulla base dei dati dichiarati o in possesso dell ufficio; sono esonerati dall obbligo di cauzione le amministrazioni statali e gli enti pubblici; l Agenzia può esonerare dall obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità Obbligo di contabilizzazione in apposito registro di carico e scarico dei quantitativi di gas estratti, acquistati e ceduti

Come è cambiato il regime impositivo del gas naturale (6): gli adempimenti dei soggetti obbligati Versamento di rate mensili di acconto entro la fine di ciascun mese determinate sulla base di 1/12 dei consumi dell anno precedente e delle aliquote vigenti nell anno di versamento; di conguaglio entro la fine del mese di marzo dell anno successivo. Presentazione della dichiarazione di consumo annuale con modalità di invio esclusivamente telematiche (dal 2008) entro il 31 marzo dell anno d imposta successivo: possibilità di rettifica su istanza di parte prima dell accertamento. Presentazione di copia della dichiarazione annuale anche a regione beneficiaria dei pagamenti dell addizionale regionale e dell imposta sostitutiva (usi esenti)

Come è cambiato il regime impositivo del gas naturale (7): gli adempimenti degli uffici delle dogane Ricevuta la denuncia, l ufficio delle dogane territorialmente competente in base alla sede legale o amministrativa identifica i soggetti con codice ditta (codice di 13 caratteri) e rilascia entro 60 gg: Autorizzazione: il provvedimento è valido sul territorio nazionale

Come è cambiato il regime impositivo del gas naturale (8): gli adempimenti dei soggetti che effettuano il vettoriamento gli impianti di estrazione, di stoccaggio, di rigassificazione, i terminali costieri, gli impianti di compressione, le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzione locale, non sono più depositi fiscali: i soggetti che trasportano il gas sono però tenuti a comunicare all ufficio delle dogane competente l avvio dell attività, a presentare una dichiarazione annuale con i dati riepilogativi del gas trasportato rilevato dalle stazioni di misura e a rendere disponibili i dati dei soggetti cui il prodotto è stato consegnato.

La dichiarazione di consumo La dichiarazione di consumo unica nazionale, con prospetti per singole province: ritardo nella presentazione: la sanzione è unica ed è comminata dall ufficio che harilasciato il codice; omissione nella presentazione: la natura della dichiarazione è diversa se presentata da soggetto obbligato o da soggetto che effettua il vettoriamento

Gli oneri fiscali sul gas naturale (1) E sottoposto ad accisa il gas destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento: - per usi civili - per usi industriali Oltre all accisa, si applicano le addizionali regionali o le imposte sostitutive dell a.r. sulle utenze esenti (solo nelle regioni a statuto ordinario che leapplicano) Si applica l IVA sulle componenti del prezzo di cessione comprese accisa ed addizionale/imposta regionale

Gli oneri fiscali sul gas naturale(2): la tassazione sugli usi industriali La tassazione del gas per combustione in usi industriali (art.26, commi 3 e 4) si effettua con l applicazione dell aliquota pari a 0,012498 euro/mc E prevista l applicazione di aliquota ridotta per la produzione di e.e.(punto 11 della tabella A allegata al t.u.a.) ed ulteriormente ridotta per l autoproduzione E prevista l applicazione di aliquota ridotta del 40% per gli utilizzatori industriali termoelettrici esclusiper consumi annuali superiori a 1.200.000 mc.

Gli oneri fiscali sul gas naturale (3): la tassazione sugli usi civili La tassazione del gas per combustione in usi civili con accisa è basata su aliquote differenziate per fasce annuali di consumo e territoriali (mezzogiorno /centro nord). L IVA si applica nella misura del 10% fino a 480mc annui, del 20% per consumi superiori E prevista l esenzione per gli usi di cui all art.17 del t.u.a: forniti nel quadro delle relazioni diplomatiche, a organizzazioni internazionali, nel quadro di accordi internazionali, a Forze Armate NATO

Gli oneri fiscali sul gas naturale (4): gli usi agevolati della tabella A allegata al testo unico; le ipotesi di utilizz0 fuori campo di applicazione dell accisa: a. usi combinati (l utilizzo sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi da quelli tassati, come la riduzione chimica ed i processi elettrolitici e metallurgici) b. processi mineralogici, riduzione chimica, processi elettrolitici e metallurgici c. miscele gassose di origine biologica destinate ad usi propri di chi leproduce

I versamenti ed i rimborsi nel settore del gas art. 26 del testo unico: l imposta è assolta con il sistema dei versamenti mensili in acconto mensili (eventuale saldo). art. 14 del testo unico : il rimborso dell imposta non dovuta deve essere richiesto a pena di decadenza entro due anni dalla data del pagamento ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto al rimborso; per il credito emergente da dichiarazione il termine decorre dalla data della dichiarazione.

Grazie per l attenzione. Rosanna Lanuzza Agenzia delle Dogane Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Ufficio Regimi Doganali e Fiscali Tel.: 06 5024 6045 fax: 06 5024 5222 e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it