STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 20 Gennaio 2014 OGGETTO : Legge 27.12.2013 nr. 147 Legge di stabilità 2014 pubblicata sulla G.U. nr. 302 del 27.12.2013 S.O. n.87. È stata approvata la c.d. Legge di stabilità per il 2014. Di seguito si illustrano le principali novità di carattere fiscale. Aiuto alla crescita economica (ACE) (art. 1, co. 137-138) Si modifica la disciplina del c.d. aiuto alla crescita economica (ACE), al fine di incrementare, per il triennio 2014-2016, la quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è dato dall applicazione di un aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Le aliquote per il triennio 2014-2016 saranno le seguenti: 2014 4% 2015 4,5% 2016 4,75% Dal 2017 l aliquota sarà determinata con decreto del Ministro dell economia e delle finanze. Si ricorda che, per i soggetti che beneficiano dell Ace, l acconto delle imposte sui redditi per i periodi d imposta 2014 e 2015 è fissato utilizzando l aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d imposta precedente. Riapertura del termine per rivalutare partecipazioni e terreni (art. 1 co. 156) Viene nuovamente proposta la possibilità di procedere alla rivalutazione (ai sensi della legge 448/2001 e del D.L. 282/2002) delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d impresa, alla data del 1 gennaio 2014. A tal fine entro il 30.06.2014 occorrerà procedere: - alla redazione e al giuramento della perizia di stima, - al versamento dell imposta sostitutiva dovuta (4% su partecipazioni qualificate e terreni, 2% su partecipazioni non qualificate ) o della prima delle 3 rate in caso di pagamento rateale.
Rivalutazione beni d impresa (art. 1, co. 140-146) È prevista una nuova opportunità per la rivalutazione dei beni materiali e immateriali d impresa, ad esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è diretta l attività dell impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni. La rivalutazione è obbligatoria per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, risultanti dal bilancio dell esercizio in corso al 31.12.2012; la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al 31.12.2013 (per le imprese con esercizio sociale coincidente con l anno solare). Sui maggiori valori attributi ai beni è dovuta un imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell Irap del 16% per i beni ammortizzabili ovvero del 12% per i beni non ammortizzabili; il versamento dell imposta sostituiva deve avvenire in tre rate di pari importo senza applicazione di interessi entro i termini di versamento delle imposte dovute per il 2013 e per i due anni successivi. I maggiori valori fiscali iscritti in bilancio saranno riconosciuti ai fini dell ammortamento a partire dal terzo esercizio successivo (quindi dal bilancio 2016, per le imprese con esercizio sociale coincidente con l anno solare), mentre ai fini delle plusvalenze/minusvalenze, in caso di cessione, a decorrere dal 1 gennaio 2017 (ovvero dal quarto esercizio successivo). E prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante il versamento di un ulteriore imposta sostitutiva del 10%; in tal modo il saldo attivo di rivalutazione può essere distribuito ai soci senza ulteriori oneri per la società. Riallineamento dei valori civili e fiscali (art. 1, co.146, 150-152) E prevista la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni immobilizzate, acquisite per effetto di operazioni straordinarie effettuate a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31.12.2012; versando un imposta sostitutiva rispettivamente del 16% e del 12% e iscrivendo come contropartita una riserva in sospensione d imposta. Deducibilità canoni di leasing (art.1, co. 162-163) Ai fini del reddito d impresa e di lavoro autonomo per i contratti di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali, stipulati a partire dal 1 gennaio 2014, viene stabilita la deducibilità fiscale dei canoni di leasing in un periodo non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento (e non più 2/3), e per i contratti di locazione finanziaria relativi agli immobili, in un periodo non inferiore a 12 anni. Per le autovetture non strumentali e non date in uso promiscuo ai dipendenti rimane ferma la deducibilità dei canoni leasing in un periodo non inferiore al periodo di ammortamento.
Resta inoltre fermo che la deducibilità dei canoni nei limiti sopra indicati è indipendente dalla durata contrattuale. Imposta sui contratti di leasing (art. 1, co.164-166) Viene introdotta dal 1 gennaio 2014 un imposta di registro del 4% sulle cessioni dei contratti di leasing aventi ad oggetto immobili strumentali anche da costruire e anche per atti soggetti ad IVA. Gli immobili strumentali vanno individuati in funzione delle categorie catastali di appartenenza, essendo tali le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali B, C, D, E e nella categoria A10. La base imponibile di tale imposta di registro è data dal corrispettivo pattuito per la cessione, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. Inoltre sempre dal 1 gennaio 2014 è eliminata l imposta provinciale di trascrizione (Ipt) sul riscatto dei veicoli in leasing. Deducibilità IMU dal reddito d impresa e di lavoro autonomo (art.1, co.707-721) L IMU pagata dalle imprese e dai professionisti sugli immobili strumentali per destinazione o per natura potrà essere dedotta, ai fini irpef e ires, nella misura del 30% per il 2013 e nella misura del 20% nel 2014. Rimane l indeducibilità piena dell IMU ai fini irap. Visto di conformità per la compensazione dei crediti per imposte dirette (art. 1, co. 574) Per i crediti relativi ad imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte di cui all art. 3 Dpr 602/1973 e all imposta regionale sulle attività produttive, emergenti dalle dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, l utilizzo in compensazione per importi superiori ad 15.000 annui, è soggetto all apposizione del visto di conformità come già prescritto per i crediti iva. La compensazione oltre il limite di 15.000 annuo può però, a differenza dei crediti iva, avvenire anche prima della presentazione della dichiarazione fiscale. Stabilizzazione delle deduzioni Irap per incremento occupazionale (Art.1, co.132) A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31.12.2014 è prevista l applicazione a regime della deduzione IRAP per l incremento di base occupazionale a tempo indeterminato. In particolare, viene prevista a regime la deduzione dell intero costo del lavoro di ciascun dipendente neo assunto, per l anno di assunzione e i due successivi, con
un tetto di 15.000 e, comunque, entro il limite dell incremento complessivo del costo del lavoro risultante dal conto economico. Deducibilità delle perdite su crediti derivanti da corretti stralci contabili (art. 1, co.160 lett.b),c),d) 161) A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31.12.2013, viene consentita anche la deducibilità delle perdite su crediti derivanti da stralci contabili effettuati in applicazione dei corretti principi contabili OIC e IAS/IFRS. Ad esempio in base ai principi contabili OIC le cessioni pro-soluto, la rinuncia all incasso e le transazioni sono eventi estintivi che consentono, a certe condizioni, la deduzione delle perdite. Somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori: sempre aliquota iva al 10% (art. 1, co. 173) E abrogata dal 1 gennaio 2014 l iva agevolata del 4% per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività. L aliquota del 10% si applicherà quindi indipendentemente dal luogo nel quale sono collocati i distributori automatici. Acquisto online di servizi di pubblicità e link sponsorizzati, solo da soggetti titolari di partita iva italiana (art. 1, co. 33) A partire dal 1 luglio 2014 i soggetti passivi iva che intendono acquistare on line dei servizi di pubblicità e link sponsorizzati, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistare da soggetti titolari di una partita iva italiana. Si tratta di una disposizione che si basa sulla presunzione assoluta dell esistenza in Italia della stabile organizzazione del fornitore non residente per bypassare il reverse charge, imponendo al prestatore il pagamento dell imposta. Imposta di bollo sui prodotti finanziari (art. 1, co. 581) Dal 1 gennaio 2014 è stata aumentata dallo 0,15% allo 0,20% l imposta di bollo su titoli e depositi, è stato eliminato il prelievo minimo di 34,20 e il limite massimo previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche passa da 4.500 a 14.000. A pagare il bollo sono tutti gli asset detenuti nel dossier titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni, derivati) ma anche i conti deposito, le polizze vita e i buoni fruttiferi postali. Gli intermediari finanziari continueranno ad applicare l imposta dovuta dai clienti sul saldo risultante alla fine del periodo rendicontato, sia questo mensile, trimestrale o annuale. IVAFE (Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all estero) (art. 1, co. 582)
A decorrere da 1 gennaio 2014 è aumentata dallo 0,15% allo 0,20% l imposta sugli investimenti finanziari detenuti all estero. Contrasto all evasione nel comparto delle locazioni abitative (art. 1, co. 50) Dal 1 gennaio 2014, a prescindere dall importo dei canoni ed in deroga alla disciplina antiriciclaggio, gli affitti delle locazioni abitative, ad eccezione di quelli relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti con strumenti tracciabili. Per cui i pagamenti dovranno avvenire con assegni, carte di credito, bonifici bancari e altre modalità che ne consentano la tracciabilità. In caso di violazione la sanzione va dall 1% al 40% dell importo trasferito. Riscossione definizione agevolata dei ruoli (art. 1, co. 618-624) Con riferimento ai carichi iscritti a ruolo emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il proprio debito senza il pagamento di interessi (né da ritardata iscrizione a ruolo né di mora) corrispondendo entro il 28 febbraio 2014 una somma pari all ammontare originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo in caso di pagamento rateale. Si tratta di una definizione relative alle entrate fiscali, ai contributi inps e alle entrate locali. Proroga per gli interventi volti al recupero e alla riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, co. 139) Sono state prorogate anche per il 2014 le aliquote potenziate delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero edilizio. Le stesse sono state rimodulate per l anno 2015. Per gli interventi di riqualificazione energetica le aliquote di detrazione sono: - 55% per le spese sostenute fino al 05.06.2013-65% per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014-50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015. Si ricorda che per i lavori di riqualificazione energetica il limite massimo delle detrazioni spettanti rimane invariato e differisce a seconda della tipologia di intervento effettuato. La detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa detraibile pari ad 96.000,00 per unità immobiliare è: - del 50% per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2014 - del 40% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015. Inoltre è stata prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione IRPEF pari al 50% con limite di spesa di 10.000,00 relativa all acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione.
Conto dedicato per atti di trasferimento immobiliare e di cessione d azienda (art. 1, co. 63-67) La legge di stabilità 2014 dispone che il notaio o il pubblico ufficiale sono tenuti a versare su apposito conto dedicato: - l intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell autenticazione di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende; - ogni altra somma affidata al notaio/pubblico ufficiale e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla L.64/34, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione alla dichiarazione di successione; - tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, tributi per i quali il notaio/pubblico ufficiale sia sostituto d imposta. Tale nuovo obbligo si applica: - agli atti di trasferimento della proprietà di immobili e aziende; - agli atti di trasferimento, costituzione o estinzione di altri diritti reali su immobili e aziende. Gli importi depositati sul conto corrente dedicato costituiscono patrimonio separato per cui sono esclusi dalla successione del notaio/pubblico ufficiale e sono impignorabili a richiesta di chiunque. Dopo aver eseguito la registrazione e la pubblicità dell atto ai sensi di legge, il notaio/pubblico ufficiale dispone senza indugio lo svincolo delle somme depositate a titolo di prezzo corrispettivo. Tale disciplina troverà concreta attuazione solo dopo la predisposizione di un apposito DPCM. Novità in materia di tributi locali (art. 1, co. 63-67) A decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita l Imposta Unica Comunale (IUC), legata al possesso di immobili, che si compone dell IMU, della TASI e della TARI. La TASI è il tributo per i servizi indivisibili, ha un aliquota dell 1 per mille da applicarsi alla base imponibile IMU. La TARI è la nuova tassa rifiuti e sostituisce la TARES. A disposizione per ogni approfondimento porgiamo i più cordiali saluti. (Studio Castelli Professionisti Associati)