Cessione d azienda. Divieto di concorrenza art c.c.

Documenti analoghi
L azienda. La nozione di azienda

SOCIETA -AZIENDE - FALLIMENTO

Istituzioni di diritto commerciale

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2016

GLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ POST D.LGS. N. 175/2014

INDICE CAPITOLO I CONCETTO GIURIDICO E CONCETTO ECONOMICO DI AZIENDA

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n (L. D Apollo)

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

NOTA A CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA 16 febbraio 2016, n.2951

Valutazione azienda e cessione quote

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE E PIANO DELL OPERA

Le problematiche afferenti la donazione indiretta di immobili

Responsabilitàdei pubblici dipendenti alla luce delle recenti. modifiche della disciplina del procedimento amministrativo

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI)

LA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 22 GIUGNO 2016, N :

Indice. Capitolo I Il sistema della Giustizia Amministrativa dall Unità d Italia all avvento del codice del processo amministrativo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Villaggio Turistico: applicabilità della normativa dettata per i pacchetti turistici

Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi

OPERAZIONI STRAORDINARIE. Catania, 6 maggio Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi

LA CESSIONE DI AZIENDA

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Fondamenti di Diritto

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO. FIOM CGIL di Milano, in persona della Segretaria Generale pro tempore Con gli avv.ti Francioso e Sozzi

Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro. Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani

Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione

SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post

Lezione del 22 settembre 2016 I segni distintivi. Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri5o Industriale

BREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, Milano Redazione: Via G. Patecchio, Milano

CESSIONE DI QUOTE SOCIALI NELLE S.N.C. E S.A.S.

Nome modulo: ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

La cessione d azienda O ramo d azienda Studio Montanari Via san Vitale n Bologna Tel Relatore Montanari Maura

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE. La cessione d azienda

INDICE SOMMARIO. INTRODUZIONE... Pag. 1 PARTE GENERALE LA TUTELA D URGENZA IN SEDE CIVILE

Affitto e cessione d azienda nelle procedure concorsuali

Tutti i patti che non hanno le finalità sopra previste, ovvero che non riguardano tali oggetti, non sono soggetti alla nuova disposizione.

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

REGOLAMENTO DI RICEZIONE, GESTIONE E TRATTAMENTO SEGNALAZIONI ART C.C.

SOMMARIO. Capitolo I IL TRASFERIMENTO ONEROSO DI CLIENTELA PROFESSIONALE: UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER I LIBERI PROFESSIONISTI

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

La liquidazione, le cause di scioglimento e la nomina dei liquidatori. Prof.ssa Claudia Rossi 1

Reggio Emilia, questo giorno 19 (diciannove) del mese di settembre dell anno 2012 nella sede dell Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato l' Me.Ro.

Giustizia & Lavoro Il commento alle principali sentenze giurislavoristiche

OPERAZIONI STRAORDINARIE CESSIONE D AZIENDA

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

RISOLUZIONE N. 47/E QUESITO

INDICE SOMMARIO. Parte I FONTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RINVIO PREGIUDIZIALE CAPITOLO I LE FONTI

La responsabilità dei sindaci: profili penali. Mario Garavoglia Stefania Gianoncelli

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L estromissione. Introduzione. La perdita della qualità di parte nel processo: l estromissione.

Capitolo I Normativa tariffa forense

Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti

Per la Cassazione, in una causa elementare come un tamponamento, la liquidazione può arrivare fino alla metà dei minimi tariffari

Università La Sapienza di Roma

La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che:

Giudice Amministrativo

13 AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DELLA SOCIETA SEMPLICE

BREVI NOTE IN TEMA DI DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA di Licia Grassucci, Dirigente del Consiglio di Stato

Introduzione alla prima edizione... Introduzione alla seconda edizione... Introduzione alla terza edizione...

1. LA CONCORRENZA SLEALE.

Il pubblico ministero

La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como

R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

Capitolo I: Disciplina Generale dell Illecito Amministrativo Sanzionato, L. 689/1981.

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

Il principio costituzionale di libertà sindacale. L organizzazione sindacale è libera (art. 39, comma 1 Cost.)

Il contratto di compravendita: disciplina giuridica e caratteri

ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -

Avv. Alberto Pojaghi. Con sentenza n del 24 settembre 2008 la Corte di Cassazione ha ritenuto che un'espressione

PARTE I LA TRASFORMAZIONE IN GENERALE

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE LEGALE. 40h divise in 40 lezioni - docente Avv.

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

OPERAZIONI STRAORDINARIE. Bellaria, 18 aprile Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi

Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri

LA CASSAZIONE COME GIUDICE DEL PROCESSO

IL PRELIMINARE DI VENDITA PRIVO DEGLI ESTREMI DELLA INTERVENUTA SANATORIA È VALIDO: LA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 9 MAGGIO 2016, N.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Cassazione, Sez. III, 12 ottobre 2010, n (Pres. Varrone Rel. Filadoro) Svolgimento del processo

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013

Una riflessione sul primo provvedimento giudiziale post Fornero CENTRO STUDI

Prot. 330 Salerno, lì 23 Marzo 2015

Cassazione: commette reato il condomino che getta rifiuti nel giardino del vicino

Cass. n /2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

L esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell uomo. con particolare riferimento all esecuzione nell ordinamento italiano

Diritto Commerciale. Circolazione dell azienda - successione nei contratti. G. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, Roma, Utet, 2012;

Osservatorio per la giustizia civile di Milano

La discriminazione nei luoghi di lavoro, Rimini, 18 aprile Avv. Rosita Zucaro Ph. D. in Formazione della persona e mercato del lavoro

Transcript:

Cessione d azienda Divieto di concorrenza art. 2557 c.c.

Il divieto di concorrenza art. 2557 c.c. Chi aliena un azienda commerciale deve astenersi dall iniziare una nuova impresa che possa, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, sviare la clientela, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento.

Per capire meglio la valenza applicativa del divieto di concorrenza andremo ad analizzare cosa si intende per: 1. Attività concorrenziale esercitata dal cedente; 2. Sulla natura eccezionale o meno dell art. 2557 c.c. (cessione di quote societarie)

1. Attività concorrenziale esercitata dal cedente: Sent. Cassazione del 25/06/2014 n. 14471 Ripercorriamo tutte le tappe..

Fatti di causa Il Sig. Tizio acquistava un esercizio commerciale sito in Giulianova Lido per la rivendita di frutta e verdura, dal Sig. Caio. Dopo circa un anno dall acquisto, a poca distanza dall esercizio commerciale di Tizio, la sorella del Sig. Caio apriva un piccolo supermercato, con all interno un reparto ortofrutticolo; Il Sig. Caio possedeva solo il 20 % di tale società.

1 Tribunale di Teramo RICHIESTE ATTOREE: Ai sensi dell art. 2557 c.c. e dell art. 2598, 3 comma, c.c. ( concorrenza sleale) Tizio chiedeva alla Corte che fosse inibito ai convenuti (Caio e sua sorella) l esercizio dei comportamenti illeciti e che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni provocati a Tizio. DIFESA DEI CONVENUTI: Non vi era prova che Caio svolgesse attività gestoria nel nuovo esercizio commerciale, in quanto socio di minoranza. DECISIONE TRIBUNALE: Rigetto della domanda, in quanto non era stata dimostrata l attività di gestione e di direzione da parte di Caio nel nuovo esercizio commerciale.

2 Corte di Appello di L Aquila Decisione: Riforma della sentenza di primo grado, in quanto Caio viene ritenuto responsabile della violazione del divieto di concorrenza ex art 2557 c.c.; e la sorella responsabile di concorrenza sleale ex art. 2598, n.3 c.c.

Corte di Cassazione: Conferma la decisione presa dai giudici del gravame. Motivi della decisione: l art. 2557 c.c. si applica anche ai casi in cui il venditore inizi a svolgere una attività commerciale concorrente avvalendosi di schemi societari per dissimulare la propria posizione. In realtà: Caio era si socio al 20 % della nuova società, ma di fatto gestiva in proprio il settore ortofrutticolo del supermercato ove era giornalmente presente; inoltre, il suo nome veniva pubblicizzato radiofonicamente ed era impresso sulle buste di plastica usate per contenere i prodotti ortofrutticoli. Il cedente si era voluto riappropriare dell avviamento soggettivo dell attività ceduta.

Conclusioni: Ai fini dell accertamento della violazione del divieto di concorrenza ex art 2557 c.c., è indispensabile che il giudice effettui una valutazione caso per caso, per accertare l effettiva gestione del cedente nella nuova attività produttiva in concorrenza con quella oggetto di cessione.

2. Sulla natura eccezionale o meno dell art. 2557 c.c. (cessione di quote societarie) Sent. Cassazione del 04.02.2009 n. 2717.

Fatti di causa: I Sigg. A, B, C e D erano tutti soci, nella misura del 25 % ciascuno, di una oreficeria (con la formula societaria della s.n.c.); con scrittura privata, A e B acquistavano le quote di C e D, divenendo in tal modo gli unici proprietari della società; subito dopo la cessione, C e D aprivano, nelle immediate vicinanze dell attività oramai gestita dai soli A e B, un identica attività commerciale: un oreficeria; A e B citavano in giudizio C e D, lamentando la violazione dell art. 2557 c.c.

Nei primi due gradi di giudizio: Sia il Tribunale di Lucca che la Corte d Appello di Firenze rigettavano la domanda proposta dagli attori A e B, in quanto ritenevano che il divieto di cui all art. 2557 c.c. fosse inapplicabile all ipotesi di cessione di quote societarie.

Corte di Cassazione: Accoglieva il ricorso, presentato da A e B avverso la sentenza di gravame, cassando con rinvio alla Corte d Appello di Firenze, in diversa composizione, affinché la stessa potesse accertare in concreto se la cessione parziale di quote societarie avesse, nella fattispecie, sostanzialmente integrato un alienazione di azienda con la sostituzione di un soggetto con un altro; Nell accogliere il ricorso, la Corte emanava il principio di diritto (funzione di nomofilachia della Corte), a cui i giudici di merito devono conformarsi, secondo il quale: l art. 2557 c.c. non costituisce una norma eccezionale, ed è pertanto suscettibile di applicazione analogica, in tutti quei casi in cui sia necessario evitare che l alienante si riappropri dell avviamento soggettivo, ceduto con l azienda.

2 Corte d Appello di Firenze: Per i giudici del gravame l apertura del nuovo esercizio commerciale da parte di C e D costituisce violazione del divieto di non concorrenza previsto dall art. 2557 c.c.; Grazie all acquisto, da parte di A e B di tutte le quote sociali, si era concretizzata, di fatto, una sostanziale sostituzione agli altri soci nella titolarità dell azienda. Prima le decisioni venivano prese da 4 soggetti ora soltanto da 2!!!

Corte di Cassazione: La disposizione contenuta nell art. 2557 c.c. non ha il carattere della eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha inteso porre una norma derogativa del principio di libertà di concorrenza, bensì ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli stessi effetti prodotti dal rapporto posto in essere tra le parti. Pertanto, non è esclusa l applicabilità in via analogica dell art. 2557 c.c. all ipotesi di cessione di quote sociali, nel caso in cui il giudice, con una rigorosa indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso, accerti che tale cessione concretizzi un «caso simile» all alienazione d azienda, ossia che essa produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell azienda.

N.B.: deve trattarsi di cessione di azioni/quote che rappresentano una parte rilevante del capitale sociale, altrimenti ci troveremmo difronte al semplice recesso del socio.