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COMUNEiFORMIA Provincia di Latina SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RISORSE UMANE N. 100 del 16.09.2015 DETERMINAZIONE OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE Sig. SPARAGNA ANTONIO NATO A FORMIA IL 25/02/1951 - CON DECORRENZA 01.03.2016- ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 29.02.2016. RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA G ENERALE- UFFICO DELIBERE N.z z e é r del 1 TEI 2015

IL DIRIGENTE PREMESSO CHE : Il Dipendente Sig. Sparagna Antonio nato a Formia il 25/02/1951 in servizio presso questo Comune dal 11/07/1977, attualmente inquadrato nella qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria Giuridica D -Econ. D2, ha richiesto tramite il Patronato ACAI con sede a Formia, di essere collocato in pensione a decorrere dal 01/03/2016; VISTO : l art. 24 del D.L n. 201/2011 decreto salva Italia convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato i regimi pensionistici di anzianità e vecchiaia, ridefinendo in termini più restrittivi le condizioni di accesso, ed imponendo il meno favorevole sistema contributivo ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1 gennaio 2012; il comma 3 del citato art. 24, precisa che il lavoratore che abbia maturato i requisiti di età ed anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa entro il 31 dicembre 2011 consegue il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità secondo tale previgente normativa e può chiedere a ll ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. La circolare n. 2 del 08/03/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale viene precisato che in base alla legge n. 214/2011 - art 24 ( commi 3 e 14), i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Pertanto, anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012. Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l accesso al pensionamento vigenti prima del DL. n 201 del 2011 ( sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall età, sia per somma dei requisiti di età ed anzianità contributiva- c.d quota ) anche nel caso in cui non abbiano conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico(c.d. finestra ) continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l accesso al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti che a decorrere dal 1 gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento...pertanto, l Amministrazione nell anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni quei dipendenti che nell anno 2011 erano in possesso della massima anzianità contributiva ( 40 anni ) o della quota (96) o comunque dei requisiti previsti p er la pensione. PRESO ATTO che con il DL. n. 101 del 31 agosto 2013 recante Disposizioni urgenti per il conseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni all art. 2, comma 4 e 5 è stata fornita a seguito di dubbi applicativi, l interpretazione autentica dell art. 24, commi 3 e 4 nei seguenti termini «l art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2022 n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto a ll entrata in vigore del predetto articolo 24 VISTA la successiva nota della Funzione Pubblica prot. n. 6295 del 31.01.2014 con la quale in riferimento alla predetta norma interpretativa contenuta nel DL n. 101/2013, ha chiarito

ulteriormente che qualora un dipendente pubblico abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011 lo stesso è obbligatoriamente soggetto al regime dei requisiti e delle decorrenze previgenti rispetto all introduzione della riforma di cui al citato art. 24. In sostanza secondo la norma il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31/12/2011 non può esercitare un opzione per il nuovo regime ma soggiace obbligatoriamente al regime previgente. Ciò posto, il dipendente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2011 raggiungendo la quota 96 oppure per le donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia( 61 anni di età e almeno 20 anni di contributi) ma che che non ha ancora raggiunto l età limite ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all art. 4 del DPR n. 1092 del 1973, ossia sessantacinque anni, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare. L amministrazione, in questo caso, deve accogliere l istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di età. Qualora il dipendente soggetto al regime previgente non eserciti tale diritto l amministrazione è obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di età; VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 18/03/2014 si è preso atto tra l altro delle innovazioni legislative in materia pensionistica introdotte dal D.l. n. 201/11 e dalle indicazioni interpretative fornite dal Dipartimento Della Funzione Pubblica con circolare n. 2 dell 08/03/2012 e dall art.2 comma 4 e 5 del D.l. n. 101/2003 convertito in legge n. 125 del 30.10.2013; VISTA la Circolare n. 2/2015 della Funzione Pubblica che ribadisce che i dipendenti he hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime di accesso al pensionamenrto previgente( anche in applicazione dell articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 ); VISTO l art. 27-ter CCNL 6.7.1995, introdotto dall art. 6 CCNL 13.5.1996 e modificato dall art. 21 CCNL 22.01.2004, inserito nella raccolta sistematica ARAN di settembre 2012, in merito alle cause di cessazione del rapporto di lavoro prevede che al raggiungimento del limite massimo di età la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell età prevista; ACCERTATO che alla luce delle predette norme, delle circolari emanate in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il dipendente Sig. SPARAGNA ANTONIO nato a Formia il 25/02/1951 in servizio presso questo Comune dal 11/07/1977, attualmente inquadrato nella qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo - Categ giuridica D - Economica D2, ha diritto ad essere collocato a riposo d ufficio per raggiunti limiti d età al compiuto di 65 anni, essendo in possesso alla data del 31.12.2011 dei requisiti previgenti per la pensione di anzianità ( cosidetta quota 96 ) così come di seguito specificato : Anni 60,10 mesi e 6 giorni ; Ricongiunzione Servizio Militare per anni 1, mesi 2 giorni 28; Ric. Art. 2 Legge 29/79 per 3 mesi e 21 giorni Assunzione al Comune di Formia a tempo determinante dal 27.04.1976 al 19.06.1976 Assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Formia dal 11/07/1977; per un totale di anni di servizio alla data del 31.12.2011 di 36 anni, 2 m esi, e 2 giorni. VISTO l art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 13/2012, che così recita Le ferie, riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di

cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d età. VISTE le circolari n. 34 del 17/12/2003 dell INPDAP e n. 10 del 10/02/2004 le quali stabiliscono che per il pagamento delle prestazioni previdenziali l Ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere la documentazione informatica e cartacea almeno tre mesi prima rispetto alla data prevista per il collocamento a riposo al fine di rispettare i tempi tecnici occorrenti al compimento di tutte le operazioni necessarie alla liquidazione ed al pagamento della pensione; PRESO ATTO che la presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente; RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D.Lgs 267/00; RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000; DETERMINA 1. Di richiamare le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di procedere a collocare a riposo d ufficio con decorrenza 01.03.2016( ultimo giorno di servizio 29.02.2016) il dipendente sig. SPARAGNA ANTONIO nato a Formia il 25/02/1951, attualmente inquadrato nella nella qualifica di Istruttore Direttivo Amm. Categ. Giur. D- Economica D 2, avendo il predetto dipendente a tale data : - compiuto l età ordinamentale di 65 anni; - maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità vigenti alla data del 31/12/2011 (c.d. sistema quote); 3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D.Lgs 267/00; 4. di notificare il presente atto contestualmente alla pubblicazione al dipendente sig. SPARAGNA ANTONIO; 5. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Servizio per i provvedimenti di competenza; 6. di dare atto che la presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell ente; 7. di trasmettere il presente provvedimento unitamente all ulteriore documentazione necessaria per la liquidazione della pensione all Ente preposto al trattamento pensionistico; 8. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell azione amministrativa verrà pubblicata all Albo on line dell Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013; Il Responsablfl^de^Servizio Dott.ssa AJina\Tufano m

DETERMINAZIONE N. 100 del 16.09.2015 (data esecutività) PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA (ART.49,151 E 147 BIS d.lgs. 18/08/2000 ik267) Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE Jn'ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni; A norma dell art. 147 BIS del D.lgs^ii 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 APPONE IL PARERE DI REG O I^R ITA CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di / imputata al cap. Impegno n. Il Dirigente del Servizio Finanziario oppure se non dovuto La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell ente Il Dirigente del Serv/aiòKnanziario REFERTO DI PUBBLICAZIONE N La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell azione amministrativa viene pubblicata all Albo on line dell Ente a decorrere dal '? per quindici giorni consecutivi. Formia lì,. Il R esponsabile alle Pubblicazioni La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013