Cessione d azienda Divieto di concorrenza art. 2557 c.c.
Il divieto di concorrenza art. 2557 c.c. Chi aliena un azienda commerciale deve astenersi dall iniziare una nuova impresa che possa, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, sviare la clientela, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento.
Per capire meglio la valenza applicativa del divieto di concorrenza andremo ad analizzare cosa si intende per: 1. Attività concorrenziale esercitata dal cedente; 2. Sulla natura eccezionale o meno dell art. 2557 c.c. (cessione di quote societarie)
1. Attività concorrenziale esercitata dal cedente: Sent. Cassazione del 25/06/2014 n. 14471 Ripercorriamo tutte le tappe..
Fatti di causa Il Sig. Tizio acquistava un esercizio commerciale sito in Giulianova Lido per la rivendita di frutta e verdura, dal Sig. Caio. Dopo circa un anno dall acquisto, a poca distanza dall esercizio commerciale di Tizio, la sorella del Sig. Caio apriva un piccolo supermercato, con all interno un reparto ortofrutticolo; Il Sig. Caio possedeva solo il 20 % di tale società.
1 Tribunale di Teramo RICHIESTE ATTOREE: Ai sensi dell art. 2557 c.c. e dell art. 2598, 3 comma, c.c. ( concorrenza sleale) Tizio chiedeva alla Corte che fosse inibito ai convenuti (Caio e sua sorella) l esercizio dei comportamenti illeciti e che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni provocati a Tizio. DIFESA DEI CONVENUTI: Non vi era prova che Caio svolgesse attività gestoria nel nuovo esercizio commerciale, in quanto socio di minoranza. DECISIONE TRIBUNALE: Rigetto della domanda, in quanto non era stata dimostrata l attività di gestione e di direzione da parte di Caio nel nuovo esercizio commerciale.
2 Corte di Appello di L Aquila Decisione: Riforma della sentenza di primo grado, in quanto Caio viene ritenuto responsabile della violazione del divieto di concorrenza ex art 2557 c.c.; e la sorella responsabile di concorrenza sleale ex art. 2598, n.3 c.c.
Corte di Cassazione: Conferma la decisione presa dai giudici del gravame. Motivi della decisione: l art. 2557 c.c. si applica anche ai casi in cui il venditore inizi a svolgere una attività commerciale concorrente avvalendosi di schemi societari per dissimulare la propria posizione. In realtà: Caio era si socio al 20 % della nuova società, ma di fatto gestiva in proprio il settore ortofrutticolo del supermercato ove era giornalmente presente; inoltre, il suo nome veniva pubblicizzato radiofonicamente ed era impresso sulle buste di plastica usate per contenere i prodotti ortofrutticoli. Il cedente si era voluto riappropriare dell avviamento soggettivo dell attività ceduta.
Conclusioni: Ai fini dell accertamento della violazione del divieto di concorrenza ex art 2557 c.c., è indispensabile che il giudice effettui una valutazione caso per caso, per accertare l effettiva gestione del cedente nella nuova attività produttiva in concorrenza con quella oggetto di cessione.
2. Sulla natura eccezionale o meno dell art. 2557 c.c. (cessione di quote societarie) Sent. Cassazione del 04.02.2009 n. 2717.
Fatti di causa: I Sigg. A, B, C e D erano tutti soci, nella misura del 25 % ciascuno, di una oreficeria (con la formula societaria della s.n.c.); con scrittura privata, A e B acquistavano le quote di C e D, divenendo in tal modo gli unici proprietari della società; subito dopo la cessione, C e D aprivano, nelle immediate vicinanze dell attività oramai gestita dai soli A e B, un identica attività commerciale: un oreficeria; A e B citavano in giudizio C e D, lamentando la violazione dell art. 2557 c.c.
Nei primi due gradi di giudizio: Sia il Tribunale di Lucca che la Corte d Appello di Firenze rigettavano la domanda proposta dagli attori A e B, in quanto ritenevano che il divieto di cui all art. 2557 c.c. fosse inapplicabile all ipotesi di cessione di quote societarie.
Corte di Cassazione: Accoglieva il ricorso, presentato da A e B avverso la sentenza di gravame, cassando con rinvio alla Corte d Appello di Firenze, in diversa composizione, affinché la stessa potesse accertare in concreto se la cessione parziale di quote societarie avesse, nella fattispecie, sostanzialmente integrato un alienazione di azienda con la sostituzione di un soggetto con un altro; Nell accogliere il ricorso, la Corte emanava il principio di diritto (funzione di nomofilachia della Corte), a cui i giudici di merito devono conformarsi, secondo il quale: l art. 2557 c.c. non costituisce una norma eccezionale, ed è pertanto suscettibile di applicazione analogica, in tutti quei casi in cui sia necessario evitare che l alienante si riappropri dell avviamento soggettivo, ceduto con l azienda.
2 Corte d Appello di Firenze: Per i giudici del gravame l apertura del nuovo esercizio commerciale da parte di C e D costituisce violazione del divieto di non concorrenza previsto dall art. 2557 c.c.; Grazie all acquisto, da parte di A e B di tutte le quote sociali, si era concretizzata, di fatto, una sostanziale sostituzione agli altri soci nella titolarità dell azienda. Prima le decisioni venivano prese da 4 soggetti ora soltanto da 2!!!
Corte di Cassazione: La disposizione contenuta nell art. 2557 c.c. non ha il carattere della eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha inteso porre una norma derogativa del principio di libertà di concorrenza, bensì ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli stessi effetti prodotti dal rapporto posto in essere tra le parti. Pertanto, non è esclusa l applicabilità in via analogica dell art. 2557 c.c. all ipotesi di cessione di quote sociali, nel caso in cui il giudice, con una rigorosa indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso, accerti che tale cessione concretizzi un «caso simile» all alienazione d azienda, ossia che essa produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell azienda.
N.B.: deve trattarsi di cessione di azioni/quote che rappresentano una parte rilevante del capitale sociale, altrimenti ci troveremmo difronte al semplice recesso del socio.