REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO RISCHI FUGHE ACQUA

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REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO RISCHI FUGHE ACQUA - Approvato con Delibera di C.d.A. n 2060 del 11 marzo 2010-1

Indice pag.2 Premessa pag.3 Art.1 Definizioni pag.3 Art.2 Esclusioni pag.3 Art.3 Procedure per l attivazione del fondo pag.3 Art.4 Ricalcolo annualità non omogenee pag.4 Art.5 Importo rimborsabile pag.4 Art.6 Decorrenza e termini della copertura pag.5 Art.7 Misura e pagamento della quota di adesione pag.5 Art.8 Adeguamento quota di adesione pag.5 Art.9 Revoca del servizio di gestione fondo pag.5 2

Premessa In ottemperanza a quanto previsto all art.27 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato deliberato dall Autorità d ambito in data 17 dicembre 2008 Polesine Acque S.p.A., si obbliga a rimborsare all Utente aderente al fondo rischi fughe acqua, di seguito denominato Fondo, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, le somme accertate per perdite d acqua a valle del contatore. Art.1 - Definizioni La fuga d acqua deve essere derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a valle del contatore in uso ad un utenza attiva di tipo domestico. La perdita deve avvenire in una parte dell'impianto idraulico interrata o sepolta ed in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto e/o evidente. Sono escluse dalla definizione di fuga le perdite ed i consumi da non perfetto funzionamento dei rubinetti, degli impianti di utilizzazione e dei dispositivi di scarico. La perdita d acqua, per rientrare nei limiti di utilizzo del Fondo, deve aver fatto registrare un consumo superiore a tre volte il consumo medio registrato nei tre anni precedenti, rapportato al periodo entro il quale si è verificato l'evento. Nei casi di nuove utenze la perdita deve far registrare un consumo superiore al doppio del consumo medio degli Utenti di eguale tipologia. L utilizzo del Fondo può essere concesso, relativamente al medesimo impianto, una sola volta nell arco dei dodici mesi. Art.2 - Esclusioni Al presente Fondo possono aderire solo le utenze di tipo domestico, mentre le altre tipologie di utenza verranno regolate secondo quanto stabilito dall art. 27 del Regolamento. L adesione avviene mediante compilazione dell apposito modulo scaricabile dal sito internet di Polesine Acque ( www.polesineacque.it ) o inviando richiesta scritta a mezzo posta all indirizzo della sede della Società in Via Benvenuto Tisi da Garofolo 11 45100 Rovigo o al fax ( 0425 410403 ) o e-mail ( fondogaranzia@polesineacque.it ). Art.3 - Procedure per l attivazione del Fondo 3

L Utente che rilevi una fuga dell impianto per la quale può beneficiare del Fondo, prima di procedere alla sua riparazione, deve darne tempestiva comunicazione a Polesine Acque S.p.a., a mezzo fax al n 0425 41040 3 o e-mail all indirizzo info@polesineacque.it che si riserva di inviare un suo tecnico per l accertamento di quanto segnalato. Ad avvenuta esecuzione della riparazione, dovrà essere inviata a Polesine Acque S.p.a. copia di documento attestante i lavori di riparazione eseguiti, rilasciata da Impresa abilitata (art. 3 DM 37/2008) o apposito modulo di autocertificazione. Polesine Acque S.p.a., si riserva di verificare l avvenuta esecuzione dei lavori citati, mentre l Utente è tenuto, comunque, a conservare idonea documentazione fotografica nel caso di opere non ispezionabili per almeno dodici mesi. La bolletta relativa al consumo comprensivo della perdita verrà riconteggiata addebitando all'utente due volte il consumo medio registrato nel periodo come definito al precedente art.1, applicando le tariffe in vigore. Il Fondo farà fronte alla differenza tra l importo della fattura originaria e quella ricalcolata ed addebitata all Utente. Potranno essere riconteggiate bollette la cui denuncia di fuga avvenga, a cura dell Utente, entro trenta giorni successivi alla data di scadenza della fattura stessa; oltre tale termine l Utente non potrà beneficiare del Fondo. Art.4 - Ricalcolo annualità non omogenee Nel caso di eventi estesi a più annualità, qualora l Utente abbia aderito al Fondo solo per una di queste, l applicazione del riconteggio avverrà esclusivamente per il periodo di adesione al Fondo rapportando ad esso, proporzionalmente, i consumi registrati tra la denuncia di fuoriuscita e la precedente lettura ricadente nell annualità coperta dal Fondo. La quota parte di consumo anomalo ascrivibile al periodo ricadente nell annualità in cui l Utente non ha aderito al Fondo non è soggetta a riconteggio. Art. 5 - Importo rimborsabile L importo massimo rimborsabile è di 5.000,00. Il consumo eccedente il massimo rimborsabile, sarà a carico dell Utente ed addebitato alla tariffa base in vigore, senza addebito dei corrispettivi di fognatura e depurazione, nella bolletta successiva. Art. 6 - Decorrenza e termini della copertura. 4

Il pagamento della quota annuale costituisce la formale adesione per l anno in corso alle prestazioni del Fondo. La copertura ha termine nel momento in cui, per qualsiasi causa, viene a cessare il contratto di utenza. In tal caso l Utente non avrà diritto a rimborso per le quote già pagate o fatturate. Art. 7 - Misura e pagamento della quota di adesione. La quota annuale di adesione al Fondo è di 9,50 importo fuori campo IVA per Utente o per ogni concessione se l utenza è condominiale. La quota annuale di adesione verrà addebitata da Polesine Acque S.p.a. in frazioni uguali sul ciclo di fatturazione in uso. Art.8 Adeguamento quota di adesione La quota potrà essere aggiornata contestualmente alle risultanze economiche a consuntivo del Fondo previa acquisizione del parere favorevole dell Autorità d Ambito e puntuale comunicazione agli Utenti. Art.9 Revoca del servizio di gestione Fondo Polesine Acque S.p.a., qualora accerti : difficoltà eccessive di applicazione, impedimenti fiscali, legislativi e/o risulti eccessivamente onerosa la quota da porre a carico degli aderenti; si riserva, previo assenso dell Autorità d Ambito e comunicazione agli Utenti, la facoltà di revocare il servizio di gestione del Fondo di cui al presente Regolamento. 5