LEGGE DI STABILITA' - La legge di Stabilità 2014 in pillole
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- Sibilla Gabriela Pesce
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1 LEGGE DI STABILITA' - La legge di Stabilità 2014 in pillole IRPEF Detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (di cui all art. 1, comma 48, legge 220 del ) Le detrazioni si applicano nelle seguenti misure: 65% per le spese sostenute dal al ; 50% per le spese sostenute dall al Relativamente agli interventi interessanti parti comuni di edifici condominiali oppure riferiti a tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nelle seguenti misure: 65% per le spese sostenute dal al ; 50% per le spese sostenute dall al È stato modificato in tal senso l art. 14, commi 1 e 2, D.L. 63 del , convertito con modificazioni dalla legge 90 del IRPEF Detrazioni per gli interventi edilizi Cambia anche la disciplina delle detrazioni IRPEF dettata dall art. 14, commi 1 e 2, del richiamato D.L. 63/2013 per gli interventi di ristrutturazione edilizia. In particolare, si prevede ora che per le spese documentate, relative agli interventi di cui all art. 16- bis, comma 1, del D.P.R. 917/1986, spetti una detrazione fino a un ammontare complessivo di detti oneri non superiore a per unità immobiliare. L agevolazione è riconosciuta nelle seguenti misure: 50% per le spese sostenute dal al ; 40% per le spese sostenute dall al Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici La legge di Stabilità 2014 conferma il diritto dei contribuenti che beneficiano della detrazione riconosciuta per gli interventi edilizi di usufruire anche della detrazione IRPEF, fino a concorrenza dell imposta dovuta, per le ulteriori spese documentate che siano state sostenute per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sempreché: 1. gli elettrodomestici appartengano a una classe non inferiore alla A (A per i forni); 2. per le apparecchiature acquistate sia prevista l etichetta energetica; 3. si tratti di beni finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione che deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo spetta in misura pari al 50% delle spese sostenute dal al e deve essere determinata su un ammontare complessivo non superiore a Si tenga presente che secondo la formulazione originaria della legge di Stabilità 2014 le spese relative all acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non potevano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione agevolati. Ora tale limite è stato soppresso dall art. 1, comma 2, D.L. 151 del (cosiddetto decreto milleproroghe ). Edifici ricadenti in zone sismiche Se gli interventi di cui sopra vengono effettuati su edifici ricadenti in zone sismiche la detrazione compete nelle misure indicate sotto sempreché: 1. le zone sismiche siano considerate ad alta pericolosità (zone 1 e 2 dell Ord.P.C.M. n del ); 2. i predetti interventi si riferiscano a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive; 3. si tratti di interventi riconducibili all art. 16- bis, comma 1, lett. i ), del TUIR vale a dire l adozione di misure antisismiche quali l esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, la redazione della documentazione obbligatoria finalizzata a comprovare la sicurezza statica dell edificio e la realizzazione degli interventi 1
2 diretti al rilascio di detta documentazione; 4. le relative procedure autorizzatorie siano attivate dopo l % per le spese sostenute fino al % per le spese sostenute dall al Notabene La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a per unità immobiliare. IMMOBILI UTILIZZATI IN LEASING Professionisti Per i contratti stipulati a decorrere dall , la durata minima dell ammortamento è stata fissata in 12 anni, ai sensi dell art. 54, comma 2, del D.P.R. 917/1986. Imprese Per l impresa utilizzatrice la deduzione è consentita per un periodo non inferiore a 12 anni, ai sensi dell art. 102, comma 2, del D.P.R. 917/1986. Imposta di registro/iva A decorrere dall , la cessione, da parte dell utilizzatore, del contratto di leasing avente a oggetto un immobile strumentale (anche da costruire) deve essere assoggettata a imposta proporzionale di registro nella misura del 4% anche se soggetta a IVA sulla base dell art. 10, comma 1, n. 8- ter, del D.P.R. 633 del La base imponibile ai fini dell imposta di registro è costituita dal corrispettivo concordato dalle parti per la cessione, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora dovuti, oltre al prezzo di riscatto. LOCAZIONI Pagamento dei canoni La legge 147/2013 introduce (a eccezione dei contratti relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica) il divieto del pagamento in contanti dei canoni di locazione di unità abitative; d ora in avanti, infatti, si dovranno utilizzare necessariamente forme e modalità che assicurino la tracciabilità della movimentazione finanziaria. Accertamento Ai sensi dell art. 3, comma 10- bis, D.Lgs. 23 del , ai comuni è stata attribuita una funzione di monitoraggio relativamente ai contratti di locazione abitativa; tale attività può essere esercitata anche attraverso l anagrafe condominiale e le annotazioni delle locazioni esistenti negli edifici condominiali (di cui all art. 1130, comma 1, n. 6), cod. civ.). Immobili non locati Il reddito degli immobili adibiti a uso abitativo non locati, che siano situati nello stesso comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione principale e assoggettati all IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell IRPEF (e delle relative addizionali) nella misura del 50%. La norma si applica con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al MISURE PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE AGRICOLA Una quota minima del 20% dei terreni di proprietà dello Stato da dismettere, ai sensi dell art. 66, comma 2, D.L. 1 del , convertito con modificazioni dalla legge 27 del , deve essere riservata alla locazione, con preferenza per l imprenditoria giovanile agricola. I beni agricoli e a vocazione agricola di cui all art. 66, commi 1 e 7, del citato D.L. 1/2012, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all art. 4, legge 441 del Se alla scadenza dei contratti di affitto di terreni di proprietà pubblica di cui all art. 6, comma 4, D.Lgs. 228 del , abbiano manifestato interesse all affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste si procede mediante sorteggio tra gli stessi. 2
3 IMPOSTA DI REGISTRO Per il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, si applica l imposta di registro nella misura del 12% (art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131 del ). IUC La legge di Stabilità 2014 istituisce la IUC, l imposta unica comunale che si fonda su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e la fruizione di servizi comunali. Il tributo si compone dell IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (esclusa la prima casa) e di una componente relativa ai servizi. Quest ultima, a sua volta, comprende la TASI (tributo per i servizi indivisibili) e la TARI (tassa sui rifiuti): la prima a carico sia del possessore, sia dell utilizzatore dell immobile, mentre la seconda è esclusivamente a carico dell utilizzatore. Si ricorda che la TASI, la cui base imponibile è identica a quella stabilita ai fini IMU prevede un aliquota di base dell 1 per mille, riducibile fino all azzeramento da parte del comune (ma per il 2014 l aliquota massima non potrà eccedere il 2,5 per mille). Notabene In presenza di un leasing, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso (cioè fino al momento in cui il bene viene riconsegnato al locatore). L IMU relativa agli immobili strumentali è, ai sensi dell art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23/2011: a. deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall esercizio di arti e professioni nella misura del 20% (tale misura è elevata al 30% per il periodo di imposta in corso al ); b. indeducibile ai fini dell IRAP. Nel prospetto che segue si riportano le caratteristiche principali della TARI e della TASI. Presupposto TARI Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. TASI Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l abitazione principale (come definita ai fini IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Esclusioni Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative Aree comuni condominiali che non siano detenute od occupate in via esclusiva. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. IMPIANTI ELETTRICI ALIMENTATI DA BIOLIQUIDI SOSTENIBILI La legge ha introdotto la possibilità per i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, che siano entrati in esercizio entro il , di optare in alternativa al mantenimento degli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica riconosciuti alla data di entrata in esercizio per un incremento fissato nelle seguenti misure: a. 20% dell incentivo medesimo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall operatore e compresa tra l 1.9 e il ; b. 10% per l ulteriore periodo di un anno. 3
4 Nel caso in cui l impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il GSE applica nei successivi 3 anni di esercizio una riduzione del 15% dell incentivo spettante fino a una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L incremento deve essere applicato come segue: tipologia di impianto a certificati verdi: coefficiente moltiplicativo spettante; tipologia di impianto a tariffa omnicomprensiva: tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell energia elettrica definito dall Autorità per l energia elettrica e il gas, registrato nel L opzione deve essere comunque comunicata dal titolare dell impianto al Gestore entro il , ai sensi dell art. 5, comma 7- bis, D.L. 69 del , convertito con modificazioni dalla legge 98 del RIVALUTAZIONE DEI BENI La Manovra contiene una riedizione della rivalutazione: per i soggetti IRES che non adottano gli IAS è, infatti, prevista la possibilità di rivalutare i beni d impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 342 del (a esclusione degli immobili-merce), risultanti dal bilancio dell esercizio in corso al Per quanto riguarda i soggetti IAS, la norma estende a essi l applicazione dell art. 14, comma 1, della richiamata legge 342/2000, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie (ai sensi dell art. 85, comma 3- bis, del D.P.R. 917/1986). Nel prospetto che segue si riporta la disciplina della rivalutazione, mentre per tutto quanto non disciplinato si applicano gli artt. 11, 13, 14 e 15 della citata legge 342/2000, l art. 1, commi 475, 477 e 478, legge 311 del , nonché i D.M. 162 del e 86 del Requisiti della rivalutazione Maggior valore Imposta sostitutiva Deve: a. riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; b. essere annotata nell inventario e nella nota integrativa; c. essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell esercizio successivo a quello in corso al , per il quale il termine di approvazione scade successivamente all Ai fini di IRES e IRAP, il maggior valore attribuito ai beni a seguito della rivalutazione si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. A tal fine occorre versare un imposta sostitutiva di IRES, IRAP e addizionali nelle seguenti misure: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili. Al fine dell affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, l imposta sostitutiva di IRES, IRAP e addizionali stabilita nella misura del 10% deve essere versata, senza interessi, in tre rate annuali di pari importo, alle seguenti scadenze: prima rata : entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; seconda rata : entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al primo periodo d imposta successivo; terza rata : entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al secondo periodo d imposta successivo. A tal fine si tenga presente che è ammessa la compensazione. Determinazione di plusvalenze e minusvalenze In sede di determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si fa riferimento al costo del bene prima della rivalutazione nelle seguenti ipotesi: cessione a titolo oneroso; assegnazione ai soci; destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa; 4
5 RIVALUTAZIONE DI TERRENI EDIFICABILI destinazione al consumo personale o familiare dell imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. La legge di Stabilità 2014 estende l applicabilità degli artt. 5 e 7 della legge 448 del (Finanziaria 2002) alla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell La norma prevede inoltre che le relative imposte sostitutive possano essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal ; entro la medesima data devono essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia. Sull importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. La rivalutazione opera anche con riferimento alle partecipazioni non quotate 5
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