REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA UOMO/DONNA

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PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA UOMO/DONNA Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79/28.04.2004 Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 140/25.05.2005 In vigore dal 1 giugno 2004 (Le modifiche ed integrazioni sono evidenziate con il carattere grassetto)

SOMMARIO CAPO I ISTITUZIONE, FINALITA, FUNZIONI, COMPETENZE, PRINCIPI ORGANIZZATIVI 3 Articolo 1 - Istituzione e finalità 3 Articolo 2 - Funzioni 3 Articolo 3 - Competenze 3 Articolo 4 - Principi organizzativi 4 CAPO II COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 4 Articolo 5 - Costituzione 4 Articolo 6 - Composizione 5 Articolo 7 - Organi della commissione 5 Articolo 8 - Attribuzioni della presidente 5 Articolo 9 - Compiti dell ufficio di presidenza 6 Articolo 10 - Funzionamento della commissione 6 Articolo 11 - Gruppi di lavoro 7 Articolo 12 - Oneri finanziari 7 ALLEGATO A 8 2

CAPO I ISTITUZIONE, FINALITA, FUNZIONI, COMPETENZE, PRINCIPI ORGANIZZATIVI Articolo 1 - Istituzione e finalità E istituita presso la Presidenza dell Amministrazione provinciale di Livorno la Commissione Provinciale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna (d ora innanzi indicata come la Commissione). In attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione italiana, in conformità con i principi contenuti nella L.R. n. 14/23.2.1987, la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio provinciale. Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea, della legge n. 125 del 10 aprile 1991 e della Direttiva 7/3/1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri Azioni volte a promuovere l attribuzione di poteri e di responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini, la Commissione promuove e favorisce l adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità. Articolo 2 - Funzioni La Commissione è un organismo permanente consultivo e di proposta al Consiglio e alla Giunta. Essa esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per un raccordo con amministratrici/amministratori e consigliere/consiglieri provinciali e con le donne elette negli enti locali del territorio provinciale. Articolo 3 - Competenze 1) La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione alla attività degli organismi regionali, nazionali, europei ed extraeuropei che si occupano di parità e di pari opportunità: a) promuove ed attua indagini e ricerche sui percorsi dell identità femminile e sulla condizione delle donne del territorio provinciale; b) opera per favorire l accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie; c) sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale; d) attraverso gli uffici della Provincia promuove iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.) sia nel campo dei saper fare (professioni tradizionali e non tradizionali, imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura etc.); e) attraverso gli Uffici della Provincia attua iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l esperienza familiare con l impegno pubblico, sociale, professionale; f) favorisce la costituzione di reti di relazione con l associazionismo femminile a livello nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte; g) attua interventi tesi a creare memoria storica dei progetti realizzati nel corso della legislatura; h) promuove interventi, iniziative, volte a diffondere nelle Amministrazioni pubbliche e nella comunicazione sociale il linguaggio di genere. 2) La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione alla attività della Amministrazione provinciale: a) esprime, preventivamente e consultivamente parere sulle deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di vita delle concittadine provinciali. b) (eliminato); c) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza provinciale: 3

d) formula proposte di codici di comportamento per definire regole di condotta conformi alla parità ed opera affinchè gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminatori nei confronti dell immagine della donna; e) collabora con il Comitato d Ente Pari opportunità al fine di superare ogni eventuale condizione di svantaggio del personale femminile in servizio presso la Provincia; f) propone al Consiglio ed alla Giunta istanze, petizioni e/o mozioni ed ordini del giorno ritenuti idonei a realizzare gli obiettivi della Commissione. 3. La Commissione, al fine di ottemperare ai principi del T.U.E.L. 267/2000 e della legge n. 241/1990 nonché dello Statuto provinciale, attraverso l Ufficio Pari Opportunità, e nei limiti previsti dalle disponibilità finanziarie, a) provvede al reperimento, acquisto, conservazione e diffusione di materiale bibliografico e documentaristico sulla cultura di genere e sulla condizione femminile; b) allo scopo di una migliore utilizzazione di tali fonti, istituisce un Archivio documentario ed organizza il prestito di libri alle cittadine ed ai cittadini del territorio provinciale; c) favorisce la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, nonché, dei risultati delle indagini e delle ricerche di cui ai commi precedenti, assumendo iniziative di informazione rivolte alle istituzioni ed al mondo del lavoro nel suo complesso; d) provvede, su richiesta scritta od orale, a rendere visionabile ogni atto programmatorio e/o deliberativo prodotto dalla Commissione stessa o dall Ufficio P.O. all interno delle proprie competenze, nonché, esplicitando la causa dell interesse personale, a fotocopiare l atto visionato; 4) La Commissione predispone entro il mese di marzo di ogni anno una relazione sull attività svolta nell anno trascorso. La Commissione predispone inoltre un documento programmatico per l anno successivo contenente la previsione di spesa per la sua attuazione. Detto documento è trasmesso entro il 30 settembre al Presidente della Amministrazione perché, verificata la congruenza politica con gli obiettivi di governo dell Ente e la compatibilità finanziaria con le risorse disponibili, sia trasmesso al Dirigente competente per l inserimento nel bilancio della previsione di spesa. 5) La Commissione si pone come punto di riferimento e di confronto con i soggetti pubblici, con particolare riguardo ai Comuni ed al Centro Servizi Amministrativi e con soggetti privati quali, in particolare, le Associazioni ed i Gruppi organizzati e non, delle donne, svolgendo attività di: - Informazione e consulenza in materia di parità e cultura di genere; - Promozione di iniziative culturali. Articolo 4 - Principi organizzativi 1) La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo. 2) La Commissione, per l espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di Enti pubblici e privati, Associazioni femminili, Associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi ed i soggetti interessati ed esperti della condizione femminile; 3) Tale collaborazione si esplica : a) attraverso momenti partecipativi su temi specifici, a richiesta delle singole Associazioni o Enti; b) con la partecipazione delle Associazioni e degli Enti a gruppi di lavoro istituiti nell ambito della Commissione. CAPO II COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE Articolo 5 - Costituzione La Commissione per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo/donna è composta da componenti nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato a tre componenti sulla base di un elenco di candidature predisposto da un apposito gruppo tecnico nominato dallo stesso Consiglio. Il gruppo tecnico elaborerà sia la bozza di bando (di cui all art. 6 comma 3) che l elenco delle candidature ammissibili sulla base dei criteri e dei requisiti di cui all art. 6. 4

La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo della legislatura provinciale ed esercita le sue funzioni fino alla elezione della nuova Commissione che deve avvenire entro 60 gg. dall insediamento del Consiglio. L assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione può comportare, a seguito di richiesta di motivazioni e su proposta della Commissione, la decadenza dalla carica del/della componente; tale decadenza è deliberata dal Consiglio Provinciale, il quale provvede a sostituire la/le componenti decadut/i-e e/o dimissionar/i-e, con gli stessi criteri con i quali si è proceduto alla nomina originaria. Articolo 6 - Composizione La Commissione è composta da un minino di 10 ad un massimo di 18 componenti nel numero che il Consiglio Provinciale stabilirà prima della nomina della Commissione con la stessa o con altra deliberazione. I/le componenti della Commissione devono possedere competenza e/o esperienza sul versante della parità e delle pari opportunità nei campi storico, giuridico, economico, scientifico ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione massmediale, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell ambiente, della valorizzazione, dei beni culturali, della produzione artistica, nonché in ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa. La composizione della Commissione è volta a valorizzare le esperienze multietniche, la realtà femminile giovanile, la realtà del lavoro di cura accanto al lavoro di produzione e la realtà della diversabilità nell intero territorio provinciale. Il Presidente della Provincia provvede a dare pubblicità all istituzione della Commissione attraverso bando la cui bozza predisposta dal gruppo tecnico previsto all art. 5 è approvata in via definitiva dalla Giunta Provinciale. Le candidature possono essere proposte dalle Associazioni e dai Movimenti femminili presenti ed operanti nella provincia, dalle organizzazioni politiche, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni imprenditoriali e cooperative, dall Università, dal Centro Servizi Amministrativi, dagli Albi professionali e da Enti culturali. Singole personalità possono candidarsi. La proposta di candidatura deve essere presentata al Presidente della Provincia tramite domanda scritta corredata da un curriculum vitae contenente prioritariamente le notizie elencate nell allegato A al presente regolamento cui dovrà fare obbligatoriamente riferimento il bando previsto nel presente articolo al 4 comma ed, inoltre, dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili. Della Commissione fa parte di diritto la Consigliera di Parità provinciale, nominata dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale ex art. 8 della legge n. 125 del 10 Aprile 1991 e le Consigliere provinciali in carica. Per l espletamento delle funzioni della Commissione è istituito, presso la Presidenza della Amministrazione provinciale, l Ufficio Pari Opportunità, fornito di personale e strumenti adeguati. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni due mesi. I/Le Presidenti delle Commissioni Pari Opportunità e dei Comitati d Ente Pari Opportunità dei Comuni della provincia sono invitat/-i-e permanenti. Articolo 7 - Organi della commissione Sono organi della Commissione: il/la Presidente e l Ufficio di Presidenza. L Ufficio di Presidenza quale organo esecutivo della Commissione e per i suoi specifici compiti, così come indicati al successivo art. 9, è, al pari della Commissione stessa, organismo di pari opportunità ed è composto dal/dalla Presidente e da due Vice Presidenti. Funge da segretario/a verbalizzante dell Ufficio di Presidenza il/la dipendente previsto/a al 7 comma dell art. 10. Il/La Presidente è elett/o-a dal Consiglio su designazione del Presidente della Provincia. I/Le due Vicepresidenti sono elett/i-e dalla Commissione con voto limitato ad uno. Articolo 8 - Attribuzioni della presidente Il/La Presidente ha la rappresentanza della Commissione all interno e all esterno dell Amministrazione provinciale. Egli/Ella convoca, preparando l ordine del giorno, la Commissione e ne coordina tutte le attività. 5

Il/La Presidente designa, di vota in volta, il/la Vicepresidente che lo/la sostituisce nel coordinamento della Commissione in caso di assenza o di impedimento. Il/La Presidente può designare un/o-a dei/delle due Vicepresidenti oppure, ove essi/esse siano indisponibili o particolari ragioni di luogo e di materia lo consiglino, singoli componenti della Commissione a rappresentarl/o-a in riunioni a tema specifico o in pubbliche manifestazioni. Egli/Ella affida compiti od incarichi temporanei ai/alle singol/e-i componenti della Commissione in relazione alle particolari competenze professionali degli/delle stess/e-i. Articolo 9 - Compiti dell ufficio di presidenza Le riunioni dell Ufficio di Presidenza precedono di almeno due giorni le riunioni della Commissione al fine di concordare le linee guida degli argomenti proposti nell ordine del giorno. L Ufficio di Presidenza ha il compito : a) di curare che l attività della Commissione sia diretta al progressivo raggiungimento dei fini istituzionali di cui al Capo I art. 1; b) di dare piena attuazione alle attività deliberate dalla Commissione; c) di assicurare i rapporti con gli amministratori ed i dirigenti della Provincia con i Comuni del territorio provinciale e con quelli limitrofi di altra Provincia, con Enti, Associazioni ed Organizzazioni esterne; d) di programmare una turnazione di presenze delle componenti presso la Provincia al fine di assicurare continuità d azione volta a soddisfare i bisogni delle cittadine e dei cittadini che, a vario titolo e rappresentanza o per esigenze personali specifiche, si rivolgono alla Commissione Pari Opportunità; e) di programmare l attività dei gruppi di lavoro: f) di predisporre la relazione annuale sulla attività svolta; g) di predisporre il documento programmatico da discutere in sede di Commissione e da trasmettere entro i termini stabiliti al Presidente della Provincia ed alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari; h) di assumere, in caso di urgenza, le decisioni di competenza della Commissione qualora questa non possa essere tempestivamente convocata; tali decisioni sono sottoposte alla Commissione nella prima seduta successiva; i) all Ufficio di Presidenza si applica, quale organismo di pari opportunità, l art. 79, 3 comma del T.U. Enti Locali Articolo 10 - Funzionamento della commissione La Commissione si riunisce almeno una volta ogni due mesi in seduta pubblica ed è convocata dal/dalla Presidente con l invio dell ordine del giorno al domicilio dei suoi componenti possibilmente 5 giorni prima la data della riunione. La Commissione è convocata anche quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti; in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni da quando la richiesta è pervenuta al/ alla Presidente. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che sulle questioni riguardanti fatti ed apprezzamenti personali o argomenti per i quali, la Commissione decida di procedere con voto segreto su proposta almeno di 1/5 dei componenti. Per la validità delle decisioni della Commissione è necessaria, nella prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti ; in seconda convocazione, da convocarsi entro un ora dalla prima, le decisioni sono valide con la presenza di 1/3 dei componenti ed esse sono adottate a maggioranza. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del personale assegnato all Ufficio Pari Opportunità. I componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali le dettano o ne forniscono il testo scritto. Il verbale di ogni seduta resta agli atti raccolti in apposito registro; nella seduta successiva è sottoposto alla approvazione dei componenti della Commissione; è firmato dal/dalla Presidente e da un/una dipendente assegnat/o-a all Ufficio Pari Opportunità che svolge funzioni di Segretari/o-a. Alla Commissione, quale organismo di pari opportunità si applica quanto previsto dall art. 79, comma 3 del T.U. degli Enti Locali. 6

Articolo 11 - Gruppi di lavoro La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, a cui possono partecipare cittadine e cittadini esterni alla Commissione che ne facciano richiesta, dietro invito del/della Presidente o del/della Coordinatore/coordinatrice. I Gruppi di lavoro sono istituti dalla Commissione, che ne definisce la formazione, i compiti, la durata e le modalità di funzionamento in base a specifici progetti presentati nel documento programmatico triennale e annuale. Per il funzionamento dei Gruppi di lavoro la Commissione può avvalersi di consulenze esterne. Ogni Gruppo di lavoro è coordinato dal/dalla Presidente o da suo/a delegat/o-a, designat/o-a tra i componenti della Commissione; il/la Coordinatore/Coordinatrice delegat/o-a riferisce al/alla Presidente. I verbali delle riunioni dei Gruppi di lavoro pervengono all Ufficio di Presidenza. I Gruppi di lavoro possono, motivandone l opportunità e previa autorizzazione del/della Presidente, riunirsi in sedi diverse da quella ordinaria, purché pubblica. Articolo 12 - Oneri finanziari I componenti della Commissione possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente della G.P. o comunque in modo analogo a quanto previsto per i componenti della Giunta provinciale, a convegni, seminari ed incontri di particolare rilevanza per la Commissione. Ai componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici per la partecipazione alle sedute della Commissione, e/o dell Ufficio di Presidenza. Agli stessi componenti, ove formalmente autorizzati dal Presidente della Commissione all utilizzo del mezzo proprio, spetta un indennità ragguagliata, per i chilometri percorsi, ad un quinto del prezzo di un litro di benzina verde. All onere derivante dal funzionamento della Commissione l Amministrazione provinciale provvede mediante apposito stanziamento iscritto tra le spese di Bilancio di competenza provinciale. Formattazione del testo coordinato con successive modifiche ed integrazioni a cura della Segreteria Generale Ultima revisione 03.04.2008 7

ALLEGATO A COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PART OPPORTUNITA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO CURRICULUM VITAE Per la costituzione della Commissione in oggetto l Amministrazione Provinciale terrà conto prioritariamente delle seguenti voci: a) settore di lavoro e qualifica; b) discolocazione della residenza (al fine dì coprire la rappresentanza di tutto il territorio provinciale); c) titoli di studio; d) specializzazioni sulle Pari Opportunità (tesi di laurea, corsi universitari, corsi professionali, etc; e) e) incarichi sulle Pari Opportunità (Assessorati deleghe degli enti locali, incarichi di referente Pari Opportunità, Commissioni, etc,) f) esperienze sulle Pari Opportunità (progetti, ricerche, programmi, partecipazioni a gruppi di lavoro, coordinamenti di esperienze, docenze; g) aggiornamento sulle Pari Opportunità (partecipazioni a convegni, seminari, iniziative, cui.); h) particolare disposizione ad ottenere la nomina per l interesse alle problematiche delle Pari Opportunità. (da motivare con una breve relazione); i) premiazioni in concorsi indetti dall associazionismo femminile oppure da Commissioni Pari Opportunità (di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale). 8