Corte D Appello di Milano, Sez. Lavoro, sentenza n. 1410 pubblicata il 6 maggio 2014



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PREVIDENZA SOCIALE Contributi previdenziali per soci amministratori di s.r.l.: l obbligo di doppia iscrizione non è automatico. a cura di Massimo Compagnino Il presupposto per l iscrizione nella gestione commercianti previsto dall art. 1, comma 203 legge 662/96, lett. c), è la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ricollegando la legge il versamento dei contributi al reddito che il soggetto percepisce e che rappresenta la remunerazione del lavoro prestato nell impresa, ove questo non sia occasionale o poco significativo rispetto alla attività prestata da altri soggetti al suo interno, così dovendo intendersi, secondo Cass. SS.UU. n. 3240 del 12 febbraio 2010, la prevalenza di cui al comma 203 Corte D Appello di Milano, Sez. Lavoro, sentenza n. 1410 pubblicata il 6 maggio 2014 Con la sentenza sopra riportata è stato recentemente confermato che la doppia iscrizione alla Gestione Commercianti e Separata presso l I.N.P.S. è obbligatoria per il socio amministratore di S.r.l. solo quando questi sia stabilmente impiegato nella società con mansioni di tipo esecutivo il cui apporto risulti preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. L annoso dibattito relativo alla obbligatorietà della doppia iscrizione previdenziale dei soci lavoratori è stato interpretato favorevolmente all amministratore di società di capitale che si limitava a svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento della società stessa, in quanto la complessa organizzazione aziendale gli impediva di fatto la partecipazione personale, abituale e prevalente ad ogni attività di tipo commerciale. Come è noto, coloro che esercitano un lavoro autonomo o parasubordinato sono obbligati all iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. (art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1

1995, n. 335), mentre coloro che esercitano attività commerciali debbono iscriversi alla gestione commercianti. Vi sono tuttavia dei soggetti che vengono a trovarsi in una posizione ibrida, perché contemporaneamente svolgono sia l una che l altra attività: è questo il caso del socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. Tale status ha portato ad un accesa querelle in merito all obbligo di doppia contribuzione per tali soggetti, non sempre risolta in modo univoco dai Tribunali a causa dell eterogeneità dei singoli casi concreti. La L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, ha previsto infatti che a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all iscrizione presso un apposita gestione separata, presso l I.N.P.S., e finalizzata all assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 49, comma 1, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ci cui al citato Testo Unico, art. 49, comma 2, lett. a. Contemporaneamente, l art. 1, comma 208, L 662/1996, dispone che: qualora i soggetti di cui ai precedenti commi (ovvero gli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22.7.1996 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni) esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell assicurazione prevista per l attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all I.N.P.S. decidere sull iscrizione nell assicurazione corrispondente all attività prevalente. Le istruzioni dell I.N.P.S. e la relativa prassi operativa hanno costantemente previsto in casi del genere l obbligo di doppia iscrizione. Il consequenziale contenzioso previdenziale ha invece dato luce ad un prevalente indirizzo giurisprudenziale fondato sul criterio della prevalenza, al quale si era uniformata la giurisprudenza di legittimità che aveva costantemente affermato che in 2

applicazione dell art. 29, primo comma, della L. 160/1975, come sostituito dall art. 1, comma 203 della legge 662/1996, colui che nell ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e socio lavoratore ha l obbligo di chiedere l iscrizione esclusivamente nella gestione in cui svolge l attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell I.N.P.S. individuare l iscrizione all assicurazione corrispondente l attività prevalente (Cass. Civ. n. 20886 del 5.10.2007, in Mass. Giur. It. 2007; Cass. Civ. n. 4676 del 22.2.2008, in Mass. Giur. It. 2008; Cass. Civ. n. 8484 del 2.4.2008, in Mass. Giur. It. 2008). Tale impostazione era stata autorevolmente confermata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 3240 del 12.2.2010, espressamente richiamata dalla sentenza oggetto della presente nota. Le SS. UU. infatti affermano: La regola dettata dalla L. 666/1996, art. 1, comma 208, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell assicurazione prevista per l attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, si applica anche al socio di responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell ambito della medesima e, contemporaneamente svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso la scelta dell iscrizione di cui alla L. 335/1995, art. 2, comma 26, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi della L. 662/1996, art. 1, comma 203, spetta all I.N.P.S., secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza. Quindi, l iscrizione all una o all altra gestione dipendeva, secondo la Giurisprudenza, dalla prevalenza dell attività esecutiva, ovvero di quella gestionale o direzionale, da valutarsi nel caso concreto. All evidente fine di annullare gli effetti sfavorevoli della sentenza, immediatamente dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, il Legislatore è intervenuto sulla questione con 3

l art. 12, co. 11 del D.Lgs. 78/2010 il quale, a propria volta, è intervenuto sul comma 208 dell art. 1, L. 662/1996 e ne ha fornito una interpretazione autentica del seguente tenore: L art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all assicurazione prevista per l attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell I.N.P.S.. Restano, pertanto, esclusi dall applicazione dell art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l iscrizione alla gestione previdenziale di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In sostanza la novella intendeva escludere l applicabilità del principio della prevalenza ai soggetti iscrivibili alla gestione separata, con la conseguenza che ove la loro attività avesse integrato i requisiti per l iscrizione ad altre gestioni previdenziali la doppia contribuzione sarebbe stata dunque obbligatoria. La questione, come delineata, non poteva che aprire la strada a diverse interpretazioni e pertanto ad un proliferare di contenziosi. Pare infatti sensato che effetto automatico della norma non può essere l obbligo, in ogni caso, della doppia iscrizione per il socio amministratore di società di capitali. La Giurisprudenza di merito successiva, cui la sentenza in commento aderisce, ha invero puntualmente osservato che l iscrizione alla gestione commercianti, prima ancora che la prevalenza rispetto all attività di amministratore, richiede la sussistenza di alcuni presupposti di fatto, tutti previsti dal comma 203 dell art. 1 L 662/1996, fra cui la prevalenza dell attività del socio amministratore rispetto agli altri fattori produttivi. Tale circostanza, oggettivamente di difficile verificazione in società strutturate, comporta che il relativo onere probatorio, ovviamente a carico dell Istituto, risulta molto arduo. La Corte d Appello di Milano ritiene infatti necessario, al fine dell esclusione dell obbligo della doppia iscrizione, che debba essere oggetto di adeguata prova in giudizio il fatto che la struttura aziendale, che può essere composta anche da molteplici uffici, possa oggettivamente escludere la sussistenza di attività rilevante da parte 4

dell amministratore ai fini dell obbligo di iscrizione alla gestione commercianti: ciò solitamente avviene in società di capitali dotate di una complessa articolazione, ed è esclusa quando l'interessato sia titolare o gestore in proprio di micro-imprese, organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Al riguardo, infatti, la sentenza delle SS.UU. n. 3240/2010 cit. ha specificato che...la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini della iscrizione alla gestione commercianti si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno e, più in generale, rispetto alla generalità dei fattori produttivi impiegati nell'attività di impresa. E non sarà sufficiente, per l Istituto, nel contenzioso previdenziale, osservare che la funzione di amministratore comporta, gioco forza, una importante attività commerciale dell assicurato all interno dell azienda. L attività di amministratore è infatti diversa rispetto all operatività cui la legge connette l obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Proprio in merito alla citato concetto di operatività, la sentenza osserva in modo del tutto condivisibile: Anche la Suprema Corte, nella sentenza sopra citata, ha ribadito come sia noto che non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella S.r.l., è vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perché all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Consegue, in conclusione che anche dopo l entrata in vigore dell art. 12, co. 11, D.Lgs. 78/2010, l obbligo di doppia iscrizione sorgerà solo quando l amministratore sia stabilmente impiegato nella società in mansioni di tipo esecutivo il cui apporto risulti 5

preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Secondo il condivisibile orientamento della Corte d Appello, l operatività della disposizione è quindi limitata ai casi di piccole realtà imprenditoriali in cui l elemento dell apporto personale del lavoro del socio sia preponderante rispetto al capitale ed agli altri fattori produttivi. 6