Mercato del Lavoro: incentivi, agevolazioni, formazione per la ricollocazione Ordine dei Consulenti del Lavoro Click to edit Master subtitle style Consiglio Provinciale di Venezia Mestre, 22 marzo 2010 Sergio Rosato Direttore Veneto Lavoro
ESERCIZIO DELEGHE 247/2007 q L art. 46 del Collegato lavoro differisce i termini per l esercizio delle deleghe previste dall art. 1 della L. 247/2007 Ø Riordino istituti a sostegno del reddito Ø Riordino normativa in materia di: servizi per l impiego, incentivi all occupazione, apprendistato Ø Riordino normativa in materia di occupazione femminile
DISOCCUPATI DA PIÙ DI 24 MESI AZIENDE Tutte le aziende che assumono un disoccupato di lunga durata, a meno che non venga assunto in sostituzione di lavoratori sospesi o licenziati e che non siano stati operati licenziamenti o sospensioni nei 12 mesi che precedono l assunzione. LAVORATORI BENEFICIARI I lavoratori che risultano disoccupati da almeno 24 mesi. Tale requisito si accerta mediante una dichiarazione del lavoratore e la verifica da parte del centro dell impiego della mancanza di richieste di assunzione per il lavoratore interessato. BENEFICI CONTRIBUTIVI Riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 50% per 36 mesi. Per le assunzioni effettuate da imprese artigiani o da imprese operanti nel Mezzogiorno la riduzione è del 100% per 36 mesi. L assunzione dev essere a tempo indeterminato (è ammesso anche il part-time).
LAVORATORI IN MOBILITA AZIENDE Le aziende che non hanno effettuato riduzioni di personale negli ultimi 12 mesi, a meno che non si assuma un lavoratore con qualifica diversa da quello licenziato. LAVORATORI BENEFICIARI BENEFICI CONTRIBUTIVI Lavoratori licenziati nelle seguenti ipotesi: - Riduzione, trasformazione e cessazione di attività; - Imprese ammesse alla CIGS che avviano le procedure di mobilità; - Giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese anche con meno di 15 dipendenti, per le quali non ricorrono le condizioni per l attivazione delle procedure di mobilità. Non è ammessa l assunzione di lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti da parte di un impresa che al momento del licenziamento presenta degli assetti societari sostanzialmente coincidenti con quelli dell impresa che assume. In caso di assunzione a tempo determinato, anche part- time e con durata massima di 12 mesi, la contribuzione è pari a quella dovuta per gli apprendisti e tale beneficio viene prorogato per altri 12 mesi in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In caso di assunzione a tempo indeterminato, anche part-time la contribuzione è pari a quella prevista per gli apprendisti per 18 mesi. Se al lavoratore assunto aveva diritto all indennità di mobilità al datore di lavoro spetta il 50% dell indennita per un periodo di: 12 mesi per i lavoratori fino a 50 anni d età, 24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni d età e fino a 36 mesi per le aree del Mezzogiorno.
LAVORATORI IN CIGS AZIENDE LAVORATORI BENEFICIARI BENEFICI CONTRIBUTIVI Per l assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi è ammessa qualsiasi tipo di azienda. Per l assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi sono ammesse le aziende che non hanno in corso sospensioni del lavoro per CIGS o che non abbiano proceduto a riduzione del personale nel corso dei 12 mesi precedenti, a meno che l assunzione non avvenga per professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o licenziati. - Lavoratori in CIGS per crisi occupazionale - Lavoratori in CIGS per cessata attività dell azienda, per crisi aziendale - Lavoratori in CIGS per cessazione dell intera attività aziendale, o di un settore o di uno stabilimento della stessa. Per l assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi è prevista una la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un importo pari al 50% per un periodo di 36 mesi. Per le imprese artigiane e per quelle operanti nel Mezzogiorno la riduzione è del 100% per 36 mesi. Se l assunzione avviene a tempo determinato ed in seguito il contratto si trasforma a tempo indeterminato si beneficia delle medesime agevolazioni. Per l assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi dipendenti di imprese in CIGS da 6 mesi continuativi è prevista a carico del datore di lavoro una contribuzione analoga a quella prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi. Inoltre per ogni mensilità corrisposta è previsto un contributo mensile a favore del datore di lavoro pari al 50% dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo non superiore a 9 mesi, elevato a 21 (33 mesi nel Mezzogiorno e nelle aree svantagiate) per i lavoratori con più di 50 anni di età.
APPRENDISTATO AZIENDE LAVORATORI BENEFICIARI Tutte le aziende industriali, commerciali e artigiane. Non si possono assumere un numero di apprendisti superiore alle maestranze specializzate e qualificate presenti nell azienda. Se il datore di lavoro non ha dipendenti o ne ha meno di tre non possono essere assunti più di tre apprendisti. Tutti i giovani con età non inferiore a 16 anni e che abbiano assolto all obbligo scolastico. L età massima è fissata in 24 anni, elevabili a 26 se le assunzioni intervengono nelle aree svantagiate o in favore di disabili ( fino a 28 anni per disabili nelle aree svantagiate). L età massima è, invece, di 29 anni per il settore artigiano e per l apprendistato professionalizzante. BENEFICI CONTRIBUTIVI La contribuzione, a carico del datore di lavoro, per gli apprendisti è fissata al 10% della retribuzione imponibile a fini previdenziali per le aziende con più di 9 dipendenti. Per le aziende con meno di 9 dipendenti i contributi, a carico del datore, sono dell 1,50% per il primo anno, del 3% per il secondo anno e del 10% per il terzo anno.
CONTRATTO DI INSERIMENTO AZIENDE LAVORATORI BENEFICIARI BENEFICI CONTRIBUTIVI Enti pubblici economici, imprese e consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali o sportive; fondazioni; enti di ricerca pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria. Condizione essenziale è la definizione con il consenso del lavoratore di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. - Lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni - Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni - Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro - Lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni - Donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile (D.m. 13.11.2008) - Persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Sono previsti gli stessi sgravi contributivi stabiliti per i contratti di formazione: - Datori di lavoro non aventi natura di impresa: 25% al Centro-Nord e 50% per il Mezzogiorno - Imprese: 25% Centro-Nord e 90% nel Mezzogiorno - Imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti: 40% nel Centro- Nord e 90% nel Mezzogiorno - Artigiani 90%
Incentivo assunzione lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga q Fonti normative Ø Art. 7 ter, co. 7, DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella L. 9 aprile 2009, n. 33 Ø Circolare Inps n. 5 del 13 gennaio 2010
NUOVI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI q Legge n. 191/2009, articolo 2 Le varie ipotesi: - Disoccupati con 35 anni di contribuzione (commi 132 e 133) - Disoccupati over 50 (commi 134 e 135) - Percettori di disoccupazione (comma
INCENTIVI ALLE AGENZIE PER IL LAVORO q Legge 191/2009, articolo 2, comma 145 1.200,00 per ogni assunto a T.I. o a T.D. per almeno 24 mesi; 800,00 per ogni assunto con contratto a T.D. di durata da 1 a 2 anni; da 2.500,00 fino a 5.000,00 per l assunzione di un disabile con contratto a T.I. a T.D (almeno 12 mesi) e d inserimento.
LA FORMAZIONE PER I LAVORATORI SOSPESI q Fonti normative Ø Art. 1, commi da 1 a 4, DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102 Ø Decreto Interministeriale 18 dicembre 2009, n.49281