Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità

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Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 41 21.11.2016 Adempimenti per costituire un associazione di volontariato Categoria: Associazioni Sottocategoria: Adempimenti A cura di Micaela Chiruzzi Un approfondimento, questo, che nasce con la precisa intenzione di fornire delle prime informazioni, o comunque uno strumento di agevole e veloce consultazione per orientarsi negli adempimenti iniziali necessari per la costituzione di un associazione di volontariato, corredato di schemi ed esempi pratici. PREMESSA La Legge 266 approvata l 11 agosto del 1991, meglio nota come Legge quadro sul Volontariato, ha disciplinato le organizzazione di volontariato che perseguono esclusivamente fini di solidarietà e, senza finalità di lucro. La Legge definisce l attività di volontariato come: Personale: il volontariato ha come esclusivo protagonista la persona: una società o un ente pubblico non possono essere soggetti dell attività di volontariato. 1

Spontanea: la decisione di intraprendere tale attività deve partire da un gesto libero della persona non obbligato o indotto. Gratuità: il servizio di volontariato non può essere prestata dietro pagamento di un corrispettivo: al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l attività prestata. Senza lucro: nemmeno indiretto, ossia il divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione fra gli associati. L elemento caratteristico delle associazioni di volontariato rispetto alle altre forme associative del mondo no profit è lo scopo solidaristico, che consiste nel perseguimento di concreti fini di promozione, valorizzazione, tutela e sviluppo della persona umana e dell ambiente in cui vive, verso persone che si trovino in uno stato di bisogno materiale o morale, ovvero in situazioni di sfavore, svantaggio o marginalità sociale. Il primo adempimento che devono assolvere tutti coloro che decidono di costituire un associazione di volontariato è quello di provvedere a redigere l atto costitutivo e lo statuto. ATTO COSTITUIVO L atto costitutivo di un associazione di volontariato è il documento tramite il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, manifestano e sanciscono la loro volontà di associarsi per il raggiungimento di uno scopo comune. 2

L atto costitutivo deve contenere i seguenti elementi: l indicazione del giorno, mese, anno e luogo nel quale è stata svolta l assemblea; gli estremi dei soci fondatori: nome, cognome, residenza, codice fiscale; la denominazione scelta per l associazione; le finalità (oggetto sociale) e le azioni/servizi che l associazione potrà mettere in atto per raggiungere lo scopo sociale; la composizione del Consiglio Direttivo (numero e nomi componenti) eletto contestualmente; lo statuto in allegato. L atto costitutivo deve essere firmato, in calce, da tutti i soci presenti al momento della stipula. STATUTO Lo Statuto è il documento contenente le regole della vita dell associazione, le norme che disciplinano i rapporti tra gli associati e tra soci ed associazione stessa. Lo statuto deve contenere i seguenti elementi: denominazione dell associazione; sede legale; scopo; patrimonio; norme sull ordinamento interno; 3

norme sull amministrazione; i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione; norme relative all estinzione dell ente; norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo. Anche lo statuto deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della stipula. L'atto costitutivo e lo statuto possono essere redatti in una delle seguenti forme: FORMA DELL ATTO DI COSTITUZIONE atto pubblico se stipulati da un notaio (o da altro pubblico ufficiale autorizzato) con le debite formalità. L atto costitutivo redatto sotto forma di atto pubblico è obbligatorio solo per le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. scrittura privata autenticata se stipulati dall assemblea costituente che provvede poi successivamente a farli autenticare da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. scrittura privata registrata se redatti dall assemblea che provvede poi a depositarli presso l Ufficio del registro dell Agenzia delle Entrate. Ai fini dell'iscrizione nel Registro del Volontariato non è richiesta la forma pubblica essendo sufficiente una scrittura privata registrata. Infatti, l atto costitutivo di un associazione di volontariato e lo statuto devono essere redatti in forma scritta e in carta libera così come previsto dalle norme di cui agli artt. 6 e 8 della Legge quadro, e, per quanto compatibile, dall art. 17 del D.Lgs. n 460 del 4 dicembre1997, disciplinante le ONLUS. Tali atti sono esenti dall imposta di bollo e di registro. RICONOSCIMENTO PERSONALITÀ GIURIDICA Il riconoscimento giuridico è un procedimento di natura amministrativa che attribuisce personalità giuridica all associazione. Si tratta di una distinzione importante perché la personalità giuridica garantisce autonomia patrimoniale perfetta all associazione e quindi la presenza di un patrimonio a tutela dei terzi: i 4

creditori non potranno in alcun modo aggredire il patrimonio personale dei soci ma si potranno rivalere solo sul patrimonio dell associazione. Diversa è la situazione per un associazione non riconosciuta che risponde invece delle obbligazioni sia con il patrimonio dell associazione, sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell associazione. È importante sottolineare che, per quanto riguarda le associazioni che intendano chiedere il riconoscimento giuridico, le disposizioni attuative del codice civile richiedono per le stesse l'adozione dell'atto costitutivo e dello statuto per atto pubblico, cioè alla presenza di un notaio. RIEPILOGANDO ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Sono dotate di autonomia patrimoniale: il patrimonio dell associazione, cioè, è distinto dal patrimonio dei singoli associati o degli amministratori. Ciò comporta che i beni dell associazione sono di proprietà di questa e non degli associati, per cui il creditore dell associazione non può rivalersi sui patrimoni degli associati e il creditore del socio non può rivalersi sul patrimonio sociale. Gli amministratori rispondono esclusivamente delle obbligazioni assunte per conto dell associazione. Non hanno un autonomia patrimoniale perfetta: la responsabilità patrimoniale è di coloro che hanno agito in nome e per conto dell associazione, che risponderanno dei debiti contratti, qualora il fondo comune dell associazione non sia sufficiente. Un eventuale creditore dell associazione, deve in primo luogo soddisfare le proprie pretese sul fondo sociale, ma in caso questo non soddisfacesse l obbligazione, può rivalersi del debito nei confronti di tutti coloro che hanno agito per conto dell associazione ex art. 38 c.c18. RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE Una volta costituita formalmente l associazione procede a richiedere l attribuzione del codice fiscale presso l Agenzia delle Entrate. 5

FISCALE. È necessario recarsi all ufficio con: una copia dell Atto Costitutivo; una copia dello Statuto; una copia del documento d identità del rappresentante legale; Modello AA5/6 firmato dal Presidente dell associazione. È molto importante ricordare che, tra gli adempimenti formali dell associazione durante la vita associativa, vi è quello di aggiornare l Agenzia delle Entrate, sempre con il medesimo modulo, di ogni variazione che si opera relativa alla richiesta di C.F. (ad esempio, cambiamento del nome, della sede, del Presidente, etc.). Le modifiche sono da comunicare entro 15 gg all Agenzia delle Entrate territorialmente competente: non verrà modificato il C.F. attribuito ma verranno aggiornati i dati relativi. ESEMPIO COMPILAZIONE MODELLO AA5/6 QUADRO A Richiede la compilazione della data di costituzione: è la data dell atto costitutivo (barrate la casella 1 Attribuzione del numero di codice fiscale). QUADRO B 6

Richiede l indicazione della: 1. Denominazione: è quella riportata nell atto costitutivo ed è quella che vi identificherà assieme al c.f. 2. Natura giuridica: è necessario scegliere tra il codice 8) Associazioni riconosciute e il codice 12) Associazioni non riconosciute. In fase di prima richiesta del codice fiscale, è nel n. 12 che ricadrà la scelta. 3. Data di approvazione del bilancio: è necessario indicare il giorno e il mese entro il quale l assemblea approverà il bilancio o rendiconto dell associazione. 4. Codice attività e descrizione: individuare, all interno dell elenco dei codici Ateco 2007, quello che meglio identifica l attività della vostra associazione. CODICI ATECO 94.9 ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 94.91 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto 94.91.0 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto 94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto 94.92 Attività dei partiti e delle associazioni politiche 94.92.0 Attività dei partiti e delle associazioni politiche 94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche 94.99 Attività di altre organizzazioni associative nca 94.99.1 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini 94.99.10 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini 94.99.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 94.99.3 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche 94.99.30 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche 94.99.4 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale 94.99.40 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale 94.99.5 Attività di organizzazioni per la filantropia 94.99.50 Attività di organizzazioni per la filantropia 94.99.6 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente 94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente 94.99.9 Attività di altre organizzazioni associative nca 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca Consultate le note esplicative dei codici Ateco 2007 elaborate dall Istat. Se nessun codice è adatto a descrivere ciò che fate, potete indicare il 94.99.90 Attività delle altre organizzazioni associative n.c.a. 5. Sede legale: indicate i dati identificativi della sede dell ente, ricordando che è lì che perverranno tutte le comunicazioni ufficiali. 7

QUADRO C Identifica il rappresentante legale dell associazione. Il codice carica da indicare è il codice 1 Rappresentante legale. È colui che agisce in nome e per conto dell ente e lo rappresenta in tutti gli atti, avendo potere di firma. LA SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO Va effettuata dal rappresentante legale, mentre se è stata delegata altra persona, va compilato il quadro inerente la DELEGA. REGISTRAZIONE DELLO STATUTO IN SINTESI Lo statuto di un associazione di volontariato una volta redatto e dopo aver richiesto l attribuzione del codice fiscale, deve essere registrato presso l'agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione alla sede dell'associazione. Il deposito dello statuto presso l Agenzia delle Entrate dà allo statuto data certa. In pratica occorre preparare due copie dello statuto e atto costitutivo firmate in originale e presentarle all Agenzia delle Entrare chiedendo l esenzione dall imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, comma 1 della Legge 266/91. L Associazione deve recarsi all Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente per territorio con i seguenti documenti: due copie dell Atto Costitutivo e Statuto in originale firmate dai soci fondatori; copia della carta d identità di chi si reca all Agenzia; copia della carta d identità del rappresentante legale dell Associazione; Modello 69 compilato. MODELLO 69 La registrazione si richiede compilando, presso l Ufficio medesimo, il Modello 69 in duplice copia, di cui una verrà trattenuta presso l Agenzia delle Entrate e l altra verrà consegnata all associazione. 8

QUADRO A In questo quadro è necessario indicare: ALL UFFICIO DI -> indicare l ufficio dell Agenzia delle Entrate presso il quale si andrà a registrare l atto; CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE -> il Codice Fiscale dell associazione; DATA DI STIPULA ADEMPIMENTO -> la data dell Atto Costitutivo; TIPOLOGIA DELL ATTO -> Scrivi Atto Privato Atto Costitutivo e Statuto ; ADEMPIMENTO -> barrare la casella Reg (Registrazione). QUADRO B Questo quadro riguarda i soggetti su cui l atto che andiamo a registrare avrà degli effetti. Quindi bisogna compilare solo il primo dei 6 campi a disposizione indicando i dati dell Associazione. In questo quadro dovrà essere compilato come segue: N. ORD -> 1 ; CODICE FISCALE -> il Codice Fiscale dell Associazione; COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE -> il nome esteso dell Associazione; DOMICILIO FISCALE: CAP e COMUNE -> Cap e Comune ove ha sede legale l Associazione; PROVINCIA -> la Provincia ove ha sede legale l Associazione; 9

VIA O PIAZZA -> la Via ove ha sede legale l Associazione; N. CIVICO -> il numero civico ove ha sede legale l Associazione. Il Presidente deve firmare nell ultimo riquadro in basso a destra Firma del richiedente la registrazione (seconda pagina Modello 69). LA DELEGA (OPZIONALE) Questo quadro posto nella TERZA PAGINA del MODELLO 69 denominato Delega è da compilare solo se a presentare il modello sarà qualcuno diverso dal Presidente dell Associazione. In questo quadro è necessario indicare: CODICE FISCALE -> il Codice Fiscale del Presidente dell Associazione; FIRMA -> la firma del Presidente dell Associazione; 10

Sezione Dati del Delegato : COGNOME e NOME, CODICE FISCALE -> I dati della persona delegata a presentare all Agenzia delle Entrate la pratica in sostituzione del Presidente. Se il modello viene presentato da un delegato, è necessario allegare anche una copia del documento di riconoscimento del Presidente e del delegato. ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE Il Presidente deve firmare nell ultimo riquadro in basso a destra Firma del richiedente la registrazione nella terza pagina Modello 69. L associazione di volontariato una volta costituita, per godere di tutte le agevolazioni previste dalla Legge - Quadro n 266 dell 11 agosto 1991, quali ad esempio le agevolazioni fiscali, l accesso ai contributi pubblici, la possibilità di stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti locali pubblici e privati, deve essere iscritta nel Registro regionale generale del volontariato così come previsto dalla norma di cui all art. 6 della Legge n 266 del 1991. L iscrizione nel Registro regionale generale del volontariato comporta anche l attribuzione per l associazione iscritta dello stato di ONLUS di diritto e del conseguente godimento di tutte le agevolazioni fiscali relative alle ONLUS così come previste dal D.Lgs. n 460 del 4 dicembre 1997. BENEFICI 1. L accesso ai contributi pubblici 2. La possibilità di stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici, purché le organizzazioni dimostrino attitudine e capacità operativa. 3. Il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L.266/1991 e dal D.Lgs. 460/199720, prime tra tutte le norme agevolative sulle donazioni. 4. L accesso ai contributi del Cinque per mille. 11

5. La possibilità per gli aderenti all organizzazione di godere della flessibilità dell orario di lavoro da parte dei propri aderenti. Per l iscrizione sono pertanto necessari: il possesso dei requisiti stabiliti; la presentazione della domanda, con allegati le copie dell atto costitutivo e dello statuto (redatti per atto pubblico o registrati); l inoltro degli allegati richiesti dall autorità competente nella domanda. L OBBLIGO ASSICURATIVO NOTA Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art. 4 della Legge 266/91). Le polizze devono assicurare tutti gli aderenti dell organizzazione che prestano attività di volontariato individuati dal registro soci (art. 4 comma 2 Legge n. 266/91, art. 3 Decreto del Ministro dell Industria 14/02/92 come modificato dal Decreto 16/02/92). L OBBLIGO DELLA TENUTA DEL REGISTRO SOCI Le polizze assicurative, nella definizione degli assicurati, devono far riferimento al registro soci, per il quale vi è obbligo di vidimazione (art. 4 comma 2 Legge n. 266/91, art. 3 Decreto del Ministro dell Industria 14/02/92 come modificato dal Decreto 16/02/92). Esso deve essere costantemente aggiornato con particolare attenzione alla data di ingresso e di uscita dei soci. Il registro va sbarrato dopo ogni variazione con apposizione della data e della firma da parte del Presidente o di un suo delegato. Le polizze possono essere in forma numerica o collettiva. La normativa prevede quindi tre tipi di assicurazione, relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, e più precisamente: 1. Assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell attività di volontariato. 2. Assicurazione contro le malattie connesse allo svolgimento dell attività di volontariato 12

3. Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Si precisa l importanza di prevedere, di volta in volta, in base al tipo di attività di volontariato, coperture specifiche, che coprano rischi propri dell attività svolta dall organizzazione, compreso il rischio in itinere dei volontari che si spostano per raggiungere il luogo in cui svolgono la loro attività di volontariato. SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI E DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA I volontari devono essere assicurati per i rischi connessi all attività nel caso di: infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi (art. 4 comma1, Legge 266/91, art. 1 Decreto del Ministro dell Industria 14/02/92 come modificato dal Decreto 16/02/92). - la copertura assicurativa è un requisito indispensabile per poter stipulare convenzioni con lo stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici (art. 7 comma 3, Legge n. 266/91). - le organizzazioni devono istituire e mantenere aggiornato un apposito registro dei soci che prestano attività di volontariato (art. 4 comma 2 Legge n.266/91, art. 3 Decreto del Ministro dell Industria 14/02/92 come modificato dal Decreto 16/02/92). IL MODELLO EAS Il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi, cosiddetto Modello Eas approvato dall Agenzia delle Entrate ai sensi dell art. 30 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2, rappresenta un ulteriore adempimento per le Associazioni che sono tenute a dichiarare la natura non commerciale dell Ente. Il modello EAS deve essere inviato telematicamente all Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di costituzione dell associazione: direttamente se l associazione ha accesso ai servizi telematici dell Agenzia delle Entrate; avvalendosi di un intermediario abilitato (professionista, CAF, ecc.). 13

Il modello Eas è disponibile gratuitamente dall Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere scaricato dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La Circolare 45E DEL 29 OTTOBRE 2009 chiarisce che sono tenuti alla presentazione del modello: Enti privati non commerciali di tipo associativo (art. 148, comma 1, DPR 917/1986 TUIR), anche se limitati alla riscossione di quote associative e contributi; Enti privati associativi privilegiati (art. 148, commi 3, 5, 6, 7 TUIR). La Circolare indica, altresì, che gli enti associativi che non inviano il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. L'ente diventerà "ente commerciale" a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta. In caso di modifiche dei dati le Associazioni sono tenute a presentare nuovamente il modello con le variazioni avvenute entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica degli stessi. Le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n.266/1991, iscritte nei registri regionali previsti dall articolo 6, sono esonerate dalla presentazione. A seguito della Circolare 45/09, è stato chiarito che alcune tipologie di associazioni sono obbligate a compilare parzialmente il Modello EAS in quanto, essendo già iscritte a determinati registri, elenchi o albi, è possibile per l'amministrazione pubblica ottenere gran parte delle informazioni richieste nel modello. Sono interessate alla compilazione parziale del modello anche le associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'art 6 L 266/91 che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995. 14

In relazione alle organizzazioni di volontariato, le attività commerciali e produttive marginali consentite sono individuate dal Decreto Ministeriale 25 maggio 1995: attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato; attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111 comma 3 del Tuir, (ora 148, c 3) verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. Si tratta in ogni caso di attività tese alla realizzazione degli obiettivi della OdV senza utilizzo degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato (art. 1, comma 2 D.M. 25 maggio 1995). Sono esonerate da tale obbligo, di conseguenza le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla Legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995; RIEPILOGO ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA COSTITUZIONE DI UN ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 1) Richiedere il codice fiscale: - modello AA5 compilato con i dati di tutti i soci fondatori; - copia atto costitutivo e statuto (che verrà restituita); 15

- carta d identità propria e fotocopia del documento del legale rappresentante. 2) Registrare atto costitutivo e statuto (entro 20 giorni dalla costituzione); - due copie atto costitutivo e statuto in originale controfirmate dai fondatori; - carta d identità propria e fotocopia del documento del legale rappresentante. 3) Presentare il Modello EAS (entro 60 giorni dalla costituzione): - l invio può essere fatto tramite l Agenzia delle Entrate o tramite consulente abilitato all invio telematico (dottore commercialista o CAAF). - Riproduzione riservata - 16