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C O M U N E D I D O R G A L I Viale Umberto, 37 CAP 08022 Tel. 0784.927242/43/49/50 Fax. 0784.929240 servizisociali@comune.dorgali.nu.it PROVINCIA DI NUORO Allegato alla Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 703 del 28/04/14 BANDO PER L ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA 2014 LEGGE N. 431/98 ART. 11 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI RENDE NOTO che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l accesso alle abitazioni in locazione, di cui all art. 11 della L. 431/98 e ss.mm. e ii.. Art. 1 Requisiti di ammissibilità a) Destinatari dei contributi sono: i cittadini residenti nel Comune di Dorgali titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Dorgali e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva; i cittadini titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di Dorgali e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. La residenza anagrafica nel Comune di Dorgali e nell abitazione oggetto del contratto di locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per i cittadini immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 Capo IV art. 11, convertito con Legge 06.08.08 n. 133). b) Il contratto di locazione deve: essere reso in forma scritta, risultare regolarmente registrato all Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda ed essere riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; sussistere al momento della presentazione della domanda; permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo. L interruzione della locazione dovrà essere tempestivamente comunicata ai competenti uffici comunali.

c) Il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare deve essere: uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS ( 13.035,88) - Fascia A; uguale o inferiore ai seguenti importi: per un nucleo di 1 o 2 persone 16.157,82, per un nucleo di 3 persone 19.416,54, per un nucleo di 4 persone 22.675,26, per un nucleo di 5 o più persone 23.761,50, ottenuti incrementando progressivamente (+19%, +43%, +67%, +75%), in funzione della composizione del nucleo familiare, il limite di reddito previsto per l accesso all edilizia sovvenzionata pari a 13.578,00 Fascia B. d) Il canone di locazione deve incidere sul reddito imponibile del nucleo familiare in misura superiore al 14% per redditi rientranti nella Fascia A; superiore al 24% per redditi rientranti nella Fascia B. Art. 2 Esclusione o inammissibilità delle istanze Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici); Non sono ammessi: i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo (ai sensi dell art. 2 della L.R. 13/89) sito in qualsiasi località del territorio nazionale; i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente; i nuclei familiari che beneficino di altri contributi o provvidenze provenienti da programmi di intervento simili comunque finalizzati al pagamento del canone di locazione per l anno 2014. Art. 3 Definizione del nucleo familiare e determinazione della situazione reddituale Il nucleo familiare da considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente Bando Comunale. Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità, indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, sia o meno a carico, sia maggiorenne o minorenne. Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente, da ciascun componente il nucleo familiare. Nello specifico, se si tratta di reddito rilevato da CUD 2014 occorre considerare quello riportato nella parte B al rigo 1, altrimenti quello espressamente indicato quale reddito imponibile. Concorrono in eguale misura alla composizione del reddito complessivo le diverse tipologie di reddito (lavoro dipendente, autonomo, pensione o altro). Il reddito complessivo del nucleo va diminuito di 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore. Nello specifico si intende figlio a carico colui che nell annualità di riferimento non ha avuto un reddito superiore a 2.840,51. Non saranno accolte le istanze in cui sia dichiarato un reddito imponibile complessivo pari a 0, se non integrate da valida e specifica dichiarazione da cui si rilevi la fonte accertabile del pagamento del canone di locazione, che sarà comunque valutata dai competenti uffici comunali.

Art. 4 Determinazione dell ammontare del contributo Gli uffici comunali determinano la misura del contributo favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. L ammontare del contributo non può essere superiore alla differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario. Nello specifico: per la fascia A l ammontare del contributo per ciascun richiedente sarà destinato a ridurre sino al 14% l incidenza del canone sul reddito complessivo del nucleo familiare e non potrà essere superiore a 3.098,74; per la Fascia B l ammontare del contributo per ciascun richiedente sarà destinato a ridurre sino al 24% l incidenza del canone sul reddito complessivo del nucleo familiare e non potrà essere superiore 2.320,00. Esempio di calcolo Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare 10.000,00 Fascia di appartenenza da considerare A Percentuale di massima incidenza del canone sul reddito 14% Canone annuo effettivo 3.600,00 Canone sopportabile: 10.000,00 x 14% 1.400,00 Ammontare massimo del contributo 3.600,00-1.400,00 2.200,00 Art. 5 Modalità e termini di presentazione delle domande Le istanze di richiesta dei contributi devono essere presentate all ufficio protocollo del Comune di Dorgali entro il termine improrogabile del 27/06/2013, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 445/2000, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti e disponibili presso l Ufficio dei Servizi sociali, compilati in ogni parte e corredati da tutta la documentazione richiesta all art. 6 del presente Bando. Qualora, dopo la presentazione delle domande, la Regione Autonoma della Sardegna dovesse modificare i criteri ai quali fa riferimento il presente Bando, le variazioni stesse saranno comunicate ai richiedenti al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti. Con la sottoscrizione del modulo il richiedente esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell art. 23 del D.Lgs. 196/2003, nella misura necessaria all espletamento delle procedure previste dal presente Bando. Art. 6 Documentazione I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatta eccezione per la seguente documentazione che deve essere allegata in copia: contratto di locazione dell immobile da cui si rilevi la data di registrazione presso l Agenzia delle Entrate; ricevuta di versamento dell imposta annuale di registrazione relativa all anno 2014; documento di identità in corso di validità; documentazione attestante il reddito imponibile di ogni componente il nucleo familiare; (per i cittadini extracomunitari) certificato storico che attesti la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 nella medesima regione; copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il beneficio.

Il richiedente, per la definizione dell istanza, deve presentare, entro il 31.01.2015 copia delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione mensile per l annualità 2014. Nel caso in cui il beneficiario non è in possesso delle suddette ricevute può essere ammessa altra documentazione che certifichi comunque in maniera inequivocabile: nome e cognome del locatario e del conduttore, importo dovuto, periodo di riferimento, ubicazione dell immobile e attestazione di pagamento. Art. 7 Formazione della graduatoria Il Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Servizi Sociali, istruisce le domande dei concorrenti verificandone completezza e regolarità. Procede quindi alla definizione della graduatoria provvisoria nella quale saranno indicati gli ammessi e i non ammessi al contributo. Tale graduatoria sarà pubblicata all Albo Pretorio del Comune di Dorgali per 10 giorni. Entro il termine fissato per la pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione dei ricorsi che saranno valutati entro i 5 giorni successivi. Il Responsabile del Procedimento procede poi alla formazione della graduatoria definitiva degli aventi titolo, che sarà approvata con provvedimento della Giunta Comunale e pubblicata all Albo Pretorio del Comune. Concluse le procedure concorsuali e individuati i soggetti aventi titolo ai benefici, i competenti uffici comunali provvedono a comunicare entro il 31 luglio 2014 alla Regione Autonoma della Sardegna l ammontare del fabbisogno annuale, calcolato per ciascun richiedente in base ai criteri indicati nell art. 4 del presente Bando, per l adozione del provvedimento necessari. Art. 8 Modalità di erogazione del contributo L assegnazione del contributo a ciascun beneficiario è subordinata al finanziare del fabbisogno richiesto dal Comune di Dorgali. La liquidazione ai singoli cittadini è effettuata in seguito all accredito a favore del Comune di Dorgali dello stanziamento regionale e alla disponibilità contabile dei fondi trasferiti. Qualora la somma assegnata al Comune di Dorgali sia inferiore al fabbisogno richiesto i contributi spettanti ai beneficiari inseriti nelle fasce A e B saranno ridotti proporzionalmente in eguale misura percentuale fino all occorrenza delle risorse disponibili. Il contributo è erogato con decorrenza dal 01.01.2014, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e sino al 31.12.2014; è calcolato in dodicesimi, è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque valutato in funzione alle mensilità pagate e documentate:. Il contributo è erogato per le mensilità per le quali si dimostri l effettivo e regolare pagamento del canone di locazione come indicato al comma 2 dell art. 6 del presente Bando. Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto nell anno in corso, il contributo sarà erogato in relazione ai mesi di effettiva locazione dell alloggio. Nel caso in cui il beneficio sia già stato liquidato lo stesso dovrà essere restituito entro 10 giorni dall accertamento dell irregolarità nella quota non spettante. In caso di decesso del richiedente ammesso alla concessione del beneficio, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di godimento del titolo di locazione e sulla base delle ricevute comprovanti l avvenuto pagamento del canone di locazione, può essere assegnato agli eredi che ne facciano richiesta presentando idonea dichiarazione attestante il loro titolo giuridico.

Art. 9 Controlli e sanzioni Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 221/99, l Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste anche dalla normativa citata, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base dell attestazione non veritiera. In particolare l Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate rispetto a: situazione familiare, residenza, reddito complessivo potendo verificare i dati acquisiti con quelli presenti presso gli uffici competenti. L Amministrazione si riserva di agire per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (ex art. 4, comma 7 del D.Lgs. 109/98). Art. 10 Norme Finali Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alla L. 431/98, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.99 e alla Deliberazione n. 13/1 del 08.04.2014 della Regione Autonoma della Sardegna. IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Emanueluccia Spanu)