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Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 56/2013 APRILE/12/2013 (*) 23 Aprile 2013 SCADE IL 30 APRILE P.V. IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL ISTANZA PER IL RIMBORSO IVA INFRANNUALE RELATIVO AL I TRIMESTRE 2013. I TITOLARI DI PARTITA IVA CON IVA A CREDITO POSSONO RICHIEDERE IL RIMBORSO INFRANNUALE, ANCHE PER PROCEDERE MEDIANTE COMPENSAZIONE, AL COMPETENTE UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, MEDIANTE 1

PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA DEL MOD. IVA TR. Come noto, ai sensi dell articolo 38-bis, comma 2, del DPR 633/72, i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR. Il modello deve essere presentato telematicamente entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo. Pertanto, al 30/04/2013 scade il termine per la presentazione della richiesta di rimborso per il credito maturato nel primo trimestre 2013. UTILIZZO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE - ART. 38-BIS, COMMA 2, DPR 633/72 L articolo 38-bis, comma 2, del DPR 633/72 prevede che il contribuente possa: ottenere il rimborso del credito Iva, in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate, ove il credito maturato sia superiore a euro 2.582,28 e sia presentata apposita istanza (modello TR); 2

utilizzare il credito trimestrale maturato in compensazione orizzontale (credito Iva con altri tributi e contributi), utilizzando l apposito modello F24, nel rispetto del limite di 516.456,90. CONDIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO IVA INFRANNUALE Possono accedere al rimborso (ovvero ottenere la compensazione) del credito Iva trimestrale tutti i contribuenti che, nel trimestre di riferimento, risultano in possesso di precisi requisiti individuati dal D.P.R. 633/1972 precisamente, qualora nel singolo trimestre di riferimento sussista, alternativamente, una delle seguenti condizioni (art. 30, co. 3, D.P.R. 633/1972): siano state effettuate, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E, le operazioni attive effettuate dalle imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/72 sono considerate ad aliquota zero ; siano state effettuate operazioni non imponibili Iva (in base agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972 e art. 41, D.L. 331/1993, ecc.) per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate; siano stati effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di 3

beni e servizi imponibili, comprese fatture di acconto ed eventuali stati di avanzamento lavori. In tal caso, il credito IVA da considerare riguarda, esclusivamente, l imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Infine, come specificato dall Agenzia delle Entrate, l acquisizione di un bene ammortizzabile in leasing, non potendo essere annoverato tra i beni di proprietà dell utilizzatore, non dà diritto al rimborso in base al requisito in esame (Risoluzione 28.12.2007, n. 392/E); siano state effettuate operazioni non imponibili Iva (in base agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972 e art. 41, D.L. 331/1993, ecc.) per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate; siano state effettuate operazioni non soggette ad Iva, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate (dal 17.3.2012, a seguito delle modifiche apportate all'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 dall'art. 8, co. 2, lett. h), ad opera della Legge Comunitaria 2010). Si tratta di lavorazioni relative a beni mobili materiali, trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni, nonché servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extracomunitari o relativi a beni da esportare; MODALITA RICHIESTA RIMBORSO IVA PER CONTABILITA AFFIDATE A TERZI Un attenzione particolare va posta nei confronti dei contribuenti mensili che affidano a terzi la tenuta della contabilità e che, come previsto dall art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/98, hanno optato per la liquidazione c.d. 4

posticipata, ossia assumendo a riferimento, ai fini della determinazione della liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel secondo mese precedente. Orbene, l Agenzia delle Entrate, per questa particolare tipologia di contribuenti, nella Risoluzione n.6/e dell 11/01/2011 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell eccedenza IVA rimborsabile relativa, ad esempio, al primo trimestre, occorra fare riferimento alla differenza tra l imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e all imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso periodo pertanto, non vanno considerate le operazioni dei mesi di dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013 (utilizzate per le liquidazioni rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2013) ma, le operazioni registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013. PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR Per ottenere il rimborso e/o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale è necessario presentare, in via telematica, un apposita istanza tramite il mod. IVA TR (approvato dall Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 20.3.2012) entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre. Pertanto, le scadenze 2013 per la presentazione del modello IVA TR sono le seguenti: il 30.04.2013, per il 1 trimestre 2013 il 31.07.2013, per il 2 trimestre 2013 il 31.10.2013, per il 3 trimestre 2013 Il mod. IVA TR si compone di: 5

un frontespizio, nel quale oltre al periodo di riferimento (anno/ trimestre) e ai dati identificativi del contribuente, vanno indicate alcune informazioni collegate con la richiesta di rimborso/compensazione. Nella casella Contribuenti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso riservata ai soggetti ammessi all erogazione del rimborso IVA in forma accelerata, ossia entro 3 mesi dalla richiesta, va indicato il codice corrispondente alla categoria di appartenenza: 1 per le imprese subappaltatrici del settore edile che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a); 2 per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 37.10.1 recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codici Ateco 2007 38.31.10 e 38.32.10 ); 3 per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.43.0 produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati (codice Ateco 2007 24.43.00 ); 4 per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.42.0 produzione di alluminio e semilavorati (codice Ateco 2007 24.42.00 ); un modulo, comprendente i quadri TA, TB, TC e TD per l indicazione delle operazioni attive e passive del periodo, la determinazione del credito e l indicazione della sussistenza dei requisiti per il rimborso/compensazione, nonché di altri dati; un prospetto riepilogativo (quadro TE) riservato alla società/ente controllante per la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA di gruppo. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Per l utilizzo in compensazione nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo: 6

6036 PER CREDITO IVA 1 TRIMESTRE 6037 PER CREDITO IVA 2 TRIMESTRE 6038 PER CREDITO IVA 3 TRIMESTRE Naturalmente, non è previsto nessun codice per quella del 4^ trimestre,l in quanto il relativo rimborso va richiesto in sede di dichiarazione annuale IVA. Va evidenziato che, analogamente a quanto previsto per il credito IVA annuale, l utilizzo in compensazione, nel mod. F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a 5.000 annui, può essere effettuato: a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza; esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall Agenzia delle Entrate. Qualora l utilizzo del credito IVA trimestrale sia pari o inferiore a 5.000, non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e, pertanto, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale di importo inferiore al predetto limite, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza. Ad maiora IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio (*) Rubrica riservata agli iscritti nell Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori ED/FC/GC 7