. Quesito n. 1 Risposta quesito n. 1

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Quesito n. 1 Buonasera, con la presente, in merito ai due punti sotto riportati e contenuti nel Disciplinare di Gara della procedura indicata in oggetto: 1.4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI MINIMI - DICHIARAZIONI (pagina 5-6) Gli operatori economici inoltre devono dimostrare, tramite specifiche dichiarazioni firmate dal Legale Rappresentante di ciascuna Ditta, singola o in ATI costituita o da costituire, di essere in possesso dei seguenti requisiti: Art. 40 D.Lgs. 163/2006 Qualificazione a) Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2008;b) Possesso della certificazione di sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme alle norme della serie BS OHSAS 18001:2007; c) Possesso della certificazione della responsabilità sociale d'impresa ed etica SA 8000:2008;... A pena di esclusione ciascuna delle certificazioni sopra elencate deve comprendere espressamente l'attività di progettazione ed erogazione di servizi di vigilanza armata e servizi receptionist.... Le predette certificazioni, in caso di raggruppamento, devono essere possedute da ciascuno degli operatori economici riuniti. 1.4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI MINIMI - DICHIARAZIONI (pagina 7) h) Dichiarazione di avere alle proprie dipendenze almeno 43 GPG operative sulla Licenza della Provincia di Roma pena esclusione; in caso di RTI il requisito deve essere posseduto dalla Capogruppo nella misura minima del 60% e da ciascuna delle associate nella misura minima del 20%; SIAMO GENTILMENTE A CHIEDERE SE, IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA IN A.T.I. VERTICALE IN CUI LA DITTA CAPOGRUPPO EFFETTUEREBBE IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E LA MANDANTE SERVIZI DI RECEPTION, I REQUISITI SOPRA INDICATI, ANCHE SE BEN DETTAGLIATI, POSSANO SODDISFATTI ESSERE IN MANIERA CUMULATA. NEL CASO IN CUI LA RISPOSTA A TALE QUESITO FOSSE NEGATIVA, ESSENDO I DUE SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO BEN DISTINTI SIA COME BASE D'ASTA CHE COME MONTE ORE, SI DOVREBBE NECESSARIAMENTE PERMETTERE ALLE AZIENDE COSTITUENTI L'A.T.I. DI CONCORRERE PER IL CRITERIO DELLA "MASSIMA PARTECIPAZIONE". IN PARTICOLARE, IN MERITO AL REQUISITO H), VI CHIEDIAMO COME SIA POSSIBILE RIPARTIRE PERCENTUALMENTE IL REQUISITO TECNICO DEL NUMERO DI UNITA' GPG TRA AZIENDE CHE CONCORRONO PER SERVIZI TOTALMENTE DIFFERENTI. TALE REQUISITO DOVREBBE ESSERE INTERAMENTE RICHIESTO DALL'AZIENDA CHE ESPLETERA' UNICAMENTE IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA. SI SPERA CHE I REQUISITI SOPRA ESPOSTI SIANO UN MERO REFUSO. Risposta quesito n. 1 In caso di RTI verticale le certificazioni dovranno essere possedute dall RTI in base e specificatamente riferite alla tipologia del servizio svolto da ciascun componente dell RTI. In caso di RTI verticale il requisito relativo alle GPG deve essere soddisfatto dall impresa che effettua il servizio di vigilanza armata.

Quesito n. 2 In ordine al punto 1.4.lett. c) del Disciplinare di gara relativo al possesso della certificazione SA800:2008 si chiede conferma che, così come prescrive l art. 43 del Dlgs 163/2006 (art. 43 Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici), è ammessa, in luogo della certificazione, la produzione di idonea documentazione comprovante l impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità; Risposta quesito n. 2 Così come disciplinato dall art. 43 del D. Lgs. 163/2006 è ammessa, in luogo della certificazione, la produzione di idonea documentazione comprovante l impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, purchè strettamente attinenti alla natura della certificazione richiesta; Quesito n. 3 Per la procedura in oggetto ed in riferimento al punto 1.4 lettera f) del disciplinare di gara, siamo a chiedere se in caso di RTI di due o più società, la capogruppo ha da sola il requisito richiesto al 100% (ossia fatturato triennale presso strutture ospedaliere non inferiore a 10.946.267,60), le mandanti devono possedere ugualmente la misura minima del 20%? Risposta quesito n. 3 Ciascuna mandante deve possedere il requisito per almeno il 20% a prescindere dalla percentuale della Capogruppo Quesito n. 4 In relazione alla procedura in oggetto, la scrivente società, interessata a parteciparvi, propone il seguente chiarimento: al punto 1.4 del disciplinare di gara, intitolato Soggetti ammessi alla gara e requisiti minimi dichiarazioni è stabilito che Gli operatori economici devono dimostrare tramite specifiche dichiarazioni di ciascuna Ditta, singola o in ATI costituita o da costituire, di essere in possesso dei seguenti requisiti: c) possesso della certificazione della responsabilità sociale d impresa ed etica SA 8000:2008. Stante la possibilità, riconosciuta dall art.43 del D.Lgs.vo 163/2006, peraltro espressamente richiamato nel disciplinare di gara medesimo, di poter dimostrare con idonea documentazione l impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, si precisa che la scrivente società risulta in fase di certificazione SA 8000, avendo acquisito lo status di Applicant SA 8000, atto a certificare il superamento della prima fase istruttoria della certificazione stessa e nella quale si dichiara l osservanza delle leggi nazionali e regionali in materia etico sociale. Premesso quanto sopra si richiede pertanto conferma che lo stato di Applicant SA 8000 sia nei contenuti da considerarsi sufficiente per dichiarare il possesso o la surroga della certificazione SA 8000, principio del resto rinvenibile ad esempio nel dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n.5375 del 12.11.2013.

Risposta quesito n. 4 Si rimanda alla risposta del quesito n. 2 Quesito n. 5 Con riferimento al requisito di cui al punto 1.4 lettera f del disciplinare di gara si chiede di precisare cosa si intenda per servizi analoghi ovvero se possano essere considerati analoghi servizi di Vigilanza e/o Portierato presso Strutture Sanitarie Ospedaliere pubbliche o private. Risposta quesito n. 5 Si conferma che possono essere considerati analoghi servizi di Vigilanza e/o Portierato presso Strutture Sanitarie Ospedaliere pubbliche o private Quesito n. 6 In caso di RTI di tipo verticale all interno del quale l impresa A svolge esclusivamente servizi di vigilanza e l impresa B esclusivamente servizi di portierato, si chiede conferma che il requisito di cui al punto 1.4 lettera f del disciplinare di gara possa essere dimostrato dall impresa A mediante servizi di vigilanza presso Strutture Sanitarie pubbliche o private, e dall impresa B mediante servizi di reception presso Strutture Sanitarie pubbliche o private. Risposta quesito n. 6 Si purchè sia possibile rispettare le percentuali indicate al punto 1.4 lettera f del disciplinare di gara Quesito n. 7 Se il servizio di manutenzione impianti di allarme può essere oggetto di subappalto, in considerazione del fatto che esula dalle attività di Reception e di vigilanza e non necessità delle autorizzazioni necessarie per il servizio di vigilanza armata; Se il servizio è subappaltabile secondo l Art. 118 del codice degli appalti, si chiede di precisare quali requisiti tecnici e di qualità dovrà possedere il subappaltatore ; Se invece il servizio di Manutenzione Full Risk non è subappaltabile si chiede di precisare quali requisiti economici e tecnici dovrà possedere il concorrente che svolgerà tale servizio, considerando che non potrà essere un Istituto di vigilanza dotato di licenza prefettizia e di certificati di qualità come descritti dal Disciplinare di gara (pag. 5 e 6); Risposta quesito n. 7 Si ha subappalto quando la ditta appaltatrice demanda ad altro soggetto l esecuzione di attività rientranti nell appalto stesso non già quando il soggetto si rifornisce di beni prodotti da altra azienda poiché ciò non provoca il trasferimento della posizione contrattuale dell appaltatore né costituisce elusione o raggiro dell impegno assunto dall appaltatore con il contratto (TAR Molise sez. I 10/03/11 n. 110 TAR Campania Napoli I 20/04/10 n. n. 2026); L attività manutentiva delle tecnologie, la fornitura ed installazione della stessa non costituiscono attività prevalenti dell appalto ne tantomeno scorporabili, ma risultano accessorie all esecuzione dello stesso in quanto la tecnologia è strumento dell attività di vigilanza ma non assolve all esecuzione della stessa. E pacifico comunque che le società di impiantistica di cui si avvale l istituto di vigilanza aggiudicatario, in quanto suscettibili di controlli da parte della stazione

appaltante, siano in regola con la normativa antimafia e siano dotate delle abilitazioni previste in materia di dichiarazioni di conformità così come contenute nel decreto interministeriale del 22 gennaio 2008 n. 37 (ex contenuto della legge 46/90). Quesito n. 8 In considerazione del fatto l appaltatore prenderà in carico tutti gli impianti di allarme per svolgere la manutenzione Full Risk presenti nei siti dell Ente Appaltante, risulta necessario conoscere con esattezza il numero e/o elenco e lo stato degli impianti che saranno ad esso affidati, questo allo scopo di definire,con un margine minimo di errore, i costi del servizio ; Risposta a quesito n. 8 La consistenza potrà essere acquisita nel corso del sopralluogo previsto obbligatoriamente Quesito n. 9 Oltre all elenco e allo stato degli impianti si chiede di precisare quali sono di proprietà dell ente appaltante e quali invece di proprietà dell Istituto di vigilanza uscente Risposta a quesito n. 9 Tutti gli impianti presenti sono di proprietà del Policlinico ad eccezione dell impianto antintrusione presso Viale Castrense 9, di quello della Farmacia e dell impianto di videosorveglianza della stessa Quesito n. 10 Se l art. 10 del Capitolato Tecnico costituente elaborato della lex specialis della procedura aperta di cui all oggetto debba essere interpretato nel senso, conforme alla disciplina del richiamato articolo 27 del Codice dei Contratti, secondo il quale il divieto di subappalto opera per i soli servizi di vigilanza e sorveglianza da eseguirsi tramite guardie particolari giurate, servizio elencato in Allegato IIB, mentre non opera per il servizio di receptionist, per il quale trova applicazione l articolo 118 comma 2 del Codice e, dunque, il principio generale per il quale il subappalto nei contratti pubblici non può essere vietato Risposta a quesito n. 10 Il servizio posto in gara costituisce dal punto di vista organizzativo ed operativo un unicum, ad esempio sulle stesse postazioni ruota sia personale armato che disarmato pertanto è imperante la lex specialis che stabilisce il divieto di subappalto Quesito n. 11 Si chiede conferma che, ai fini della costituzione della cauzione provvisoria richiesta all art 3 pag. 10 del Disciplinare di gara, la stessa possa essere presentata nelle modalità e nelle forme previste dall art 75 comma 3 del D.lgs 163/2006 Risposta a quesito n. 11 Si conferma Quesito n. 12 Il Disciplinare di gara alla pag. 12 prevede che il sopralluogo in caso di RTI (tout court) possa essere effettuato anche da uno solo dei partecipanti al RTI, mentre alla pag. 26 prevede che il

sopralluogo in caso di RTI da costituire debba essere effettuato da ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento. Si chiede, pertanto, di chiarire se il sopralluogo in caso di RTI costituendo possa essere effettuato da una delle Imprese del RTI. Risposta a quesito n. 12 In caso di RTI già costituito il sopralluogo va effettuato dalla sola Capogruppo, in caso di RTI costituendo il sopralluogo deve essere fatto da tutte le imprese che lo compongono. Quesito n. 13 nel Disciplinare di Gara punto 1.4 (SOGGETTI AMMESSI), lettera f) la soglia di qualificazione, in termini di capacità economica e finanziaria (fatturato per servizi analoghi), viene stabilita a pena di esclusione, in caso di RTI, nella misura minima del 60% per la Capogruppo e nella misura minima del 20% per ciascuna delle associate. Si chiede di sapere se con tale clausola la Stazione Appaltante oltre ad indicare un requisito percentuale minimo di qualificazione abbia anche voluto prescrivere la quota minima di partecipazione all ATI, consentendo così la creazione di compagini costituite, al massimo, da tre operatori; O se invece, pur nel rispetto di limiti di qualificazione di ciascun componente del raggruppamento e dei vincoli sopra richiamati (almeno il 60% per la mandataria e almeno il 20% per le mandanti) possa partecipare ad un costituendo raggruppamento anche un numero maggiore di operatori economici. (si ricorda in proposito che con l abrogazione del comma 13 art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici, non vige più l obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione all ATI e quote di esecuzione). Risposta a quesito n. 13 Massimo 3 operatori Quesito n. 14 Clausola sociale ed osservanza dei CCNL di categoria La Ditta appaltatrice deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento per la categoria oggetto del presente appalto e cioè: - CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi (del 31.05.20] per le attività di receptionist - CCNL per dipendenti da Istituti e imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari (del 8.04.2013) per il personale che svolge le attività di vigilanza armata. Per l attività di Reception l allegato elenco personale servizio di vigilanza riporta invece il CCNL per dipendenti da Istituti e imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari Considerando che il CCNL del personale che svolge il servizio armato (GpG) è senza ombra di dubbio quello sopra riportato (CCNL per dipendenti da Istituti e imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari), si chiede di precisare, per il personale non armato di Reception quale dei 2 CCNL indicati dovrà essere preso in considerazione:

Il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi (del g 1.05.20] l) per le attività di receptionist Oppure Il CCNL per dipendenti da Istituti e imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari (del 8.04.2013) per il personale che svolge le attività di vigilanza armata. Risposta a quesito n. 14 Relativamente al personale non armato, ai fini dell osservanza della clausola sociale dei contratti di categoria potrà essere applicato indifferentemente il CCNL Multiservizi (come avveniva nella totalità dei casi ante istituzione della figura di addetto ai servizi fiduciari) oppure il CCNL per dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari Quesito n. 15 In considerazione dell allegato elenco personale servizio di vigilanza si chiede di meglio precisare : Per ogni risorsa impiegata sull appalto: 1. CCNL applicato; 2. Livello di inquadramento; 3. Data di assunzione; 4. Nr. scatti di anzianità; 5. Full Time/Part time; 6. % part time nel caso di contratto di lavoro part time; 7. Tempo determinato/tempo indeterminato; 8. Retribuzione lorda mensile scomposta nelle voci che la compongono; Tali informazioni, in forma anonima, sul costo del personale sono da considerare assolutamente necessarie, non solo per la determinazione del prezzo di offerta ma anche per definirne la effettiva congruità. Risposta a quesito n. 15 1. CCNL applicato; INDICATO 2. Livello di inquadramento; INDICATO 3. Data di assunzione; dato non disponibile 4. Nr. scatti di anzianità; dato non disponibile 5. Full Time/Part time; INDICATO 6. % part time nel caso di contratto di lavoro part time; INDICATO 7. Tempo determinato/tempo indeterminato; dato non disponibile 8. Retribuzione lorda mensile scomposta nelle voci che la compongono; dato non disponibile Quesito n. 16 Al punto 1.4) Lettera f) del Disciplinare "si richiede una dichiarazione di aver svolto servizi analoghi nell'ultimo triennio presso Strutture ospedaliere per un importo complessivo di euro 10.946.267,00 che in caso di RTI deve essere posseduto dalla Società capogruppo nella misura minima del 60% e da ciascuna delle associate nella misura minima del 20%" Per quanto sopra sono a richiedere se il triennio di riferimento per i fatturati ed esecuzione dei servizi deve intendersi quello degli anni 2012-2013-2014.

Risposta al quesito n. 16 Si conferma che il triennio di riferimento è il 2012 2013 2014 Quesito n. 17 In relazione ai contenuti delle risposte riportate ai quesiti n. 5 e 6 del documento chiarimenti n. 2 si chiede di sapere se in caso di partecipazione in ATI verticale, la mandante in possesso di un fatturato riconducibile al 20% esclusivamente di servizi analoghi di vigilanza armata possa eseguire in caso di aggiudicazione il 100% del servizio di portierato previsto dal Capitolato Risposta al quesito n. 17 A seguito dell abrogazione del comma 13 dell art. 37 del D.L. 163/2006 e s.m.i. si conferma che le percentuali di partecipazione all ATI non hanno obbligo di riscontro con l effettiva esecuzione del servizio. Quesito n. 18 Se le tariffe orarie di offerta del personale che svolgerà i servizi armati non potranno essere inferiori a quanto espressamente contenuto nelle Tariffe di Legalità sopra citate, ovvero non inferiori a euro 21,84 per ora lavorata ; Risposta a quesito n. 18 Si conferma Quesito n. 19 Se tale tariffa minima (costo minimo stabilito dalla Prefettura di Roma ) deve essere comprensiva del solo costo del lavoro o se deve essere onnicomprensiva anche di tutti gli altri costi/oneri che concorrono a formare l offerta (degli oneri per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento dei servizi, del costo dei trasporti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di costo del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi, nonché di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, nessuno escluso..) Risposta a quesito n. 19 La tariffa offerta che non potrà essere inferiore ad 21,84 deve essere comprensiva di tutti i costi/oneri. Quesito n. 20 di precisare se tali tabelle, nonostante non siano più vincolanti per gli istituti di vigilanza, siano da considerare invece, vincolanti in qualità di Lex Specialis per i concorrenti partecipanti alla gara, ovvero l offerta per il servizio di vigilanza armata riconducibile ad una tariffa al di sotto dei 21,84 euro/ora determina l automatica esclusione dalla procedura di gara; di precisare se le tabelle Prefettizie siano utilizzate dall Ente Appaltante come parametro di congruità per valutare le offerte anormalmente basse e quindi motivo di esclusione dal procedimento di gara se inferiori al valore minimo stabilito da tali tabelle;

Risposta a quesito n. 20 La tariffa di 21,84 ora per l esecuzione dei servizi di vigilanza a mezzo di GPG è considerata come parametro di congruità per valutare le offerte anormalmente basse e quindi motivo di esclusione dal procedimento di gara se inferiori al valore minimo stabilito per tale tariffa. Quesito n. 21 Preso atto della risposta fornita da questo spettabile Ente appaltante al quesito n 14, formulato da altra azienda, secondo cui Relativamente al personale non armato, ai fini dell osservanza della clausola sociale dei contratti di categoria potrà essere applicato indifferentemente il CCNL Multiservizi oppure il CCNL per dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari., si richiede di confermare se sia venuto meno il vincolo sancito nel capitolato tecnico di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.CN.L. di riferimento per la categoria oggetto del presente appalto e cioè: C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi (del 31.5.2011) per le attività di receptionist. Risposta a quesito n. 21 I chiarimenti che vengono pubblicati integrano e/o modificano la documentazione di gara Quesito n. 22 In riferimento alla procedura in oggetto il format dell offerta economica menziona più volte una tabella allegata. Si chiede se detta tabella debba essere un vostro format (non inserito però nel sito) oppure possa essere creato dallo scrivente sulla base delle voci richieste nel disciplinare di gara. Risposta a quesito n. 22 Deve essere creata da ciascun offerente Quesito n. 23 Si fa presente che, alla pagina 7 del disciplinare di gara, in merito alle dichiarazioni di carattere economico e tecnico, si menziona un modello Allegato, che però non è presente sul sito. Si chiede quindi se ciò sia un refuso e se dette dichiarazioni possano essere rilasciate con una modulistica personalizzata, riportando comunque tutti i punti richiesti (d, e, f, g, h ed i). Risposta n. 23 E doveroso integrare gli allegati A e B a mezzo di dichiarazione su propria carta intestata al fine dei soddisfare quanto richiesto nel disciplinare di gara relativamente alla documentazione amministrativa da presentarsi Quesito n. 24 Si chiede infine se la dichiarazione sul trattamento dei dati personali debba essere rilasciata solo dal legale rappresentante firmatario della documentazione oppure da tutti i rappresentanti presenti sul certificato camerale. Risposta al quesito n. 24 Da tutti coloro che sono in grado di impegnare legalmente l impresa

Quesito n. 25 nel generare il nostro Pass Oe ci siamo accorti che c è un problema sui dati caricati dalla Stazione Appaltante, abbiamo sentito AVCP ci hanno segnalato che dovete correggere la parte che riguarda l avvalimento, al momento risulta che non ci sono requisiti avallabili e non ci consente di generare il Pass. Risposta al quesito n. 25 Ringraziamo per la segnalazione stiamo provvedendo ad effettuare le modifiche sul sito ANAC pertanto si prega di monitorare lo stesso frequentemente. Quesito n. 26 All articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è abrogato. 9. All articolo 92 del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall associato o dal consorziato. Nell ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate». 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Di conseguenza si chiede se, in considerazione di quanto sopra, possa essere sufficiente che le mandanti possiedano il 10% dei requisiti richiesti. Risposta al quesito n. 26 Relativamente al comma 13 si è già fornita risposta al chiarimento. Relativamente al comma 2 vengono fissate delle soglie minime e non esatte, ad abundantiam così come indicato nel Disciplinare di gara, ai sensi dell articolo 20 del D.L. 163/2006 il presente appalto è sottratto all applicazione del Codice dei contratti ad eccezione dell articolo 68 (specifiche tecniche), dell articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dell articolo 225 (avvisi relativi ad appalti aggiudicati). Quesito n. 27 Si chiede se il requisito di cui al punto 1.4 lettera f) del disciplinare di gara (nel rispetto delle percentuali indicate) possa essere dimostrato mediante l utilizzo di fatturato di servizi di vigilanza

armata presso strutture sanitarie pubbliche o private, da parte di una società mandante che invece svolgerà esclusivamente servizi di portierato Risposta a quesito n. 27 Per la Capogruppo il requisito del fatturato deve essere relativo a servizi svolti esclusivamente di vigilanza armata oppure misti di vigilanza armata e non armata mentre per le associate non c è alcun vincolo armato misto non armato. Relativamente all esecuzione come già risposto ad altro quesito, dopo l abolizione del comma 13 art. 37 non c è più obbligo di corrispondenza tra le percentuali di partecipazione all ATI e l effettiva esecuzione del servizio