CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO Per il personale con qualifica dirigenziale del Consiglio regionale d Abruzzo. QUADRIENNIO NORMATIVO 2012/2015 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2012 L anno 2012, il giorno 19 del mese di dicembre in L Aquila e presso gli uffici del Consiglio regionale, si sono riunite le Delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale nella composizione di cui all art. 10 del CCNL dell 1/4/1999. Le parti, come sotto rappresentate: PRESO ATTO dell autorizzazione da parte dell Ufficio di Presidenza alla sottoscrizione definitiva della ipotesi siglata in data 22 ottobre 2012 espressa con Deliberazione n. 207 del 11 dicembre 2012; delle prescrizioni contenute nella medesima deliberazione; del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti SOTTOSCRIVONO l allegato contratto decentrato integrativo concernente il quadriennio normativo 2012/2015 e il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l anno 2012 (Prospetto allegato 1). Letto, approvato e sottoscritto come segue. Il Consiglio regionale dell Abruzzo, rappresentato dal Dott. Paolo Costanzi, in qualità di Presidente della Delegazione di parte pubblica I rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali: Firmato Paolo Costanzi a) Organizzazioni Sindacali Territoriali CISL-FPS CGIL-FP F.to Vicentina Terio DIRER F.to Francesca Di Muro UIL L Aquila,
REGIONE ABRUZZO CONSIGLIO REGIONALE CONTRATTO INTEGRATIVO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL ABRUZZO DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
Sommario PREMESSA... 4 ART. 1... 4 AMBITO DI APPLICAZIONE... 4 Art. 2... 4 DURATA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO... 4 Art. 3... 4 CRITERI GENERALI PER LA ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DIRIGENTI... 4 Art. 4... 5 PARI OPPORTUNITÀ... 5 Art. 5... 5 CRITERI GENERALI SUI TEMPI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE NORME DI TUTELA IN MATERIA DI IGIENE, AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO... 5 Art. 6... 5 VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L APPLICAZIONE DEI COMMI 3, 4 E 5 DELL ART. 26 DEL CCNL 1998/2001... 5 Art. 7... 6 CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO... 6 Art. 8... 6 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE... 6 Art. 9... 6 RETRIBUZIONE DI RISULTATO... 6 Art. 10... 6 INCARICHI AD INTERIM... 6
PREMESSA Il presente contratto integrativo ha lo scopo di adeguare tutte le disposizioni rimesse a tale livello al mutato quadro legislativo in materia di responsabilità, valutazione e retribuzione dei dirigenti. ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo, si applica al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Consiglio regionale dell Abruzzo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Art. 2 DURATA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO 1. Il presente Contratto concerne l adeguamento al mutato quadro legislativo in materia di responsabilità, valutazione e retribuzione dei dirigenti, delle disposizioni rimesse a livello decentrato. L impostazione generale del Contratto è stata definita in coerenza con i vincoli risultanti dall art. 40 del D.Lgs 165/2001 e dagli stessi CCNL vigenti. Le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate con cadenza annuale e coerentemente alla disponibilità delle risorse in bilancio. 2. Gli effetti del Contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal Contratto stesso. 3. Il presente Contratto Decentrato Integrativo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo Contratto Decentrato. 4. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCNL, le eventuali norme del presente C.D.I. che dovessero risultare in contrasto con le sopravvenute disposizioni nazionali, sono immediatamente disapplicate per incompatibilità sopravvenuta. Art. 3 CRITERI GENERALI PER LA ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DIRIGENTI 1. L attività di formazione riguardante i dirigenti, pur con proprie specificità, rientra nel piano di formazione annuale e pluriennale elaborato dall Amministrazione. I programmi annuali e pluriennali relativi all attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti vengono impostati secondo criteri generali che mirano ad accompagnare e facilitare lo sviluppo delle competenze manageriali, soprattutto a fronte dell evoluzione in atto del ruolo della dirigenza nella Pubblica Amministrazione. 2. In tal senso, particolare attenzione viene posta al potenziamento delle tecniche manageriali di gestione, sviluppo e valutazione delle risorse umane, finanziarie e dei nuovi orientamenti relativi ai comportamenti organizzativi, all integrazione, alla comunicazione, alla flessibilità, al superamento di atteggiamenti burocratici, alla velocità d azione, alla costruzione e alla
gestione del team, al project management, anche attraverso stages full immersion le cui modalità applicative, operative e valutative dell efficacia verranno decise e adottate dall Amministrazione. Art. 4 PARI OPPORTUNITÀ 1. Le misure per favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, sono approvate nell ambito del piano triennale delle azioni positive sul quale le Rappresentanze sindacali aziendali della dirigenza esprimono il proprio parere. Art. 5 CRITERI GENERALI SUI TEMPI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE NORME DI TUTELA IN MATERIA DI IGIENE, AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 1. Il piano di sicurezza degli uffici del Consiglio regionale contenente la individuazione e valutazione dei fattori di rischio ivi rilevanti ed il programma degli interventi da attuare per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei posti di lavoro, nonché il piano antincendio e di evacuazione si incentrano su tre linee di intervento: Miglioramento dei luoghi di lavoro; Formazione e addestramento del personale; Sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 2. Nell ambito della riunione di prevenzione e protezione dai rischi, sono definiti tempi e modalità di attuazione degli interventi contenuti nel programma previa valutazione delle priorità e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 3. Con periodicità almeno annuale, nell ambito della medesima riunione, è verificato lo stato di attuazione degli interventi programmati e valutata l esistenza di nuovi fattori di rischio che richiedono l aggiornamento dei documenti di cui al comma 1. 4. A tal fine, il Servizio di previsione e prevenzione, effettua un costante monitoraggio dell ambiente di lavoro anche su segnalazione del rappresentante per la sicurezza. Art. 6 VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L APPLICAZIONE DEI COMMI 3, 4 E 5 DELL ART. 26 DEL CCNL 1998/2001 1. Entro 90 giorni dalla attivazione di nuovi servizi o dal potenziamento di quelli esistenti a seguito di nuovi processi di revisione dell assetto organizzativo e di ridefinizione delle posizioni dirigenziali e delle competenze/responsabilità ad essa collegate, in sede di contrattazione decentrata si procede alla verifica della sussistenza delle condizioni per l applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell art. 26 del CCNL 1998/2001
Art. 7 CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 1. Le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato sono quantificate dall ufficio del personale in coerenza con le prescrizioni dell art. 26 del CCNL del 23/12/1999. 2. In presenza di maggiori risorse, anche derivanti da rinnovi contrattuali che non ne vincolino la destinazione, le stesse sono destinate: a) in presenza di processi di riorganizzazione che riducono le posizioni dirigenziali senza riduzione delle funzioni esercitate dalla tecnostruttura del Consiglio regionale, alla retribuzione di posizione; b) in assenza di processi di riorganizzazione, alla retribuzione di risultato sino al raggiungimento di una percentuale pari al 25% del fondo complessivo. c) in assenza di processi di riorganizzazione e superata la percentuale di cui alla lett b), alla retribuzione di posizione e a quella di risultato in misura proporzionale. 3. Nel periodo di vigenza delle disposizioni di cui all art. 9 del D.L. 78/2010, il fondo è annualmente decurtato secondo i criteri definiti con atto del Dirigente preposto alla gestione delle risorse umane alla luce della Circolare del Ministero dell Economia n. 12/2011. Art. 8 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 1. Le risorse complessivamente disponibili per la retribuzione di posizione sono ripartite tra le singole posizioni dirigenziali sulla base dei vigenti parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità. 2. In occasione di processi di riorganizzazione che impattano sull ampiezza delle funzioni e delle responsabilità si procede ad una nuova pesatura delle singole posizioni anche mediante revisione dei criteri generali da concertare con le OO.SS. Art. 9 RETRIBUZIONE DI RISULTATO 1. Fatte salve le fattispecie per le quali disposizioni legislative nazionali e regionali sanciscono il divieto di erogare la retribuzione di risultato, la stessa è corrisposta di norma entro il 30 giugno dell anno successivo. 2. I criteri generali sulle modalità di determinazione e di attribuzione dei compensi individuali, sono definiti, previa concertazione con le OO.SS., in coerenza con le vigenti disposizioni legislative in materia e secondo le risultanze del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e Individuale. Art. 10 INCARICHI AD INTERIM 1. In armonia con le attuali previsioni legislative regionali alla remunerazione di eventuali incarichi ad interim sono destinate risorse quantificate in ragione del 50% della retribuzione di posizione prevista per la struttura dirigenziale diretta a tale titolo.
2. L incarico è remunerato, in coerenza con le prescrizioni contrattuali, esclusivamente mediante attribuzione della retribuzione di risultato secondo le modalità definite nell ambito dei criteri di cui all art. 9, comma 2. 3. L incarico è affidato previo avviso volto ad acquisire la candidatura dei dirigenti interessati. 4. La durata dell incarico è stabilita in 1 anno. Art. 11 NORMA TRANSITORIA 1. Le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 commi 1 e 2, in quanto strettamente collegate alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione, entrano in vigore dal 1 gennaio 2012. Copia informale in versione informatica di documento originale analogico (cartaceo) ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. 82/2005.