Studio Legale Perrelli & Associés member of News Ambientale n. 13 La Legge di stabilità italiana 2015 e l applicabilità del reverse charge allo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, comparazioni tra Italia e Francia Nuovo quadro giuridico europeo sui mercati di strumenti finanziari Cenni sulla MIFID II e le quote di emissione quali strumenti finanziari. *** Le quote di emissione di gas ad effetto serra rientrano nel sistema del reverse charge dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2018 A partire dall anno 2017 le quote di emissione di gas ad effetto serra sono qualificate e disciplinate quali strumenti finanziari ai sensi della la MIFID II *** Nella presente News Ambientale parliamo di alcune novità normative a livello sia italiano sia europeo attinenti lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra. In particolare, la legge di stabilità Italiana del 2015,, che, tra le altre numerose novità, introduce l applicazione del sistema del reverse charge allo scambio delle quote di emissione (tale novità la compariamo anche con l esperienza normativa francese nel medesimo settore) e la direttiva 2014/65 ue relativa ai mercati sugli strumenti finanziari (c.d. MIFID 2) la quale prevede che, a partire dall anno 2017, le quote di emissione rientrano nel novero e nella disciplina degli strumenti finanziari attualmente dettata dalla cd MIFID I. Le quote di emissione di gas ad effetto serra rientrano nel sistema del reverse charge dal 1 Gennaio 2015 La Legge di Stabilità Italiana 2015 Legge 23.12.2014 n 190, G.U. 29.12.2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 (commi dal 629 al 633) ) ha previsto che, dal primo gennaio 2015, il particolare meccanismo del reverse charge (c.d. dell inversione contabile) debba essere applicato anche ad una nuova serie di operazioni che riguardano il settore edile, energetico e quello della grande distribuzione. In particolare, la Legge di stabilità de qua, ha previsto che il reverse charge sia applicato ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all art. 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un www.perrelliassocies.it - www.legalnet.biz
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. Si evidenzia che il reverse charge è una modalità di assolvimento dell Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) in base alla quale il debitore di imposta è l acquirente o il committente mentre il cedente emette la fattura senza addebitare l imposta, pertanto l Iva non viene più esposta in fattura dal cedente, ma versata direttamente dall acquirente: il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all assolvimento dell imposta in luogo del cedente o prestatore, oltre ad una serie di annotazioni nei registri dell impresa. Sostanzialmente, il sistema di reverse charge,, derogando alla disciplina generale in materia di Iva, trasferisce gli obblighi di assolvimento dell imposta dal cedente all acquirente. Quest ultimo, infatti, ricevuta dal fornitore la fattura senza l applicazione dell Iva e con l indicazione che si tratta di un operazione soggetta ad inversione contabile, integra il documento, riportando l aliquota e la relativa imposta, e lo annota sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. Per quanto riguardo il sopra citato sistema comunitario di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra principalmente si fonda sui seguenti principi: - Concessione da parte dell autorità competente di ciascuno degli Stati membri di autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra ai gestori d installazione che producono tali emissioni; - Concessione da parte degli stati membri di un certo volume di quote di emissione ai gestori delle installazioni che abbiano ottenuto tali autorizzazioni; - Possibilità di trasferimento di queste quote tra persone stabilite nella Comunità o nei paesi terzi dove queste sono state riconosciute, gestite per iscrizione in un registro nazionale. Questa possibilità di cessione non è riservata alle sole imprese che emettono gas a effetto serra. In particolare, con la Direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, è stato istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità che ha modificato la direttiva 96/61/Ce del Consiglio. Tale sistema è stato voluto al fine di ridurre in modo economicamente 2
efficiente le suddette emissioni impegnando l UE e gli Stati membri a rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto. Mentre con la Direttiva europea 2010/23/UE in n merito al settore energetico, l art. 199-bis della direttiva n. 2006/112/CE, inserito dalla direttiva n. 2010/23/UE e modificato dalla direttiva n. 2013/43/UE, si è prevista l applicazione del reverse charge per determinati settori che, secondo l esperienza degli Stati membri, sono considerati, tra le altre caratteristiche, ad alto rischio di frode. Con la Direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, il consiglio dell UE ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il periodo entro il quale gli stati membri possono eseguire il meccanismo di inversione contabile temporaneo ed ha inoltre aggiunto alla lista dell art. 199 bis della direttiva sull IVA i settori nei quali gli Stati membri possono mettere in esecuzione tali dispositivi. Si evidenzia, in particolare, che questo testo ha creato un meccanismo rapido che permette agli stati membri di demandare alla Commissione l applicazione di un dispositivo di inversione contabile per un breve periodo in un settore gravemente gravato dal fenomeno della frode che non sia compreso nella lista prevista dall articolo 199 bis della direttiva sull IVA. Passando sul fronte della disciplina francese dello scambio di quote de quo si evidenzia che il l regime applicabile in materia di IVA cambia nell anno 2010. A seguito della Direttiva Europea 2003/87, in Francia le quote di emissione e le unità di riduzione delle emissioni erano considerate beni mobili immateriali, pertanto sottoposte a tassazione IVA. A partire dal 4 giugno 2009 il Governo francese ha qualificato gli scambi di quote di emissione ad effetto serra come dei titoli finanziari, per cui tali titoli sono stati esonerati dal versamento dell IVA. La Francia, in recepimento delle indicazioni contenute nella direttiva 2010/23/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, emanava la Legge n. 2010 1658 del 29 dicembre 2010, con la quale disponeva che assoggettato all IVA fosse il soggetto passivo del trasferimento delle quote di emissione sione di gas a effetto serra e di unità di riduzioni delle emissioni e non più il fornitore (reverse charge). 3
In Italia nel medesimo periodo si assiste al recepimento della direttiva n. 2010/23/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi. In particolare, in recepimento dell art. 199 par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE, il Legislatore italiano in deroga all art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 introduce la nuova lettera a-ter) disponendo l applicazione del reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Compatibilmente con l art. 199-bis della direttiva n. 2006/112/CE, all art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 sono aggiunte, con la nuova legge di stabilità 2015, le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater), in base alle quali temporaneamente (fino al 31 dicembre 2018) il meccanismo dell inversione contabile si applica anche: ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all art. 3 della direttiva n. 2003/87/CE; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore. La Legge di stabilità italiana 2015 estende pertanto l applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) ai fini Iva, anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione, servizi di pulizia, cessione di gas ed energia e certificati energetici. In particolare, la legge di stabilità 2015 prevede con effetto immediato e per quattro anni l applicazione dell inversione contabile ai trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra effettuati a norma dell articolo 12, direttiva 2003/87/Ce; ; sono altresì comprese le cessioni di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva n. 2003/87/Ce e di certificati relativi all energia e al gas, nonché alle cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un soggetto passivo rivenditore residente nel territorio dello Stato (articolo 7-bis, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972). La Legge di Stabilità de qua (commi dal 629 al 633) ha pertanto previsto che, dal primo gennaio 2015, il particolare meccanismo dell inversione contabile debba essere applicato anche ad una nuova serie di operazioni che riguardano il settore edile, 4
energetico e quello della grande distribuzione. Tali settori sono ulteriori rispetto alle attività già elencate nei commi quinto e sesto dell art. 17 del DPR n. 633/1972 al quale sono apportate modifiche. Nuovo quadro giuridico europeo sui mercati di strumenti finanziari Cenni sulla MIFID II e le quote di emissione quali strumenti finanziari. Si evidenzia che la Direttiva 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (cd MIFID II), inserisce nell ALLEGATO I ELENCO DEI SERVIZI, DELLE ATTIVITÀ E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI alla Sezione C Strumenti Finanziari, tra gli altri strumenti finanziari, al numero 11) le Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni). Ai sensi dell Articolo 94 sull Abrogazione stabilisce che La direttiva 2004/39/CE (la cd MIFID I che disciplina attualmente i mercati degli strumenti finanziari) come modificata dagli atti elencati nell allegato III, sezione A, della Direttiva 2014/65/UE,, è abrogata a decorrere dal 3 gennaio 2017,, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicate nell allegato III, sezione B, della presente direttiva. È previsto che la MIFID II venga recepita entro il 3 luglio 2016 e che gli Stati membri applichino le misure di recepimento a decorrere dal 3 gennaio 2017 (fatta eccezione per alcune disposizioni). In sostanza, ai sensi della normativa comunitaria MIFID II che abroga la MIFID I secondo le tempistiche qui sopra riportate) dall anno 2017 le quote di emissione sono strumenti finanziari; pertanto, ai sensi della Mifid 2, in via generale, il trading di quote di emissione rientra nei servizi di investimento aventi per oggetto prodotti finanziari e, come tale, deve essere svolto da una società di investimento a ciò autorizzata ai sensi della direttiva e Regolamento de qua. E stato così così revisionato il quadro giuridico europeo sui mercati di strumenti finanziari. Si evidenzia che il pacchetto MiFID II è composto oltre che dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) anche dal Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (MiFIR), e disciplina, inter alia,, i requisiti richiesti alle 5
imprese di investimento, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati e alle imprese di paesi terzi che effettuano servizi o attività di investimento nell Unione. Come sopra accennato, gli Stati membri hanno due anni per recepire nel diritto nazionale le nuove regole, che avranno applicazione a partire da gennaio 2017. Tra le principali novità introdotte che qui interessano si evidenzia la classificazione tra gli strumenti finanziari delle quote di emissione, crediti e, in generale, unità di emissione riconosciute all interno dell'eu ETS (Dir. 2014/65/UE, allegato I, annesso C). Ciò al fine di rendere il mercato del carbonio più efficiente e trasparente, aumentandone la supervisione. La principale conseguenza sul funzionamento del Sistema si traduce nel fatto che i soggetti che operano sul mercato del carbonio saranno tenuti a rispettare la disciplina dei mercati di prodotti finanziari, dai requisiti minimi di capitale, alle procedure per la gestione trasparente delle contrattazioni, alla disciplina fiscale. La nuova disciplina prevede eccezioni all applicazione del nuovo regime, relative a particolari categorie di soggetti, che potranno continuare ad operare secondo le normativa prevista per la propria forma societaria, tra cui (rapporto sulle aste di quote europee di emissione del GSE): gli operatori soggetti agli obblighi della direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni, quando svolgano attività in conto proprio. Più precisamente [ ]quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza (art. 2 della direttiva 2014/65/UE). i soggetti che svolgono attività di trading quale attività accessoria quando svolgano attività in conto proprio o per conto dei clienti e fornitori della propria attività principale, purché all attività l attività di trading non sia applicata una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza e dette persone comunichino ogni anno all autorità competente che si servono di tale esenzione. Più precisamente, le persone [ ] che negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, escluse quelle che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti o (le persone) [ ] che prestano 6
servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati da esse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale (art. 2.1. j. (i) e (ii) dir. 2014/65/UE). A questa categoria di soggetti potrebbero appartenere per esempio le società/divisioni di trading delle utility energetiche e le ESCO i trader di commodity,, dalle quali però le quote di emissione sono escluse, ossia [ ] le persone che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati EU ETS: su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo ove tali persone siano market maker, membri o partecipanti di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti. [ ]. Tra le altre cose, ciò significa che dal 2017 per poter trattare quote di emissione e loro derivati i trader dovranno adeguarsi alle disposizioni del nuovo pacchetto MiFID. Dall applicazione della nuova MIFID è attesa (come si legge anche nel rapporto sulle aste di quote europee di emissione)una maggiore efficienza e trasparenza dei mercati dei derivati su commodities, tra i quali quindi anche quello dei diritti di emissione: saranno applicati dei limiti alle posizioni detenute da un singolo soggetto, sia su strumenti derivati negoziati in ogni tipo di mercato (non solo i mercati regolamentati e le multilateral trading facilities ma anche le organized trading facilities, di nuova introduzione), che sugli equivalenti strumenti negoziati su basi OTC; i soggetti saranno obbligati a comunicare quotidianamente i dettagli circa la propria posizione complessiva ai gestori delle le piattaforme di mercato, i quali settimanalmente invieranno tali dati all ESMA (European Securities and Market Authority), che li pubblicherà poi in forma aggregata. In considerazione delle conseguenze che l applicazione nazionale della nuova MIFID potrebbe avere sui fornitori nazionali di servizi di carbon management, il pacchetto potrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Febbraio 2015 7