Polizza di Responsabilità Civile Professionale



Documenti analoghi
DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE CONDIZIONE SPECIALE

Tutela Professione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

Sezione II - Responsabilità Civile

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod ed.

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE ENTI LOCALI

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI

FIBA/CISL ANNO 2014 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

RC INQUINAMENTO DEFINIZIONI. Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato. RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE AGENTE IMMOBILIARE

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I Tel. 075/ Fax

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE

PROVINCIA DI BRINDISI

Polizza numero

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

Università degli Studi di Roma "Tor-Vergata"

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A.

Sintesi delle nuove polizze gratuite per gli iscritti alla UIL Scuola migliorative rispetto alle precedenti e con effetto dal 1 febbraio 2012.

Polizza Responsabilità civile della famiglia

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELLE PROFESSIONI LIBERALI E TECNICHE Mod. D 375 CG 01 Ed. 12/2010 Aggiornamento al

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Attività liberali. Partner. Rc Professionista

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI MONSERRATO

POOL INQUINAMENTO TESTO DI PURO RIFERIMENTO E DEL TUTTO INDICATIVO LO STESSO PERTANTO PUÒ ESSERE MODIFICATO DALLE SINGOLE IMPRESE

FIRST/CISL ANNO 2016 CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Contratto di Assicurazione

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/ Fax 051/808193

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più. RC Animale Domestico Più

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

POLIZZE ISCRITTI ALLA UILSCUOLA

del 27/02/2007 n. 184

Assicurazione: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE Amministratori, Dirigenti e Dipendenti Amm.vi e Tecnici COMUNE DI COLLESANO

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, Trieste

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

CONVENZIONE AMINTA S.r.l. ASSICURAZIONE R.C. PERDITE PATRIMONIALI ANNO 2010

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE

ESTRATTO CONDIZIONI RC SOCI E DIPENDENTI BANCA DI CESENA

Capitolato Tecnico. Lotto I. POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI n. stipulata tra il. e la

CAPITOLATO DI POLIZZA RC PATRIMONIALE CONTRAENTE ED ASSICURATO ENTE COMUNE DI GALLICANO

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel Fax

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

CONVENZIONE AMINTA S.r.l. POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA R.C. PERDITE PATRIMONIALI

Assicurazione della Responsabilità Civile dell Agente di Assicurazione e garanzie complementari. Modulo di proposta

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, CASERTA

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE. Italiana Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE DELL AVVOCATO ISCRITTO ALL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. Capitolato Polizza di Assicurazione TUTELA LEGALE. Lotto n. 1

L ASSICURATORE. Financial performance $ 1.03bn gross written Premium.

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012

G P A LE COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

LOTTO 7 POLIZZA TUTELA LEGALE QUADRI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE AUXILIA FINANCE SRL/ITAS ASSICURAZIONI SPA

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Dedicato alle professioni

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Programma Assicurativo. Ordine Ingegneri. Fatto con i Ulisse Manciuria Broker. Ed LLOYD S of London

Guardia di Finanza FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI Ufficio di Segreteria Viale XXI Aprile, Roma Tel. 06/44221 Fax.

La presente polizza è stipulata tra. A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Via Trento Mantova MN P.

Responsabilità Civile Natanti a Motore

POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. Capitolato Polizza di Assicurazione

Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell oggetto dell assicurazione.

PROSPETTO COPERTURE E PREMI ANNO 2014 GARANZIE

RINUNCIA ALLA RIVALSA

PROFESSIONE AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE. Assicurazione Responsabilità Civile Professionale

POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE FORMULA PROFESSIONISTI

Transcript:

Liguria Professional Polizza di Responsabilità Civile Professionale dell Amministratore di Stabili DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali Scoperto Franchigia Premio Sinistro Dipendenti Introiti il soggetto che stipula l'assicurazione; il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; la Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.; morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati; ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni; la percentuale che in caso di sinistro viene applicata all importo liquidabile e che rimane a carico dell Assicurato; l importo che in caso di sinistro rimane a carico dell Assicurato; l importo che il Contraente versa alla Società al perfezionamento della polizza o di successivi atti ad essa inerenti; il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale; coloro che prestano la propria attività alle dipendenze dell Assicurato in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o temporaneo (L. 196/97) nonché i lavoratori parasubordinati; il volume di affari relativo all'attività oggetto di assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'iva e delle cessioni di beni ammortizzabili; CGA_RC Prof. Amministratore di Stabili - Mod. RC51A Ed.05/2015 Data ultimo aggiornamento: 30/04/2015 Pagina 1 di 8

Massimale l importo massimo che la Società è obbligata a corrispondere per capitale, interessi e spese. Ivass/Isvap è l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1 gennaio 2013 l IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all ISVAP. Pagina 2 di 8

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) l Assicurato, i soci illimitatamente responsabili, il legale rappresentante, l amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di coniuge, genitore, figlio nonché di qualsiasi altro parente od affine convivente; b) le persone che, essendo, in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite o che si avvalgano delle prestazioni dell Assicurato; c) le Società, le quali siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell art. 2359 Codice Civile. Art. 2 - Inizio dell'assicurazione L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione. La garanzia opera purché le richieste siano presentate per la prima volta all'assicurato almeno 6 mesi dopo la data di decorrenza dell'assicurazione qualora relative a sinistri verificatesi anteriormente a tale data. Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa. Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il sinistro si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, alle condizioni tutte da quest'ultima previste. Ciò in deroga a quanto previsto dal 1 comma del presente articolo. Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza. Qualora il Contraente sia uno studio associato, l'uscita dallo studio stesso di uno o più professionisti, determina l'esclusione dalla garanzia delle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla data di uscita dallo studio stesso per comportamenti colposi di tale o tali professionisti, anche se essi sono stati posti in essere durante il periodo in cui il professionista o i professionisti ha o hanno fatto parte dello studio. Art. 3 - Prosecuzione della garanzia In caso di cessazione dell'attività con cancellazione dall'albo professionale per raggiunti limiti di età, malattia o morte, la Società si riserva la facoltà di valutare, a seguito richiesta dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, se prorogare la validità dell'assicurazione per le denunce di sinistro pervenute successivamente alla cessazione del contratto per comportamenti colposi posti in essere durante la validità del contratto. Art. 4 - Estensione territoriale L'assicurazione vale per i sinistri avvenuti nei territori dei Paesi dell Europa, nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempreché sia chiamata a decidere l'autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale. Art. 5 - Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che dovesse ricadere sull'assicurato in virtù del vincolo di solidarietà. Art. 6 - Studio associato/pluralità di associati Il massimale per sinistro e per periodo assicurativo stabilito in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza. Pagina 3 di 8

DECORRENZA, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE Art. 7 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I Premi devono essere pagati presso l Intermediario al quale è stata assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamenti consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Art. 8 - Proroga dell' assicurazione In mancanza di disdetta, data dalle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e cosi successivamente. Art. 9 - Regolazione del premio Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta dal conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo. A tale scopo: A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente o l Assicurato devono fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, i dati inerenti gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza. B) Inosservanza degli obblighi previsti alla lettera A) Nel caso di omessa comunicazione dei dati richiesti nei termini previsti, ovvero di mancato pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, pagato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato quale anticipo relativo al periodo assicurativo annuo per il quale si sono verificate le suddette omissioni. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'assicurato abbiano adempiuto i loro obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente o l'assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente. C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo. D) Verifiche e controlli La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente o l Assicurato sono tenuti a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Pagina 4 di 8

AVVISO DI SINISTRO - GESTIONE DELLE VERTENZE - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Art. 10 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.). Art. 11 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 12 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento di premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI Art. 13 - Altre assicurazioni L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro l'assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 C.C.). Art. 14 - Aggravamento del rischio L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 C.C.). Art. 15 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 16 - Modifiche dell'assicurazione L'eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Pagina 5 di 8

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE Art. 17 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 18 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell Assicurato. Art. 19 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 6 di 8

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DELL AMMINISTRATORE DI STABILI S OMMARIO 1) Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate ai terzi in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell attività professionale di Amministratore di Stabili Condominiali (art. 1130 Codice Civile), regolarmente iscritto all Associazione di categoria indicata in polizza e svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge, in particolare per: a) appalti di lavori e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili amministrati; b) danni conseguenti a perdita, smarrimento, distruzione e/o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina; c) sanzioni di natura fiscale, amministrativa, multe, ammende inflitte ai clienti per fatto colposo imputabile all Assicurato; d) danni conseguenti a smarrimento di chiavi degli immobili in suo affidamento per vendita o locazione; e) fatti colposi o dolosi dei suoi dipendenti o collaboratori risultanti dalla registrazioni contabili e amministrative dell Assicurato. 2) Efficacia dell assicurazione L'efficacia della presente assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'assicurato e dei soggetti della cui opera, questi si avvale, dei requisiti richiesti dalle norme in vigore per lo svolgimento dell'attività per la quale è operante l'assicurazione o delle attività ad esse strumentali alle quali sono preposti detti soggetti da parte dell'assicurato. Salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, la cancellazione o la radiazione dall'albo determinano la risoluzione dell'assicurazione. 3) Delimitazioni dell'assicurazione Premesso che l assicurazione non vale per l'esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi, regolamenti o norme entrate in vigore in data posteriore a quella di stipulazione del contratto, la garanzia non vale per: a) le richieste di risarcimento determinate da infedeltà del dipendente o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita; b) sanzioni, multe od ammende irrogate direttamente all'assicurato; c) irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento; d) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito; e) inadempimento di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge; f) inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; g) inosservanza di quanto previsto dal D.lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni; h) i danni derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; i) i danni a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; j) i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria professione; k) i danni da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o dallo stesso detenute a qualsiasi titolo; l) i danni derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi; m) i danni all ambiente o conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria o del suolo. Pagina 7 di 8

4) Limiti di risarcimento Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa. Per le sanzioni diverse da quelle escluse dal punto 3 lett. b), la garanzia è prestata nell'ambito del suddetto massimale per sinistro e per anno assicurativo, sino a concorrenza di 1/3 dello stesso. Per le perdite patrimoniali derivanti da istruzioni di pratiche in materia di finanziamento, la garanzia è prestata nell ambito del suddetto massimale, fino alla concorrenza di 50.000 per annualità assicurativa. Per l inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o per la divulgazione di fatti o notizie coperti dall obbligo del segreto professionale, la garanzia è prestata sino a concorrenza di 1/3 del massimale di polizza. 5) Scoperto obbligatorio Resta convenuto tra le Parti che l'assicurazione è prestata previa applicazione di una percentuale, con l'eventuale minimo e massimo indicati in polizza. 6) Rinvio Restano ferme le Norme che regolano l'assicurazione in generale non derogate dalle presenti condizioni. Pagina 8 di 8