AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI del Comune di Verona LOTTO IV. Capitolato di Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)



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AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI del Comune di Verona LOTTO IV Capitolato di Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP) Via Angelo Bargoni, 54 00153 Roma tel. +39 06.830903 fax +39 06.58334546 E-mail: gbs@gbsspa.it Filiale di Milano: Via G. Boccaccio, 19 20123 Milano tel. +39 02 45477450 fax +39 02 45477474 E-mail: milano@gbsspa.it

Sommario Definizioni comuni Pag. 03 Norme che regolano la gestione del contratto Pag. 04 Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici Pag. 08 Pag. 23 Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti Pag. 26 Disposizione finale Pag. 26 Dichiarazione Pag. 26 Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 2 di 27

Definizioni comuni Assicurazione Il contratto di assicurazione Broker La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker). Contraente A.G.E.C. Azienda gestione Edifici Comunali del Comune di Verona Danno Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica Danni materiali Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Massimale/Somma assicurata L importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società. Polizza/Capitolato Il documento contrattuale che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta alla Società. Allegato (Prospetto di offerta) La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Scoperto La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell Assicurato. Società L Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici. Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 3 di 27

Norme che regolano la gestione del contratto Art. 1.1 - Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa. Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 45 giorno dopo quello della scadenza e riprende vi gore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Art. 1.4 - Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 Codice Civile. Art. 1.5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 1.6 - Buona fede L omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente rese all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 4 di 27

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R. In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell Assicurato e conseguente riduzione del premio. Art. 1.8 - Durata del contratto Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita. È inoltre facoltà del Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo fino ad un massimo di 180 giorni. Ciascuna delle parti ha inoltre la facoltà di rescindere il contratto, in occasione di ciascuna scadenza anniversaria intermedia, mediante preavviso scritto, da inviarsi all altra parte almeno 90 /novanta ) giorni prima della scadenza considerata. Art. 1.9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 1.10 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 1.12 - Coassicurazione e delega A deroga dell art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Art. 1.14 - Clausola broker Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 5 di 27

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: che il Broker, nell ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell art. 1.3 Pagamento del premio ; che l opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse ed il Broker incaricato. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l ISVAP con provvedimento n 5 del 16/10/2006. Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell andamento del rischio Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro novanta giorni dal termine dell annualità assicurativa, i dati afferenti l andamento del rischio. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione) e) sinistri senza seguito Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 6 di 27

Art. 1.17 Tracciabilità dei flussi finanziari Le parti: - L assicuratore ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita clausola broker, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il Broker ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l amministrazione concedente. Data / / La Società Il Contraente ----------------------- ---------------------- Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 7 di 27

Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l assicurazione in generale. L eventuale discordanza tra le norme che regolano l assicurazione in generale, le norme che regolano l assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. La presente polizza è stipulata su base Claims Made. Essa, subordinatamente ai limiti, alle condizioni ed esclusioni tutte che seguono, assicura esclusivamente: 1. le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro gli Amministratori e denunciate agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione per fatti illeciti compresi in garanzia anche verificatisi prima dell inizio del periodo di assicurazione, salvo quanto diversamente indicato nel certificato alla voce Retroattività ; 2. le richieste di risarcimento in materia di diritto del lavoro avanzate per la prima volta contro gli Amministratori durante il periodo di assicurazione per i soli fatti illeciti elencati al punto 2 della Sezione II che segue (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro), anche verificatisi prima dell inizio del periodo di assicurazione, salvo quanto diversamente indicato nel certificato alla voce retroattività ; Il certificato di assicurazione forma parte integrante ed essenziale del presente contratto di assicurazione. Sez. I - Definizioni di settore Amministratori Ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o che sarà in futuro, amministratore, consigliere, membro del consiglio di amministrazione, sindaco, membro del comitato per il controllo sulla gestione, membro del consiglio di sorveglianza, direttore generale, nonché dirigente della SOCIETA e qualsiasi dipendente che agisca in qualità di amministratore di fatto della stessa. AMMINISTRATORI sono da intendersi altresì: - i membri dell Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001; - i membri del Comitato di Controllo Interno Garante del Codice Etico (o degli organi equipollenti, comunque siano definiti) istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001; - la persona responsabile della trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; - la persona responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; sempre che il FATTO ILLECITO a loro riferibile riguardi l esercizio delle loro funzioni manageriali e di supervisione; - il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (262/2005); - qualsiasi AMMINISTRATORE di fatto. Nonché qualsiasi DIPENDENTE ma esclusivamente nel caso in cui: - sia co-imputato con un AMMINISTRATORE; - la RICHIESTA DI RISARCIMENTO riguardi un ATTO ILLECITO commesso nell ambito di funzioni manageriali o di supervisione; Si intendono ricompresi nella presente definizione anche gli eredi od i rappresentanti legali dell AMMINISTRATORE (in caso di decesso, perdita della capacità giuridica, dichiarazione di insolvenza o fallimento di quest ultimo) chiamati a rispondere di FATTI ILLECITI commessi dall AMMINISTRATORE. Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 8 di 27

Atti terroristici Si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di forza e/o violenza: (I) per ragioni politiche e/o religiose; (II) contro autorità governative od altre autorità statali; (III) volti ad incutere paura nella popolazione. Atto illecito Qualsiasi reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, omissione o dichiarazione falsa o fuorviante, errore nella gestione dei rapporti di lavoro commessi dal un Amministratore nell esercizio delle proprie funzioni, nonché qualsiasi altra pretesa avanzata nei confronti di un Amministratore esclusivamente in funzione della posizione ricoperta. Certificato Si intende il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati della CONTRAENTE, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli dell Assicurazione. Il CERTIFICATO forma parte integrante del contratto. Circostanza S intende una o più delle seguenti fattispecie: (I) qualsiasi manifestazione dell intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA ; (II) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un AMMINISTRATORE o l operato della SOCIETA da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di detti soggetti; (III) qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un AMMINISTRATORE o la SOCIETA siano a conoscenza e da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un AMMINISTRATORE o della SOCIETA. Controllata S intende ogni società di capitali in cui la SOCIETA ai sensi dell art. 2359 del Codice Civile - direttamente o indirettamente: (I) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria o (II) dispone dei voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria o (III) ha la facoltà di nominare o revocare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione o (IV) esercita un influenza dominante in virtù di particolari accordi contrattuali a condizione che la stessa: (a) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli (b) non sia quotata in alcuna borsa valori (c) non sia una Istituzione Finanziaria o una Compagnia di Assicurazione (d) non sia in liquidazione o in qualsivoglia procedura concorsuale (e) non abbia patrimonio netto negativo. Resta inteso che la copertura assicurativa delle CONTROLLATE cesserà automaticamente alla data di cessazione del rapporto di controllo o di scioglimento delle stesse e, conseguentemente, i FATTI ILLECITI commessi successivamente a tale data saranno esclusi dalla garanzia. Costi Oneri e Spese S intendono gli onorari e le spese di legali e professionisti in genere, ragionevolmente da Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 9 di 27

sostenersi o sostenuti - previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI nella difesa di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO ILLECITO compreso in garanzia, fermo restando quanto previsto dalla lettera B della Sezione V che segue. A meri fini di chiarezza si precisa che dalla definizione di COSTI, ONERI E SPESE restano escluse le somme eventualmente dovute dalla SOCIETA agli AMMINISTRATORI per l assistenza da essi prestata nell ambito della difesa di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Dipendente S intende ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro alle dipendenze della SOCIETA, senza riguardo alla natura del relativo contratto. Dalla definizione di DIPENDENTE restano esclusi gli AMMINISTRATORI, i dirigenti, i consulenti, gli agenti della SOCIETA ed i loro rispettivi dipendenti. Indagine Qualsiasi procedimento promosso da una pubblica autorità avente ad oggetto lì attività della SOCIETA e riguardante l operato degli AMMINISTRATORI, ma che non è volto ad accertare profili di responsabilità a carico degli stessi. Limite di indennizzo S intende la somma indicata nel CERTIFICATO, ovvero l ammontare che rappresenta l obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l eventuale PERIODO DI OSSERVAZIONE. Qualora nel presente contratto sia previsto un sottolimite di indennizzo, esso non dovrà intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma dovrà intendersi ricompreso in quest ultimo e rappresenterà, con riferimento al rischio specifico cui si riferisce, l obbligazione massima degli ASSICURATORI per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ed in aggregato annuo. Modifiche rilevanti Uno qualsiasi dei seguenti eventi: - fusione del CONTRAENTE od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto; - acquisizione da parte di un soggetto, ente o gruppo di soggetto e/o enti che agiscono di concerto, del controlla del CONTRAENTE così come definito dall art. 2359 C.C.; - insolvenza, richiesta di ammissione o ammissione del CONTRAENTE a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale. Perdita patrimoniale S intende fermo restando quanto previsto dalla sezione III Esclusioni - il pregiudizio economico subito da, le somme da riconoscere a terzi ivi inclusa la pubblica amministrazione in conseguenza di una accertata e riconosciuta responsabilità degli AMMINISTRATORI, in sede giudiziale od a seguito di arbitrato od accordi transattivi, stipulati previa autorizzazione scritta degli ASSICURATORI. Il termine PERDITA non comprende imposte e rischi non assicurabili secondo la vigente legislazione negli stati laddove la RICHIESTA DI RISARCIMENTO e avanzata. Resta inteso che la definizione di PERDITA non comprende retribuzioni e, comunque, somme contrattualmente dovute a qualsiasi titolo dalla SOCIETA ad AMMINISTRATORI e/o DIPENDENTI. Periodo di Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 10 di 27

S intende il periodo indicato nel CERTIFICATO. Periodo di Osservazione S intende il periodo, successivo al PERIODO DI ASSICURAZIONE, concesso dagli ASSICURATORI alle condizioni di cui alla sezione II, entro il quale gli AMMINISTRATORI potranno notificare per iscritto RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da e/o attribuibili ad un FATTO ILLECITO commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o durante il PERIODO DI RETROATTIVITA e delle quali gli AMMNISTRATORI abbiano avuto notizia per la prima volta durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE. Periodo di retroattività Si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel CERTIFICATO alla voce RETROATTIVITA e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicata nel CERTIFICATO. Gli AMMINISTRATORI potranno denunciare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE, rispettivamente avanzate nei loro confronti e di cui siano venuti a conoscenza per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per FATTI ILLECITI commessi o che si presume siano stati commessi individualmente o collettivamente entro detto periodo di tempo. I LIMITI DI INDENNIZZO indicati nel CERTIFICATO non s intenderanno in alcun modo incrementati per effetto della presente definizione. Procedimenti speciali S intende qualsiasi indagine, esame od altra procedura avviata da enti, organi od autorità preposti al controllo e/o alla supervisione della SOCIETA e/o degli AMMINISTRATORI. Responsabilità Amministrativa - Contabile La responsabilità che implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto agente contabile ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Richiesta di Risarcimento S intende qualsiasi contestazione da chiunque avanzata, in sede giudiziale o stragiudiziale, comprese lettere di diffida e/o messa in mora, nei confronti di un AMMINISTRATORE. Per RICHIESTA DI RISARCIMENTO s intende altresì qualsiasi PROCEDIMENTO SPECIALE promosso contro un AMMINISTRATORE. Ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO o più RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da, basate su od attribuibili ad un singolo FATTO ILLECITO, saranno considerate un unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO ai fini della presente POLIZZA. Società S intende la SOCIETA indicata nel CERTIFICATO oltre che tutte le CONTROLLATE. Società Esterna Si intende qualsiasi entità che rientri nelle seguenti categorie: a. enti senza scopo di lucro in cui la SOCIETA abbia una rappresentanza negli organi direttivi b. enti in cui la SOCIETA detenga una quota del capitale sociale compresa tra l 5% ed il 50% Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 11 di 27

c. enti in cui la SOCIETA detenga una quota del capitale sociale inferiore al 5% a condizione che venga espressamente indicata in apposita appendice alla presente POLIZZA a condizione che la stessa: (a) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli (b) non sia quotata in alcuna borsa valori (c) non sia una Istituzione Finanziaria o una Compagnia di Assicurazione (d) non sia una CONTROLLATA Sostanze Inquinanti S intende qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fumi, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti. Nel termine rifiuti sono da ritenersi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiali riciclati e riconvertiti. Sez. II - Oggetto dell assicurazione Previo pagamento del premio e subordinatamente ai limiti, alle condizioni ed esclusioni tutte della polizza, ivi compresa la clausola claims made che precede e le disposizioni di cui all allegato certificato, gli Assicuratori si impegnano a: 1) COPERTURA DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI a) risarcire ogni perdita imputabile agli Amministratori conseguente ad una richiesta di risarcimento per un fatto illecito compreso in garanzia avanzata contro gli Amministratori, ivi inclusi costi, oneri e spese. La presente copertura non opera nel caso in cui la Società abbia tenuto indenni gli Amministratori rispetto alla perdita e fino a concorrenza della somma corrisposta; b) rimborsare quanto corrisposto dalla Società agli Amministratori in conseguenza di una richiesta di risarcimento per un fatto illecito compreso in garanzia avanzata contro gli Amministratori e per la quale è consentito o richiesto dalla legge che la Società tenga indenni gli Amministratori, ivi inclusi costi, oneri e spese; 2) COPERTURA DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO risarcire ogni perdita imputabile agli Amministratori in conseguenza di una richiesta di risarcimento riconducibile a casi di: (I) ingiusto o illecito licenziamento o risoluzione di contratto di lavoro subordinato; (II) dichiarazioni inesatte relative al lavoro dipendente; (III) violazione di leggi o regolamenti, statali o locali, ovvero di accordi collettivi nazionali o integrativi vincolanti, in materia di lavoro dipendente; (IV) privazione ingiustificata di avanzamento nella carriera, nell impiego o nell anzianità; (V) ingiuste sanzioni disciplinari o valutazioni negative ingiustificate o la mancata adozione di politiche e procedure adeguate riferite al lavoro dipendente ed al luogo di lavoro; (VI) inosservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali o sensibili; (VII) insorgenza di malattie emotive provocate da comportamenti lesivi dei diritti o della dignità del lavoratore dipendente; (VIII) procedimenti disciplinari in genere. Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni della Società durante il periodo di assicurazione Qualora la Società deliberi l offerta al pubblico delle proprie azioni durante il periodo di assicurazione, essa dovrà fornire agli Assicuratori copia del relativo prospetto ed ogni altra informazione ed altro documento relativo ad essa. Gli Assicuratori avranno la facoltà di variare i Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 12 di 27

termini e le condizioni della presente polizza e/o richiedere un premio aggiuntivo in relazione agli eventuali mutamenti del rischio. Diritto di surrogazione Per ogni pagamento effettuato ai sensi della presente polizza, gli Assicuratori si surrogheranno fino alla concorrenza dell ammontare delle somme pagate, nei diritti di rivalsa dell assicurato verso i terzi responsabili. In tal caso gli Amministratori e/o la Società dovranno firmare tutti i necessari documenti e faranno tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli Assicuratori di agire legalmente in luogo dell assicurato. Ogni somma eventualmente ottenuta dagli Assicuratori a seguito dell esercizio del diritto di surrogazione di cui sopra sarà imputata in primo luogo ai pagamenti eseguiti in favore degli Amministratori e successivamente ai pagamenti eseguiti in favore della Società. Responsabilità incrociata Fermi restando i termini e le condizioni della presente polizza, essa sarà applicabile ad ogni Amministratore come se fosse stata emessa una polizza separata per ciascuno dei soggetti assicurati. Indipendentemente dal numero degli Amministratori coinvolti, l ammontare complessivo delle somme risarcibili da parte degli Assicuratori non potrà comunque eccedere il limite di indennizzo. sez. III - Condizioni Particolari sempre operanti Fermi restando tutti i termini, le condizioni, le esclusioni e l obbligazione temporale dell Assicuratori ( claims made ) di cui alla presente polizza, saranno applicate le seguenti estensioni: A. Procedimenti speciali Gli Assicuratori si obbligano a rimborsare agli Amministratori, a fronte dell esibizione di regolari fatture, le spese per procedimenti speciali secondo i criteri della Sezione IV paragrafo C che segue, da essi ragionevolmente sostenuti previa autorizzazione scritta degli Assicuratori nell ambito di procedimento speciali. B. Periodo di Osservazione 1. Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di assicurazione, non venga stipulata da parte della Società o degli Amministratori un'altra polizza con gli Assicuratori per l annualità successiva, sarà concesso automaticamente e senza sovrappremio un periodo di osservazione di 30 giorni, sempreché la Società o gli Amministratori non esercitino il diritto di cui al successivo punto 2. 2. Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di assicurazione, la Società o gli Amministratori non stipulino un'altra polizza con gli Assicuratori per l annualità successiva, essi potranno chiedere agli Assicuratori la concessione di un periodo di osservazione di 12 mesi successivamente al periodo di assicurazione a fronte del pagamento di un premio, come determinato al punto 4 che segue. 3. Qualora alla scadenza del periodo di assicurazione, gli Assicuratori non prestino il proprio consenso alla stipulazione di una nuova polizza per l annualità successiva, la Società o gli Amministratori potranno chiedere un periodo di osservazione di 12, 24 o 36 mesi, a fronte del pagamento di un premio, come determinato al punto 4 che segue. Resta inteso che un offerta da parte degli Assicuratori di termini, condizioni e limiti di indennizzo e/o premio diversi da quelli della polizza in scadenza, non sarà considerata di per sé un rifiuto alla stipulazione di una nuova polizza. 4. La concessione del periodo di osservazione è comunque subordinata alla richiesta scritta inoltrata agli Assicuratori entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione ed alla corresponsione di un premio aggiuntivo determinato come segue: Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 13 di 27

(I) 12 mesi: 25% del premio annuo della presente polizza (II) 24 mesi: 50% del premio annuo della presente polizza (III) 36 mesi: 75% del premio annuo della presente polizza 5. Durante il periodo di osservazione concesso od acquistato ai sensi delle disposizioni che precedono la Società e gli Amministratori dovranno comunque attenersi alle disposizioni in materia di notificazione delle richieste di risarcimento di cui alla Sezione V. 6. L accettazione, da parte della Società e/o degli Amministratori, di una proposta di copertura assicurativa formulata da altri Assicuratori esonererà gli Assicuratori dagli eventuali obblighi assicurativi durante il periodo di osservazione. 7. La facoltà di richiedere il periodo di osservazione di cui sopra non potrà essere esercitata in caso di ammissione della Società a procedure concorsuali ed in caso di Fusioni e/o Acquisizioni ed altre operazioni straordinarie. C. Costituzione-Acquisizione di Controllate La copertura di cui alla presente polizza è estesa automaticamente alle Controllate, costituite o acquisite dalla Società, durante il periodo di assicurazione. Resta tuttavia inteso che la presente estensione non si applicherà automaticamente nel caso in cui: (I) la Controllata costituita o acquisita abbia sede legale negli Stati Uniti d America o Canada; (II) la Controllata costituita od acquisita sia un istituto bancario; una società di intermediazione mobiliare; una società di gestione del risparmio; una compagnia di assicurazioni; una società di gestione di fondi di investimento; una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza; (III) la Controllata costituita od acquisita abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o in qualsiasi procedura concorsuale; (IV) le azioni della Controllata siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Nel caso in cui la Controllata costituita o acquisita rientri tra quelle sopra indicate il Contraente potrà chiedere comunque agli Assicuratori l estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare la situazione di rischio determinatasi a seguito della costituzione/acquisizione di detta Controllata. Gli Assicuratori si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio del contratto in vigore qualora l estensione di copertura sia concessa. Resta inteso che l estensione si applicherà unicamente ai fatti illeciti commessi successivamente alla costituzione od acquisizione della predetta Controllata. D. Estensione Amministratori cessati per fine mandato (a) Nel caso in cui (i) la Società o gli Amministratori non dovessero rinnovare o sostituire la presente polizza con un altra polizza a copertura della responsabilità civile degli Amministratori, emessa dagli Assicuratori o da altri Assicuratori e (ii) non sia stato acquistato un periodi di osservazione, alla data del mancato rinnovo verrà concesso un periodo di 60 mesi dalla scadenza della polizza nel quale gli Amministratori, che in data antecedente la scadenza del periodo di assicurazione siano cessati dalla carica per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato - potranno denunciare per iscritto agli Assicuratori eventuali richieste di risarcimento avanzate contro di essi per la prima volta nel detto periodo di 60 mesi per fatti illeciti commessi durante il periodo di assicurazione e durante il periodo di retroattività. (b) Tale estensione di copertura sarà efficace a condizione che: - la Società e/o gli Amministratori che intendano avvalersi della stessa ne diano comunicazione scritta agli Assicuratori entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione; - i fatti illeciti siano stati commessi dagli Amministratori quando gli stessi erano al servizio della Società; - non siano intervenute fusioni, acquisizioni od altre operazioni di straordinaria amministrazione. Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 14 di 27

E. Estensione spese di pubblicità Nel caso in cui gli Amministratori, in nome proprio o per conto della Società, dovessero sostenere delle spese per la realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di prevenire o minimizzare le conseguenze di una richiesta di risarcimento garantita dalla presente polizza, gli Assicuratori rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un sottolimite di indennizzo pari ad 150.000. In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli Amministratori ed ai dipendenti della Società. F. Territorio L Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni della presente polizza, per le richieste di risarcimento originate da fatti illeciti posti in essere e per le richieste di risarcimento avanzate esclusivamente nei Territori della Comunità Europea, inclusi la Repubblica di San Marino, la Città del Vaticano e la Confederazione Elvetica. G. Estensione spese per inquinamento A parziale deroga di quanto previsto alla lettera G della Sezione III che segue la presente polizza si applica ai costo, oneri e spese sostenuti per la difesa dalle richieste di risarcimento derivanti da sostanze inquinanti. La garanzia è prestata con un sottolimite di Indennizzo di 200.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo. H. Estensione responsabilità per mobbing Fermo restando quanto previsto alla lettera B della Sezione III (Esclusione di azioni od omissioni dolose) che segue, la presente polizza si applica alle richieste di risarcimento derivanti da azioni sociali di responsabilità esercitate ai sensi degli artt. 2393 e/o 2476 c.c. nei confronti degli Amministratori in seguito a contenziosi per mobbing tra la Società e uno o più dipendenti. Limitatamente a questa estensione di polizza, la qualifica di Amministratore è estesa a qualsiasi Dipendente. I. Estensione Spese impreviste Gli Assicuratori si obbligano a rimborsare agli Amministratori, a fronte dell esibizione di regolari fatture, i costi, oneri e spese sostenuti senza la preventiva autorizzazione degli Assicuratori in relazione a una richiesta di risarcimento per fatti illeciti compresi in garanzia, qualora, a causa di imprevisti ed emergenze, non sia ragionevolmente possibile per gli Amministratori ottenere il preventivo consenso scritto degli Assicuratori. La garanzia è prestata con un sottolimite di Indennizzo di 50.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo. L. Estensione spese di viaggio Nel caso in cui gli Amministratori, in nome proprio o per conto della Società, dovessero sostenere delle spese di viaggio e delle spese vive per intervenire, in quanto espressamente richiesto, in un giudizio riconducibile ad una richieste di risarcimento garantita dalla presente polizza, gli Assicuratori rimborseranno tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un sottolimite di indennizzo pari ad 2.500. In nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli Amministratori ed ai dipendenti della Società. M. Estensione Amministratori Esterni La presente polizza si applica agli Amministratori che siano nominati presso Società esterne a Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 15 di 27

condizione che tale nomina sia avvenuta in ottemperanza ad una richiesta specifica da parte della Società. Resta inteso che l'estensione in esame: (i) non si applica agli altri amministratori e/o alla Società; (iii) opera in eccedenza rispetto al limite di indennizzo previsto da altre polizze a copertura della responsabilità civile di tali "Amministratori Esterni"; (iv) opera solo e nella misura in cui la Società esterna non abbia provveduto a mantenere indenne Amministratore in questione in virtù di accordi od obblighi di legge; Resta altresì inteso che la presente estensione non si applica nel caso in cui: (I) la Società esterna abbia sede legale negli Stati Uniti d America o Canada; (II) la Società esterna sia un istituto bancario, una società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio, una compagnia di assicurazioni, una società di gestione di fondi di investimento, una società di gestione di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza; (III) la Società esterna abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o sia soggetta a qualsiasi procedura concorsuale; (IV) le azioni della Società esterna siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Nel caso in cui la Società esterna rientri tra quelle sopra indicate il Contraente potrà chiedere comunque agli Assicuratori l estensione di garanzia, fornendo tutte le informazioni necessarie ed idonee a valutare la situazione di rischio di detta Società esterna. Gli Assicuratori si riservano la facoltà di modificare termini, condizioni e premio del contratto in vigore qualora l estensione di copertura sia concessa. Resta inteso che l estensione si applicherà unicamente ai fatti illeciti commessi successivamente alla data di nomina dell Amministratore presso la Società esterna e cesserà automaticamente alla data in cui l Amministratore abbia cessato l incarico per qualsiasi causa presso la Società esterna. N. Estensione Amministratori Esterni La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'assicurato. O. Vincolo di Solidarietà L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso. P. Attività di Rappresentanza Fermo restando quanto stabilito dall Art. 2.8 lettera c) si precisa che l Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell Ente di Appartenenza in altri organi collegiali. Q. Perdite Patrimoniali per l attività derivante dal D.Lgs. 81/2008 A condizione che l Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 16 di 27

- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. R. Perdite Patrimoniali per l attività derivante dal D.Lgs. 196/2003 La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell Art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell Art. 2050del C.C., e un danno non patrimoniale ai sensi dell Art. 2059 del C.C.. S. Costi di indagine L Assicuratore pagherà i costi di indagine sostenuti dall Assicurato in seguito ad una indagine iniziata per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile). T. Procedimenti di estradizione Con un sottolimite complessivo di 20.000,00 per sinistro, la presente estensione copre: - costi di difesa nell ambito di processi di estradizione: a. l Assicuratore si impegna a tenere indenne ciascun Amministratore di quanto quest ultimo sia tenuto a pagare ad un legale qualificato per costi, onorari e spese, sostenuti con la previa autorizzazione dell Assicuratore, per contestare o resistere e/o difendersi da procedimenti di estradizione promossi nei confronti dell Amministratore a seguito di ricevimento di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali di competenza, che lo informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti; esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale Amministratore; b. i procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso inerente ai provvedimenti di estradizione, qualsiasi procedimento giurisdizionale nell ambito del quale si contesti l ambito territoriale rilevante ai fini della legge sull estradizione, la contestazione o il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa l individuazione della cittadinanza rilevante in relazione ai procedimenti di estradizione, oppure le domande presso le Corte Europea dei diritti dell uomo o tribunale analogo in relazione a procedimenti di estradizione; - costi per procedimenti di estradizione: previo consenso scritto da parte dell Assicuratore, quest ultimo corrisponderà alla Contraente i costi sostenuti nei procedimenti di estradizione, intesi quali costi, spese e onorari di qualsiasi consulente fiscale qualificato e/o consulente di pubbliche relazioni, delle cui prestazioni professionali l Amministratore si avvalga direttamente in relazione ai procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti. U. Illegittima costituzione societaria L Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Fondatore di Società per le perdite patrimoniali derivanti da l illegittima costituzione della Contraente, di una Società Controllata o di qualsiasi entità giuridica che sarebbe diventata una Società Controllata se tale atto illecito non fosse stato commesso. Per Fondatore di Società si intende qualsiasi persona fisica diversa da: Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 17 di 27

- un consulente esterno, o - altri soggetti la cui attività abituale consista nella costituzione di società che abbia agito o agisca per conto della Società al fine di costituire la Contraente, una Società Controllata o qualsiasi entità giuridica che doveva o deve diventare una Società Controllata se tale atto illecito non fosse stato commesso. Sez. III - Esclusioni Sono escluse dall ambito di applicazione della presente polizza le: A. richieste di risarcimento a. direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi circostanza esistente o evento avvenuto prima dell inizio del periodo di assicurazione che gli Amministratori e/o la Società conoscevano e che avrebbe ragionevolmente potuto originare una richiesta di risarcimento; b. derivanti o conseguenti a qualsiasi controversia che abbia dato luogo a procedimenti contro gli Amministratori e/o la Società in data antecedente oppure ancora in corso rispetto alla data in cui la Società abbia stipulato per la prima volta (e abbia successivamente rinnovato senza soluzione di continuitá) una polizza di responsabilità civile Amministratori tramite gli Assicuratori e dei quali gli Amministratori e/o la Società siano stati informati oppure siano venuti a conoscenza prima di detta data. c. direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a circostanze e/o richieste di risarcimento dichiarate dall Assicurato nella Proposta e verificatesi antecedentemente al periodo di assicurazione della presente polizza d. direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a circostanze e/o richieste di risarcimento già notificate dalla Società e/o dagli Amministratori agli Assicuratori in base a precedenti polizze stipulate per il tramite di o comunque per effetto dell attività di intermediazione di altri soggetti. B. richieste di risarcimento derivanti da azioni od omissioni dolose o fraudolente accertate nell ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale e/o amministrativo) o ammesse dalla Società, dagli Amministratori, o derivanti da infedeltà di dipendenti; C. richieste di risarcimento aventi ad oggetto la restituzione da parte di un Amministratore di emolumenti o compensi di qualsiasi natura percepiti in assenza di approvazione da parte dei competenti organi sociali il cui pagamento di detti emolumenti/compensi sia stato giudicato illegittimo con sentenza definitiva o per ammissione dell Amministratore; D. richieste di risarcimento direttamente riconducibili a multe, ammende e/o sanzioni amministrative e di qualsiasi altra natura nonché l importo delle stesse; E. richieste di risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili a radiazioni ionizzanti, contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili o scorie nucleari, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo, proprietà radioattive, tossiche, esplosive od altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o componenti di queste; F. richieste di risarcimento direttamente od indirettamente derivanti da od attribuibili ad infortuni, malattie, morte, danno o distruzione di cose compresa la perdita d uso, fatta eccezione per quanto previsto al punto 2 Sezione II (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro) che precede; Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 18 di 27

G. richieste di risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili a: a. fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di sostanze inquinanti comunque avvenute; b. disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutralizzazione di sostanze inquinanti. H. richieste di risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili all esecuzione od alla mancata esecuzione da parte della Società o degli Amministratori di servizi professionali; I. richieste di risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili ad invasioni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, nazionalizzazioni, sequestri, distruzioni ed altri simili eventi; J. richieste di risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili ad atti terroristici; K. richieste di risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili ad attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali; L. richieste di risarcimento avanzate da o nell interesse di qualsiasi persona o entità non pubblica che, per qualsiasi ragione, abbia il controllo di oltre il 25% del capitale della Società, unicamente quando tale persona o entità abbia approvato o ratificato il fatto illecito oggetto della richiesta di risarcimento. M. richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a qualsiasi responsabilità professionale nello svolgimento dell attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica nonché di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria. N. richieste di risarcimento derivanti o conseguenti ai procedimenti amministrativi innanzi alla Corte dei Conti. Tale esclusione è da intendersi operante esclusivamente nel caso di Amministratori di Società a partecipazione pubblica. O. resta inteso che gli Assicuratori saranno esonerati dall obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e comunque a eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo o esecuzione di tale prestazione esponga gli Assicuratori o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d America. P. resta inteso che la presente polizza non sarà applicabile alle richieste di risarcimento derivanti da od attribuibili a fatti illeciti commessi successivamente, rispettivamente: a. alla data di acquisizione da parte di qualsiasi soggetto o gruppo di soggetti in concerto fra loro di un numero di quote od azioni della Società, ovvero stipulazione di accordi contrattuali che attribuiscano il diritto di nominare la maggioranza degli Amministrarori della Società, oppure b. alla data di efficacia della fusione della SOCIETA con altro soggetto, indipendentemente dalla natura della fusione, oppure c. alla data di acquisizione della Società o dell azienda della Società da parte di altro soggetto. Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 19 di 27

Q. richieste di risarcimento direttamente od indirettamente riconducibili a revisori, curatori fallimentari, liquidatori giudiziari o volontari, amministratori giudiziari, amministratori fiduciari, creditori ipotecari e chiunque altro non sia dipendente della Società. R. richieste di risarcimento in qualsiasi modo riconducibili alla Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile. Tale esclusione è applicabile esclusivamente alle Società a partecipazione pubblica. S. richieste di risarcimento in qualsiasi modo riconducibili o che si riferiscano in qualsiasi modo a perdite pecuniarie derivanti dall esercizio di specifiche attività professionali. Servizi o consulenze resi a terzi e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente. T. richieste di risarcimento derivanti in qualsiasi modo a danni, diretti o indiretti, che sono assicurabili da altre polizze come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, incendio, furto, RCT/O, RC Inquinamento e infortuni. Ai fini delle Esclusioni di cui alle lettere C ed E, il fatto illecito commesso da un singolo Amministratore non potrà essere imputato ad altri Amministratori incolpevoli. Sez. IV - Determinazione delle somme risarcibili A. Gli Assicuratori corrisponderanno il cento per cento (100%) della perdita verificatasi in eccedenza della franchigia applicabile (per ogni singola perdita) fino alla concorrenza del limite di indennizzo. Tale somma rappresenterà, indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori effettueranno il pagamento, l importo massimo per il quale gli Assicuratori potranno essere chiamati a rispondere per tutte le perdite derivanti da tutte le richieste di risarcimento durante il periodo di assicurazione, compreso l eventuale periodo di osservazione. B. I costi, oneri e spese di resistenza nell ambito di giudizi civili di cui all art. 1917 comma 3 del Codice Civile sono limitati al 25% del limite di indennizzo indicato nel certificato e sono corrisposti in aggiunta allo stesso, ferme restando le disposizioni che seguono: a. nessun costo, onere e spesa potrà essere sostenuto dall assicurato senza il preventivo consenso scritto degli Assicuratori; b. costi, oneri e spese approvati dagli Assicuratori saranno da questi ultimi c. rimborsati a fronte della esibizione di regolari fatture; d. costi, oneri e spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa non sono anticipabili da parte degli Assicuratori; e. gli Assicuratori rimborseranno costi, oneri e spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa solo qualora tali procedimenti si siano conclusi con un provvedimento di archiviazione o con una sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato. C. Gli Assicuratori risarciranno le perdite nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verifichino più perdite concernenti sia la Sezione II, punto 1 (copertura della responsabilità civile degli Amministratori), sia la Sezione II, punto 2 (copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro) gli Assicuratori risarciranno per prima la perdita imputabile alla Sezione II, punto 1. Resta inteso inoltre che gli Assicuratori, in nessun caso, saranno obbligati a risarcire perdite dopo l esaurimento del limite di indennizzo. Responsabilità Civile Patrimoniale A.G.E.C. Pag. 20 di 27