REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER SCOPI SOCIALI, SPORTIVI,CULTURALI E RICREATIVI CAPO I - GENERALITA Art. 1 - OGGETTO Il presente Regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e secondo i principi dettati dalle norme statutarie, reca la disciplina per la concessione in uso di beni mobili ed immobili ascritti al patrimonio disponibile ed indisponibile dell Ente, per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative ed attività culturali, sociali, sportive e ricreative. L effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione, che devono essere adeguatamente motivati. Ai sensi del presente Regolamento è definita temporanea la concessione in uso per una singola manifestazione o iniziativa; è definita, invece, continuativa la concessione in uso per lo svolgimento di tutte le attività proprie del concessionario. CAPO II - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI BENI I locali e le attrezzature scolastiche, comprese le palestre, i cortili e gli altri spazi comunque di pertinenza della scuola, possono essere concessi in uso temporaneo, ai sensi del 2 comma dell'articolo 12 della Legge 517/1977, per tutte le attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. Tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprietà comunale, con esclusione di quelli destinati a servizi pubblici assicurati direttamente dal Comune, possono essere concessi in uso temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni di promozione culturale, turistica e sportiva, nonché per corsi d'istruzione, seminari, congressi, mostre, concerti e spettacoli teatrali. I beni mobili ed immobili che possono essere utilizzati per le finalità di cui al precedente comma, sono individuati dal Consiglio Comunale. Art. 3 - DESTINATARI Possono richiedere la concessione in uso temporaneo di cui al precedente articolo 2, con le modalità previste dagli articoli seguenti, le Associazioni, i Comitati,
le Fondazioni regolati dagli artt.14 e segg. del Codice Civile, che esplichino attività di carattere sociale, culturale, assistenziale, sportiva, ricreativa, di tutela ambientale e di volontariato regolarmente iscritte negli Albi comunali, nonchè i gruppi non iscritti agli Albi che svolgono attività meritevole di tutela sulla base del parere espresso dal Responsabile del procedimento. In caso di concomitanza di svolgimento sarà data priorità ai soggetti iscritti negli appositi Albi Comunali. Possono richiedere le predette concessioni anche i centri parrocchiali operanti sul territorio comunale, sindacati, partiti e movimenti politici, ancorchè non costituiti nelle forme previste dal citato art.14. Art. 4 - DIVIETI Non è consentita la concessione in uso a singole persone o gruppi spontanei. Non è, comunque, consentita, in relazione al precedente articolo 2, 1 comma, alcuna attività che pregiudichi il pieno espletamento dei compiti istituzionali della scuola o delle altre iniziative culturali, ricreative e parascolastiche destinate agli utenti della scuola. Non possono, in nessun caso, essere concessi in uso locali ed attrezzature di proprietà comunale, per attività che possono arrecare danno alle stesse, nonchè per attività di propaganda commerciale o attività a scopo di lucro. Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le richieste di concessione in uso temporaneo dei locali e delle attrezzature scolastiche, nonchè delle altre strutture e locali di proprietà comunale, per lo svolgimento di manifestazioni culturali e sociali e di attività sportive e ricreative, devono essere inviate ed indirizzate al Sindaco del Comune di Mola di Bari, con congruo anticipo rispetto alle necessità e comunque almeno sette giorni prima, specificando tutti gli elementi atti ad individuare chiaramente l'oggetto dell'attività da svolgere, lo scopo dell'iniziativa, in rapporto, eventualmente, ai fini statutari dell'associazione, indicando la sede del richiedente, la data e l'orario dell'uso, le attrezzature richieste in uso, le generalità, la qualifica e il domicilio dei responsabili dell' associazione. Art. 6 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE La concessione in uso temporaneo di locali e strutture comunali è disposta, di volta in volta, dal Sindaco o dall Assessore delegato.
La concessione in uso temporaneo dei locali e delle attrezzature scolastiche, è disposta, di volta in volta, dal Sindaco o dall'assessore delegato, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Circolo o di Istituto. La concessione non potrà essere, comunque, rilasciata prima di trenta giorni dalla data della manifestazione. CAPO III - CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO Art. 7 - INDIVIDUAZIONE DEI BENI I locali e le attrezzature scolastiche, comprese le palestre, i cortili e gli altri spazi comunque di pertinenza della scuola, possono essere concessi in uso continuativo, ai sensi del 2 comma dell'articolo 12 della Legge 517/1977, per tutte le attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. Tutte le altre strutture di proprietà comunale, con esclusione di quelle destinate a servizi pubblici assicurati direttamente dal Comune, possono essere concesse in uso continuativo per le attività proprie del concessionario in relazione al raggiungimento degli scopi sociali previsti in Statuto. I beni mobili ed immobili che possono essere utilizzati per le finalità di cui al precedente comma, sono individuati dal Consiglio Comunale. Art. 8 - DESTINATARI Possono richiedere la concessione in uso continuativo di cui al precedente art. 7, con le modalità previste dagli articoli seguenti, le associazione, i comitati, le fondazioni, disciplinate dagli artt. 14 e segg. del codice civile, che esplichino attività di carattere sociale, culturale, assistenziale, sportiva, ricreativa, di tutela ambientale e di volontariato, regolarmente iscritte negli Albi Comunali da almeno sei mesi. Art. 9 - ESCLUSIONI E esclusa la concessione in uso continuativo di locali ed immobili comunali per attività di partiti, sindacati e movimenti politici e centri parrocchiali. Non è consentita la concessione in uso a singole persone o gruppi spontanei. Non è, comunque, consentita, in relazione al precedente articolo 2, 1 comma, alcuna attività che pregiudichi il pieno espletamento dei compiti istituzionali della scuola o delle altre iniziative culturali, ricreative e parascolastiche destinate agli utenti della scuola.
In nessun caso, saranno concessi in uso locali ed attrezzature di proprietà comunale, per attività che possono arrecare danno alle stesse, nonchè per attività di propaganda commerciale o attività a scopo di lucro. E' fatto inoltre divieto agli enti ed associazioni beneficiari di concessione in uso continuativo di richiedere comunque, in relazione all'attività svolta nelle strutture di proprietà comunale di cui all art. 7, comma 1, prestazioni in denaro, anche solo a titolo di rimborso spese. Art. 10 CRITERI PER LA CONCESSIONE E PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE. PRIORITA Per la concessione in uso continuativo di immobili, strutture e locali di proprietà comunale e per la determinazione del relativo canone, si terrà conto del seguente ordine di priorità e dei seguenti criteri: a) perseguimento di fini in favore di categorie sociali deboli e/o aventi rilevanza nazionale; b) perseguimento di attività pubblica e/o sociale e/o polifunzionale integrata con le esigenze del territorio comunale, senza scopi di lucro. A parità di requisiti individuati ai punti a) e b), sarà data la precedenza ai soggetti che assumono i lavori di ristrutturazione e restauro a proprie cure e spese. L ordine sopra riportato vale anche come criterio di ulteriore priorità nel caso di pluralità di richieste concernenti le medesime strutture. Art. 11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le richieste di concessione in uso continuativo dei locali e delle attrezzature scolastiche, nonché delle altre strutture e locali di proprietà comunale, per lo svolgimento di attività e manifestazioni culturali e sociali e di attività sportive e ricreative, devono essere inviate ed indirizzate al sindaco del Comune di Mola di Bari, entro la data prevista per l iscrizione al relativo Albo, specificando tutti gli elementi atti ad individuare chiaramente l oggetto dell attività da svolgere, in relazione ai fini statutari dell associazione, indicando la sede del richiedente, le attrezzature richieste in uso, le generalità, la qualifica ed il domicilio del responsabile dell associazione. Alla richiesta di concessione dovranno essere altresì, allegati, in carta semplice: copia dell Atto Costitutivo e dello Statuto, relazione riepilogativa dell attività svolta, copia dell ultimo Bilancio approvato dai competenti organi sociali. Art. 12 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE La concessione in uso continuativo di locali, strutture ed immobili comunali per lo svolgimento delle attività proprie del concessionario è disposta con atto deliberativo della Giunta Comunale ed è disciplinata da apposito atto di Convenzione.
La concessione di locali ed attrezzature scolastiche dovrà essere obbligatoriamente munita di parere favorevole del Consiglio di Circolo o di Istituto. CAPO IV - OBBLIGHI E RESPONSABILITA ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il beneficiario di concessione in uso temporaneo si obbliga: - ad assicurare l uso diligente dei beni oggetto della concessione; - a tenere sollevati ed indenni il Comune e le eventuali Autorità scolastiche interessate, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all attività svolta nell ambito delle strutture oggetto di concessione; - a pagare il canone di concessione determinato dall Amministrazione. Il beneficiario di concessione in continuativo, oltre ad assumere gli impegni di cui al precedente comma, si obbliga: - a mantenere nelle casse comunali un deposito cauzionale a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi assunti; - a stipulare apposita polizza di assicurazione ai sensi del successivo articolo 16. Resta a carico del concessionario la diretta responsabilità circa lo svolgimento delle attività. Art. 14 - ONERI DEL CONCESSIONARIO Gli enti, le associazioni, ecc. che utilizzano i locali e le attrezzature scolastiche, nonchè tutte le altre strutture di proprietà comunale, assumono a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e per la custodia e quelle comunque connesse all'uso degli stessi e delle attrezzature; le pulizie dei locali scolastici dovranno essere assicurate tutti i giorni in cui gli stessi sono utilizzati. Sono a carico del concessionario, nel caso di uso continuativo, tutte le spese di funzionamento dei beni oggetto della concessione, in particolare quelle relative ai consumi di elettricità, gas, acqua e quant altro necessario per l esercizio delle strutture. Sono, altresì, a carico del concessionario gli oneri relativi alla custodia e alla ordinaria manutenzione dei locali e delle aree di pertinenza degli immobili concessi. Art. 15 - ONERI DEL COMUNE CONCEDENTE Restano a carico del Comune concedente tutti gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili oggetto di concessione.
Art. 16 - RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO Il concessionario si assume pienamente e incondizionatamente ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per i danni che possono derivare a persone e cose dall'uso dei locali e delle attrezzature, siano essi imputabili ai concessionari stessi che a terzi, esonerando il Comune ed eventualmente le autorità scolastiche da ogni responsabilità. A tal uopo, il concessionario si impegna a stipulare, prima dell'uso dei locali ed attrezzature, apposita polizza assicurativa. Il concessionario assume sotto la propria responsabilità, l'impegno di organizzare eventuali manifestazioni agonistiche, culturali e teatrali, con la presenza del pubblico solo subordinatamente all'agibilità dei locali e nonchè alle prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti (SIAE, ecc.). Il pagamento del biglietto di ingresso per manifestazioni sportive o rappresentazioni teatrali potrà essere consentito soltanto nel caso in cui le stesse si svolgano in strutture all uopo idonee, in regola con la vigente normativa per i locali di pubblico spettacolo e sussistano tutte le autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza richieste dalla legge. Art. 17 - REVOCA DELLA CONCESSIONE La concessione può essere revocata nel caso di reiterate violazioni e di grave inadempimento agli obblighi assunti. La revoca è disposta ad insindacabile giudizio dell Amministrazione, qualora il concessionario: a) utilizza i beni oggetto della concessione per fini diversi da quelli per i quali la stessa è rilasciata; b) non è più in grado di assicurare l ordinato svolgimento dell attività programmata; c) su iniziativa della scuola ospitante qualora il concessionario, violi gli obblighi inerenti la pulizia dei locali scolastici concessi in uso. La revoca della concessione è disposta dall Amministrazione Comunale, nelle medesime forme del suo rilascio; con atto deliberativo di Giunta Municipale, in caso di concessione in uso continuativo e con atto del sindaco o dell Assessore Delegato in caso di concessione in uso temporaneo. La revoca della concessione non da diritto ad indennizzi di sorta, a qualsivoglia titolo essi fossero richiesti. Art. 18 DURATA DELLA CONCESSIONE La concessione in uso continuativo ha durata annuale, con decorrenza dalla data di presa in consegna della struttura e sarà tacitamente rinnovabile, salvo disdetta di una delle parti, da notificarsi entro sessanta giorni dalla scadenza.
La concessione in uso temporaneo ha durata corrispondente ai giorni necessari per lo svolgimento della manifestazione e comunque per il tempo per il quale è rilasciata. Art. 19 - CANONE DI CONCESSIONE Il canone annuo di concessione è stabilito dall Amministrazione sulla base dell importo fissato dall U.T.E.. Tale importo potrà essere decurtato in relazione alle attività svolte e alle modalità di utilizzo della struttura, di una percentuale che non potrà, comunque, essere superiore a quella massima che la legge prevede sia recuperata per i servizi a domanda individuale. In riferimento ai criteri indicati al primo comma dell art. 10 del presente Regolamento, l abbattimento sarà determinato nella misura massima consentita nella fascia a), nella misura dei due terzi dell abbattimento massimo per la fascia b), nella misura di un terzo dell abbattimento massimo per tutti gli altri beneficiari. Il canone per l uso temporaneo è stabilito dal competente Ufficio Tecnico Comunale. Lo stesso sarà decurtato della percentuale massima prevista per i servizi a domanda individuale per centri parrocchiali operanti nel territorio comunale, sindacati, partiti, movimenti politici. Sono esonerate dal pagamento di canoni, le istituzioni scolastiche operanti sul territorio. CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 20 - NORME TRANSITORIE Nel termine di un anno dall entrata in vigore del presente Regolamento, gli Uffici Comunali competenti provvederanno alla verifica dei rapporti in atto, al fine di ricondurli ai principi stabiliti dal presente Regolamento. Nelle more della riforma e dell aggiornamento degli Albi Comunali delle Associazioni, il requisito di cui al precedente art. 3 relativo all iscrizione da almeno sei mesi nei predetti Albi non sarà richiesto; si farà riferimento all attività svolta dall Associazione interessata nei precedenti sei mesi. Al termine di ogni esercizio finanziario è pubblicato apposito elenco dei soggetti beneficiari dei beni comunali in concessione, con indicazione dei dati relativi alle concessioni medesime e all ammontare dei relativi canoni. Tale elenco è affisso all Albo Pretorio del Comune e posto a disposizione dei richiedenti presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico. Diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore l Amministrazione comunale promuoverà una verifica della funzionalità del presente regolamento, apportandovi, se necessario, miglioramenti e correttivi. Tale verifica sarà operata consultando anche le associazioni cittadine, nelle forme previste dallo Statuto Comunale.
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER SCOPI SOCIALI, SPORTIVI, CULTURALI E RICREATIVI. ELENCO BENI PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E/O CONTINUATIVO (artt.2 e 7) 1) Sala Convegni presso sede Municipale in Via De Gasperi; (art. 2) 2) Locale al piano terra presso l'immobile in Via Pascasio; (art. 7) 3) Locali al primo piano presso l'immobile in Via Pascasio; (art. 7) 4) Salone al primo piano presso l'immobile in Via Pascasio; (art. 2) 5) Locali al secondo piano presso l'immobile in Via Pascasio, (art. 7) 6) Locale al piano terra presso l'immob. in Via Pascasio, con ingresso da C.so Umberto I, (art. 7) 7) Locale di mq. 78 in Via P.D. Pesce; (art. 7) 8) Locali in Piazza XX Settembre presso Palazzo ex Suore d'ivrea; (art. 7) 9) Locali al piano terra in Via Di Vagno presso sede IPSAM; (art. 7) 10) Locali al primo piano in Via Di Vagno presso sede IPSAM (ex custode); (art.7) 11) Locali in Via Rosselli presso Mercato Ortofrutticolo; (art. 7) 12) Palestra coperta in c.da Cerulli; (art. 7) 13) Campo Sportivo Caduti di Superga; (art. 2) 14) Palestra coperta presso Scuola elementare "Montessori ; (art. 2) 15) Palestra scoperta presso Scuola Elementare "Montessori"; (art. 2) 16) Aula presso Scuola Elementare "Montessori"; (art. 2) 17) Palestra coperta presso Scuola elementare "De Filippo"; (art. 2) 18) Aula presso Scuola Elementare "De Filippo"; (art. 2) 19) Palestra coperta presso Scuola elementare "S. Giuseppe"; (art. 2) 20) Aula presso Scuola Elementare "Montessori", (art. 2) 21) Palestra coperta presso Scuola elementare "De Amicis ; (art. 2) 22) Palestra scoperta presso Scuola Elementare "De Amicis"; (art. 2) 23) Aula presso Scuola Elementare "De Amicis"; (art. 2) 24) Palestra coperta presso Scuola Media "Dante"; (art 2) 25) Palestra scoperta presso Scuola Media "Dante" (art. 2) 26) Aula presso Scuola Media "Dante ; (art. 2) 27) Palestra coperta presso Scuola Media "Tanzi, (art. 2) 28) Palestra scoperta presso Scuola Media "Tanzi"; (art. 2) 29) Aula presso Scuola Media "Tanzi ; (art. 2)