Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia Largo Re Umberto, Tel Fax TORINO. CIRCOLARE n.
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- Fabia Tortora
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1 S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia Largo Re Umberto, Tel Fax TORINO CIRCOLARE n. 1/2014 La presente per informare i signori Associati sulle principali novità fiscali recentemente emanate. DEDUCIBILITA IRAP PER NUOVE ASSUNZIONI Aumentano le deduzioni per i soggetti che incrementano dal 2014 la base occupazionale. Viene introdotta la possibilità, per i datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato, aumentando il numero di lavoratori impiegati rispetto all anno precedente, di dedurre i costi di lavoro relativi ai nuovi addetti, con un limite di euro a persona. Tale deduzione spetta per l anno dell assunzione e per i due successivi, non può comunque eccedere l incremento del costo per lavoro dipendente e decade se, negli esercizi successivi, il numero dei dipendenti risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori mediamente occupati in quello di assunzione. Lo sconto per incremento occupazionale si cumula con quelli già previsti dalla legge IRAP per il taglio del cuneo fiscale e dunque con la deduzione integrale dei contributi previdenziali e assistenziali e con quella fissa di euro a dipendente ( per donne e giovani di età inferiore ai 35 anni). DEDUCIBILITA CANONI LEASING La Legge di Stabilità ripristina la possibilità per le imprese, in relazione ai contratti stipulati dal 1 gennaio 2014, di dedurre i canoni di locazione finanziaria in un periodo almeno pari al 50% del periodo di ammortamento dei beni mobili. In precedenza la deducibilità dei canoni era consentita in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario. La predetta regola di deducibilità era già in vigore per i lavoratori autonomi. Per i contratti di locazione finanziaria relativi a beni immobili viene introdotta la possibilità di dedurre i canoni in un periodo forfettario non inferiore a 12 anni, a prescindere dal coefficiente di ammortamento applicabile. Per i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2014 viene definita la possibilità di deduzione dei canoni di leasing immobiliare anche per i professionisti. Resta invariato il periodo di deducibilità dei canoni di leasing di autoveicoli fissato in misura pari al periodo di ammortamento (quattro anni). RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Le imprese, anche in contabilità semplificata, possono procedere ad una rivalutazione dei beni di impresa. Oggetto della rivalutazione sono i beni iscritti tra le immobilizzazioni dell impresa posseduti alla data del 31 dicembre 2012 ad esclusione degli immobili al cui scambio è diretta l attività di impresa. Ne consegue che sono rivalutabili tutti i beni immobili e mobili strumentali, quelli immateriali nonché le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie.
2 La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte dirette ed IRAP mediante il versamento di un imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili, ovvero del 12% per i beni non ammortizzabili. Inoltre il maggior valore fiscale attribuito ai beni è riconosciuto ai fini dell ammortamento dal terzo esercizio successivo e quindi dal 2016, mentre ai fini della plusvalenza, in caso di cessione, la rivalutazione decorre dal 1 gennaio Il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d imposta, che può essere affrancata e quindi non essere soggetta ad imposizione al momento della distribuzione con il pagamento di un imposta sostitutiva del 10%. Il versamento delle predette imposte sostitutive deve avvenire in tre rate annuali di pari importo senza l applicazione di interessi; la prima scade entro il termine del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta in cui avviene la rivalutazione. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Vengono riaperti i termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni. La facoltà di rideterminare il valore di acquisto è finalizzata alla riduzione della plusvalenza tassabile in presenza di una futura vendita. Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali possono procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio Il termine per l asseverazione della perizia e per il versamento dell imposta sostitutiva (o la prima rata) è fissato al 30 giugno L imposta sostitutiva è pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate o al 2% per le partecipazioni non qualificate. DEDUCIBILITA IMU Viene concessa la possibilità di deduzione, nella determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, del 30% per il 2013 e del 20% dal 2014 dell IMU pagata sui fabbricati strumentali. Resta ferma l indeducibilità dell IMU ai fini dell IRAP. Viene tuttavia ripristinata, con effetto dal 2013, la tassazione ai fini IRPEF delle unità immobiliari a destinazione abitativa non locate e situate nello stesso comune dell abitazione principale. In tal caso il reddito degli immobili viene considerato nella misura del 50%. COMPENSAZIONE CREDITI PER IMPOSTE SUI REDDITI A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 i contribuenti che intendono usare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, per importi superiori a euro, devono fare apporre sulla dichiarazione dei redditi il visto di conformità fiscale, come nel caso di utilizzo in compensazione del credito IVA. Si ricorda che dal 1 gennaio 2014 le compensazioni possono avvenire nel nuovo limite di euro annui.
3 PUBBLICITA ON LINE Dal 1 luglio 2014 cambiano per imprese e professionisti le modalità fiscali per l acquisizione di servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, che da questa data devono essere acquistati esclusivamente tramite una partita IVA nazionale. Il pagamento dei suddetti servizi deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili che siano in grado di veicolare la partita IVA del beneficiario. Tale modalità di pagamento si applica già dal 1 gennaio IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI A partire dall anno 2014 viene aumentata dall 1,5 per mille al 2 per mille l imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari. CONTRATTI DI LOCAZIONE Dal 2014 i canoni di locazione relativi ad immobili con destinazione abitativa, anche se ad uso temporaneo o ad uso turistico, non possono essere versati in contanti, ma devono essere corrisposti esclusivamente con strumenti tracciabili (assegni bancari o postali, bonifici, carte di credito, ecc). Non risulta più obbligatorio l allegazione ai contratti di locazione di singole unità immobiliari dell APE (Attestato di prestazione energetica), ma il conduttore deve dichiarare nel contratto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell Ape, in ordine all attestazione della prestazione energetica degli edifici. In caso di mancata dichiarazione le parti contraenti possono essere soggette ad una sanzione da a euro, ridotta alla metà nei casi in cui la locazione non ecceda tre anni. SANATORIA CARTELLE DI PAGAMENTO Viene concessa la possibilità ai soggetti che hanno ricevuto cartelle di pagamento per ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013 di estinguere il proprio debito senza il pagamento di interessi (né da ritardata iscrizione a ruolo né di mora)corrispondendo entro il 28 febbraio 2014 una somma pari all ammontare originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo ancora dovuto, oltre all aggio della riscossione. Entro il 30 giugno 2014 coloro che avranno aderito alla definizione agevolata pagando l intero importo dovuto entro fine febbraio riceveranno dall agente della riscossione una comunicazione dell avvenuta estinzione del debito. ATTIVITA FINANZIARIE DETENUTE ALL ESTERO A decorrere dal 2014 viene aumentata dall 1,5 per mille al 2 per mille l aliquota relativa all imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE). L imposta si applica sul valore degli investimenti finanziari detenuti all estero. Le disponibilità liquide detenute sui conti correnti esteri continuano, invece, ad essere assoggettate ad imposta fissa di 34,20 euro, se la giacenza media registrata sul conto è superiore a euro su base annua.
4 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE Viene prorogata fino alla fine del 2014 la detrazione del 50% sugli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli immobili, per essere ridotta al 40% per tutto il 2015 per poi ritornare al 36%, a regime, dal 1 gennaio Anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare rimarrà pari a euro fino alla fine del 2015, per tornare dal 2016 a euro. Correlativamente viene prorogata sino al 31 dicembre 2014 la detrazione concessa sull acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. RISPARMIO ENERGETICO Viene prorogata fino al 31 dicembre 2014 la detrazione del 65% per gli interventi mirati al risparmio energetico. La detrazione viene ridotta al 50% per il 2015 per scendere al 36% dal DETRAZIONE DA IRPEF PER ONERI Entro il 31 gennaio 2014 dovrebbero essere adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all art. 15 del TUIR (interessi passivi su mutui, spese mediche, spese veterinarie, spese funebri, spese scolastiche, premi per assicurazioni, canoni di locazione per studenti, spese per addetti all assistenza personale). Qualora entro la predetta data non siano emanati i provvedimenti, la detrazione per i suddetti oneri è ridotta al 18 per cento per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 ed al 17 per cento a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre TRASFERIMENTI IMMOBILIARI Viene previsto, in caso di trasferimenti immobiliari, l accredito delle somme pagate dal compratore al momento della stipula dell atto notarile in un conto corrente dedicato del notaio, che provvederà a versarle al venditore solo dopo la trascrizione nei registri immobiliari ed avere verificato l assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell atto e da questo risultante. La predetta disposizione entrerà in vigore dopo l emanazione di un decreto di attuazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. POS Viene confermato l obbligo da parte di imprese e professionisti di accettare anche pagamenti effettuati con il bancomat, ma solo per importi superiori a 30 euro. Inoltre l obbligo di dotarsi del POS per accettare pagamenti tramite carte di debito risulta, in sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2014, limitato ai soggetti che hanno conseguito nel 2013 un fatturato superiore a euro. Non appare comunque al momento definito il momento di decorrenza di tale obbligo. E stata altresì inviata dal Ministero dello Sviluppo economico alla Banca d Italia per il parere una nuova bozza di decreto che abbassa a 20 euro l importo minimo oltre il quale scatta l obbligo di accettare pagamenti tramite carte di debito ed alza a euro il limite di fatturato.
5 INTERESSI LEGALI Con il DM il tasso di interesse per gli interessi legali viene ridotto dall 01/01/2014 dal 2,5% all 1% in ragione d anno. La riduzione del tasso d interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di pagamenti con ravvedimento operoso. Il tasso di interesse da applicare nella determinazione degli interessi moratori in caso di pagamento mediante ravvedimento operoso è quindi pari: - al 2,5% fino al 31/12/ all 1% dall 1/1/2014 fino al giorno di versamento compreso. IUC La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la IUC (Imposta Unica Comunale). La IUC è un tributo che grava sul possessore dell immobile e sul soggetto fruitore dei servizi comunali. E composta da: - IMU, relativa alla componente patrimoniale - TASI, sui servizi indivisibili - TARI, sui rifiuti. L IMU continuerà ad essere pagata dal proprietario o dal detentore di un diritto reale sull immobile e non dall inquilino. Essa non graverà sull abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso sui quali si pagheranno tutte e tre le componenti. La TASI, di spettanza del proprietario e dell occupante l immobile se diverso, varierà per il 2014 dall 1 per mille al 2,5 per mille e avrà la stessa base imponibile dell IMU. Il D.L. Enti Locali, in corso di emanazione, già prevede un possibile innalzamento delle aliquote fino ad un massimo dello 0,8 per mille a discrezione dei Comuni. Nel caso di occupazione dell immobile da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, l occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI. Nessuna novità per la TARI (componente rifiuti), tributo che graverà sugli occupanti l immobile e che resta commisurata ai metri quadrati ed al numero degli abitanti, secondo le regole già prescritte per la TARES. Vengono previsti i seguenti termini di versamento: - per l IMU: il 16 giugno ed il 16 dicembre - per la TARI E LA TASI: almeno due rate a scadenze semestrali i cui termini sono stabiliti da ciascun comune in maniera anche differenziata fra i due tributi. E prevista la possibilità del pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno. Dott. Maurizio TONINI Consulente Fiscale S.u.s.o.
3. Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
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